Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2021, proposto da:
Comune di Papasidero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Comune di Roccella Ionica, Comune di Amaroni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Papasidero agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020, nella parte cui la domanda di finanziamento proposta dall’Ente è stata giudicata “ ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse ” con il punteggio di 37,90 nella graduatoria definitiva, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
Il ricorrente espone che l’istanza ha riguardato l’ammissione all’agevolazione prevista dall’avviso pubblico, contenuto nel decreto n. 6918 del 29.06.2018, per la realizzazione di interventi relativi alla valorizzazione turistica e culturale dei Borghi della Calabria 2014-2020, presentando nello specifico il progetto “ Papasidero Borgo del Bos Primigenius”.
A seguito di pubblicazione della graduatoria provvisoria e conseguente non ammissione, il Comune ha presentato richiesta di riesame.
Il punteggio di 37,90 è stato però confermato in sede di adozione dell’avversata graduatoria definitiva, precisando la Regione che “per quanto attiene al sub criterio A.3, … la Commissione si è determinata nel senso di attribuire il relativo punteggio (del tipo on/off) solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici ”, mentre per i criteri soggettivi “ il ricorso non evidenzia alcuna illogicità nell'attività valutativa della Commissione si limita a proporre una autonoma autovalutazione ”, considerato che “ il progetto di che trattasi, in maniera evidente, ha testi identici che si ripetono in altri progetti. La Commissione ritenendo questo fenomeno un elemento dequalificante delle proposte progettuali, in quanto le priva non solo del carattere di unicità e d'innovatività, ma anche di scarsa rispondenza ai fabbisogni dello specifico territorio, ha deciso con riguardo a questo aspetto e con riguardo ai sub-criteri a.1.6; a.2; b.1; b.2; c.1; e.1 ed e.2, a prescindere dalla proposta progettuale presentata ”.
L’esponente denuncia, con il supporto di una perizia di parte, l’illegittimità degli atti avversati per violazione della lex specialis e vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita la Regione Calabria, che con articolata memoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, concludendo per il suo rigetto.
3. Con ordinanza n. 153/2021, confermata in appello dalla decisione n. 3634/2021, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dal vaglio dei rilievi processuali della difesa regionale, risultando il ricorso infondato nel merito.
5.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’avviso pubblico per la mancata attribuzione di 7 punti, in relazione al criterio oggettivo, c.d. modalità on/off, previsto dal bando all’art. 12.3, punto a.3, inerente “ riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale… nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali paesaggistici ”.
Ciò in quanto il progetto relativo alla valorizzazione del borgo è in funzione dell’attrattività del Parco archeologico del Romito, situato in territorio comunale, il quale dal 15.11.2015, nell’ambito della 38° Sessione Plenaria della Conferenza Generale dell'UNESCO, è stato riconosciuto come Patrimonio UNESCO e nella specie la Grotta del Romito, una cavità di origine carsica, si apre in una ampia incisione valliva nell’area di Papasidero.
Inoltre, il territorio comunale avrebbe particolare rilevanza dal punto di vista naturalistico-ambientale per le bio diversità esistenti, tanto che è riserva naturale orientata Valle del fiume Lao.
La commissione avrebbe peraltro ristretto e modificato in modo illegittimo i criteri di valutazione, nonostante nel caso di specie fossero stati fissati nel parametro oggettivo on/off.
La censura è infondata, in conformità alla prognosi espressa in sede cautelare.
Per come osservato in riferimento al sub criterio a.3) -inerente alle “ Proposte presentate da Comuni che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o …, nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell’offerta e dell’accoglienza, anche in un’ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici-culturali-paesaggistici ”- la lex specialis prescrive l’attribuzione di 7 punti al Comune che sia direttamente titolare di un riconoscimento ufficiale o di un marchio di qualità di livello nazionale o internazionale e tale requisito non è rinvenibile in capo all’Ente ricorrente.
Nello specifico, infatti, il beneficio economico è finalizzato al finanziamento di “progetti integrati ” per la “ valorizzazione dei Borghi della Calabria ”, su tale presupposto non risulta illogica l’interpretazione della commissione secondo cui l’attestazione nazionale e internazionale di qualità turistica, ambientale e territoriale avrebbe dovuto ottenerla il Comune partecipante, mentre nella fattispecie il riconoscimento di sito UNESCO del Parco archeologico del Romito, sebbene collocato nel territorio comunale, non è ascrivibile al ricorrente ma riferibile all’Ente Parco Nazionale del Pollino, quindi ad un distinto soggetto giuridico.
A conferma di ciò giova altresì rilevare come il Comune non abbia allegato alcun riconoscimento diretto ma si sia limitato ad avviare la procedura di adesione all’Associazione Borgi Autentici, dovendosi quindi escludere che la commissione in sede valutativa abbia introdotto una non consentita modifica postuma dei criteri di valutazione fissati nell’avviso pubblico.
5.2. Con l’ulteriore censura l’esponente lamenta l’illegittimità della valutazione della commissione in relazione ai sub criteri a.1, a.2, b.1, b,2, c.1, e.1, e.2, con l’assegnazione di 0 punti, motivata sulla circostanza della presenza di testi identici che si ripetono in altri progetti.
Ad avviso del deducente tale motivazione risulterebbe carente, in quanto non individua con precisione i “ testi identici ” e non definisce i progetti rispetto ai quali quello del Comune di Papasidero presenterebbe tratti di “ identità ”.
Inoltre, il progetto presentato dal Comune costituirebbe, anche alla luce della perizia allegata, un unicum proprio per la specificità del territorio e dell’intervento di cui si richiede il finanziamento, avuto riguardo agli interventi di riqualificazione delle strade interne nel centro storico, al recupero di unità pubbliche per i temi dei servizi e della residenzialità diffusa, al parco tematico ambientale sul fiume Lao, ai nuovi percorsi ambientali tra il fiume ed il borgo e alla sentieristica. Ne consegue che, rispetto ai singoli sub criteri indicati, avrebbero dovuto essere assegnati congrui punteggi nella misura, rispettivamente, di 1 per il sub criterio a.1, 0,5 per il sub criterio a.2, 1 per i sub criteri b.1, b.2, c.1, e.1, 2 punti per il sub criterio e.2, per un totale di 7,5 punti.
Gli assunti vanno disattesi.
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico, rubricato “ Iniziative ammissibili ”, il progetto di sviluppo proposto dal singolo Comune partecipante avrebbe dovuto essere conformato alle caratteristiche specifiche del territorio di riferimento.
Dalle emergenze documentali risulta però che il formulario presentato dal Comune di Papasidero per la descrizione del progetto è caratterizzato -da pagina 89 a pagina 107- da un contenuto identico a quello presente nella descrizione dei progetti di altri Comuni situati in contesti territoriali e socio-culturali con diverse peculiarità, risultando nello specifico sovrapponibile ai formulari dei Comuni di Laino Castello, Albidona, Castiglione Cosentino e San Pietro in Guarano.
Tale circostanza giustifica quindi, in termini assorbenti, l’assegnazione del punteggio pari a 0 ad opera della commissione esaminatrice.
Le ulteriori deduzioni difensive, tese a quantificare i punti che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire per ogni singolo sub criterio, si risolvono in ogni caso in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione, costituendo una non consentita sostituzione sugli apprezzamenti alla medesima spettanti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 dicembre 2023 n. 1583).
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BA LO, Presidente
RIgiovanna Amorizzo, Consigliere
AR VA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | RI BA LO |
IL SEGRETARIO