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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verbania, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BERTOLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1/2026 depositato il 01/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Verbania - Piazza Garibaldi 15 28922 Verbania VB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1536 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1537 IMU 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 30/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente:
“Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria, respinta ogni eccezione contraria, previa sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, nelle more del giudizio ricorrendone i requisiti.
In via pregiudiziale: dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento impugnati e per l'effetto disporne l'annullamento;
In via principale e nel merito: dichiarare l'infondatezza dei provvedimenti impugnati e per l'effetto disporne l'annullamento;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, annullare l'irrogazione delle sanzioni come da motivi suesposti;
In via ulteriormente subordinata: condannare il Comune alla restituzione, con rivalutazione e interessi, come di legge, delle somme che, in pur denegata ipotesi, la ricorrente fosse costretta a versare per non subire l'esecuzione forzata o ad essa fossero coattivamente prelevate;
Con vittoria di spese del presente procedimento.”
Resistente:
“Voglia, l'Ecc. ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, contrariis reiectis, così provvedere:
1. rigettare integralmente il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità degli avvisi di accertamento IMU impugnati;
2. con vittoria di spese.”
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugna i provvedimenti di accertamento per omesso versamento IMU per gli anni 2020 e 2021, emessi dal Comune di Verbania in data 14/10/2025 e notificati in data 7 novembre 2025, n. 1536 per omesso versamento acconto e saldo anno 2020 per un ammontare di euro 1.051,78, oltre a euro 315, 60 per sanzione, euro 107,89 per interessi, euro 11,85 x notifica, per il totale di euro 1.487,04 e n.1537 per omesso versamento rata di acconto anno 2021, per l'importo di euro 526,00, oltre a euro 157,80 per sanzione, euro 54,20 per interessi, euro 11,55 per notifica, per il totale di euro 749,55, chiedendo disporsi la sospensione della loro efficacia esecutiva.
2 I provvedimenti impugnati si riferiscono al periodo in cui l'immobile era utilizzato e gestito dalla ricorrente come struttura ricettiva sotto la sigla “CAV” (Case e appartamenti per Vacanze).
Come risulta pacificamente confermato dalla comune narrativa delle parti tale struttura era distinta Nom_1all'insegna “Appartamento ” ed era gestita personalmente dalla ricorrente ai sensi delle norme regionali, statali e comunali di settore, in forza di autorizzazione della Polizia di Stato di Verbania n. Numero_1, di Certificato Identificativo Regionale (C.I.R.) n. Numero_2, di credenziali di accesso al ROSS 1000 Piemonte per le comunicazioni giornaliere delle persone alloggiate e le relative statistiche.
La ricorrente dichiara di aver provveduto personalmente alle pulizie e alla fornitura di tutto il necessario per il servizio turistico: biancheria, sapone, shampoo, bagnoschiuma, asciugacapelli, carta, kit di cortesia, etc. La circostanza non risulta espressamente contestata di talchè può ritenersi acquisita come dato di fatto utilizzabile dal giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sotto il profilo normativo l'attività risulta espressamente inquadrata tra le attività ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, con il conseguente obbligo di identificazione dei clienti e di comunicazione alla Questura dei nominativi delle persone alloggiate.
Il Comune di Verbania, nel regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, ha deliberato che
“Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed & breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi per vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi”. I provvedimenti impugnati concernono l'omesso versamento dell'IMU durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale per la pandemia da COVID 19, periodo in cui la legislazione emergenziale esentava dal pagamento di detta imposta gli immobili adibiti a ricettività turistica, tra cui le case e gli appartamenti per vacanze, ponendo quale condizione per la fruizione del beneficio “che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.
Negli atti impugnati il Comune nega alla Signora il diritto a fruire del beneficio previsto dalla legislazione emergenziale, adducendo che, per averne diritto, essa avrebbe dovuto svolgere l'attività
“in forma imprenditoriale” e aver presentato la dichiarazione IMU nell'ambito del c.d. Temporary Framework che si inscrive nella comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
Detti requisiti, tuttavia, a detta della ricorrente, non sono previsti espressamente dalla legislazione emergenziale per la fruizione del beneficio, ma sono frutto di un'interpretazione arbitraria a posteriori dei funzionari comunali, sorta a seguito di una nota del MEF sulla ripartizione di fondi a favore dei Comuni.
La ricorrente ha tempestivamente richiesto e sollecitato l'annullamento in autotutela dei provvedimenti, con istanza in data 15 novembre, integrata il 5 dicembre 2025, senza trovare accoglimento;
3 affida il ricorso ai seguenti motivi:
Illegittimità dei provvedimenti per violazione di lex specialis. Sviamento. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Illogicità manifesta. Violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 10, c.1, dello Statuto dei diritti del contribuente. Violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Irragionevolezza. Inapplicabilità del criterio analogico nel diritto tributario.
I provvedimenti impugnati vengono ritenuti illegittimi e viziati da eccesso di potere e sviamento per violazione delle citate norme di legge: art. 177 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 (Decreto Rilancio); art. 78 D.L. 104/2020, art. 9 D. L. 137/2020; art. 5 D.L. 149/2020; art. 8 D. L. 157/2020; legge di Bilancio 2021 n. 178/202, commi 599-601). La ricorrente eccepisce che tali norme subordinano il diritto all'esenzione ad una sola condizione: che il gestore dell'attività sia anche proprietario dell'immobile, condizione che nel caso di specie risulterebbe pienamente soddisfatta, atteso che l'attività era gestita personalmente dalla proprietaria in tutto e per tutto. Il diritto all'esenzione troverebbe conferma in una nota dell'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), la quale, alla richiesta di conoscere se il diritto all'esenzione IMU di cui all'art. 177 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, trovi applicazione “per tutti gli immobili degli affittacamere, delle case e appartamenti per vacanza, residence e bed & breakfast compresi i privati che locano l'immobile per brevi periodi (c.d. locazioni turistiche o brevi e rientranti nella categoria A),
o se invece sono esenti coloro che svolgono un'attività imprenditoriale e quindi titolari di partita IVA”, dopo avere rilevato che tale diritto sussiste “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate” (lettera b) del ridetto art. 177), ha concluso che: “la norma richiede, in modo espresso e inequivocabile, che vi sia coincidenza tra proprietario e gestore dell'attività ricettiva di ospitalità”; “Ciò comporta che l'attività ricettiva debba essere svolta in strutture conformi alle leggi regionali che disciplinano le attività ricettive stesse e, pertanto, il soggetto gestore dell'attività deve essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa”.
Né sembra potersi obiettare che tali proprietari di immobile non svolgono l'attività d'impresa omissis “
o comunque gestoria, posto che “il beneficio dell'esenzione è rivolto ai proprietari in virtù della destinazione dell'immobile (il legislatore usa il termine “adibito”) al settore turistico e che non hanno potuto beneficiare delle consuete entrate durante il lockdown (e non solo), a nulla rilevando, in questo contesto, l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale o lavorativa”. Deduce inoltre che le norme di agevolazione fiscale (nel caso di specie di natura eccezionale) vanno interpretate in senso ristretto, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, non essendo consentito all'interprete il ricorso al criterio analogico. Nel caso di specie non può, secondo la ricorrente, assurgere a valore cogente l'interpretazione analogica del MEF su tali norme, non solo perché priva di fondamento, posto che trae spunto dalla
“nota metodologica” sulla ripartizione del Fondo a favore dei Comuni per il diminuito gettito IMU e dal codice ATECO, ma soprattutto perché l'interpretazione della legge in materia tributaria è espressamente demandata al legislatore dall'art. 1, c. 2, dello Statuto dei diritti del contribuente che così dispone: “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
4 Se il legislatore avesse voluto escludere dal beneficio i soggetti passivi IMU che svolgevano l'attività in forma non imprenditoriale, avrebbe dovuto specificarlo nei propri provvedimenti. Invoca la sentenza di questa Corte, la n°45/2024, pronunciata in un caso ritenuto esattamente uguale al presente, con la quale essa ha accolto il ricorso della contribuente. Anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha ribadito che “l'esenzione è subordinata alla condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate”, precisando che “se da una parte ritiene che la volontà del Governo era quella di aiutare le attività in difficoltà a causa del covid, dall'altra parte ritiene che le norme di agevolazione fiscale sono di stretta interpretazione e l'estensione analogica incontra l'ostacolo stabilito dall'art. 14 delle disposizioni primarie, in quanto la regola generale stabilisce, per l'esonero dell'IMU, la coincidenza atra il proprietario dell'immobile ed il gestore dell'attività”. (n. 398/2022, 3 sez.).
Insussistenza dell'obbligo di dichiarazione dell'imposta preteso dal Comune.
Poiché il Comune di Verbania, in asserita violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nega il preteso diritto all'esenzione adducendo che la contribuente sarebbe venuta meno all'obbligo di “dichiarare le esenzioni IMU disposte nell'ambito del Temporary Framework, secondo i modelli dichiarativi approvati nel 2022 e nel 2024”, la ricorrente rileva, oltre al fatto che i modelli dichiarativi non esistevano nel 2020 e 2021, che la dichiarazione non era conditio sine qua non per fruire del beneficio, poiché tale obbligo non era espressamente prescritto dalla legislazione emergenziale. Tale legislazione andrebbe considerata come lex specialis, che “derogat legi generali”. La norma generale dispone che tale dichiarazione debba essere presentata solamente qualora “si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”, e comunque in tutti i casi in cui “il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta”. (Art. 1, comma 769 Legge n. 160/2019). Il Comune aveva conoscenza di tutte le informazioni necessarie per verificare l'attività svolta nell'immobile in particolare attraverso le dichiarazioni mensili dell'imposta di soggiorno ed il modello 21 concernente le comunicazioni annuali di rendiconto dell'attività di riscossione dell'imposta. La Corte di Giustizia di primo grado di Venezia ha affermato, al pari di altre Corti, che “Il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto a presentare apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione del pagamento IMU per le strutture ricettive nel periodo di COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta”. (Sentenza n. 1/256 del 24/04/2025).
Violazione del principio del contraddittorio: art.
6-bis Statuto diritti del contribuente (D. Lgs. 212/2000), introdotto da art. 1 D. Lgs. 219/2023. Violazione art. 7 legge 241/90. Violazione art. 10 Statuto diritti contribuente sul principio della collaborazione e buona fede.
Il Comune di Verbania ha violato l'art. 7 della legge 241/90, omettendo l'avvio del procedimento, e l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente sul principio di collaborazione e buona fede, e l'art.
6- bis di detto Statuto, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219/2023, omettendo di avviare il contraddittorio preventivo.
5
Illegittimità delle sanzioni per violazione artt. 10 e 6-bis D. Lgs. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
In subordine eccepisce che le sanzioni irrogate appaiono illegittime, non solo perché il mancato avvio del procedimento e l'omesso contraddittorio preventivo hanno impedito alla ricorrente di far valere le proprie ragioni, ma soprattutto perché l'art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente così dispone: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.
°°°
Si è costituito in giudizio il Comune contrastando il ricorso.
L'Ente territoriale osserva che con decreto del Ministro dell'Interno 22 luglio 2020 n. 2 adottato di concerto con il MEF, recante la nota metodologica (allegato B), parte integrante dello stesso, il legislatore ha fornito indicazioni al fine di individuare i beneficiari dell'esenzione.
In detta nota si stabilisce che il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i soggetti mediante i codici ATECO. Ne conseguirebbe che: l'esenzione riguarda solo soggetti che esercitano attività economica organizzata;
l'attività deve essere imprenditoriale;
il requisito è oggettivamente verificabile solo in presenza di codice ATECO e partita IVA. A pagina 2 dell'allegato B Nota Metodologica si dispone che “per gli immobili delle altre categorie di attività indicate nel comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI per l'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività indicate, come desumibile dai Codici Ateco”. Sul punto segnala che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 1882/2025, richiamando la sentenza n. 25/2024 emessa da questa Corte, ha statuito che va valorizzato
“da un lato il richiamo normativo alla gestione delle attività esercitate negli immobili (con un riferimento al concetto di "gestione di impresa" di cui all'art 2082 cc) ma soprattutto il richiamo ai codici ATECO (ed alla imprescindibile attività di impresa) come identificativi delle attività beneficiarie dell'esenzione, richiamo contenuto nell'art 9 DL n 137/2020, fonte normativa primaria. Proprio tale previsione lega la esenzione per la seconda rata IMU 2020 ai codici ATECO, con ciò prevedendola solo a fronte dello svolgimento di una attività imprenditoriale. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici
6 ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."
La ricorrente non è titolare di partita IVA connessa all'attività turistico-ricettiva e non esercita attività imprenditoriale in tal senso: pertanto non rientra nell'ambito applicativo dell'esenzione.
Il possesso del CIR regionale, le comunicazioni alla Questura, la riscossione dell'imposta di soggiorno e gli altri adempimenti richiamati attengono a profili amministrativi e di pubblica sicurezza, non incidono sulla qualificazione fiscale dell'attività e non trasformano una locazione privata in attività imprenditoriale.
La normativa regionale non può ampliare l'ambito soggettivo di un'esenzione tributaria statale, sotto pena di violazione degli artt. 23 e 53 Cost. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è il Comune ad operare un'interpretazione estensiva;
l'interpretazione estensiva e analogica sarebbe, semmai, quella che estende l'esenzione ai soggetti non imprenditori, in violazione dell'art. 14 Preleggi. Il Comune ha applicato la norma in senso restrittivo, come imposto per tutte le agevolazioni fiscali. La ricorrente incorre in contraddizione laddove, a pag. 12 del ricorso, afferma che il Comune nega alla ricorrente il diritto al beneficio de quo adducendo che questa sarebbe venuta meno all'obbligo di dichiarare le esenzioni IMU, secondo i modelli dichiarativi approvati nel 2022 e nel 2024. Il Comune in realtà non fonda gli avvisi sull'omessa dichiarazione, ma sull'inesistenza del diritto sostanziale all'esenzione. In ordine all'eccezione circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L. n. 212/2000, osserva che il ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato un decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo. Tale decreto è stato emanato in data 24/04/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024: si definisce automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, fornendo un elenco degli atti esclusi. Il decreto definisce atti di pronta liquidazione, ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione. Sono invece atti di controllo formale della dichiarazione gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Pur mancando dei riferimenti ai tributi locali, il decreto fornisce una serie di indicazioni che possono essere utili agli enti locali per definire nei propri regolamenti quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione. Così, nell'ambito della prima categoria (atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati) possono includersi gli atti finalizzati alla riscossione dei tributi posti in essere dal comune (es. la formazione del ruolo, le iscrizioni di ipoteca, il fermo amministrativo dei veicoli eccetera), gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'ente, gli atti di intimazione conseguenti alla decadenza da agevolazioni ovvero da rateizzazioni.
7 Possono rientrare nella categoria degli atti di pronta liquidazione, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento della Tari, gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione (ad esempio, la variazioni della rendita catastale, le variazioni di titolarità degli immobili, eccetera). Tra gli atti di controllo formale della dichiarazione possono rientrare gli avvisi di accertamento conseguenti al riscontro della correttezza dei dati dichiarati con appositi documenti;
a titolo esemplificativo si cita la verifica della sussistenza della condizione di inagibilità dell'immobile nell'Imu, mediante verifica della dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente con apposita documentazione allo stesso richiesta, ovvero della natura di “bene merce” del fabbricato, riscontrata con appositi documenti sempre richiesti al contribuente. Il caso di specie rientra negli atti di pronta liquidazione. Pertanto, non sussisteva l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, come anche dichiarato a pag. 1 dell'avviso di accertamento. La ricorrente, inoltre, non ha dimostrato quale apporto difensivo concreto avrebbe potuto fornire in sede di contraddittorio. Alla contribuente sarebbe stato, comunque, garantito il diritto di conferire con l'Ufficio, come si evince dalle istanze in autotutela prodotte dalla medesima ricorrente agli allegati nn. 4 e 5 del ricorso. Si oppone alla richiesta, subordinata, di annullamento delle sanzioni poichè non sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa, né contrasti interpretativi tali da giustificare l'esimente ex art. 10, comma 3, L. 212/2000.
All'udienza odierna, previa discussione orale tra le parti, è stata deliberata la presente sentenza della quale è stato letto in udienza il dispositivo.
Ragioni della decisione
E' possibile pronunciare sentenza in forma semplificata (nel senso di decidere il merito all'udienza fissata per la sospensione) atteso che sono decorsi oltre venti giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 1°.
1.2026 e che ricorrono tutti i presupposti contemplati dall'art. 98 del D.Lgs.175/2024, essendo i fatti non controversi, la questione da risolvere eminentemente di diritto e l'istruttoria completa sul punto nonché le parti tutte costituite e ascoltate all'udienza odierna.
Sono stati altresì prodotti autorevoli pronunciamenti di questa stessa Corte, favorevoli alla contribuente e confermati dalla Corte di secondo grado, che concernono la stessa problematica e la stessa parte ricorrente.
Nondimeno occorre procedere ad una approfondita disamina della materia del contendere sotto il profilo normativo.
Tanto premesso il ricorso si palesa fondato e merita pieno accoglimento fondandosi questa pronuncia su plurime rationes decidendi.
8 Va anzitutto dichiarato che l'avviso di accertamento è stato emesso in palese violazione del principio del contraddittorio preventivo, che non tollera eccezioni di sorta:
l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del 7.12.2000 (c.d. Carta di Nizza) in Gazzetta U.E. n. C364 del 18.12.2000, ha stabilito che “Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tale diritto comprende in particolare: - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”.
Conformemente ma in parziale dissonanza da tale principio fondamentale sono stati via via emessi vari provvedimenti nazionali.
Da ultimo l'art. 6 bis della Legge 212 del 2000 (Principio del contraddittorio) dispone:
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”
Merita dare conto già sin d'ora che il comma 2 è illegittimo e va disapplicato in quanto la Carta dei diritti, che non contempla limitazioni, prevale su di esso in forza del primato assiologico del diritto 1unionale, sempre che questo venga correttamente letto, interpretato ed applicato . 1 E' infatti comparsa nel panorama giurisprudenziale la recente sentenza Agrisud 11.12.2025 della ED (e altre analoghe, TA, FE e Bonassisa) la quale sembra confliggere col principio di sussidiarietà e con i controlimiti costituzionali 9 Il Comune di Verbania non si è adeguato a tale principio laddove non ha provveduto a contestare le proprie pretese alla ricorrente invitandola ad esporre le proprie difese prima di notificarle gli atti impugnati, che sono pregiudizievoli per il patrimonio della ricorrente stessa, né può farsi ricorso all'anacronistico principio di resistenza, di costruzione giurisprudenziale e quindi da abbandonare, che in passato onerava il contribuente di provare che, ove fosse stato preventivamente compulsato dall'amministrazione avrebbe potuto fornire evidenze tali da impedire l'adozione di provvedimenti pregiudizievoli.
Giova premettere un breve excursus illustrativo delle tappe che hanno condotto, lentamente, all'introduzione dell'art. 6 bis all'interno dello Statuto, anche se come si dirà il percorso che conduce alla piena attuazione dell'art. 41 della Carta dei diritti è ancora da completare e compiere per intero. Tale percorso viene ben delineato nella sentenza n° 21271 del 25.7.2025 delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione (che comunque non coglie ancora pienamente nel segno) che qui si cerca di compendiare:
l'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 prescriveva l'obbligo di formazione di un verbale di chiusura delle operazioni di verifica fiscale, di rilascio di copia del medesimo al contribuente, la facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell'Ufficio di valutarle, il divieto per l'Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza.
La concreta applicazione della norma suscitò un vivace dibattito, sul quale per brevità non ci soffermiamo, con posizioni variamente divergenti della giurisprudenza.
Si discuteva, fra l'altro, se le garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dall'art. 12, comma 7, 1. 212/2000 si applicassero soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
ovvero se esse - in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dell'atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell'ordinamento nazionale o in quello dell'Unione europea - operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (cd. "verifiche a tavolino") nonché se si applicassero ad ogni tipo di tributo (armonizzato o non) e (o solo) in altri casi (es. abuso del diritto) che qui non interessano.
Il contrasto venne composto da Cass. SSUU n. 24823 del 9.12.2015 la quale enunciò il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato
(art. 53 Cost.) laddove pone limiti alle indagini finanziarie volte a contrastare l'evasione fiscale, in nome di una pretesa violazione del bene del domicilio, bene però di rango inferiore rispetto agli obblighi tributari. Il rischio insito nelle pronunce ED è quello di una deriva a favore dei diritti, da parte di giudici deputati istituzionalmente a considerare principalmente i diritti sanciti dalla Carta, e solo marginalmente i doveri, con tendenziale pericolo per un obiettivo giudizio di bilanciamento tra gli uni e gli altri. 10 obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".
In pratica il ruolo dell'art. 41 della Carta dei diritti, che rientra a tutti gli effetti nel diritto dell'Unione, veniva elegantemente relegato e ristretto al caso dei tributi c.d. armonizzati, con un distinguo scarsamente comprensibile alla luce dell'art. 41 carta di Nizza. L'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 30.12.2023 n. 219. La lettera e) della stessa norma ha inserito nel corpo dello Statuto dei diritti del contribuente l'art. 6 bis (Principio del contraddittorio). La relazione illustrativa della legge delega per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111, espone chiaramente l'intento dei conditores nazionali di adeguare le norme interne al diritto unionale: “La legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”. Tale obiettivo trova immediato conforto nella disposizione, contenuta nella prima frase dell'articolo 1, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede, tra i principi e criteri direttivi generali, quello di “garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia tributaria”, posto che proprio da tale giurisprudenza provengono impulsi significativi per una maggiore tutela del principio della certezza del diritto e dell'affidamento. Al fine di attuare in parte qua la norma di delega, si è reso necessario intervenire seguendo due principali linee di azione. In primo luogo, si è rafforzata la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, sostituendo il riferimento all'attuazione dei soli principi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell'Unione Europea, della ED. In secondo luogo, sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, ormai inadeguate – vuoi per l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'Uomo, vuoi per alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale – a garantire la piena attuazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento. In tal modo, la novella dimostra specifica considerazione anche per la dimensione internazionale dei diritti fondamentali del contribuente,
11 consentendo a livello interpretativo di dare immediata rilevanza di quanto statuito dagli organi giurisdizionali internazionali, compresa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.”
La relazione prosegue infine, illustrando le finalità dell'art. 6 bis: “L'introduzione dell'articolo 6-bis nello Statuto del contribuente rappresenta un punto cardine, dotando l'ordinamento italiano di una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria. Questo intervento adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standards di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell'Unione Europea, rispettando altresì i canoni interpretativi del giusto processo applicati alla materia tributaria dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (ED, 23.11.2006, Jussila v Finlandia, App. n. 73053/01, parr. 36 ss.). Per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. La formulazione di questo diritto all'interno dell'articolo 6-bis consente una tutela particolarmente intensa del principio in questione, soprattutto considerato che il successivo articolo 7 bis menziona espressamente, tra le cause che determinano l'annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria, la violazione delle norme concernenti la partecipazione del contribuente. Il contraddittorio ha anche una funzione di completamento dell'attività amministrativa, costituendo una “finestra” attraverso la quale completare, comunque, la fase istruttoria e predecisoria, acquisendo le informazioni dal soggetto amministrato. Quest'ultimo infatti, in materia tributaria, è il depositario delle informazioni sulla sua realtà economica, che potrebbe decidere di ostendere e condividere. Il diritto-dovere di contraddittorio, elemento costitutivo indefettibile della buona amministrazione per uno Stato di diritto moderno e avanzato, deve, pertanto, avere una attuazione generalizzata ma proporzionata, tale da consentire il raggiungimento dei suoi scopi, con un ottimale bilanciamento con l'esigenza di efficienza dell'attività amministrativa. L'attuale disciplina, risultante dallo scoordinato sovrapporsi di interventi legislativi e giurisprudenziali disarmonici, è largamente insoddisfacente, viziata da contraddizioni e aporie logiche e fonte di incertezze e di moltiplicazione del contenzioso. Si impone pertanto un intervento riformatore di razionalizzazione, bilanciato e ponderato, che si attua lungo le direttrici seguenti...”.
Ciò detto occorre accertare se sia legittima la disposizione del comma 2° dell'art. 6 bis che apoditticamente ha stabilito non sussistere (id est obliterato, cancellato) il diritto al contraddittorio per gli atti c.d. automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con semplice decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Si tratta all'evidenza dell'ennesimo espediente col quale, una volta riconosciuto un diritto concesso con la mano destra, si usa la mano sinistra per levarlo di mezzo.
In realtà, sotto il profilo razionale l'eccezione stabilita ad usum fisci non regge ad un serio vaglio critico.
Anche a prescindere dal rilievo che, come infra osservato, l'art. 41 della Carta dei diritti non consente eccezioni di sorta, qualunque sia l'atto proveniente dalla Amm.ne finanziaria, nazionale o locale, è 12 indubbio che l'errore umano di valutazione della fattispecie concreta, o anche soltanto l'errore materiale (anche del programma informatico), la svista dell'operatore, la duplicazione, il pagamento effettuato in ritardo o con modalità errate e via dicendo, è sempre dietro l'angolo, specie in una materia in continua evoluzione infarcita di un profluvio di modifiche, di esenzioni, di deduzioni, di detrazioni, di bonus fiscali, di incentivi, di talchè deve essere riconosciuta al soggetto passivo del tributo la possibilità di interloquire nel corso del procedimento e prima che questo approdi all'atto conclusivo di accertamento, anche e soprattutto nell'interesse superiore dello Stato, giusta il brocardo “è meglio prevenire che curare”.
Negare il contraddittorio preventivo e pretendere che la ricognizione dell'eventuale errore venga posticipato rispetto alla notificazione dell'accertamento costituisce una violazione dei principi di collaborazione e di buona fede (consacrati nell'art. 10 della L. 212/00), oltre che di buona amministrazione (più volte richiamato nella relazione alla riforma fiscale) previsto dall'art. 97 della carta costituzionale perché non si può costringere il soggetto inciso, di fronte ad una palese ingiustizia, a ricorrere al Giudice (con tutte le conseguenze in ordine ai disagi, ai tempi, allo stress, alle perdite di tempo ed alle spese legali, non sempre rifuse per intero, ai quali va incontro il soggetto passivo) laddove a mezzo di un semplice invito a controdedurre in un breve termine, tali conseguenze possono essere prevenute;
i tempi del processo tributario (articolato in più gradi di giudizio che durano anni) sono senz'altro più ampi dei tempi necessari per il contraddittorio preventivo, che potrebbe durare poche settimane. Anche il dispendio di risorse umane per la redazione delle difese in giudizio da parte degli uffici legali dei Comuni e delle Agenzie sarebbe di gran lunga inferiore. Insomma in Italia detti calcoli non si fanno mai.
Le stesse esigenze di celerità ed economia processuale (nel senso di procedimento amministrativo) debbono condurre al superamento del principio dell'onere della prova di resistenza, essendo del tutto incongruo costringere il contribuente ad impugnare un accertamento, per poi verificare a posteriori, invece di accertarlo illico et immediate, a priori, se le argomentazioni del contribuente fossero valide e fondate, e magari anche a dover chiedere il rimborso di quanto provvisoriamente pagato ante judicium, rispolverando l'abietto istituto del solve et repete.
Costringere il contribuente a far valere le proprie ragioni in un procedimento giudiziale potrebbe confliggere col principio della durata ragionevole del processo;
infatti se fosse consentita una lettura ardita e sagace dell'art. 111 della Costituzione si potrebbe argomentare che, ove il contraddittorio preventivo si dovesse concludere con esito positivo definendo la controversia, la durata del processo giudiziale, con ciò evitato, sarebbe non già ragionevole bensì uguale a zero. Ma, ovviamente, è solo un paradosso.
Del resto anche la concreta determinazione degli atti esclusi dal contraddittorio (elencata nel D.M. 24 aprile 2024) è risultata affidata non ad un soggetto estraneo imparziale, bensì ad una delle parti interessate, ossia al Ministero delle Finanze (che opera anche nell'interesse degli enti locali) che è in definitiva la longa manus ed alter ego dell'Erario.
13 Dubbia appare anche la forma del regolamento delegato che, laddove debba contenere non dati meramente tecnici, scientifici (come ad esempio l'elenco di specie animali protette) o statistici ma vere e proprie regole giuridiche (nell'ispecie di esclusione), di talchè i funzionari ministeriali appaiono nel nostro caso investiti di un potere assoluto, insindacabile e potenzialmente arbitrario, deve invece rivestire la forma del Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma primo, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.) Né risulta acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato.
E' necessario infine disapprovare il mero utilizzo dei dati catastali dell'immobile al fine di sostenere la tesi per la quale il Comune non ha fatto altro che fondare l'accertamento su dati incontroversi di cui era già in possesso sulla base di risalenti dichiarazioni e ciò al fine di accreditare l'obiezione secondo la quale nella fattispecie si verterebbe nella fattispecie (peraltro non percorribile per quanto già osservato ma che si suppone vera per mera ipotesi data e non concessa) normata dal capoverso dell'art. 6 bis L.212/00 (“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”). Va osservato che ogni periodo d'imposta gode, in via di principio, di una propria autonomia sicchè non si può fare riferimento agli anni pregressi per valorizzare sic et simpliciter dati di fatto utilizzati in detti periodi per applicarli tout court e d'emblée ad un anno senza considerare le caratteristiche tipiche di quell'anno. I funzionari comunali si sono dunque limitati a considerare il possesso dell'immobile, che di solito scontava e sconta l'IMU ogni anno, senza contestualizzare il particolare regime vigente negli anni che qui interessano. La valutazione avrebbe dovuto essere ben più complessa e approfondita tale da portare ad un controllo non routinario ma peculiare e distintivo. Negli anni in considerazione vigeva una (purtroppo) ben nota e generalizzata legislazione emergenziale che prevedeva una raffica di esenzioni da tributi e contributi che rendevano la determinazione della capacità contributiva e/o redditività scaturente dal possesso di un bene immobile come un evento nuovo, come tale richiedente una serie di complesse autonome ed inscindibili verifiche mai prima affrontate se non in casi eccezionali e straordinari. A titolo di esempio, in diritto processuale penale, non basta l'iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto in base ad un semplice verbale in cui si dia conto di un episodio in cui siano intervenuti agenti della forza pubblica ipotizzando un reato (dal momento che la notizia di reato, per poter essere iscritta nel relativo registro, deve realmente indicare ex professo tutti gli elementi di un reato) laddove sussista un'evidente causa di giustificazione che elide in radice e da subito il reato sicchè non si è affatto in presenza di una fattispecie criminosa, neppure potenziale, ma di un mero fatto scriminato funditus; tale scriminante è equiparabile (simile) all'esenzione tributaria in quanto questa elide l'obbligazione corrispondente. Bisognava quindi stimare a priori l'applicazione concreta di tali esenzioni e coinvolgere i proprietari nella preventiva verifica dei presupposti di applicazione del beneficio.
§§§
Peraltro anche nel merito dell'applicabilità dell'esenzione il ricorso si palesa fondato.
14 La normativa emergenziale "covid" ha previsto l'esenzione dall'IMU per alcune categorie di immobili per gli anni 2020 e 2021.
In particolare, gli articoli 177 D.L. 19/05/2020 n. 34 e 78 D.L. 14/08/2020, n. 104 hanno previsto l'esenzione della prima e seconda rata dell'IMU per l'anno 2020; mentre per l'anno 2021 l'articolo 1 comma 599 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto l'esenzione della prima rata. Ai sensi dell'articolo 78, comma primo, lettera b) del D.L. 104/2020 sono esenti da IMU, tra gli altri, gli “immobili” delle case e appartamenti per vacanze. Il Comune sostiene che le attività esercitate negli immobili devono essere gestite in forma imprenditoriale per poter godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU. A tale conclusione il Comune perviene sulla base del dato testuale della comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione UE con la quale questa ha adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID‐19". La tesi dell'Ente si fonda altresì sulla nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020: “Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”. In realtà il comma 2 dell'art. 78 sopra citato (“Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» va letto ed applicato alla luce delle seguenti considerazioni: vi sono immobili rientranti nel beneficio dell'esenzione che vengono gestiti nell'ambito di attività d'impresa ed altri immobili che invece vengono gestiti da semplici cittadini al di fuori di un'attività imprenditoriale. Per gli immobili del primo genere ovviamente devono valere i limiti stabiliti dalla Commissione nell'ambito della di lei attività di controllo sulla corretta gestione dei c.d. Aiuti di Stato che riguardano le imprese, al fine di garantire il corretto esercizio della libera concorrenza tra imprese. Per i privati che non sono imprenditori tali limiti non debbono valere poiché i loro immobili non riguardano imprese e quindi non falsano la concorrenza. A nessuno potrebbe venir in mente di affermare che il semplice concedere in locazione un appartamento a terzi senza essere imprenditore costituisca un atto di concorrenza soggetto al regime degli aiuti di stato. Peraltro alle imprese colpite da eventi causati dall'epidemia sono state anche riconosciute provvidenze (es. prestiti) soggette a limiti e controlli da parte della Commissione e degli Stati membri. Le forme di supporto concesse ai privati non imprenditori non sono soggette al regime degli aiuti di Stato.
Come già detto il Comune fonda la propria tesi sul fatto che l'art. 9 e l'art. 9 bis del D.L. 137 del 2020 richiamano i codici ATECO.
15 Questa Corte ritiene tuttavia che il richiamo al codice ATECO riguardi tendenzialmente soltanto le attività gestite in forma d'impresa e non quelle dei privati. Peraltro, secondo la stessa definizione data dall'Istat “L'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all'Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale.” Pertanto il codice ATECO null'altro fa che identificare, a fini eminentemente statistici propri dell'Istat, un tipo di attività economica (in senso lato), e quindi non necessariamente collegato ad attività imprenditoriali, svincolato dal possesso di una partita IVA;
è ben possibile ed anzi espressamente consentito dalle norme menzionate dalla ricorrente, che l'attività per cui è giudizio venga svolta da cittadini in forma libera, non abituale e non prevalente, quindi in forma non imprenditoriale. Che poi il Ministero faccia riferimento, in molti casi, ai codici ATECO dell'Istat per semplificare le proprie procedure, è questione pratica che qui non rileva giuridicamente. Peraltro scorrendo l'elenco della tabella allegata al D.L. si incontrano anche attività (ludiche) che non hanno di per sè sole rilievo (e rischio) d'impresa, quali “organizzazioni sportive, “promozione di eventi sportivi”-“Altre attività sportive nca” -“Parchi di divertimento e parchi tematici”-“Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca” - “Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby”, ben potendo essere esercitate da privati a scopo amatoriale, senza scopo di lucro, e quindi fiscalmente neutrali e irrilevanti. All'attività esercitata dalla ricorrente risulta comunque attribuito dall'allegato 1 al D.L. 149 del 2020, in vigore dal 9.11.2020, il codice ATECO n° 552051 – che riguarda gli “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, così confermandosi l'inerenza dell'esenzione alle case vacanze in quanto rientranti nei codici di attività elencati nel provvedimento di esenzione. Diversamente opinando, ossia distinguendo tra semplici cittadini e cittadini imprenditori, dovremmo ritenere che, in spregio al principio costituzionale di eguaglianza, chi svolge un'attività imprenditoriale gode di un beneficio che viene invece irragionevolmente negato a chi svolge la stessa attività come cittadino che utilizza come può e come vuole il proprio immobile. Si rende pertanto necessaria ed anzi si impone una lettura costituzionalmente orientata, nella fattispecie ben possibile, stante il chiaro dettato normativo, che non fa distinzioni di sorta, che eviti di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale. Occorre infine evidenziare che, a differenza delle imposte sulle attività economiche, l'IMU è un'imposta patrimoniale, ossia un tributo che concerne il possesso di un immobile, prescindendo dall'attività imprenditoriale che ivi venga eventualmente esercitata. Peraltro occorre indagare la ratio della normativa di esenzione: il beneficio non si è generato per caso;
esso è stato concepito allo scopo di evitare, da un lato, che i soggetti che utilizzavano immobili per esercitare attività che richiedevano da parte dei proprietari spostamenti (per il riassetto, la pulizia dei locali ecc.), inibiti durante il periodo emergenziale da Covid 19, dovessero continuare a versare il tributo sull'immobile nonostante non potessero accedere ai locali per utilizzarli, né come abitazione propria né come case vacanze e simili, dall'altro che i medesimi soggetti dovessero versare il tributo nonostante i clienti abituali o potenziali fossero impediti dall'accedere ai locali stessi a causa delle restrizioni agli spostamenti, con la conseguenza del venir meno degli incassi delle pigioni nei periodi di isolamento. Tali esigenze prescindevano dall'esercizio delle attività in forma d'impresa, in quanto i relativi pregiudizi economici colpivano comunque i proprietari degli immobili.
16 Al pari di come al Ministero dell'economia e finanze non è concesso di limitare arbitrariamente il novero degli atti soggetti al contraddittorio preventivo, non è consentito di ridurre quello dei soggetti ai quali la legge fondamentale ha attribuito il diritto all'esenzione dal tributo. Questa Corte conferma pertanto l'orientamento assunto dalla sezione seconda nella sentenza n°2/2025, la quale in composizione monocratica ha statuito che: “E' pacifico che la normativa emergenziale COVID abbia esentato dal versamento dell'I.M.U. - per il 2020 ed il 2021- gli immobili adibiti a:
“case ed appartamenti per vacanze … a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.
“Dalla lettura della norma non si ricava affatto che la gestione dei predetti immobili debba essere svolta in forma “imprenditoriale”. Tale esegesi della norma non ha alcuna base, né riscontro normativo … L'unica “fonte” che il Comune di (…) cita a sostegno della propria tesi è la risposta ad una F.A.Q. sul sito del MEF. Non risulta a questa Corte che al M.E.F. sia stato conferito (da chi poi?) una sorta di ius respondendi ex auctoritate principis”. “Si tratta di una mera opinione, scollegata dal dato normativo”. “Alla ricorrente spetta senz'altro il beneficio”. “A differenza di quanto sostenuto dal Comune di (…) poi, non vi è dubbio che l'attività gestita dalla (…) sia “autorizzata ed inquadrata dalle leggi vigenti in materia di case ed appartamenti per vacanze”. “La ricorrente ha ricordato di avere ottenuto autorizzazione questorile all'invio delle “schedine alloggiati”. “Lo stesso Comune aveva assimilato ai fini dell'imposta di soggiorno le “strutture ricettive per vacanze” alle “strutture ricettive extralberghiere”. “ La decisione rispetta ampiamente oltre che plasticamente i canoni che presiedono all'attività interpretativa. Peraltro nelle more la sentenza n° 2/2025 è stata confermata dalla Corte Torinese di secondo grado con decisione deliberata il 12 gennaio 2026. In virtù delle argomentazioni che precedono non può condividersi quanto disposto nella sentenza n° 25/2024 di questa Corte.
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E' fondato anche il motivo col quale la ricorrente contrasta la motivazione addotta dal Comune il quale le imputa di non aver presentato apposita dichiarazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione. Il Comune sostiene infatti che l'esenzione IMU è riconosciuta solo in presenza di tempestiva dichiarazione da parte del contribuente.
Giova premettere che in seguito all'informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi fattuali (non di diritto) da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.
Anche l'art. 78 del D.L. 104 del 2020 non subordina l'esenzione all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge e contenente gli identificativi catastali degli immobili o altro.
17 Laddove la legge ha inteso subordinare l'esenzione a specifiche dichiarazioni lo ha esplicitato. Ad esempio il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo "ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione…". Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. Nel caso invece che ci occupa il Comune era, oltretutto, a conoscenza del fatto che l'immobile della ricorrente fosse adibito a casa vacanza attraverso l'esame delle dichiarazioni mensili dell'imposta di soggiorno e del modello 21 concernente le comunicazioni annuali di rendiconto dell'attività di riscossione di tale imposta.
Poiché la fattispecie rientra nella casistica delle fattispecie di esenzione stabilite per legge, il Comune era tenuto ex officio e ope legis a conoscere i presupposti del beneficio e ad applicarli senz'altro onere di comunicazione o dichiarazione. Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto della soccombenza del Comune stimasi equo liquidare a favore della ricorrente i seguenti compensi sulla base dei valori medi corrispondenti al valore della controversia, quali desunti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 – scaglione di valore da € 1.101,00 a
€ 5.200,00, arrotondati: per fase di studio € 567,00, per fase introduttiva € 357,00 per fase istruttoria e di trattazione € 284,00, per fase decisionale che assorbe quella cautelare € 919,00 e così in totale € 2.127,00 oltre accessori di legge e spese anticipate.
Tenuto conto che il Comune ha resistito in giudizio nonostante la preesistenza di un arresto di segno contrario alle sue tesi, stimasi corretto condannare il Comune al pagamento a favore della ricorrente della somma equitativamente determinata di € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 175 del 2024, ritenuta assorbita e superata dalla decisione sul merito quella sull'istanza di domanda cautelare,
accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;
visto l'art. 59 del D.Lgs. 175/24 condanna il Comune di Verbania a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.127,00 oltre accessori di legge e rimborso del CUT;
a sensi dell'art.96 comma 3° c.p.c. condanna il Comune al pagamento a favore della ricorrente della somma equitativamente determinata di € 1.000,00.
18 19
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BERTOLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1/2026 depositato il 01/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Verbania - Piazza Garibaldi 15 28922 Verbania VB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1536 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1537 IMU 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 30/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente:
“Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria, respinta ogni eccezione contraria, previa sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, nelle more del giudizio ricorrendone i requisiti.
In via pregiudiziale: dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento impugnati e per l'effetto disporne l'annullamento;
In via principale e nel merito: dichiarare l'infondatezza dei provvedimenti impugnati e per l'effetto disporne l'annullamento;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, annullare l'irrogazione delle sanzioni come da motivi suesposti;
In via ulteriormente subordinata: condannare il Comune alla restituzione, con rivalutazione e interessi, come di legge, delle somme che, in pur denegata ipotesi, la ricorrente fosse costretta a versare per non subire l'esecuzione forzata o ad essa fossero coattivamente prelevate;
Con vittoria di spese del presente procedimento.”
Resistente:
“Voglia, l'Ecc. ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, contrariis reiectis, così provvedere:
1. rigettare integralmente il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità degli avvisi di accertamento IMU impugnati;
2. con vittoria di spese.”
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugna i provvedimenti di accertamento per omesso versamento IMU per gli anni 2020 e 2021, emessi dal Comune di Verbania in data 14/10/2025 e notificati in data 7 novembre 2025, n. 1536 per omesso versamento acconto e saldo anno 2020 per un ammontare di euro 1.051,78, oltre a euro 315, 60 per sanzione, euro 107,89 per interessi, euro 11,85 x notifica, per il totale di euro 1.487,04 e n.1537 per omesso versamento rata di acconto anno 2021, per l'importo di euro 526,00, oltre a euro 157,80 per sanzione, euro 54,20 per interessi, euro 11,55 per notifica, per il totale di euro 749,55, chiedendo disporsi la sospensione della loro efficacia esecutiva.
2 I provvedimenti impugnati si riferiscono al periodo in cui l'immobile era utilizzato e gestito dalla ricorrente come struttura ricettiva sotto la sigla “CAV” (Case e appartamenti per Vacanze).
Come risulta pacificamente confermato dalla comune narrativa delle parti tale struttura era distinta Nom_1all'insegna “Appartamento ” ed era gestita personalmente dalla ricorrente ai sensi delle norme regionali, statali e comunali di settore, in forza di autorizzazione della Polizia di Stato di Verbania n. Numero_1, di Certificato Identificativo Regionale (C.I.R.) n. Numero_2, di credenziali di accesso al ROSS 1000 Piemonte per le comunicazioni giornaliere delle persone alloggiate e le relative statistiche.
La ricorrente dichiara di aver provveduto personalmente alle pulizie e alla fornitura di tutto il necessario per il servizio turistico: biancheria, sapone, shampoo, bagnoschiuma, asciugacapelli, carta, kit di cortesia, etc. La circostanza non risulta espressamente contestata di talchè può ritenersi acquisita come dato di fatto utilizzabile dal giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sotto il profilo normativo l'attività risulta espressamente inquadrata tra le attività ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, con il conseguente obbligo di identificazione dei clienti e di comunicazione alla Questura dei nominativi delle persone alloggiate.
Il Comune di Verbania, nel regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, ha deliberato che
“Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed & breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi per vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi”. I provvedimenti impugnati concernono l'omesso versamento dell'IMU durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale per la pandemia da COVID 19, periodo in cui la legislazione emergenziale esentava dal pagamento di detta imposta gli immobili adibiti a ricettività turistica, tra cui le case e gli appartamenti per vacanze, ponendo quale condizione per la fruizione del beneficio “che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.
Negli atti impugnati il Comune nega alla Signora il diritto a fruire del beneficio previsto dalla legislazione emergenziale, adducendo che, per averne diritto, essa avrebbe dovuto svolgere l'attività
“in forma imprenditoriale” e aver presentato la dichiarazione IMU nell'ambito del c.d. Temporary Framework che si inscrive nella comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
Detti requisiti, tuttavia, a detta della ricorrente, non sono previsti espressamente dalla legislazione emergenziale per la fruizione del beneficio, ma sono frutto di un'interpretazione arbitraria a posteriori dei funzionari comunali, sorta a seguito di una nota del MEF sulla ripartizione di fondi a favore dei Comuni.
La ricorrente ha tempestivamente richiesto e sollecitato l'annullamento in autotutela dei provvedimenti, con istanza in data 15 novembre, integrata il 5 dicembre 2025, senza trovare accoglimento;
3 affida il ricorso ai seguenti motivi:
Illegittimità dei provvedimenti per violazione di lex specialis. Sviamento. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Illogicità manifesta. Violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 10, c.1, dello Statuto dei diritti del contribuente. Violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Irragionevolezza. Inapplicabilità del criterio analogico nel diritto tributario.
I provvedimenti impugnati vengono ritenuti illegittimi e viziati da eccesso di potere e sviamento per violazione delle citate norme di legge: art. 177 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 (Decreto Rilancio); art. 78 D.L. 104/2020, art. 9 D. L. 137/2020; art. 5 D.L. 149/2020; art. 8 D. L. 157/2020; legge di Bilancio 2021 n. 178/202, commi 599-601). La ricorrente eccepisce che tali norme subordinano il diritto all'esenzione ad una sola condizione: che il gestore dell'attività sia anche proprietario dell'immobile, condizione che nel caso di specie risulterebbe pienamente soddisfatta, atteso che l'attività era gestita personalmente dalla proprietaria in tutto e per tutto. Il diritto all'esenzione troverebbe conferma in una nota dell'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), la quale, alla richiesta di conoscere se il diritto all'esenzione IMU di cui all'art. 177 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, trovi applicazione “per tutti gli immobili degli affittacamere, delle case e appartamenti per vacanza, residence e bed & breakfast compresi i privati che locano l'immobile per brevi periodi (c.d. locazioni turistiche o brevi e rientranti nella categoria A),
o se invece sono esenti coloro che svolgono un'attività imprenditoriale e quindi titolari di partita IVA”, dopo avere rilevato che tale diritto sussiste “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate” (lettera b) del ridetto art. 177), ha concluso che: “la norma richiede, in modo espresso e inequivocabile, che vi sia coincidenza tra proprietario e gestore dell'attività ricettiva di ospitalità”; “Ciò comporta che l'attività ricettiva debba essere svolta in strutture conformi alle leggi regionali che disciplinano le attività ricettive stesse e, pertanto, il soggetto gestore dell'attività deve essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa”.
Né sembra potersi obiettare che tali proprietari di immobile non svolgono l'attività d'impresa omissis “
o comunque gestoria, posto che “il beneficio dell'esenzione è rivolto ai proprietari in virtù della destinazione dell'immobile (il legislatore usa il termine “adibito”) al settore turistico e che non hanno potuto beneficiare delle consuete entrate durante il lockdown (e non solo), a nulla rilevando, in questo contesto, l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale o lavorativa”. Deduce inoltre che le norme di agevolazione fiscale (nel caso di specie di natura eccezionale) vanno interpretate in senso ristretto, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, non essendo consentito all'interprete il ricorso al criterio analogico. Nel caso di specie non può, secondo la ricorrente, assurgere a valore cogente l'interpretazione analogica del MEF su tali norme, non solo perché priva di fondamento, posto che trae spunto dalla
“nota metodologica” sulla ripartizione del Fondo a favore dei Comuni per il diminuito gettito IMU e dal codice ATECO, ma soprattutto perché l'interpretazione della legge in materia tributaria è espressamente demandata al legislatore dall'art. 1, c. 2, dello Statuto dei diritti del contribuente che così dispone: “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
4 Se il legislatore avesse voluto escludere dal beneficio i soggetti passivi IMU che svolgevano l'attività in forma non imprenditoriale, avrebbe dovuto specificarlo nei propri provvedimenti. Invoca la sentenza di questa Corte, la n°45/2024, pronunciata in un caso ritenuto esattamente uguale al presente, con la quale essa ha accolto il ricorso della contribuente. Anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha ribadito che “l'esenzione è subordinata alla condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate”, precisando che “se da una parte ritiene che la volontà del Governo era quella di aiutare le attività in difficoltà a causa del covid, dall'altra parte ritiene che le norme di agevolazione fiscale sono di stretta interpretazione e l'estensione analogica incontra l'ostacolo stabilito dall'art. 14 delle disposizioni primarie, in quanto la regola generale stabilisce, per l'esonero dell'IMU, la coincidenza atra il proprietario dell'immobile ed il gestore dell'attività”. (n. 398/2022, 3 sez.).
Insussistenza dell'obbligo di dichiarazione dell'imposta preteso dal Comune.
Poiché il Comune di Verbania, in asserita violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nega il preteso diritto all'esenzione adducendo che la contribuente sarebbe venuta meno all'obbligo di “dichiarare le esenzioni IMU disposte nell'ambito del Temporary Framework, secondo i modelli dichiarativi approvati nel 2022 e nel 2024”, la ricorrente rileva, oltre al fatto che i modelli dichiarativi non esistevano nel 2020 e 2021, che la dichiarazione non era conditio sine qua non per fruire del beneficio, poiché tale obbligo non era espressamente prescritto dalla legislazione emergenziale. Tale legislazione andrebbe considerata come lex specialis, che “derogat legi generali”. La norma generale dispone che tale dichiarazione debba essere presentata solamente qualora “si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”, e comunque in tutti i casi in cui “il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta”. (Art. 1, comma 769 Legge n. 160/2019). Il Comune aveva conoscenza di tutte le informazioni necessarie per verificare l'attività svolta nell'immobile in particolare attraverso le dichiarazioni mensili dell'imposta di soggiorno ed il modello 21 concernente le comunicazioni annuali di rendiconto dell'attività di riscossione dell'imposta. La Corte di Giustizia di primo grado di Venezia ha affermato, al pari di altre Corti, che “Il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto a presentare apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione del pagamento IMU per le strutture ricettive nel periodo di COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta”. (Sentenza n. 1/256 del 24/04/2025).
Violazione del principio del contraddittorio: art.
6-bis Statuto diritti del contribuente (D. Lgs. 212/2000), introdotto da art. 1 D. Lgs. 219/2023. Violazione art. 7 legge 241/90. Violazione art. 10 Statuto diritti contribuente sul principio della collaborazione e buona fede.
Il Comune di Verbania ha violato l'art. 7 della legge 241/90, omettendo l'avvio del procedimento, e l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente sul principio di collaborazione e buona fede, e l'art.
6- bis di detto Statuto, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219/2023, omettendo di avviare il contraddittorio preventivo.
5
Illegittimità delle sanzioni per violazione artt. 10 e 6-bis D. Lgs. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
In subordine eccepisce che le sanzioni irrogate appaiono illegittime, non solo perché il mancato avvio del procedimento e l'omesso contraddittorio preventivo hanno impedito alla ricorrente di far valere le proprie ragioni, ma soprattutto perché l'art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente così dispone: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.
°°°
Si è costituito in giudizio il Comune contrastando il ricorso.
L'Ente territoriale osserva che con decreto del Ministro dell'Interno 22 luglio 2020 n. 2 adottato di concerto con il MEF, recante la nota metodologica (allegato B), parte integrante dello stesso, il legislatore ha fornito indicazioni al fine di individuare i beneficiari dell'esenzione.
In detta nota si stabilisce che il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i soggetti mediante i codici ATECO. Ne conseguirebbe che: l'esenzione riguarda solo soggetti che esercitano attività economica organizzata;
l'attività deve essere imprenditoriale;
il requisito è oggettivamente verificabile solo in presenza di codice ATECO e partita IVA. A pagina 2 dell'allegato B Nota Metodologica si dispone che “per gli immobili delle altre categorie di attività indicate nel comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI per l'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività indicate, come desumibile dai Codici Ateco”. Sul punto segnala che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 1882/2025, richiamando la sentenza n. 25/2024 emessa da questa Corte, ha statuito che va valorizzato
“da un lato il richiamo normativo alla gestione delle attività esercitate negli immobili (con un riferimento al concetto di "gestione di impresa" di cui all'art 2082 cc) ma soprattutto il richiamo ai codici ATECO (ed alla imprescindibile attività di impresa) come identificativi delle attività beneficiarie dell'esenzione, richiamo contenuto nell'art 9 DL n 137/2020, fonte normativa primaria. Proprio tale previsione lega la esenzione per la seconda rata IMU 2020 ai codici ATECO, con ciò prevedendola solo a fronte dello svolgimento di una attività imprenditoriale. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici
6 ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."
La ricorrente non è titolare di partita IVA connessa all'attività turistico-ricettiva e non esercita attività imprenditoriale in tal senso: pertanto non rientra nell'ambito applicativo dell'esenzione.
Il possesso del CIR regionale, le comunicazioni alla Questura, la riscossione dell'imposta di soggiorno e gli altri adempimenti richiamati attengono a profili amministrativi e di pubblica sicurezza, non incidono sulla qualificazione fiscale dell'attività e non trasformano una locazione privata in attività imprenditoriale.
La normativa regionale non può ampliare l'ambito soggettivo di un'esenzione tributaria statale, sotto pena di violazione degli artt. 23 e 53 Cost. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è il Comune ad operare un'interpretazione estensiva;
l'interpretazione estensiva e analogica sarebbe, semmai, quella che estende l'esenzione ai soggetti non imprenditori, in violazione dell'art. 14 Preleggi. Il Comune ha applicato la norma in senso restrittivo, come imposto per tutte le agevolazioni fiscali. La ricorrente incorre in contraddizione laddove, a pag. 12 del ricorso, afferma che il Comune nega alla ricorrente il diritto al beneficio de quo adducendo che questa sarebbe venuta meno all'obbligo di dichiarare le esenzioni IMU, secondo i modelli dichiarativi approvati nel 2022 e nel 2024. Il Comune in realtà non fonda gli avvisi sull'omessa dichiarazione, ma sull'inesistenza del diritto sostanziale all'esenzione. In ordine all'eccezione circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L. n. 212/2000, osserva che il ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato un decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo. Tale decreto è stato emanato in data 24/04/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024: si definisce automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, fornendo un elenco degli atti esclusi. Il decreto definisce atti di pronta liquidazione, ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione. Sono invece atti di controllo formale della dichiarazione gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Pur mancando dei riferimenti ai tributi locali, il decreto fornisce una serie di indicazioni che possono essere utili agli enti locali per definire nei propri regolamenti quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione. Così, nell'ambito della prima categoria (atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati) possono includersi gli atti finalizzati alla riscossione dei tributi posti in essere dal comune (es. la formazione del ruolo, le iscrizioni di ipoteca, il fermo amministrativo dei veicoli eccetera), gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'ente, gli atti di intimazione conseguenti alla decadenza da agevolazioni ovvero da rateizzazioni.
7 Possono rientrare nella categoria degli atti di pronta liquidazione, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento della Tari, gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione (ad esempio, la variazioni della rendita catastale, le variazioni di titolarità degli immobili, eccetera). Tra gli atti di controllo formale della dichiarazione possono rientrare gli avvisi di accertamento conseguenti al riscontro della correttezza dei dati dichiarati con appositi documenti;
a titolo esemplificativo si cita la verifica della sussistenza della condizione di inagibilità dell'immobile nell'Imu, mediante verifica della dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente con apposita documentazione allo stesso richiesta, ovvero della natura di “bene merce” del fabbricato, riscontrata con appositi documenti sempre richiesti al contribuente. Il caso di specie rientra negli atti di pronta liquidazione. Pertanto, non sussisteva l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, come anche dichiarato a pag. 1 dell'avviso di accertamento. La ricorrente, inoltre, non ha dimostrato quale apporto difensivo concreto avrebbe potuto fornire in sede di contraddittorio. Alla contribuente sarebbe stato, comunque, garantito il diritto di conferire con l'Ufficio, come si evince dalle istanze in autotutela prodotte dalla medesima ricorrente agli allegati nn. 4 e 5 del ricorso. Si oppone alla richiesta, subordinata, di annullamento delle sanzioni poichè non sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa, né contrasti interpretativi tali da giustificare l'esimente ex art. 10, comma 3, L. 212/2000.
All'udienza odierna, previa discussione orale tra le parti, è stata deliberata la presente sentenza della quale è stato letto in udienza il dispositivo.
Ragioni della decisione
E' possibile pronunciare sentenza in forma semplificata (nel senso di decidere il merito all'udienza fissata per la sospensione) atteso che sono decorsi oltre venti giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 1°.
1.2026 e che ricorrono tutti i presupposti contemplati dall'art. 98 del D.Lgs.175/2024, essendo i fatti non controversi, la questione da risolvere eminentemente di diritto e l'istruttoria completa sul punto nonché le parti tutte costituite e ascoltate all'udienza odierna.
Sono stati altresì prodotti autorevoli pronunciamenti di questa stessa Corte, favorevoli alla contribuente e confermati dalla Corte di secondo grado, che concernono la stessa problematica e la stessa parte ricorrente.
Nondimeno occorre procedere ad una approfondita disamina della materia del contendere sotto il profilo normativo.
Tanto premesso il ricorso si palesa fondato e merita pieno accoglimento fondandosi questa pronuncia su plurime rationes decidendi.
8 Va anzitutto dichiarato che l'avviso di accertamento è stato emesso in palese violazione del principio del contraddittorio preventivo, che non tollera eccezioni di sorta:
l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del 7.12.2000 (c.d. Carta di Nizza) in Gazzetta U.E. n. C364 del 18.12.2000, ha stabilito che “Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tale diritto comprende in particolare: - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”.
Conformemente ma in parziale dissonanza da tale principio fondamentale sono stati via via emessi vari provvedimenti nazionali.
Da ultimo l'art. 6 bis della Legge 212 del 2000 (Principio del contraddittorio) dispone:
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”
Merita dare conto già sin d'ora che il comma 2 è illegittimo e va disapplicato in quanto la Carta dei diritti, che non contempla limitazioni, prevale su di esso in forza del primato assiologico del diritto 1unionale, sempre che questo venga correttamente letto, interpretato ed applicato . 1 E' infatti comparsa nel panorama giurisprudenziale la recente sentenza Agrisud 11.12.2025 della ED (e altre analoghe, TA, FE e Bonassisa) la quale sembra confliggere col principio di sussidiarietà e con i controlimiti costituzionali 9 Il Comune di Verbania non si è adeguato a tale principio laddove non ha provveduto a contestare le proprie pretese alla ricorrente invitandola ad esporre le proprie difese prima di notificarle gli atti impugnati, che sono pregiudizievoli per il patrimonio della ricorrente stessa, né può farsi ricorso all'anacronistico principio di resistenza, di costruzione giurisprudenziale e quindi da abbandonare, che in passato onerava il contribuente di provare che, ove fosse stato preventivamente compulsato dall'amministrazione avrebbe potuto fornire evidenze tali da impedire l'adozione di provvedimenti pregiudizievoli.
Giova premettere un breve excursus illustrativo delle tappe che hanno condotto, lentamente, all'introduzione dell'art. 6 bis all'interno dello Statuto, anche se come si dirà il percorso che conduce alla piena attuazione dell'art. 41 della Carta dei diritti è ancora da completare e compiere per intero. Tale percorso viene ben delineato nella sentenza n° 21271 del 25.7.2025 delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione (che comunque non coglie ancora pienamente nel segno) che qui si cerca di compendiare:
l'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 prescriveva l'obbligo di formazione di un verbale di chiusura delle operazioni di verifica fiscale, di rilascio di copia del medesimo al contribuente, la facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell'Ufficio di valutarle, il divieto per l'Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza.
La concreta applicazione della norma suscitò un vivace dibattito, sul quale per brevità non ci soffermiamo, con posizioni variamente divergenti della giurisprudenza.
Si discuteva, fra l'altro, se le garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dall'art. 12, comma 7, 1. 212/2000 si applicassero soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
ovvero se esse - in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dell'atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell'ordinamento nazionale o in quello dell'Unione europea - operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (cd. "verifiche a tavolino") nonché se si applicassero ad ogni tipo di tributo (armonizzato o non) e (o solo) in altri casi (es. abuso del diritto) che qui non interessano.
Il contrasto venne composto da Cass. SSUU n. 24823 del 9.12.2015 la quale enunciò il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato
(art. 53 Cost.) laddove pone limiti alle indagini finanziarie volte a contrastare l'evasione fiscale, in nome di una pretesa violazione del bene del domicilio, bene però di rango inferiore rispetto agli obblighi tributari. Il rischio insito nelle pronunce ED è quello di una deriva a favore dei diritti, da parte di giudici deputati istituzionalmente a considerare principalmente i diritti sanciti dalla Carta, e solo marginalmente i doveri, con tendenziale pericolo per un obiettivo giudizio di bilanciamento tra gli uni e gli altri. 10 obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".
In pratica il ruolo dell'art. 41 della Carta dei diritti, che rientra a tutti gli effetti nel diritto dell'Unione, veniva elegantemente relegato e ristretto al caso dei tributi c.d. armonizzati, con un distinguo scarsamente comprensibile alla luce dell'art. 41 carta di Nizza. L'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 30.12.2023 n. 219. La lettera e) della stessa norma ha inserito nel corpo dello Statuto dei diritti del contribuente l'art. 6 bis (Principio del contraddittorio). La relazione illustrativa della legge delega per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111, espone chiaramente l'intento dei conditores nazionali di adeguare le norme interne al diritto unionale: “La legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”. Tale obiettivo trova immediato conforto nella disposizione, contenuta nella prima frase dell'articolo 1, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede, tra i principi e criteri direttivi generali, quello di “garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia tributaria”, posto che proprio da tale giurisprudenza provengono impulsi significativi per una maggiore tutela del principio della certezza del diritto e dell'affidamento. Al fine di attuare in parte qua la norma di delega, si è reso necessario intervenire seguendo due principali linee di azione. In primo luogo, si è rafforzata la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, sostituendo il riferimento all'attuazione dei soli principi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell'Unione Europea, della ED. In secondo luogo, sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, ormai inadeguate – vuoi per l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'Uomo, vuoi per alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale – a garantire la piena attuazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento. In tal modo, la novella dimostra specifica considerazione anche per la dimensione internazionale dei diritti fondamentali del contribuente,
11 consentendo a livello interpretativo di dare immediata rilevanza di quanto statuito dagli organi giurisdizionali internazionali, compresa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.”
La relazione prosegue infine, illustrando le finalità dell'art. 6 bis: “L'introduzione dell'articolo 6-bis nello Statuto del contribuente rappresenta un punto cardine, dotando l'ordinamento italiano di una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria. Questo intervento adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standards di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell'Unione Europea, rispettando altresì i canoni interpretativi del giusto processo applicati alla materia tributaria dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (ED, 23.11.2006, Jussila v Finlandia, App. n. 73053/01, parr. 36 ss.). Per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. La formulazione di questo diritto all'interno dell'articolo 6-bis consente una tutela particolarmente intensa del principio in questione, soprattutto considerato che il successivo articolo 7 bis menziona espressamente, tra le cause che determinano l'annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria, la violazione delle norme concernenti la partecipazione del contribuente. Il contraddittorio ha anche una funzione di completamento dell'attività amministrativa, costituendo una “finestra” attraverso la quale completare, comunque, la fase istruttoria e predecisoria, acquisendo le informazioni dal soggetto amministrato. Quest'ultimo infatti, in materia tributaria, è il depositario delle informazioni sulla sua realtà economica, che potrebbe decidere di ostendere e condividere. Il diritto-dovere di contraddittorio, elemento costitutivo indefettibile della buona amministrazione per uno Stato di diritto moderno e avanzato, deve, pertanto, avere una attuazione generalizzata ma proporzionata, tale da consentire il raggiungimento dei suoi scopi, con un ottimale bilanciamento con l'esigenza di efficienza dell'attività amministrativa. L'attuale disciplina, risultante dallo scoordinato sovrapporsi di interventi legislativi e giurisprudenziali disarmonici, è largamente insoddisfacente, viziata da contraddizioni e aporie logiche e fonte di incertezze e di moltiplicazione del contenzioso. Si impone pertanto un intervento riformatore di razionalizzazione, bilanciato e ponderato, che si attua lungo le direttrici seguenti...”.
Ciò detto occorre accertare se sia legittima la disposizione del comma 2° dell'art. 6 bis che apoditticamente ha stabilito non sussistere (id est obliterato, cancellato) il diritto al contraddittorio per gli atti c.d. automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con semplice decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Si tratta all'evidenza dell'ennesimo espediente col quale, una volta riconosciuto un diritto concesso con la mano destra, si usa la mano sinistra per levarlo di mezzo.
In realtà, sotto il profilo razionale l'eccezione stabilita ad usum fisci non regge ad un serio vaglio critico.
Anche a prescindere dal rilievo che, come infra osservato, l'art. 41 della Carta dei diritti non consente eccezioni di sorta, qualunque sia l'atto proveniente dalla Amm.ne finanziaria, nazionale o locale, è 12 indubbio che l'errore umano di valutazione della fattispecie concreta, o anche soltanto l'errore materiale (anche del programma informatico), la svista dell'operatore, la duplicazione, il pagamento effettuato in ritardo o con modalità errate e via dicendo, è sempre dietro l'angolo, specie in una materia in continua evoluzione infarcita di un profluvio di modifiche, di esenzioni, di deduzioni, di detrazioni, di bonus fiscali, di incentivi, di talchè deve essere riconosciuta al soggetto passivo del tributo la possibilità di interloquire nel corso del procedimento e prima che questo approdi all'atto conclusivo di accertamento, anche e soprattutto nell'interesse superiore dello Stato, giusta il brocardo “è meglio prevenire che curare”.
Negare il contraddittorio preventivo e pretendere che la ricognizione dell'eventuale errore venga posticipato rispetto alla notificazione dell'accertamento costituisce una violazione dei principi di collaborazione e di buona fede (consacrati nell'art. 10 della L. 212/00), oltre che di buona amministrazione (più volte richiamato nella relazione alla riforma fiscale) previsto dall'art. 97 della carta costituzionale perché non si può costringere il soggetto inciso, di fronte ad una palese ingiustizia, a ricorrere al Giudice (con tutte le conseguenze in ordine ai disagi, ai tempi, allo stress, alle perdite di tempo ed alle spese legali, non sempre rifuse per intero, ai quali va incontro il soggetto passivo) laddove a mezzo di un semplice invito a controdedurre in un breve termine, tali conseguenze possono essere prevenute;
i tempi del processo tributario (articolato in più gradi di giudizio che durano anni) sono senz'altro più ampi dei tempi necessari per il contraddittorio preventivo, che potrebbe durare poche settimane. Anche il dispendio di risorse umane per la redazione delle difese in giudizio da parte degli uffici legali dei Comuni e delle Agenzie sarebbe di gran lunga inferiore. Insomma in Italia detti calcoli non si fanno mai.
Le stesse esigenze di celerità ed economia processuale (nel senso di procedimento amministrativo) debbono condurre al superamento del principio dell'onere della prova di resistenza, essendo del tutto incongruo costringere il contribuente ad impugnare un accertamento, per poi verificare a posteriori, invece di accertarlo illico et immediate, a priori, se le argomentazioni del contribuente fossero valide e fondate, e magari anche a dover chiedere il rimborso di quanto provvisoriamente pagato ante judicium, rispolverando l'abietto istituto del solve et repete.
Costringere il contribuente a far valere le proprie ragioni in un procedimento giudiziale potrebbe confliggere col principio della durata ragionevole del processo;
infatti se fosse consentita una lettura ardita e sagace dell'art. 111 della Costituzione si potrebbe argomentare che, ove il contraddittorio preventivo si dovesse concludere con esito positivo definendo la controversia, la durata del processo giudiziale, con ciò evitato, sarebbe non già ragionevole bensì uguale a zero. Ma, ovviamente, è solo un paradosso.
Del resto anche la concreta determinazione degli atti esclusi dal contraddittorio (elencata nel D.M. 24 aprile 2024) è risultata affidata non ad un soggetto estraneo imparziale, bensì ad una delle parti interessate, ossia al Ministero delle Finanze (che opera anche nell'interesse degli enti locali) che è in definitiva la longa manus ed alter ego dell'Erario.
13 Dubbia appare anche la forma del regolamento delegato che, laddove debba contenere non dati meramente tecnici, scientifici (come ad esempio l'elenco di specie animali protette) o statistici ma vere e proprie regole giuridiche (nell'ispecie di esclusione), di talchè i funzionari ministeriali appaiono nel nostro caso investiti di un potere assoluto, insindacabile e potenzialmente arbitrario, deve invece rivestire la forma del Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma primo, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.) Né risulta acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato.
E' necessario infine disapprovare il mero utilizzo dei dati catastali dell'immobile al fine di sostenere la tesi per la quale il Comune non ha fatto altro che fondare l'accertamento su dati incontroversi di cui era già in possesso sulla base di risalenti dichiarazioni e ciò al fine di accreditare l'obiezione secondo la quale nella fattispecie si verterebbe nella fattispecie (peraltro non percorribile per quanto già osservato ma che si suppone vera per mera ipotesi data e non concessa) normata dal capoverso dell'art. 6 bis L.212/00 (“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”). Va osservato che ogni periodo d'imposta gode, in via di principio, di una propria autonomia sicchè non si può fare riferimento agli anni pregressi per valorizzare sic et simpliciter dati di fatto utilizzati in detti periodi per applicarli tout court e d'emblée ad un anno senza considerare le caratteristiche tipiche di quell'anno. I funzionari comunali si sono dunque limitati a considerare il possesso dell'immobile, che di solito scontava e sconta l'IMU ogni anno, senza contestualizzare il particolare regime vigente negli anni che qui interessano. La valutazione avrebbe dovuto essere ben più complessa e approfondita tale da portare ad un controllo non routinario ma peculiare e distintivo. Negli anni in considerazione vigeva una (purtroppo) ben nota e generalizzata legislazione emergenziale che prevedeva una raffica di esenzioni da tributi e contributi che rendevano la determinazione della capacità contributiva e/o redditività scaturente dal possesso di un bene immobile come un evento nuovo, come tale richiedente una serie di complesse autonome ed inscindibili verifiche mai prima affrontate se non in casi eccezionali e straordinari. A titolo di esempio, in diritto processuale penale, non basta l'iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto in base ad un semplice verbale in cui si dia conto di un episodio in cui siano intervenuti agenti della forza pubblica ipotizzando un reato (dal momento che la notizia di reato, per poter essere iscritta nel relativo registro, deve realmente indicare ex professo tutti gli elementi di un reato) laddove sussista un'evidente causa di giustificazione che elide in radice e da subito il reato sicchè non si è affatto in presenza di una fattispecie criminosa, neppure potenziale, ma di un mero fatto scriminato funditus; tale scriminante è equiparabile (simile) all'esenzione tributaria in quanto questa elide l'obbligazione corrispondente. Bisognava quindi stimare a priori l'applicazione concreta di tali esenzioni e coinvolgere i proprietari nella preventiva verifica dei presupposti di applicazione del beneficio.
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Peraltro anche nel merito dell'applicabilità dell'esenzione il ricorso si palesa fondato.
14 La normativa emergenziale "covid" ha previsto l'esenzione dall'IMU per alcune categorie di immobili per gli anni 2020 e 2021.
In particolare, gli articoli 177 D.L. 19/05/2020 n. 34 e 78 D.L. 14/08/2020, n. 104 hanno previsto l'esenzione della prima e seconda rata dell'IMU per l'anno 2020; mentre per l'anno 2021 l'articolo 1 comma 599 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto l'esenzione della prima rata. Ai sensi dell'articolo 78, comma primo, lettera b) del D.L. 104/2020 sono esenti da IMU, tra gli altri, gli “immobili” delle case e appartamenti per vacanze. Il Comune sostiene che le attività esercitate negli immobili devono essere gestite in forma imprenditoriale per poter godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU. A tale conclusione il Comune perviene sulla base del dato testuale della comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione UE con la quale questa ha adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID‐19". La tesi dell'Ente si fonda altresì sulla nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020: “Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”. In realtà il comma 2 dell'art. 78 sopra citato (“Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» va letto ed applicato alla luce delle seguenti considerazioni: vi sono immobili rientranti nel beneficio dell'esenzione che vengono gestiti nell'ambito di attività d'impresa ed altri immobili che invece vengono gestiti da semplici cittadini al di fuori di un'attività imprenditoriale. Per gli immobili del primo genere ovviamente devono valere i limiti stabiliti dalla Commissione nell'ambito della di lei attività di controllo sulla corretta gestione dei c.d. Aiuti di Stato che riguardano le imprese, al fine di garantire il corretto esercizio della libera concorrenza tra imprese. Per i privati che non sono imprenditori tali limiti non debbono valere poiché i loro immobili non riguardano imprese e quindi non falsano la concorrenza. A nessuno potrebbe venir in mente di affermare che il semplice concedere in locazione un appartamento a terzi senza essere imprenditore costituisca un atto di concorrenza soggetto al regime degli aiuti di stato. Peraltro alle imprese colpite da eventi causati dall'epidemia sono state anche riconosciute provvidenze (es. prestiti) soggette a limiti e controlli da parte della Commissione e degli Stati membri. Le forme di supporto concesse ai privati non imprenditori non sono soggette al regime degli aiuti di Stato.
Come già detto il Comune fonda la propria tesi sul fatto che l'art. 9 e l'art. 9 bis del D.L. 137 del 2020 richiamano i codici ATECO.
15 Questa Corte ritiene tuttavia che il richiamo al codice ATECO riguardi tendenzialmente soltanto le attività gestite in forma d'impresa e non quelle dei privati. Peraltro, secondo la stessa definizione data dall'Istat “L'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all'Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale.” Pertanto il codice ATECO null'altro fa che identificare, a fini eminentemente statistici propri dell'Istat, un tipo di attività economica (in senso lato), e quindi non necessariamente collegato ad attività imprenditoriali, svincolato dal possesso di una partita IVA;
è ben possibile ed anzi espressamente consentito dalle norme menzionate dalla ricorrente, che l'attività per cui è giudizio venga svolta da cittadini in forma libera, non abituale e non prevalente, quindi in forma non imprenditoriale. Che poi il Ministero faccia riferimento, in molti casi, ai codici ATECO dell'Istat per semplificare le proprie procedure, è questione pratica che qui non rileva giuridicamente. Peraltro scorrendo l'elenco della tabella allegata al D.L. si incontrano anche attività (ludiche) che non hanno di per sè sole rilievo (e rischio) d'impresa, quali “organizzazioni sportive, “promozione di eventi sportivi”-“Altre attività sportive nca” -“Parchi di divertimento e parchi tematici”-“Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca” - “Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby”, ben potendo essere esercitate da privati a scopo amatoriale, senza scopo di lucro, e quindi fiscalmente neutrali e irrilevanti. All'attività esercitata dalla ricorrente risulta comunque attribuito dall'allegato 1 al D.L. 149 del 2020, in vigore dal 9.11.2020, il codice ATECO n° 552051 – che riguarda gli “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, così confermandosi l'inerenza dell'esenzione alle case vacanze in quanto rientranti nei codici di attività elencati nel provvedimento di esenzione. Diversamente opinando, ossia distinguendo tra semplici cittadini e cittadini imprenditori, dovremmo ritenere che, in spregio al principio costituzionale di eguaglianza, chi svolge un'attività imprenditoriale gode di un beneficio che viene invece irragionevolmente negato a chi svolge la stessa attività come cittadino che utilizza come può e come vuole il proprio immobile. Si rende pertanto necessaria ed anzi si impone una lettura costituzionalmente orientata, nella fattispecie ben possibile, stante il chiaro dettato normativo, che non fa distinzioni di sorta, che eviti di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale. Occorre infine evidenziare che, a differenza delle imposte sulle attività economiche, l'IMU è un'imposta patrimoniale, ossia un tributo che concerne il possesso di un immobile, prescindendo dall'attività imprenditoriale che ivi venga eventualmente esercitata. Peraltro occorre indagare la ratio della normativa di esenzione: il beneficio non si è generato per caso;
esso è stato concepito allo scopo di evitare, da un lato, che i soggetti che utilizzavano immobili per esercitare attività che richiedevano da parte dei proprietari spostamenti (per il riassetto, la pulizia dei locali ecc.), inibiti durante il periodo emergenziale da Covid 19, dovessero continuare a versare il tributo sull'immobile nonostante non potessero accedere ai locali per utilizzarli, né come abitazione propria né come case vacanze e simili, dall'altro che i medesimi soggetti dovessero versare il tributo nonostante i clienti abituali o potenziali fossero impediti dall'accedere ai locali stessi a causa delle restrizioni agli spostamenti, con la conseguenza del venir meno degli incassi delle pigioni nei periodi di isolamento. Tali esigenze prescindevano dall'esercizio delle attività in forma d'impresa, in quanto i relativi pregiudizi economici colpivano comunque i proprietari degli immobili.
16 Al pari di come al Ministero dell'economia e finanze non è concesso di limitare arbitrariamente il novero degli atti soggetti al contraddittorio preventivo, non è consentito di ridurre quello dei soggetti ai quali la legge fondamentale ha attribuito il diritto all'esenzione dal tributo. Questa Corte conferma pertanto l'orientamento assunto dalla sezione seconda nella sentenza n°2/2025, la quale in composizione monocratica ha statuito che: “E' pacifico che la normativa emergenziale COVID abbia esentato dal versamento dell'I.M.U. - per il 2020 ed il 2021- gli immobili adibiti a:
“case ed appartamenti per vacanze … a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.
“Dalla lettura della norma non si ricava affatto che la gestione dei predetti immobili debba essere svolta in forma “imprenditoriale”. Tale esegesi della norma non ha alcuna base, né riscontro normativo … L'unica “fonte” che il Comune di (…) cita a sostegno della propria tesi è la risposta ad una F.A.Q. sul sito del MEF. Non risulta a questa Corte che al M.E.F. sia stato conferito (da chi poi?) una sorta di ius respondendi ex auctoritate principis”. “Si tratta di una mera opinione, scollegata dal dato normativo”. “Alla ricorrente spetta senz'altro il beneficio”. “A differenza di quanto sostenuto dal Comune di (…) poi, non vi è dubbio che l'attività gestita dalla (…) sia “autorizzata ed inquadrata dalle leggi vigenti in materia di case ed appartamenti per vacanze”. “La ricorrente ha ricordato di avere ottenuto autorizzazione questorile all'invio delle “schedine alloggiati”. “Lo stesso Comune aveva assimilato ai fini dell'imposta di soggiorno le “strutture ricettive per vacanze” alle “strutture ricettive extralberghiere”. “ La decisione rispetta ampiamente oltre che plasticamente i canoni che presiedono all'attività interpretativa. Peraltro nelle more la sentenza n° 2/2025 è stata confermata dalla Corte Torinese di secondo grado con decisione deliberata il 12 gennaio 2026. In virtù delle argomentazioni che precedono non può condividersi quanto disposto nella sentenza n° 25/2024 di questa Corte.
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E' fondato anche il motivo col quale la ricorrente contrasta la motivazione addotta dal Comune il quale le imputa di non aver presentato apposita dichiarazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione. Il Comune sostiene infatti che l'esenzione IMU è riconosciuta solo in presenza di tempestiva dichiarazione da parte del contribuente.
Giova premettere che in seguito all'informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi fattuali (non di diritto) da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.
Anche l'art. 78 del D.L. 104 del 2020 non subordina l'esenzione all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge e contenente gli identificativi catastali degli immobili o altro.
17 Laddove la legge ha inteso subordinare l'esenzione a specifiche dichiarazioni lo ha esplicitato. Ad esempio il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo "ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione…". Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. Nel caso invece che ci occupa il Comune era, oltretutto, a conoscenza del fatto che l'immobile della ricorrente fosse adibito a casa vacanza attraverso l'esame delle dichiarazioni mensili dell'imposta di soggiorno e del modello 21 concernente le comunicazioni annuali di rendiconto dell'attività di riscossione di tale imposta.
Poiché la fattispecie rientra nella casistica delle fattispecie di esenzione stabilite per legge, il Comune era tenuto ex officio e ope legis a conoscere i presupposti del beneficio e ad applicarli senz'altro onere di comunicazione o dichiarazione. Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto della soccombenza del Comune stimasi equo liquidare a favore della ricorrente i seguenti compensi sulla base dei valori medi corrispondenti al valore della controversia, quali desunti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 – scaglione di valore da € 1.101,00 a
€ 5.200,00, arrotondati: per fase di studio € 567,00, per fase introduttiva € 357,00 per fase istruttoria e di trattazione € 284,00, per fase decisionale che assorbe quella cautelare € 919,00 e così in totale € 2.127,00 oltre accessori di legge e spese anticipate.
Tenuto conto che il Comune ha resistito in giudizio nonostante la preesistenza di un arresto di segno contrario alle sue tesi, stimasi corretto condannare il Comune al pagamento a favore della ricorrente della somma equitativamente determinata di € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 175 del 2024, ritenuta assorbita e superata dalla decisione sul merito quella sull'istanza di domanda cautelare,
accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;
visto l'art. 59 del D.Lgs. 175/24 condanna il Comune di Verbania a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.127,00 oltre accessori di legge e rimborso del CUT;
a sensi dell'art.96 comma 3° c.p.c. condanna il Comune al pagamento a favore della ricorrente della somma equitativamente determinata di € 1.000,00.
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