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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 892/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 892/24 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Rieti presso lo studio dell'avv. ROCCA CECILIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti Parte_2 presso lo studio dell'avv. ORSINI DOMENICO MARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15.08.1998 in Krasnik (Polonia), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Krasnik, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto ente, atto n.
0607011/00/AM/1998/098126.
1 A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale sono nate il Per_1
05.12.1999, e il 02.03.2001, entrambe ormai maggiorenni ed indipendenti;
la vita Per_2 matrimoniale è stata localizzata prevalentemente in Italia;
il matrimonio non aveva effetti felici.
Con sentenza n. 105/2024 depositata il 6.7.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
<i) La sig.ra continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale sita Comune di Torricella Parte_2 in Sabina (RI), fraz. Ornaro, Via Castagneto n. 3, mentre, il sig. si allontanerà da Parte_3 detta residenza familiare entro e non oltre la data di pubblicazione del provvedimento di omologazione delle condizioni di separazione del Tribunale di Rieti, ed anche prima di detta data senza che da ciò possa derivarne alcuna imputazione di addebito, e da allora i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
ii) Ciascuno dei coniugi rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento ed assistenza per sé e le figlie da parte dell'altro, stante la reciproca autosufficienza economica;
iii) I coniugi continueranno a farsi carico in misura pari al 50% cadauno del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comune di Torricella in Sabina (RI), Via
Castagneto n. 3, fraz. Ornaro, censito al NCEU al fg. 8 part.lla 204 con annessi terreni censiti al NCT al
FG. 8 par.lle 158 e 157 nonché delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile predetto e del pagamento dell'IMU; iv) Il sig. non potrà vantare nei confronti della sig.ra alcun diritto alla Parte_3 Parte_2 restituzione delle somme versate a tale titolo in ragione del godimento esclusivo dell'immobile coniugale attribuito alla medesima dalla data di omologa delle condizioni di separazione consensuale sino alla data della avvenuta vendita;
v) I ricorrenti danno atto di aver già conferito all'uopo incarico all'agenzia immobiliare CaseGiardini di CP_1
e concordano che i beni di cui sopra potranno essere venduti ad un prezzo minimo pari ad € 160.00,00,
[...] al quale le Parti si obbligano a vendere . Ciascuno dei coniugi si obbliga a consentire la visita degli immobili da parte dei terzi interessati all'acquisto, visita che potrà avvenire anche alla presenza di uno solo dei ricorrenti. Il ricavato della vendita degli immobili suddetti sarà diviso in misura pari a ½ ciascuno tra i coniugi comproprietari, previa estinzione del mutuo residuo. vi) I beni mobili presenti all'interno della casa coniugale verranno divisi previo accordo tra le Parti;
vii) Gli Istanti si danno, infine, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali.>>.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
2 Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n.
2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.,
n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 105/2024 depositata il 6.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate sono congrue.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 15.08.1998 in Krasnik (Polonia), con atto trascritto
[...] Parte_2 presso l'Ufficio di Stato civile di Krasnik, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto ente, atto n. 0607011/00/AM/1998/098126;
- prende atto delle condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 892/24 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Rieti presso lo studio dell'avv. ROCCA CECILIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti Parte_2 presso lo studio dell'avv. ORSINI DOMENICO MARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15.08.1998 in Krasnik (Polonia), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Krasnik, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto ente, atto n.
0607011/00/AM/1998/098126.
1 A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale sono nate il Per_1
05.12.1999, e il 02.03.2001, entrambe ormai maggiorenni ed indipendenti;
la vita Per_2 matrimoniale è stata localizzata prevalentemente in Italia;
il matrimonio non aveva effetti felici.
Con sentenza n. 105/2024 depositata il 6.7.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
<i) La sig.ra continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale sita Comune di Torricella Parte_2 in Sabina (RI), fraz. Ornaro, Via Castagneto n. 3, mentre, il sig. si allontanerà da Parte_3 detta residenza familiare entro e non oltre la data di pubblicazione del provvedimento di omologazione delle condizioni di separazione del Tribunale di Rieti, ed anche prima di detta data senza che da ciò possa derivarne alcuna imputazione di addebito, e da allora i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
ii) Ciascuno dei coniugi rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento ed assistenza per sé e le figlie da parte dell'altro, stante la reciproca autosufficienza economica;
iii) I coniugi continueranno a farsi carico in misura pari al 50% cadauno del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comune di Torricella in Sabina (RI), Via
Castagneto n. 3, fraz. Ornaro, censito al NCEU al fg. 8 part.lla 204 con annessi terreni censiti al NCT al
FG. 8 par.lle 158 e 157 nonché delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile predetto e del pagamento dell'IMU; iv) Il sig. non potrà vantare nei confronti della sig.ra alcun diritto alla Parte_3 Parte_2 restituzione delle somme versate a tale titolo in ragione del godimento esclusivo dell'immobile coniugale attribuito alla medesima dalla data di omologa delle condizioni di separazione consensuale sino alla data della avvenuta vendita;
v) I ricorrenti danno atto di aver già conferito all'uopo incarico all'agenzia immobiliare CaseGiardini di CP_1
e concordano che i beni di cui sopra potranno essere venduti ad un prezzo minimo pari ad € 160.00,00,
[...] al quale le Parti si obbligano a vendere . Ciascuno dei coniugi si obbliga a consentire la visita degli immobili da parte dei terzi interessati all'acquisto, visita che potrà avvenire anche alla presenza di uno solo dei ricorrenti. Il ricavato della vendita degli immobili suddetti sarà diviso in misura pari a ½ ciascuno tra i coniugi comproprietari, previa estinzione del mutuo residuo. vi) I beni mobili presenti all'interno della casa coniugale verranno divisi previo accordo tra le Parti;
vii) Gli Istanti si danno, infine, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali.>>.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
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2 Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n.
2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.,
n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 105/2024 depositata il 6.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate sono congrue.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 15.08.1998 in Krasnik (Polonia), con atto trascritto
[...] Parte_2 presso l'Ufficio di Stato civile di Krasnik, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto ente, atto n. 0607011/00/AM/1998/098126;
- prende atto delle condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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