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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE CONCORSUALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dott. Sergio Garofalo Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla proposta di concordato preventivo della società DRE S.N.C. DI TI DR & C. (P.I./
C.F. 01922200470 ) con sede in VIA CANFITTORI 11, MARLIANA e dei soci illimitatamente responsabili EN AN, nato a [...] il [...], C.F. [...], e OM
IA, nata a [...] l'[...], C.F. [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Chiriatti e Francesco Vannucchi
e sulla domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale proposta dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia
e da FALLIMENTO OFFICINA DELLA CIALDA SRL, in persona del suo Curatore dr. Giovanni De Pandis, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice Delegato dr. Alessandro Pernigotto il 26.6.2024, difeso e rappresentato dall'avv. Luigi Fedele,
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 9.9.2024 nel procedimento unitario aperto a seguito della domanda di liquidazione giudiziale formulata dal creditore fallimento Officina Cella cialda srl, DRE SNC DI
TI DR & C. ed i soci AN TI e IA RD, con il patrocinio degli avv.ti Stefano Chiriatti e Francesco Vannucchi, hanno formulato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nella forma liquidatoria, con riserva di depositare entro il termine assegnando la proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione richiesta dalla legge.
Con sentenza pronunciata il 10.9.2024, questo Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della domanda
1 di accesso con riserva per mancanza della documentazione prescritta dall'art. 39 c. 4 CCII. ed ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili. La Corte di
Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto, con sentenza n. 2088/2024 del 17.12.2024, ha revocato la liquidazione giudiziale di DRE snc di EN AN & c. e dei soci illimitatamente responsabili AN EN e IA OM ed ha restituito gli atti al Tribunale per la decisione sulla domanda di assegnazione del termine ex art. 44 CCII.
La C.d.A. ha ritenuto che non si applicasse alla decisione di revoca della liquidazione il disposto dell'art. 53 CCII e che l'effetto della pronuncia fosse quello di “determinare un regresso procedimentale, immediato e pieno, alla fase antecedente alla pronuncia del Tribunale oggetto del reclamo (esame della domanda ex art. 44 CCII)”. A seguito di detta pronuncia, con decreto del 7.1.2025, è stato assegnato a
DRE snc termine di 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e della documentazione di cui all'art. 39 commi primo e secondo CCII, è stata nominata Commissario Giudiziale la dott.ssa Letizia Cioni e sono stati disposti gli obblighi informativi periodici.
Con istanza depositata il 7.3.2025, DRE SNC DI TI DR & C. ed i soci AN
TI e IA RD, hanno chiesto la proroga del termine ex art. 44 CCII.
A fondamento della richiesta di proroga del termine ex art. 44 CCII i ricorrenti hanno dedotto che, per ragioni di carattere professionale, l'avv. Chiriatti aveva rinunciato al mandato di advisor legale, e che
“sono stati individuati gli avv.ti Michele Salvato (Foro di Milano) e Ciro Giuliano (Foro di Modena), che si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico in esito all'invocata e auspicata concessione della proroga”. I ricorrenti hanno allegato un progetto di regolazione della crisi in continuità precisando di aver intenzione di riprendere l'attività d'impresa “all'esito della consultazione di alcuni clienti e fornitori storici, che hanno confermato la disponibilità a riprendere i rapporti commerciali” e di non aver ancora
“conferito l'incarico al Professionista indipendente, che dovrà attestare il piano, anche allo scopo di comunicare preliminarmente alla Commissaria la scelta, che provvederanno ad effettuare in autonomia, come per legge, e di consentire all'Ill.mo Tribunale adito di valutare l'opportunità di concedere la richiesta proroga, che si rivela assolutamente necessaria per completare l'attività funzionale anche alla prescritta attestazione”.
La richiesta di proroga è stata respinta, con decreto dell'11.3.2025, con la seguente motivazione:
<< Il termine ex art. 44 CCII può essere prorogato “su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Il progetto di regolazione della crisi è requisito necessario al fine ottenere la proroga del termine fissato dal
Tribunale, ma non sufficiente, occorrendo cioè che il richiedente illustri adeguatamente i giustificati
2 motivi e cioè le ragioni che hanno impedito la predisposizione della proposta e del piano di concordato nel termine originariamente assegnato.
Nel caso in esame non ricorrono i giustificati motivi per concedere la proroga. Innanzi tutto, parte ricorrente ha omesso di nominare l'attestatore e la giustificazione addotta è inconsistente posto che detta nomina, per la rilevanza che ha l'attività di attestazione, deve essere operata nell'immediatezza della concessione del termine (se non contestualmente o antecedentemente alla proposizione della proposta prenotativa) con ciò rendendo evidente la diligente attivazione dell'imprenditore nella prospettiva della individuazione di un valido strumento di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza.
La rinuncia all'incarico da parte dell'avv. Chiriatti non appare un motivo giustificato per la concessione della proroga sia perché parte ricorrente è difesa anche dall'avv. Francesco Vannucchi (che non risulta aver rinunciato all'incarico e che anzi ha partecipato alla riunione con il CG del 10.2.2025) sia perché nessun ulteriore incarico è stata conferito dalla società debitrice ad altri advisors legali, sicchè anche sotto tale profilo l'inerzia si profila ingiustificata.
Inoltre, è assente una puntuale descrizione dell'attività svolta e funzionale alla predisposizione del piano di concordato, posto che, sia nella prima che nella seconda relazione informativa periodica, la parte debitrice ha fatto riferimento generico a trattative volte alla cessione degli immobili ed ha dedotto essere in corso l'aggiornamento delle poste debitorie, attività quest'ultima che, invero, doveva essere stata completata prima del deposito della domanda ex art. 44 CCII, costituendo l'elenco dei creditori un supporto documentale indispensabile (v. art. 39 c. 3 CCII).
Infine, va rimarcato che la società debitrice, inattiva sin dal deposito della domanda ex art. 44 CCII, ha ipotizzato, per la prima volta nell'istanza di proroga, la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità diretta, presupponente la ripresa dell'attività commerciale, allo stato cessata.
Ebbene, il progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, allegato all'istanza di proroga, è fondato su assunzioni ipotetiche e tali da rendere evanescente il progetto di ripresa dell'attività commerciale. In particolare, nel piano si fa riferimento a “clienti all'ingrosso” (citando LA LC, MA. GI snc e
AR OL) che avrebbero manifestato la volontà di “riprendere gli approvvigionamenti dalla nostra società”, senza che ciò risulti confortato da alcuna dichiarazione di impegno di talché l'ipotesi di fatturato generabile da tale attività non poggia su alcun dato oggettivo;
ancora più generica l'indicazione dei ricavi dai clienti al dettaglio (BORGOSCAVI, LA FUNICOLARE MONTECATINI SRL, AR
SRL) con i quali si riferisce solo essere stati “ripresi i contatti”.
In conclusione, la società debitrice non si è attivata, con la dovuta tempestività, per predisporre la proposta ed il piano di concordato preventivo nel termine assegnato, avendo omesso, finanche, di nominare il professionista attestatore;
il progetto di regolazione della crisi, allegato all'istanza, è fondato
3 su assunti privi di dettaglio e concretezza, per ciò stesso inidonei ad essere valorizzati come fondamenta di un'attendibile proposta di risanamento dell'impresa>>.
Il Tribunale, respinta la richiesta di proroga e preso atto che non erano stati depositati proposta e piano di concordato nel termine assegnato (scaduto il 10.3.2025), ha fissato, ex art. 47 CCII, l'udienza del
7.4.2025 per la dichiarazione di inammissibilità.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato all'avv. Chiriatti ed al P.M.
All'udienza del 7.4.2025 è comparso il creditore, fallimento Officina della Cialda srl, ed il Pubblico
Ministero, dott. Giuseppe Grieco, che hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato e di aprire la procedura di liquidazione giudiziale della società e dei soci.
Nessuno è comparso per DRE S.N.C. DI TI DR & C. e per i soci illimitatamente responsabili EN AN e OM IA.
§§§
La società debitrice non ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi primo e secondo dell'art. 39 del CCII nel termine fissato dal Tribunale. La richiesta di proroga del termine è stata respinta e la debitrice non è comparsa all'udienza fissata.
A tenore del combinato disposto degli artt. 7 e 49 CCII, essendo decorso inutilmente il termine di cui all'art. 44 CCII, deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda di accesso con riserva ex art. 44
CCII e vagliata l'istanza del Pubblico Ministero e del creditore FALLIMENTO OFFICINA DELLA
CIALDA SRL di apertura della liquidazione giudiziale.
Dal punto di vista processuale, ritiene il Tribunale che, per le ragioni illustrate dalla C.d.A. di Firenze nella sent. del 17.12.2024, la revoca della sentenza di liquidazione giudiziale abbia determinato un regresso del procedimento unitario, “immediato e pieno, alla fase antecedente alla pronuncia del
Tribunale oggetto del reclamo” e che, pertanto, il creditore sia legittimato ad insistere per la liquidazione giudiziale. E' indubbio, poi, che tale domanda possa essere formulata in udienza dal P.M. non occorrendo alcuna preventiva notifica (v., sebbene con riferimento alla dichiarazione di fallimento, Cass. 9730/2014,
Cass. 9574/2017 e Cass. 6649/2018).
Deve essere disposta la liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
In particolare, parte resistente è un imprenditore commerciale, già esercente l'attività di commercio al dettaglio di cialde da caffè e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che DRE S.N.C. DI
TI DR & C. , iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto la stessa proposizione di una domanda di accesso ex art. 44 CCII, dichiaratamente funzionale ad una proposta di concordato preventivo, non può che muovere dall'implicito riconoscimento della propria qualità di imprenditore non minore. Vero è, inoltre, che la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio
4 2021, acquisita d'ufficio, evidenzia ricavi per 324.000,00 euro, con conseguente documentato superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2 lett. d) n. 2 CCII.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del credito della ricorrente per euro 17.206,33, di cui euro 8.056,33 consacrato nel DI 1426/23 e già infruttuosamente azionato mediante pignoramento presso terzi;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INAIL e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2019 in poi, complessivamente pari a € 7.676,00, quale desumibile dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed acquisite agli atti del procedimento;
3. dalle stesse ammissioni di parte resistente che, nel piano finanziario allegato all'istanza di conferma della misura protettiva ex art. 19 CCII, respinta dal Tribunale, ha esposto di avere una esposizione debitoria di 213.672,13 euro e di poter risanare l'impresa trovando un accordo per uno stralcio dei crediti nella misura del 60%.
Ricorre, altresì, il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera l'ammontare di € 30/mila, come risulta dall'elenco dei creditori allegato alla domanda ex art. 44 CCII.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente
Va dichiarata, altresì, aperta ex art. 256 CCII, la liquidazione giudiziale di EN AN, nato a
Firenze il 14.4.1992, C.F. [...], e OM IA, nata a [...]
l'11.3.1960, C.F. [...], soci illimitatamente responsabili, ritualmente costituiti.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda della debitrice di accesso con riserva ex art. 44 CCII ad uno strumento di regolazione della crisi e dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di DRE
S.N.C. DI TI DR & C. (P.I./ C.F. 01922200470 ) con sede in VIA CANFITTORI 11
MARLIANA e nei confronti dei soci illimitatamente responsabili EN AN, nato a [...] il
14.4.1992, C.F. [...], e OM IA, nata a [...] l'[...], C.F.
[...].
5 Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa Letizia Cioni che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP di Pistoia (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
16.9.2025 alle ore 12,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia l'8.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci
6 Il Giudice relatore
Dott. Sergio Garofalo
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