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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EA SE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1205/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 736 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7719/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento TASI n. 736/2024, notificato il 4 gennaio 2025, con il quale il Comune di Milazzo ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € 103,00per omesso versamento TASI anno 2019, e assume la nullità dell'atto e la illegittimità della pretesa impositiva sostenendo:
a) difetto dell'attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo all'originale digitale;
b) difetto di sottoscrizione dell'atto notificato;
c) prescrizione del diritto alla pretesa, in quanto, ai sensi dell'art. 1 c. 161 L. 296/2006, il diritto a reclamare l'imposta si prescrive entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuti essere effettuati, ossia
31.12.2024, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento in data 7 gennaio 2015; d) Inesistenza giuridica della notificazione in quanto mancante di qualsiasi relazione di notificazione e sprovvista di ogni elemento utile e necessario alla individuazione del soggetto notificatore e notificando, della data e del luogo di consegna e della sottoscrizione del legittimato ad effettuare la notifica stessa.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Milazzo che segnala l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, e, assunta l'infondatezza delle altre eccezioni, invoca il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 non si presta a ricevere positiva considerazione, per cui ne va disposto il rigetto.
Anzitutto deve essere rilevato che il Comune di Milazzo, attraverso la documentazione allegata, ha fornito la dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, alla data del 4 gennaio
2025, a mezzo del servizio postale.
Riguardo ai motivi di ricorso, se ne deve affermare l'infondatezza giacché:
a) l'avviso di accertamento impugnato riporta, nella intestazione, l'attestazione di conformità della copia notificata all'originale telematico da cui è stata estratta;
b) l'avviso riporta in calce la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo, Nominativo_2, con indicazione della delibera di GM di nomina n. 39 del 16 febbraio 2023 e della attestazione che la firma autografa è stata sostituita con indicazione a stampa del nominativo del funzionario, giusta determina n.
184 del 10 luglio 2023;
c) la sospensione prevista dall'articolo 67 d.l. 18/2020 per il periodo 8 marzo/31 maggio 2020, per complessivo 85 giorni, non è circoscritta, come sostenuto dalla società ricorrente, solo in relazione all'anno
2020 colpito dall'evento eccezionale Covid 19, quanto, invece, in relazione ai termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, riscossione e accertamento che, a cascata, includono l'anno in cui si è avuta la sospensione, nel quale anno, quindi, era pendente (cfr. Cass. Sezione 1, ordinanza n. 960 del 15 gennaio
2025, secondo cui “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; nello stesso senso, Sez. T, ordinanza n. 21765 in data 29 luglio 2025). Da tanto deve escludersi la maturazione della prescrizione e, a fortiori, della decadenza, in quanto alla data di notifica dell'avviso,
10 gennaio 2025, non erano maturata la prescrizione quinquennale per TARI 2019, occorrendo aggiungere giorni 85 di sospensione del termine;
d) la notifica dell'avviso di accertamento riporta tutte le indicazioni necessarie per la individuazione del soggetto notificatore, che ha apposto la sottoscrizione alla cartolina, come pure del soggetto ricevente l'atto, che vi ha apposto la sottoscrizione per ricevuta. Peraltro, la eventuale (m in realtà inesistente) nullità della notifica risulta essere stata superata ai sensi dell'articolo 156 c.p.p. per il raggiungimento dello scopo, per avere la società ricorrente impugnato l'avviso notificato.
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 736/2024 va, quindi, rigettato, con condanna della contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TASI n. 736/2024, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Milazzo, delle spese di giudizio, liquidate in € 280,00, oltre accessori.
Messina, 16 dicembre 2025.
Il giudice
GI EA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EA SE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1205/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 736 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7719/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento TASI n. 736/2024, notificato il 4 gennaio 2025, con il quale il Comune di Milazzo ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € 103,00per omesso versamento TASI anno 2019, e assume la nullità dell'atto e la illegittimità della pretesa impositiva sostenendo:
a) difetto dell'attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo all'originale digitale;
b) difetto di sottoscrizione dell'atto notificato;
c) prescrizione del diritto alla pretesa, in quanto, ai sensi dell'art. 1 c. 161 L. 296/2006, il diritto a reclamare l'imposta si prescrive entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuti essere effettuati, ossia
31.12.2024, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento in data 7 gennaio 2015; d) Inesistenza giuridica della notificazione in quanto mancante di qualsiasi relazione di notificazione e sprovvista di ogni elemento utile e necessario alla individuazione del soggetto notificatore e notificando, della data e del luogo di consegna e della sottoscrizione del legittimato ad effettuare la notifica stessa.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Milazzo che segnala l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, e, assunta l'infondatezza delle altre eccezioni, invoca il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 non si presta a ricevere positiva considerazione, per cui ne va disposto il rigetto.
Anzitutto deve essere rilevato che il Comune di Milazzo, attraverso la documentazione allegata, ha fornito la dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, alla data del 4 gennaio
2025, a mezzo del servizio postale.
Riguardo ai motivi di ricorso, se ne deve affermare l'infondatezza giacché:
a) l'avviso di accertamento impugnato riporta, nella intestazione, l'attestazione di conformità della copia notificata all'originale telematico da cui è stata estratta;
b) l'avviso riporta in calce la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo, Nominativo_2, con indicazione della delibera di GM di nomina n. 39 del 16 febbraio 2023 e della attestazione che la firma autografa è stata sostituita con indicazione a stampa del nominativo del funzionario, giusta determina n.
184 del 10 luglio 2023;
c) la sospensione prevista dall'articolo 67 d.l. 18/2020 per il periodo 8 marzo/31 maggio 2020, per complessivo 85 giorni, non è circoscritta, come sostenuto dalla società ricorrente, solo in relazione all'anno
2020 colpito dall'evento eccezionale Covid 19, quanto, invece, in relazione ai termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, riscossione e accertamento che, a cascata, includono l'anno in cui si è avuta la sospensione, nel quale anno, quindi, era pendente (cfr. Cass. Sezione 1, ordinanza n. 960 del 15 gennaio
2025, secondo cui “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; nello stesso senso, Sez. T, ordinanza n. 21765 in data 29 luglio 2025). Da tanto deve escludersi la maturazione della prescrizione e, a fortiori, della decadenza, in quanto alla data di notifica dell'avviso,
10 gennaio 2025, non erano maturata la prescrizione quinquennale per TARI 2019, occorrendo aggiungere giorni 85 di sospensione del termine;
d) la notifica dell'avviso di accertamento riporta tutte le indicazioni necessarie per la individuazione del soggetto notificatore, che ha apposto la sottoscrizione alla cartolina, come pure del soggetto ricevente l'atto, che vi ha apposto la sottoscrizione per ricevuta. Peraltro, la eventuale (m in realtà inesistente) nullità della notifica risulta essere stata superata ai sensi dell'articolo 156 c.p.p. per il raggiungimento dello scopo, per avere la società ricorrente impugnato l'avviso notificato.
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 736/2024 va, quindi, rigettato, con condanna della contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento TASI n. 736/2024, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Milazzo, delle spese di giudizio, liquidate in € 280,00, oltre accessori.
Messina, 16 dicembre 2025.
Il giudice
GI EA