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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 122/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
dott. Elisabetta Teggi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 23.5.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 122/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAGHI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CASTELLANI 23 FAENZA presso il difensore.
RECLAMANTE/I contro
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA
RECLAMATO/I
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 23 maggio 2025, sul reclamo avverso il decreto n. 728/2025 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna deciso in data 21.1.2025 nel procedimento R.G. n. 39/2025.
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, , nata Parte_1 in Albania il 14.02.1986, ha chiesto l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98 nell'interesse dei minori nato in [...] in Persona_1
data 10.10.2008, nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_2 Persona_3
1.2.2019.
Pagina 1 La ricorrente ha allegato di vivere a OD (FE) unitamente ai tre figli e a padre Persona_4
dei minori dal quale è divorziata, presso l'abitazione sita in via Alfieri n. 21, a loro concessa gratuitamente in forza di regolare documento di ospitalità; che i minori sono sufficientemente integrati sul territorio, atteso che frequenta la terza media presso la Scuola Persona_2
Secondaria di OD e Pontelangorino, mentre frequentano, Persona_3 Persona_1 rispettivamente, la Scuola per l'Infanzia di OD ed un percorso formativo per il conseguimento della qualifica di operatore meccanico;
che la regolarizzazione della propria posizione di soggiorno sul territorio nazionale le darebbe modo di provvedere più adeguatamente alle esigenze del nucleo familiare.
2.- Con decreto n. 728/2025 emesso in data 21.1.2025, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia –
Romagna ha rigettato il ricorso, non risultando che la ricorrente avesse adito le procedure amministrative ordinarie previste per regolarizzare la propria posizione prima di attivare lo strumento di cui all'art. 31 c.3 TUI e difettando la prova del radicamento del nucleo familiare sul territorio.
3.- Avverso detto decreto ha proposto reclamo insistendo per l'accoglimento Parte_1 dell'istanza ex art. 31 c.3 D. Lgs. 286/98.
A tal proposito, la reclamante ha rilevato il mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, del potenziale pregiudizio per lo sviluppo psico – fisico dei minori nel caso in cui la madre fosse obbligata a fare rientro nel paese di origine, paese con il quale, oltretutto, ella ha ormai perso ogni tipo di contatto sociale e lavorativo. Ha inoltre evidenziato di essere incensurata.
4.- In data 29.4.2025 è pervenuta relazione aggiornata del Servizio sociale competente.
5.- All'udienza del 23.5.2025, il PG ha concluso per l'accoglimento del reclamo, producendo casellario giudiziale della reclamante.
6.- Il reclamo è fondato.
Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative.
A tal proposito, si osserva che l'art. 31 c. 3 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle
Pagina 2 condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza».
Dal tenore letterale della disposizione non emerge, quale condizione di procedibilità, il necessario previo esperimento dei diversi modelli procedurali previsti dall'ordinamento per la regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero.
Una tale interpretazione non può ritenersi compatibile con la ratio della norma, volta alla tutela del preminente interesse del minore e della sua vita familiare mediante la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare «anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge, in presenza di gravi motivi;
né che l'interesse del minore sarebbe strumentalizzato per legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti richiesti per la permanenza nel territorio italiano, trattandosi di un astratto timore di aggiramento di regole aventi un valore subordinato rispetto a quello della tutela dell'interesse dei minori» (Cass., Sez. 1, Ord. n. 4197 del 2018).
Venendo al merito, la Suprema Corte, nel definire i presupposti della misura autorizzativa, ha stabilito che non è necessaria «l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto» ma che, tuttavia, tali situazioni si concretizzino in «eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare» (Cass.
Sez. U, Sent. n. 21799 del 25/10/2010).
È stato, inoltre, precisato che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” devono consistere «in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa» ma evidenziando che la normativa in esame «non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori» (Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 773 del 16/01/2020; Cass., Sez. I, Sent. n. 4496 del
11/02/2022)
Pagina 3 Il Supremo Consesso ha indicato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente confliggenti, alla luce dei parametri della « proporzionalità » e « necessità », sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Pertanto, questa Corte è chiamata ad effettuare un giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, tenuto conto «del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/07/2023, n. 22027), con la precisazione che «la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto (Cass., Sez. II, Ord. n. 18188 del 01/09/2020).
Nel caso di specie, la Corte ritiene di accogliere il reclamo, in linea con le conclusioni del PM e con quanto riferito nell'ultima relazione dei Servizi Sociali.
Da detta relazione, pervenuta in data 29.4.2025, emerge che il nucleo si è trasferito in Italia nel
2023 e che tutti i minori frequentano regolarmente la scuola: il primogenito che compirà Per_1 diciassette anni ad Ottobre, sta frequentando nell'anno scolastico 2024/2025 l'indirizzo “Operatore
Meccanico” della Scuola Professionale C.E.S.T.A. di OD, seppur con motivazione altalenante verso le proposte scolastiche e difficoltà linguistiche;
il minore di anni 14, ha regolarmente Per_2
concluso il secondo anno presso le Scuole secondarie di primo grado alle quali è stato per la prima volta iscritto nell'anno scolastico 2023/2024 ed attualmente frequenta la classe terza presso lo stesso istituto, con una buona integrazione nel contesto classe e con impegno scolastico giudicato sufficiente, nonostante la difficoltà linguistica;
il minore di anni 6, frequenta l'ultimo anno Per_3 presso la Scuola dell'infanzia ove è stato inserito a partire dall'anno scolastico 2023/2024 ed ha instaurato un ottimo rapporto sia con le insegnanti sia con i compagni.
Pagina 4 I minori risultano inseriti nel contesto sociale, avendo gli stessi sviluppato rapporti amicali con i propri coetanei;
in particolare, il minore fa parte di una squadra di calcio locale, non potendo Per_2
tuttavia partecipare alle partite in quanto privo di un permesso di soggiorno.
Il nucleo familiare si presenta unito e con una rete sociale e familiare che li supporta, come comprovato dal fatto che l'appartamento presso il quale gli stessi vivono sia stato loro concesso a titolo di ospitalità da una cugina della madre.
Tra i minori ed i genitori sussiste un solido rapporto affettivo, esercitando adeguatamente i secondi le relative funzioni.
La reclamante lavora regolarmente presso un'azienda del territorio e riferisce della possibilità di ottenere, presso la stessa, un contratto a tempo indeterminato una volta regolarizzata la propria posizione sul territorio.
Infine, ella non risulta gravata da precedenti penali.
Sulla base dei criteri sopra enunciati e della situazione concreta (radicamento dei minori sul territorio nazionale e sussistenza di un significativo rapporto affettivo con la reclamante) la Corte ritiene di accogliere il ricorso, consentendo la permanenza in Italia della reclamante per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.
7.- L'applicazione dell'art. 91 c.p.c. è esclusa dalla natura del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, accoglie il reclamo proposto da avverso il decreto n. 728/2025 del Tribunale per i Parte_1
Minorenni dell'Emilia-Romagna del 21.1.2025, e per l'effetto autorizza , quale Parte_1
genitore dei minori nato in [...] in data [...], nato in Persona_1 Persona_2
Albania il 5.4.2011 e nato in [...] il [...], alla permanenza in Italia ex art. Persona_3
31 comma 3 D Lgs. 286/1998 per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 23.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott.ssa Antonella Allegra
Pagina 5
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
dott. Elisabetta Teggi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 23.5.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 122/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAGHI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CASTELLANI 23 FAENZA presso il difensore.
RECLAMANTE/I contro
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA
RECLAMATO/I
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 23 maggio 2025, sul reclamo avverso il decreto n. 728/2025 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna deciso in data 21.1.2025 nel procedimento R.G. n. 39/2025.
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, , nata Parte_1 in Albania il 14.02.1986, ha chiesto l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98 nell'interesse dei minori nato in [...] in Persona_1
data 10.10.2008, nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_2 Persona_3
1.2.2019.
Pagina 1 La ricorrente ha allegato di vivere a OD (FE) unitamente ai tre figli e a padre Persona_4
dei minori dal quale è divorziata, presso l'abitazione sita in via Alfieri n. 21, a loro concessa gratuitamente in forza di regolare documento di ospitalità; che i minori sono sufficientemente integrati sul territorio, atteso che frequenta la terza media presso la Scuola Persona_2
Secondaria di OD e Pontelangorino, mentre frequentano, Persona_3 Persona_1 rispettivamente, la Scuola per l'Infanzia di OD ed un percorso formativo per il conseguimento della qualifica di operatore meccanico;
che la regolarizzazione della propria posizione di soggiorno sul territorio nazionale le darebbe modo di provvedere più adeguatamente alle esigenze del nucleo familiare.
2.- Con decreto n. 728/2025 emesso in data 21.1.2025, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia –
Romagna ha rigettato il ricorso, non risultando che la ricorrente avesse adito le procedure amministrative ordinarie previste per regolarizzare la propria posizione prima di attivare lo strumento di cui all'art. 31 c.3 TUI e difettando la prova del radicamento del nucleo familiare sul territorio.
3.- Avverso detto decreto ha proposto reclamo insistendo per l'accoglimento Parte_1 dell'istanza ex art. 31 c.3 D. Lgs. 286/98.
A tal proposito, la reclamante ha rilevato il mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, del potenziale pregiudizio per lo sviluppo psico – fisico dei minori nel caso in cui la madre fosse obbligata a fare rientro nel paese di origine, paese con il quale, oltretutto, ella ha ormai perso ogni tipo di contatto sociale e lavorativo. Ha inoltre evidenziato di essere incensurata.
4.- In data 29.4.2025 è pervenuta relazione aggiornata del Servizio sociale competente.
5.- All'udienza del 23.5.2025, il PG ha concluso per l'accoglimento del reclamo, producendo casellario giudiziale della reclamante.
6.- Il reclamo è fondato.
Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative.
A tal proposito, si osserva che l'art. 31 c. 3 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle
Pagina 2 condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza».
Dal tenore letterale della disposizione non emerge, quale condizione di procedibilità, il necessario previo esperimento dei diversi modelli procedurali previsti dall'ordinamento per la regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero.
Una tale interpretazione non può ritenersi compatibile con la ratio della norma, volta alla tutela del preminente interesse del minore e della sua vita familiare mediante la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare «anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge, in presenza di gravi motivi;
né che l'interesse del minore sarebbe strumentalizzato per legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti richiesti per la permanenza nel territorio italiano, trattandosi di un astratto timore di aggiramento di regole aventi un valore subordinato rispetto a quello della tutela dell'interesse dei minori» (Cass., Sez. 1, Ord. n. 4197 del 2018).
Venendo al merito, la Suprema Corte, nel definire i presupposti della misura autorizzativa, ha stabilito che non è necessaria «l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto» ma che, tuttavia, tali situazioni si concretizzino in «eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare» (Cass.
Sez. U, Sent. n. 21799 del 25/10/2010).
È stato, inoltre, precisato che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” devono consistere «in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa» ma evidenziando che la normativa in esame «non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori» (Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 773 del 16/01/2020; Cass., Sez. I, Sent. n. 4496 del
11/02/2022)
Pagina 3 Il Supremo Consesso ha indicato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente confliggenti, alla luce dei parametri della « proporzionalità » e « necessità », sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Pertanto, questa Corte è chiamata ad effettuare un giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, tenuto conto «del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/07/2023, n. 22027), con la precisazione che «la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto (Cass., Sez. II, Ord. n. 18188 del 01/09/2020).
Nel caso di specie, la Corte ritiene di accogliere il reclamo, in linea con le conclusioni del PM e con quanto riferito nell'ultima relazione dei Servizi Sociali.
Da detta relazione, pervenuta in data 29.4.2025, emerge che il nucleo si è trasferito in Italia nel
2023 e che tutti i minori frequentano regolarmente la scuola: il primogenito che compirà Per_1 diciassette anni ad Ottobre, sta frequentando nell'anno scolastico 2024/2025 l'indirizzo “Operatore
Meccanico” della Scuola Professionale C.E.S.T.A. di OD, seppur con motivazione altalenante verso le proposte scolastiche e difficoltà linguistiche;
il minore di anni 14, ha regolarmente Per_2
concluso il secondo anno presso le Scuole secondarie di primo grado alle quali è stato per la prima volta iscritto nell'anno scolastico 2023/2024 ed attualmente frequenta la classe terza presso lo stesso istituto, con una buona integrazione nel contesto classe e con impegno scolastico giudicato sufficiente, nonostante la difficoltà linguistica;
il minore di anni 6, frequenta l'ultimo anno Per_3 presso la Scuola dell'infanzia ove è stato inserito a partire dall'anno scolastico 2023/2024 ed ha instaurato un ottimo rapporto sia con le insegnanti sia con i compagni.
Pagina 4 I minori risultano inseriti nel contesto sociale, avendo gli stessi sviluppato rapporti amicali con i propri coetanei;
in particolare, il minore fa parte di una squadra di calcio locale, non potendo Per_2
tuttavia partecipare alle partite in quanto privo di un permesso di soggiorno.
Il nucleo familiare si presenta unito e con una rete sociale e familiare che li supporta, come comprovato dal fatto che l'appartamento presso il quale gli stessi vivono sia stato loro concesso a titolo di ospitalità da una cugina della madre.
Tra i minori ed i genitori sussiste un solido rapporto affettivo, esercitando adeguatamente i secondi le relative funzioni.
La reclamante lavora regolarmente presso un'azienda del territorio e riferisce della possibilità di ottenere, presso la stessa, un contratto a tempo indeterminato una volta regolarizzata la propria posizione sul territorio.
Infine, ella non risulta gravata da precedenti penali.
Sulla base dei criteri sopra enunciati e della situazione concreta (radicamento dei minori sul territorio nazionale e sussistenza di un significativo rapporto affettivo con la reclamante) la Corte ritiene di accogliere il ricorso, consentendo la permanenza in Italia della reclamante per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.
7.- L'applicazione dell'art. 91 c.p.c. è esclusa dalla natura del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, accoglie il reclamo proposto da avverso il decreto n. 728/2025 del Tribunale per i Parte_1
Minorenni dell'Emilia-Romagna del 21.1.2025, e per l'effetto autorizza , quale Parte_1
genitore dei minori nato in [...] in data [...], nato in Persona_1 Persona_2
Albania il 5.4.2011 e nato in [...] il [...], alla permanenza in Italia ex art. Persona_3
31 comma 3 D Lgs. 286/1998 per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 23.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott.ssa Antonella Allegra
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