Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante e amministratore unico dott. con il proc. Parte_2
dom. avv.to Nicola Palombi, delega in atti
-attrice opponente- contro c.f. ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante dott. , con i proc. avv.ti Massimiliano Cesare e Controparte_3
Alfonso Pisanzio, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 721/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore pagina 1 di 6
assistenza e manutenzione del macchinario usato per la tomografia assiale computerizzata.
Eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ragione della vessatorietà della clausola di attribuzione della competenza esclusiva in favore del Tribunale di Salerno, rilevando che in contratto la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. era stata apposta “in blocco” ad una serie di clausole non distintamente individuate.
Riferiva poi che, in virtù dell'art. 4 del contratto stipulato inter partes, la si era impegnata a svolgere in favore della committente n. 4 interventi annui di manutenzione preventiva ed illimitati interventi correttivi, con esclusione delle parti di ricambio e dei tubi radiogeni, che in caso di guasto, saranno oggetto d'offerta e fatturazione separata dietro compenso di € 8.000,00 (oltre iva) annui da corrispondersi a mezzo RID bancario 60 giorni DFFM con fatturazione a frequenza mensile.
Lamentava che l'attività prestata dalla convenuta si era rivelata inadeguata, atteso che già all'esito dei primi tre interventi l'apparecchiatura medica presentava chiari sintomi di deterioramento che ne avevano prima cagionato il mal funzionamento e poi il totale inutilizzo.
Esponeva di aver pertanto comunicato a parte attrice la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e di aver contattato la casa di produzione del macchinario (Toshiba Medical System srl) la quale, a seguito del proprio intervento, aveva potuto verificare che i filtri, sia del gantry che della consolle, necessitavano di pulizia, che le correnti tubo non erano esattamente tarate, che le teste cavo del tubo richiedevano immediata assistenza tecnica in quanto danneggiate e che le immagini non risultavano calibrate.
Eccepiva quindi, ex art. 1460 c.c. l'inadempimento avversario in ragione dell'inefficacia dell'assistenza prestata e concludeva per la revoca del decreto opposto.
In via riconvenzionale, instava per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con pagina 2 di 6 condanna alla refusione delle spese sostenute per l'intervento di Toshiba Tecnica
System srl.
Costituitasi, la società convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione.
Richiamava, quanto alla competenza del Tribunale adito, il foro facoltativo ex art. 20
c.p.c. precisando che il contratto era stato sottoscritto in Fisciano (SA) e che il domicilio del creditore presso il quale doveva essere effettuato il pagamento era in Fisciano (SA).
Riepilogava poi tutti gli interventi resi in esecuzione del contratto, dando altresì atto che le verifiche di funzionalità avevano accertato la necessità di sostituzione di schede elettroniche e di altri componenti, ma che non vi era stata alcuna disponibilità della committente a provvedervi.
Evidenziava altresì che dalla documentazione prodotta dalla controparte poteva evincersi che l'intervento della Toshiba era stato di mera “manutenzione ordinaria”: il relativo rapporto conteneva, infatti, la semplice elencazione del lavoro svolto e la precisazione che i filtri del macchinario erano intasati dalla polvere, ma non faceva cenno ad alcuna inattività del macchinario né ad eventuali cause del suo malfunzionamento.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto
(cfr. ordinanza del 2.10.2018) ed esaurita l'istruttoria dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
30.5.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito.
Se è vero che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione pagina 3 di 6 secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (Cassazione n. 9492/2012), nella specie la competenza del Tribunale di Salerno va affermata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182 c.c. atteso che l'obbligazione in oggetto è sorta in Fisciano (SA) ove il contratto è stato sottoscritto (cfr. doc. 1 attrice).
Ciò posto, deve prendersi atto che parte convenuta ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Ai sensi dell'art. 4 del contratto de quo (doc. 1 attrice) la società opposta si era impegnata ad eseguire n. quattro interventi annui di manutenzione preventiva ed illimitati interventi correttivi, con esclusione delle parti di ricambio e dei tubi radiogeni che, in caso di guasto, saranno oggetto d'offerta e di fatturazione separata. ha quindi versato in atti, sub doc. 6, i rapporti di intervento (non contestati) dai quali si evincono 4 interventi/verifiche di sistema eseguiti nel 2016 e 7 interventi/verifiche di sistema eseguiti nel 2017.
Dai predetti rapporti emergono sia l'effettuazione delle attività di manutenzione programmata (controllo, pulizia, verifica funzionalità e sicurezza) che (già nel dicembre 2016) le plurime segnalazioni a parte attrice circa la necessità di sostituire alcuni componenti, alle quali però non faceva seguito la disponibilità della committente a provvedere nel senso richiesto (cfr. a titolo esemplificativo intervento n.
L02789.16-1 dell'1.12.2016, eseguita diagnosi su sistema per artefatti a straek, individuati malfunzionamenti in schede del modulo RECON BOX. Per la risoluzione del problema occorre la sostituzione delle schede MHR-DP, MHR-BP, MHR-FC. La proprietà ci comunica che al momento per tale anomalia non intende procedere alla sostituzione delle parti indicate. Si resta in attesa di comunicazione dalla proprietà di eventuale richiesta di ripristino del sistema. Al momento il sistema è funzionante per come è stato consegnato per le attività di diagnosi, ma anche quelli del 27.4.2017 e 3-12.5.2017), come anche le constatazioni relative alla pagina 4 di 6 vetustà del macchinario in questione [cfr. intervento n. L00586.17-1 del 27.1.2017, si precisa che se errore di emissione radiogena dovesse in futuro presentare questo dovrà essere diagnosticato per il complesso radiogeno già molto vecchio di produzione (anno 2007)].
I testi e (sentiti rispettivamente alle udienze del Testimone_1 Testimone_2
30.9.2022 e del 5.5.2023) hanno poi concordemente confermato sia l'esecuzione della manutenzione programmata che le segnalazioni relative alla presenza di componenti guasti.
Al contrario, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, l'intervento eseguito da Toshiba non attesta in alcun modo un malfunzionamento del macchinario dovuto alla scarsa manutenzione o ad altre cause, ma contiene la specificazione delle attività svolte nell'ambito della “manutenzione preventiva” a seguito delle quali, come si legge nel rapporto, l'apparecchiatura era “pronta per l'uso clinico” (cfr. doc. 9).
Proprio questa annotazione di Toshiba fuga allora ogni dubbio in ordine alla dedotta inutilizzabilità della stessa.
Il riferimento poi alla presenza di polvere nei filtri è verosimilmente giustificato dal fatto che l'ultima manutenzione programmata fornita da parte opposta risaliva al giugno 2017 (come confermato da rispondendo al capitolo 5 e Testimone_2
come desumibile dai rapporti di intervento versati in atti per cui l'ultimo effettuato e risalente all'11.9.2017 era diretto ad una verifica di sistema e non alla manutenzione ordinaria) e quindi che la stessa si sia accumulata nel lungo tempo trascorso prima dell'intervento della Toshiba in data 20.12.2017.
In definitiva, l'istruttoria condotta e la documentazione versata in atti non lasciano dubbi in ordine alla esecuzione delle prestazioni promesse in contratto dalla società opposta mentre, al contrario, non vi è prova del nesso di causalità tra il dedotto malfunzionamento del macchinario e l'opera svolta dalla convenuta, tanto più se si pensa che anche dopo l'intervento della Toshiba venne acquistata una nuova apparecchiatura TAC per sostituire quella inutilizzabile (cfr. teste sentito Tes_3
all'udienza del 21.2.2020) a conferma della vetustà del macchinario precedente, già
pagina 5 di 6 segnalata dalla società
Tanto basta allora per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 721/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 8.3.2018 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo; condanna la società alla refusione in favore degli Parte_1
avv.ti Massimiliano Cesare ed Alfonso Pisanzio, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 4.6.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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