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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.SA Lara Ghermandi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
nel procedimento RG n. 781 /2023
promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. RECCHIONI LAURA del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2
PM SEDE
a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
Rilevato che con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs n.150/2011, da intendersi qui richiamato per relationem, la dott.SA ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso il
30/12/2022 e notificatole in data 09/01/2023 con il quale il GIP del Tribunale di Verona le aveva liquidato, quale compenso per l'attività svolta quale custode giudiziale nel procedimento penale n. 5226/2016 R.G.N.R., la somma di €3.000,00;
Pagina 1 che a sostegno del ricorso ha esposto la ricorrente:
- di essere stata nominata dal P.M. del Tribunale di Verona, contestualmente al verbale di sequestro preventivo disposto d'urgenza ex art. 321, comma 3 bis c.p.p. nr.
5226/2016 R.G.N.R., Custode Giudiziario di 3 mandati fiduciari pos. N. 302/347/351 tramite i quali venivano amministrati fiduciariamente dalla società di Controparte_2
Bologna, per conto del Sig. , valori per complessivi €6.618.794,48; Controparte_2
- di aver inviato al G.I.P., in data 16 novembre 2022, una relazione illustrativa dell'attività svolta dalla data di nomina quale custode, chiedendo contestualmente la liquidazione del compenso;
- di avere brevemente descritto, nella detta relazione illustrativa, la compleSA attività operativa, di custodia e coordinamento svolta sui beni sequestrati per oltre 6 anni, quantificando il compenso dovuto sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
1, lett d) del D.P.R. 177/2015 e così per complessivi 57.877,17€;
- che con il provvedimento impugnato il GIP aveva liquidato l'indennità di custodia nella somma di €3.000,00, basando la liquidazione sul criterio dell'equità sostitutiva anziché sulle disposizioni contenute nel D.P.R. N. 177/2015;
- che la detta liquidazione doveva ritenersi illegittima: 1) per l'erroneità del metodo di liquidazione, basato sull'equità sostitutiva, e comunque per l'erronea quantificazione dell'importo; 2) per difetto di motivazione in ordine alla base di calcolo presa quale riferimento ai fini della quantificazione dell'importo; osservato che il contraddittorio risulta essere stato ritualmente instaurato e che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio;
ritenuto, quanto al parametro da adottare ai fini della liquidazione in oggetto, che non poSA trovare accoglimento la richiesta della dott.SA di applicazione delle Pt_1 disposizioni di cui al DPR 177/2015, non vertendosi, nel caso in esame, nell'ipotesi di liquidazione di amministratore giudiziario;
osservato infatti che alla dottoreSA risulta essere stata affidata la sola custodia di Pt_1
quanto oggetto dei mandati fiduciari di cui al provvedimento di sequestro preventivo (v:
All. 1 ric.) e che le attività svolte dalla medesima, come descritte nella Relazione illustrativa delle attività svolte indirizzata al G.I.P. in data 15.11.2022 (v: doc. 2 ric.), risultano riconducibili appunto ai compiti demandati al custode;
che devono infatti ritenersi rientranti nei compiti spettanti al custode sia le informative in ordine all'avvenuta assunzione della carica di custode, sia l'espletamento degli adempimenti amministrativi correlati al sequestro – quali le intestazioni al FUG – sia il
Pagina 2 controllo della movimentazione dei valori e delle posizioni oggetto dei mandati, sia le interlocuzioni con i magistrati per l'adozione delle iniziative neceSArie ad evitare la dispersione dei beni, sia le iniziative assunte al fine di evitare la cancellazione e scioglimento della società della Maroontown Limited e l'incameramento dei suoi beni da parte della Corona inglese sia quelle relative alla Mediterranean Sea Foundation
Incorporated Dubai;
che risultano invero espressione dei compiti demandati dal custode anche le iniziative assunte dalla ricorrente ai fini della nomina di un nuovo amministratore di Maroontown, come da provvedimento del P.M. dott.SA (v: all. 7 ric.); Per_1
ritenuto quindi che il provvedimento opposto non meriti censura laddove ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il D.P.R. 177/2015, facendo invece richiamo alla disciplina di cui agli artt. 58 e 59 TU Spese di Giustizia e all'art. 5 del D.M. 265/06, a mente del quale “Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, co 2, del T.U. citato”; ritenuto che il provvedimento impugnato non poSA invece essere condiviso laddove, rilevato che i beni in custodia non rientrano fra quelli oggetto delle tabelle regolamentari e non constando l'esistenza di usi locali circa la determinazione dell'indennità di custodia, ha ritenuto di far ricorso, ai fini della commisurazione del compenso, all'equità sostitutiva, senza peraltro precisare il parametro di riferimento recepito;
che ha infatti affermato la Suprema Corte come, in assenza di usi locali, la liquidazione debba avvenire, ai sensi dell'art. 2233 c.c. co 2, in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode (v: Cass. civ. 30/08/2017, n. 20583), che, a tal fine, è stato richiesto all'Associazione professionale cui appartiene la dott.SA di Bologna – Pt_1 Controparte_3 motivato parere in ordine al compenso liquidabile in riferimento all'attività svolta dall'opponente, come risultante dalla documentazione in atti, tenuto conto del grado di complessità delle prestazioni rese, della loro importanza e del contesto giudiziario di riferimento;
rilevato che l' in data 3 Controparte_3
dicembre 2024 ha fatto pervenire estratto del verbale della riunione consiliare dell'11
Pagina 3 novembre 2024, come approvato nella seduta del 28.11.2024, nel corso della quale ha reso il parere richiesto;
osservato che, esaminata la prestazione resa dalla ricorrente, tenendo conto dell'orientamento già seguito in precedenza dall' Controparte_3
di Milano, l'
[...] Controparte_3
di Bologna “ha ritenuto applicabile per analogia al caso in esame l'art. 19
[...]
del dm 140/2012, relativo a incarichi di amministrazione e custodia di aziende”, precisando inoltre - “poiché l'incarico svolto dalla dott.SA è riferito Pt_1
propriamente ad attività di custodia di beni e non di aziende” - di ritenere “congruo applicare la riduzione dell'onorario alla metà, in funzione dell'attività svolta e tenuto conto del grado di complessità delle prestazioni rese, della loro importanza e del contesto giuridico di riferimento (art. 17-18, dm 140/2012)” esprimendo quindi “parere che poSA essere liquidato alla Dott.SA , per le attività di cui sopra, ai Parte_1 sensi dell'art. 12, comma 1 lettera i del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 un onorario pari a complessivi €33.395,97, oltre CPA e IVA”; ritenuto che la quantificazione del compenso operata dall'Ordine di appartenenza della debba essere qui recepita, dovendosi osservare, quanto alla riduzione Pt_1
dell'onorario alla metà, come l'indicazione in tal senso sia stata espreSA dall'Organo munito per eccellenza della competenza tecnica per valutare l'entità, l'importanza ed il grado di complessità delle prestazioni rese, tenute espreSAmente in considerazione unitamente al contesto giudiziario di riferimento;
ritenuto dunque che il ricorso debba trovare accoglimento e che debba quindi essere riformato il decreto di liquidazione del compenso oggetto di impugnazione, con liquidazione dell'importo dovuto alla dottoreSA quale Custode Parte_1 giudiziale, nella somma di €33.395,97, oltre CPA e IVA indicata dall'
[...]
di Bologna;
Controparte_3
ritenuto che avendo l'opposizione ad oggetto il provvedimento di liquidazione del GIP e non essendosi costituita in giudizio alcuna delle parti convenute, le spese di lite debbano essere poste a carico del in virtù del principio di causalità, con Controparte_1
liquidazione sulla scorta dei parametri medi di scaglione, salvo che per la fase decisionale, per la quale, in considerazione della natura del procedimento e della contumacia delle parti convenute, si ritiene debbano trovare applicazione i parametri minimi
P. Q. M.
Pagina 4 Decidendo nel procedimento in epigrafe,
ACCOGLIE
Il ricorso e per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione impugnato,
Pt_2
il compenso spettante alla dott.SA quale Custode Giudiziale nel procedimento Pt_1
penale n. 5226/2016 R.G.N.R., nell'importo di €33.395,97, oltre CPA e IVA
CONDANNA
Il convenuto alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
procedimento in favore della parte ricorrente dott.SA spese che liquida Parte_1 in €6.164,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Verona, il 24/03/2025
Il Giudice
dott.SA Lara Ghermandi
Pagina 5
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.SA Lara Ghermandi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
nel procedimento RG n. 781 /2023
promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. RECCHIONI LAURA del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2
PM SEDE
a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
Rilevato che con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs n.150/2011, da intendersi qui richiamato per relationem, la dott.SA ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso il
30/12/2022 e notificatole in data 09/01/2023 con il quale il GIP del Tribunale di Verona le aveva liquidato, quale compenso per l'attività svolta quale custode giudiziale nel procedimento penale n. 5226/2016 R.G.N.R., la somma di €3.000,00;
Pagina 1 che a sostegno del ricorso ha esposto la ricorrente:
- di essere stata nominata dal P.M. del Tribunale di Verona, contestualmente al verbale di sequestro preventivo disposto d'urgenza ex art. 321, comma 3 bis c.p.p. nr.
5226/2016 R.G.N.R., Custode Giudiziario di 3 mandati fiduciari pos. N. 302/347/351 tramite i quali venivano amministrati fiduciariamente dalla società di Controparte_2
Bologna, per conto del Sig. , valori per complessivi €6.618.794,48; Controparte_2
- di aver inviato al G.I.P., in data 16 novembre 2022, una relazione illustrativa dell'attività svolta dalla data di nomina quale custode, chiedendo contestualmente la liquidazione del compenso;
- di avere brevemente descritto, nella detta relazione illustrativa, la compleSA attività operativa, di custodia e coordinamento svolta sui beni sequestrati per oltre 6 anni, quantificando il compenso dovuto sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
1, lett d) del D.P.R. 177/2015 e così per complessivi 57.877,17€;
- che con il provvedimento impugnato il GIP aveva liquidato l'indennità di custodia nella somma di €3.000,00, basando la liquidazione sul criterio dell'equità sostitutiva anziché sulle disposizioni contenute nel D.P.R. N. 177/2015;
- che la detta liquidazione doveva ritenersi illegittima: 1) per l'erroneità del metodo di liquidazione, basato sull'equità sostitutiva, e comunque per l'erronea quantificazione dell'importo; 2) per difetto di motivazione in ordine alla base di calcolo presa quale riferimento ai fini della quantificazione dell'importo; osservato che il contraddittorio risulta essere stato ritualmente instaurato e che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio;
ritenuto, quanto al parametro da adottare ai fini della liquidazione in oggetto, che non poSA trovare accoglimento la richiesta della dott.SA di applicazione delle Pt_1 disposizioni di cui al DPR 177/2015, non vertendosi, nel caso in esame, nell'ipotesi di liquidazione di amministratore giudiziario;
osservato infatti che alla dottoreSA risulta essere stata affidata la sola custodia di Pt_1
quanto oggetto dei mandati fiduciari di cui al provvedimento di sequestro preventivo (v:
All. 1 ric.) e che le attività svolte dalla medesima, come descritte nella Relazione illustrativa delle attività svolte indirizzata al G.I.P. in data 15.11.2022 (v: doc. 2 ric.), risultano riconducibili appunto ai compiti demandati al custode;
che devono infatti ritenersi rientranti nei compiti spettanti al custode sia le informative in ordine all'avvenuta assunzione della carica di custode, sia l'espletamento degli adempimenti amministrativi correlati al sequestro – quali le intestazioni al FUG – sia il
Pagina 2 controllo della movimentazione dei valori e delle posizioni oggetto dei mandati, sia le interlocuzioni con i magistrati per l'adozione delle iniziative neceSArie ad evitare la dispersione dei beni, sia le iniziative assunte al fine di evitare la cancellazione e scioglimento della società della Maroontown Limited e l'incameramento dei suoi beni da parte della Corona inglese sia quelle relative alla Mediterranean Sea Foundation
Incorporated Dubai;
che risultano invero espressione dei compiti demandati dal custode anche le iniziative assunte dalla ricorrente ai fini della nomina di un nuovo amministratore di Maroontown, come da provvedimento del P.M. dott.SA (v: all. 7 ric.); Per_1
ritenuto quindi che il provvedimento opposto non meriti censura laddove ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il D.P.R. 177/2015, facendo invece richiamo alla disciplina di cui agli artt. 58 e 59 TU Spese di Giustizia e all'art. 5 del D.M. 265/06, a mente del quale “Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, co 2, del T.U. citato”; ritenuto che il provvedimento impugnato non poSA invece essere condiviso laddove, rilevato che i beni in custodia non rientrano fra quelli oggetto delle tabelle regolamentari e non constando l'esistenza di usi locali circa la determinazione dell'indennità di custodia, ha ritenuto di far ricorso, ai fini della commisurazione del compenso, all'equità sostitutiva, senza peraltro precisare il parametro di riferimento recepito;
che ha infatti affermato la Suprema Corte come, in assenza di usi locali, la liquidazione debba avvenire, ai sensi dell'art. 2233 c.c. co 2, in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode (v: Cass. civ. 30/08/2017, n. 20583), che, a tal fine, è stato richiesto all'Associazione professionale cui appartiene la dott.SA di Bologna – Pt_1 Controparte_3 motivato parere in ordine al compenso liquidabile in riferimento all'attività svolta dall'opponente, come risultante dalla documentazione in atti, tenuto conto del grado di complessità delle prestazioni rese, della loro importanza e del contesto giudiziario di riferimento;
rilevato che l' in data 3 Controparte_3
dicembre 2024 ha fatto pervenire estratto del verbale della riunione consiliare dell'11
Pagina 3 novembre 2024, come approvato nella seduta del 28.11.2024, nel corso della quale ha reso il parere richiesto;
osservato che, esaminata la prestazione resa dalla ricorrente, tenendo conto dell'orientamento già seguito in precedenza dall' Controparte_3
di Milano, l'
[...] Controparte_3
di Bologna “ha ritenuto applicabile per analogia al caso in esame l'art. 19
[...]
del dm 140/2012, relativo a incarichi di amministrazione e custodia di aziende”, precisando inoltre - “poiché l'incarico svolto dalla dott.SA è riferito Pt_1
propriamente ad attività di custodia di beni e non di aziende” - di ritenere “congruo applicare la riduzione dell'onorario alla metà, in funzione dell'attività svolta e tenuto conto del grado di complessità delle prestazioni rese, della loro importanza e del contesto giuridico di riferimento (art. 17-18, dm 140/2012)” esprimendo quindi “parere che poSA essere liquidato alla Dott.SA , per le attività di cui sopra, ai Parte_1 sensi dell'art. 12, comma 1 lettera i del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 un onorario pari a complessivi €33.395,97, oltre CPA e IVA”; ritenuto che la quantificazione del compenso operata dall'Ordine di appartenenza della debba essere qui recepita, dovendosi osservare, quanto alla riduzione Pt_1
dell'onorario alla metà, come l'indicazione in tal senso sia stata espreSA dall'Organo munito per eccellenza della competenza tecnica per valutare l'entità, l'importanza ed il grado di complessità delle prestazioni rese, tenute espreSAmente in considerazione unitamente al contesto giudiziario di riferimento;
ritenuto dunque che il ricorso debba trovare accoglimento e che debba quindi essere riformato il decreto di liquidazione del compenso oggetto di impugnazione, con liquidazione dell'importo dovuto alla dottoreSA quale Custode Parte_1 giudiziale, nella somma di €33.395,97, oltre CPA e IVA indicata dall'
[...]
di Bologna;
Controparte_3
ritenuto che avendo l'opposizione ad oggetto il provvedimento di liquidazione del GIP e non essendosi costituita in giudizio alcuna delle parti convenute, le spese di lite debbano essere poste a carico del in virtù del principio di causalità, con Controparte_1
liquidazione sulla scorta dei parametri medi di scaglione, salvo che per la fase decisionale, per la quale, in considerazione della natura del procedimento e della contumacia delle parti convenute, si ritiene debbano trovare applicazione i parametri minimi
P. Q. M.
Pagina 4 Decidendo nel procedimento in epigrafe,
ACCOGLIE
Il ricorso e per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione impugnato,
Pt_2
il compenso spettante alla dott.SA quale Custode Giudiziale nel procedimento Pt_1
penale n. 5226/2016 R.G.N.R., nell'importo di €33.395,97, oltre CPA e IVA
CONDANNA
Il convenuto alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
procedimento in favore della parte ricorrente dott.SA spese che liquida Parte_1 in €6.164,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Verona, il 24/03/2025
Il Giudice
dott.SA Lara Ghermandi
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