Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2991/2023 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. BONARDI Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO del Foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Verona, via Terre nr. 6
ATTRICE contro
(p. iva ) rappresentata e difesa dall'avv. CARTA CP_1 P.IVA_2
RICCARDO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Valdagno (VI), via Cirenaica nr. 22
CONVENUTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 11
fatture di cui alle premesse del presente atto in favore dell'attrice Pt_1
, per complessivi € 28.160,00 a titolo di prezzo di fornitura della merce
[...]
come sopra identificata, oltre ad interessi ed al risarcimento del maggior danno;
- Per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento, a favore CP_1
dell'attrice , di complessivi € 28.160,00 a titolo di prezzo di Parte_1
fornitura della merce come sopra identificata, oltre ad interessi ed al risarcimento del maggior danno, come verrà provato.
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa interamente rifusi.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello del Signo e Parte_2
per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti gli eventuali giudizi, sui quali verranno sentiti il Signo ed il Signo Controparte_2 Testimone_1
di con richiesta di abilitazione alla prova contraria sui Controparte_3
capitoli di controparte eventualmente ammessi:
1 - Vero che nel corso degli anni 2021 e 2022, il Signo in nome e CP_2
per conto della concertava con la Società OS S.r.l., la Parte_1
fornitura di materiali per l'edilizia ed isolamenti termici/acustici, regolarmente ricevute dalla società compratrice (si rammostri al teste il doc. 1 di parte attrice);
pagina 2 di 11 2 - vero che in data 29.01.2022, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm,
per un valore complessivo di Euro 9.728,00 veniva emessa fattura n. 82/2022 (si rammostri al teste il doc. 1 di parte attrice);
3 - vero che in data 10.02.2022, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm,
per un valore complessivo di Euro 9.216,00, regolarmente contabilizzata con fattura 94/2022 (si rammostri al teste il doc. 1 di parte attrice);
4 - vero che in data 11.02.2022, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm,
per un valore complessivo di Euro 9.216,00, regolarmente contabilizzata con fattura 95/2022 (si rammostri al teste il doc. 1 di parte attrice);
5 - vero che la fornitura di merce effettuata dall'attrice in favore della convenuta, per un valore complessivo pari ad d Euro 28.160,00 veniva regolarmente recapitata presso la sede legale della Società (si CP_1
rammostri al teste il doc. 2 di parte attrice);
6 - vero che la convenuta non formulava alcuna contestazione circa la qualità e la natura della merce acquistata dall'attrice;
7 - vero che, in conseguenza dell'inadempimento, l'attrice, a mezzo dell'Avv.
Bonardi, con comunicazione del 05.05.2022 diffidava formalmente l'odierna convenuta al pagamento di quanto dovuto (si rammostri al teste il doc. 3: di parte attrice);
8 - vero che, su richiesta dell'odierna convenuta, l'attrice forniva altresì la scheda tecnica del materiale venduto (si rammostri al teste il doc. 4 di parte attrice);
pagina 3 di 11 9 - vero che la Società Ambesto GMBH trasmetteva tempestivamente alla convenuta le certificazioni relative al prodotto (si rammostri al teste il doc. 5 di parte attrice);
10 – vero che l'attrice trasmetteva senza ritardo alla convenuta documentazione di prova tecnica relativa al prodotto compravenduto (si rammostri al teste il doc. 6 di parte attrice);
11 – vero che la merce fornita dall'attrice alla società convenuta era esente da vizi e conforme alla normativa europea.”.
PER LA PARTE CONVENUTA:
NEL MERITO:
in via principale:
- accertato l'intervenuto pagamento da parte di in favore di CP_1
dell'importo di € 17.136,00 relativo alle fatture n. 1175 del Parte_1
15.12.2021 e n. 11 del 06.01.2022, dichiararsi lo stesso non dovuto;
- accertarsi e dichiararsi la legittimità dell'eccezione di inadempimento opposta d relativamente all'importo di € 28.160,00 di cui alle fatture n. 82 CP_1
del 29.01.2022, n. 94 del 10.02.2022 e n. 95 del 11.02.2022, atteso il mancato invio dei Certificati delle prove di laboratorio eseguite sui pannelli di isolamento termico forniti d;
Parte_1
- ordinarsi ex art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione in giudizio e la consegna a dei risultati delle prove di laboratorio eseguite sui pannelli di CP_1
isolamento termico forniti d;
Parte_1
in via subordinata pagina 4 di 11 - in caso di mancata esibizione dei risultati delle prove di laboratorio eseguite sui pannelli di isolamento termico forniti da accertarsi e Parte_1
dichiararsi l'inadempimento da parte di questa e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve a titolo di corrispettivo per il materiale fornito CP_1
dall'odierna attrice;
in via ulteriormente subordinata
- nella denegata ipotesi in cui la domanda di cui sopra non possa essere ritenuta meritevole di accoglimento, sia disposta la riduzione del corrispettivo dovuto da per il materiale fornito dall'odierna attrice, nella misura che CP_1
verrà ritenuta congrua;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cod. proc. civ., ordinarsi a Pt_1
di produrre in giudizio i certificati delle prove di laboratorio eseguite sui
[...]
pannelli di isolamento termico da un laboratorio accreditato presso uno dei
Paesi membri della Comunità Europea
Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1) “Vero che si rivolgeva ad , nello specifico al sig. CP_1 CP_4
agente d per l'Italia, per acquistare lastre Testimone_2 Parte_1
Cont di da utilizzare nell'ambito dei lavori di ristrutturazione legati al
Superbonus 110%”;
2) “Vero che il materiale fornito d , di cui alle fatture n. 82 del Parte_1
29.01.2022, n. 94 del 10.02.2022 e n. 95 del 11.02.2022, è stato utilizzato da pagina 5 di 11 nell'ambito dei lavori di ristrutturazione legati al Superbonus CP_1
110%”;
3) “Vero che Riqualifico S.r.l. ha richiesto l'invio dei Certificati CP_1
delle prove di laboratorio eseguite sui pannelli di isolamento termico forniti da
”; Parte_1
Si indicano come testimoni i sig.r ed il sig Testimone_3 Testimone_2
con riserva di indicarne altri e di formulare nuovi e diversi capitoli nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, (d'ora in Parte_1
avanti ) conveniva in giudizio (d'ora in avanti ) Pt_1 CP_1 CP_1
chiedendo, nel merito in via principale, che, accertata e dichiarata la mancata liquidazione da parte di delle fatture indicate in atto di citazione, la CP_1
stessa fosse condannata a pagarle la somma di € 45.296, oltre ad interessi e al risarcimento del maggior danno, quale corrispettivo della fornitura di merce effettuata a favore della convenuta:
A fondamento della propria domanda esponeva quanto segue: Pt_1
- di essere una società di diritto tedesco avente ad oggetto sociale la commercializzazione all'ingrosso di merci di varia natura, tra cui materiali per l'edilizia, il cui responsabile per le relazioni commerciali in Italia è il Signor
Controparte_2
- che, nel corso degli anni 2021 e 2022, il Signor in nome e CP_2
per conto della concertava con la Società OS la fornitura di Parte_1
pagina 6 di 11 materiali per l'edilizia ed isolamenti termici/acustici, regolarmente ricevuti dalla società compratrice, di conseguenza venivano emesse le seguenti fatture:
- in data 15.12.2021, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm, per un valore complessivo di Euro 8.532,00, veniva emessa fattura n. 1175/2021;
- in data 06.01.2022, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm, per un valore complessivo di Euro 8.604,00, veniva emessa fattura n. 11/2022;
- in data 29.01.2022, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm, per un valore complessivo di Euro 9.728,00 veniva emessa fattura n. 82/2022;
- in data 10.02.2022, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm, per un valore complessivo di Euro 9.216,00, regolarmente contabilizzata con fattura 94/2022;
- in data 11.02.2022, a seguito della fornitura di lastre di EPS 14 cm, per un valore complessivo di Euro 9.216,00, regolarmente contabilizzata con fattura 95/2022 (doc. 1: fatture ); Pt_1
- che la fornitura di merce effettuata dall'attrice in favore della convenuta, per un valore complessivo pari ad 45.296,00 veniva regolarmente recapitata presso la sede legale di come attestato dai DDT regolarmente CP_1
sottoscritti dalla stessa (doc. 2: DDT fornitura merce);
- che, nonostante la regolare fornitura e l'assenza di contestazioni in ordine alla qualità del prodotto, la convenuta non provvedeva al saldo delle fatture emesse dall'attrice, rifiutandosi di corrispondere alcunché;
- che, in conseguenza dell'inadempimento, il legale dell'attrice, con comunicazione del 05.05.2022, diffidava formalmente l'odierna convenuta al pagamento di quanto dovuto (doc. 3: diffida di pagamento Avv. Bonardi);
pagina 7 di 11 - che, su richiesta dell'odierna convenuta, l'attrice forniva altresì la scheda tecnica del materiale venduto (doc. 4: scheda tecnica).
II. Si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: CP_1
- che l'importo richiesto dall'attrice era errato avendo già pagato la CP_1
somma di € 17.136 relativa a due fatture di cui era richiesto il pagamento;
- di aver sospeso il pagamento delle altre fatture azionate in quanto era inadempiente in quanto non aveva inviato a relativamente Pt_1 CP_1
al materiale fornito, la documentazione di rispondenza dello stesso ai dettami del di cui al DM 11 ottobre 2017, necessaria in quanto la merce Parte_3
doveva essere utilizzata per interventi con accesso al Superbonus 110%;
- che tale necessità era ben nota al sig. agente di Testimone_2
sul territorio italiano;
Pt_1
- di aver richiesto più volte ad tale documentazione, anche Pt_1
mediante intervento del legale evidenziando che il pagamento della fornitura sarebbe stato effettuato all'esito di tale invio;
- che l'attrice si era limitata ad inviare la scheda tecnica del materiale fornito ma non l'esito delle prove di laboratorio eseguite su di esso, il che, fino a prova contraria, faceva ritenere che nessuna prova di laboratorio fosse stata eseguita e pertanto il materiale fornito non fosse conforme a quanto contrattualmente pattuito, e forse neanche alla normativa comunitaria e nazionale.
Ciò premesso in fatto, OS deduceva in diritto di essere al cospetto di un vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) ovvero in ipotesi di mancanza delle qualità
pagina 8 di 11 promesse (art. 1497 c.c.) relativamente alla merce vendutale che le permetteva di opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Concludeva, pertanto, affinché, accertato il pagamento parziale, fosse dichiarata la legittimità della formulata eccezione di inadempimento e che nulla era dovuto all'attrice o in via subordinata che fossa disposta la riduzione del prezzo della merce nella misura ritenuta congrua.
III. La causa veniva istruita mediante prova per testi come da ordinanza del 18.01.24. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., su concorde richiesta delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 08.05.25 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. e all'esito trattenuta in decisione.
IV. La domanda attorea, come rideterminata in sede di conclusioni, è
fondata e deve quindi essere accolta.
IV.
1. Pacifica e incontestata è la fornitura della merce di cui si controverte, così come appare incontestato l'utilizzo della merce fornita da parte di e, a seguito della produzione delle copie dei bonifici effettuati, CP_1
il suo parziale pagamento.
IV.
2. Quanto ai dedotti vizi o mancanza di qualità dei beni venduti è
orientamento consolidato fin da Cass., S.U. 11748/2019 che il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Nella fattispecie quindi spettava a provare l'esistenza di detti vizi CP_1
ma tale prova è mancata. La convenuta, infatti, dopo la comparsa di costituzione non ha depositato memorie istruttorie e pertanto non ha pagina 9 di 11 contestato, né replicato in alcun modo alla produzione effettuata dall'attrice con la memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. (docc. 5 e 6 documentazione tecnica certificata tradotta e in lingua originale). Inoltre la consegna della predetta documentazione è confermata anche dall'escussione del teste di parte attrice disinteressato in causa. Tes_4
A fronte di ciò, come detto, parte convenuta non ha formulato alcuna contestazione specifica della documentazione tecnica prodotta dall'attrice, non avendo depositato memorie istruttorie, inoltre non si può non rilevare come appaia assai strano richiedere la documentazione tecnica non solo dopo aver ricevuto la consegna di tutta la merce, ma addirittura dopo averla già installata e anche parzialmente pagata.
In conclusione la domanda attorea è fondata limitatamente all'importo di
€ 28.160, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 08.11.22 (data del ricorso per ingiunzione di pagamento europea da considerarsi come messa in mora mancando la prova della notifica della precedente diffida ad adempiere) al saldo effettivo. Non spetta il risarcimento del maggior danno richiesto in quanto non provato.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
per il valore di causa pari all'accordato al parametro medio per le fasi studio,
introduttiva e istruttoria e al minimo per la fase decisionale stante la discussione solo orale svolta.
pagina 10 di 11 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto condanna a corrispondere ad l'importo di € CP_1 Parte_1
28.160, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 08.11.22 al saldo effettivo;
2) rigetta ogni altra domanda delle parti;
3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi, € 6.164 per compensi,
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 10/05/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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