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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Cons. Beatrice Marrani Cons.
all'udienza del 28.02.2025 nella causa civile in grado di appello n. 3575/2024
TRA
Parte_1
Avv. Davide Iobbi
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
ha emesso la presente
SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 576/2024, emessa dal Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro in data 14.5.2024. CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma;
la parte appellante non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo Pec). Ritenuto che: la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); l'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Nulla sulle spese. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 febbraio 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
2
all'udienza del 28.02.2025 nella causa civile in grado di appello n. 3575/2024
TRA
Parte_1
Avv. Davide Iobbi
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
ha emesso la presente
SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 576/2024, emessa dal Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro in data 14.5.2024. CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma;
la parte appellante non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo Pec). Ritenuto che: la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); l'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Nulla sulle spese. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 febbraio 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
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