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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione – Volontaria Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 473 BIS.24, COMMA IV, C.P.C.
Nel procedimento di reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c., iscritto al n. 70/2025 V.G., promosso da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Parte_1 C.F._1
Giovanni Pascoli n. 32, presso e nello studio legale dell'Avv. Luigi Fornaciari Chittoni, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in atti;
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in La Spezia, Controparte_1 C.F._2
Via Viale Italia n. 399, presso e nello studio dell'Avv. Marco Alessi, che lo rappresenta in forza di procura rilasciata in atti;
PARTE RECLAMATA
E CONTRO
AVV. quale Curatore Speciale del minore (C.F.: CP_2 Persona_1
), C.F._3
PARTE RECLAMATA
NONCHE' CONTRO
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
AVVERSO
l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., pronunciata dal Giudice, Dott. Maurizio Drigani, del Tribunale della Spezia in data 11/03/2025
PREMESSO CHE depositava, in data 17/10/2024, avanti il Tribunale della Spezia, ricorso ex art. 473- Controparte_1
bis. 47 c.p.c., di modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio nato dalla relazione more uxorio con , – assunte con il provvedimento del Per_1 Parte_1
Tribunale della Spezia in data 13/01/2022 – chiedendo: l'affidamento esclusivo del minore;
la collocazione del minore presso di sè; che fosse posto a suo carico il mantenimento del minore, con assegnazione integrale dell'assegno unico familiare;
la determinazione delle modalità di visita madre - figlio;
che al minore fosse precluso il contatto con le persone frequentate dalla madre o con essa conviventi;
il ricorrente deduceva, a sostegno delle proprie domande, accadimenti di rilevante gravità che denotavano l'incapacità genitoriale della madre, quali: l'abuso abituale di alcolici e di sostanze stupefacenti, anche durante la gestazione del secondogenito ed in presenza del minore;
la nascita del secondo figlio (dal compagno in stato di astinenza da sostanze;
le violente liti Persona_2
domestiche tra la madre ed il compagno convivente, in presenza del minore;
il ricovero della Pt_1 presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale di La Spezia per stato di agitazione psicomotoria, associato a positività da sostanze stupefacenti;
la instabilità abitativa;
la mancanza di un'occupazione stabile;
il disinteresse per gli aspetti educativi e burocratici della vita del figlio;
le frequenti assenze ingiustificate del bambino dalla scuola materna;
allo stesso tempo, proponeva istanza urgente ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. affinché il Tribunale adottasse tempestivamente misure provvisorie idonee a scongiurare ulteriori pregiudizi al minore, limitando il diritto della madre di tenere con sé il figlio anche mediante l'acquisizione di Per_1
informazioni presso i servizi sociali, le autorità sanitarie e i Carabinieri competenti;
il Tribunale della Spezia, in data 21/10/2024, pronunciava decreto inaudita altera parte di collocazione provvisoria di presso il padre, vietando qualsiasi frequentazione e/o contatto tra Per_1
il minore e la madre;
si costituiva in data 04/11/2024, chiedendo la revoca immediata del decreto e, in Parte_1
subordine, la calendarizzazione di incontri giornalieri della madre con anche eventualmente Per_1
nella forma di incontri protetti;
la convenuta deduceva che non ricorrevano i presupposti per l'emanazione del decreto con cui era stato disposto il divieto di frequentazione del minore con la madre, atteso che gli episodi riferiti dal erano infondati, che il ricovero ospedaliero era avvenuto a causa di un episodio isolato di CP_1
agitazione psicomotoria non riconducibile a patologie psichiatriche e che, dopo la nascita del secondo figlio , risultato in stato di astinenza alla nascita, non aveva più fatto uso di sostanze Per_3
stupefacenti, come comprovato dalla documentazione rilasciata dal CP_3 in data 08/11/2024, il Tribunale della Spezia, confermava il decreto inaudita altera parte emanato il
21/10/2024, stabilendo:
- la collocazione del minore presso il padre, con divieto di pernottamento del minore Per_1
presso la madre;
- la frequentazione madre/figlio mediante incontri protetti, organizzati dal Servizio Sociale del
Comune della Spezia, almeno quattro volte a settimana, dalla durata di almeno due ore ad incontro, senza la presenza di compagno della madre;
Persona_2
- una telefonata/videochiamata al giorno madre/figlio, in orario concordato tra le parti o, in subordine, deciso dal Servizio Sociale del Comune della Spezia;
CP_
- la presa in carico di presso il con analisi della matrice cheratinica;
Pt_1
- la presa in carico consultoriale di entrambi i genitori;
con successiva relazione, i Servizi Sociali, evidenziando la maggiore distensione della relazione madre/figlio ma persistendo alcuni fattori di rischio (la labilità emotiva della la necessità di Pt_1 contenimento di alcuni aspetti di intrusività verso il minore e l'inasprimento della conflittualità tra i genitori), proponevano di introdurre progressivamente degli incontri in spazio neutro tra il figlio, la madre ed il compagno della stessa, vista la familiarità mostrata nei confronti di quest'ultimo da parte di Per_1 all'esito, il Giudice relatore, con ordinanza dell'11/03/2025, disponeva in via provvisoria ed urgente: l'affidamento del figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori;
la Persona_1
collocazione del minore presso il padre con divieto di pernotto presso la madre;
confermava la frequentazione madre/figlio mediante incontri protetti, organizzati dal Servizio sociale del Comune della Spezia;
confermava almeno una telefonata/videochiamata al giorno madre/figlio, in orario concordato tra le parti o, in subordine, deciso dal Servizio sociale del Comune della Spezia;
confermava la presa in carico della presso il Sert, con analisi della matrice cheratinica con Pt_1
cadenza almeno trimestrale (o anche inferiore se ritenuto dal Sert), oltre alla presa in carico consultoriale di entrambi i genitori;
disponeva la presa in carico del minore presso la NPI territorialmente competente, incaricando il Servizio sociale del Comune della Spezia di effettuare visita domiciliare presso l'alloggio di entrambi i genitori per valutarne l'idoneità per il minore ed autorizzando il Servizio sociale del Comune della Spezia a creare un'équipe di lavoro per accedere ai risultati della NPI e coordinare così i vari enti coinvolti;
disponeva il mantenimento ordinario del minore a carico del padre;
poneva a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie;
disponeva che l'assegno unico eventualmente spettante per il minore fosse percepito interamente dal padre;
nominava l'Avv. del foro della Spezia, quale curatore speciale CP_2
del minore;
in via istruttoria, disponeva C.T.U. psicologica, nominando la Dott.ssa volta a Persona_4
verificare la qualità delle relazioni tra il minore ed i genitori e la capacità genitoriale degli Per_1 stessi, l'individuazione delle migliori condizioni di collocazione e frequentazione del minore con ciascuno dei genitori, nonché delle modalità di visita del genitore non collocatario e dell'opportunità di frequentazione di eventuali partner di ciascun genitore, anche previa audizione del minore;
incaricava il Servizio Sociale del Comune di La Spezia di depositare entro il
31/03/2025 relazione aggiornata;
RILEVATO CHE avverso la predetta ordinanza, proponeva reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c. in data Parte_1
23/03/2025, chiedendo, in estrema sintesi, il collocamento del figlio minore in Persona_1 regime paritario tra entrambi i genitori con diritto di pernottamento presso l'abitazione della madre;
a sostegno del reclamo, deduceva l'insussistenza delle condizioni di pericolo per lo sviluppo psico- educativo del minore, tali da giustificare il divieto di pernottamento di con la madre, Per_1
sostenendo che tale misura era stata disposta sulla base della presunta abitualità all'uso di sostanze stupefacenti da parte sua e del compagno senza tenere in considerazione che Persona_2
l'esame tricologico del 20/01/2025 era risultato negativo e che era in corso un progetto di monitoraggio quotidiano, attivato dal Tribunale per i Minorenni di Genova per il secondo figlio ma esteso anche a sosteneva inoltre che i servizi sociali non avevano ritenuto sussistente alcuna Per_1
condizione ostativa al pernottamento del minore presso la madre, la quale aveva cessato ogni uso di sostanze, come attestato dal assumeva, infine, che le disposte limitazioni costituivano un CP_3
grave pregiudizio per il figlio, che aveva perso la relazione quotidiana con la madre presso cui aveva vissuto stabilmente sin dalla nascita, e che il comportamento del padre, improntato a delegittimare costantemente la figura materna e ad alimentare il conflitto genitoriale, risultava dannoso per l'equilibrio psicologico del minore – richiamando anche presunti episodi di violenza domestica, tramite l'allegazione di fotografie che ritraevano il minore con l'orecchio arrossato ed il labbro rotto;
si costituiva contestando la fondatezza del reclamo di cui chiedeva l'integrale Controparte_1 rigetto, evidenziando, in particolare, la inidoneità genitoriale della a causa dell'uso di sostanze Pt_1
stupefacenti e alcoliche, della scarsa collaborazione della madre con i servizi, dell'atteggiamento ostativo ai controlli, ribadendo altresì la necessità della prosecuzione degli incontri tra e la Per_1
madre in modalità protetta;
che, al contrario, il padre ha sempre mostrato un comportamento corretto, avendo provveduto da solo alle esigenze educative, affettive e materiali del figlio durante i lunghi periodi di assenza o inidoneità della con l'aiuto della di lui madre, risultando del tutto Pt_1
strumentali e prive di alcun fondamento le accuse di violenza a lui rivolte;
rilevato che non si costituiva l'avv. Curatore speciale del minore;
CP_2
rilevato che con relazione in data 28/5/2025 i Servizi Sociali evidenziavano che il T.M., all'esito degli accertamenti svolti in relazione al figlio secondogenito della aveva disposto, in data Pt_1
12/4/2025, l'allontanamento del minore dal nucleo familiare poiché i genitori non si erano Per_3
presentati alle verifiche presso il , alla donna era stato diagnosticato un quadro di disturbo CP_4
ciclotimico non stabilizzato nonché che erano emerse condotte di maltrattamento ai suoi danni da parte del compagno evidenziavano altresì che non erano stati attivati incontri Persona_2
protetti con il minore anche alla presenza del in ragione della positività dello stesso alla Per_2
cannabis e che la madre non si era sottoposta ai controlli presso il SERD provvedendo solo a fornire esame negativo eseguito presso un centro privato;
che infine la coppia ha subito Persona_5 sfratto esecutivo;
che in ragione di quanto indicato affermavano l'insostenibilità di alcun pernotto del minore presso la madre;
rilevato che alla luce dei riscontri attuali forniti dai Servizi Sociali, tenuto conto della mancata collaborazione della a sottoporsi ai controlli presso il SERD e quindi in mancanza di riscontro Pt_1 favorevole ad un percorso di riabilitazione dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
della mancanza di alcun percorso terapeutico altresì da parte del convivente che non può Per_2
costituire persona adeguata alla frequentazione del minore;
del provvedimento del T.M. che ha disposto l'allontanamento del minore figlio della coppia, dal nucleo familiare;
nonché del Per_3 fatto che in ragione dell'imminente sfratto non è dato sapere dove la si trasferirà a vivere, non Pt_1 potendo quindi essere svolto, allo stato, alcun giudizio sulla adeguatezza dell'eventuale domicilio per ospitare il minore, deve ritenersi che la collocazione anche se alternata, con il pernottamento del minore presso la madre non sia attuabile in quanto contraria al benessere psicofisico del Per_1
minore; il reclamo pertanto non può essere accolto;
in ogni caso, il rapporto tra il minore e la madre è allo stato garantito dai frequenti incontri protetti che sono stati disposti e che vengono svolti con regolarità dai Servizi Sociali e che sono in corso gli ulteriori accertamenti da parte del Tribunale al fine di valutare la capacità genitoriale;
d'altra parte, si osserva che alla luce della elevata conflittualità tra le parti e delle reciproche accuse pare, altresì, opportuno disporre un servizio di educativa domiciliare presso il padre;
in ragione della natura e dell'oggetto della causa pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio;
si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale della Spezia in data Parte_1
11/3/2025;
Dispone che i Servizi Sociali competenti dispongano un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio paterno almeno due giorni alla settimana,
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 5/6/2025
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione