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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 495/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) Dott. ssa Ernesta Tarantino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede legale in San Severo (FG), rappresentata e difesa dall' Avv. to Luca Vincenzo Castello;
-Appellante- E
(01.06.1956 -San Giovanni Rotondo, FG), Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Lucia Raffaele e Angelo Pio Gaggiano;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con sentenza n. 2658/2022 resa in data 08.07.2022, all'esito del giudizio per impugnativa di licenziamento promosso da nei confronti Controparte_1 della il Tribunale del Lavoro di Foggia, accertata l'illegittimità Parte_1 del licenziamento disciplinare intimato in data 15.02.2021 per omessa preventiva contestazione e relativa concessione del termine a difesa, dichiarava l'annullamento del recesso e condannava la datrice di lavoro, Parte_1 alla reintegrazione del nel proprio posto di lavoro nonché al CP_1 pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva, e al pagamento altresì delle spese e competenze di causa, da distrarsi. Detta sentenza, munita di formula esecutiva rilasciata in data 12.07.2022, veniva notificata in data 27.07.2022. 1.2. In pari data, comunicava alla con Controparte_1 Parte_1 apposita nota pec, la propria volontà di esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, chiedendo, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro (e fatto salvo il diritto ulteriore al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità come statuito dal Tribunale con la statuizione emessa), il pagamento di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.. Rimasta detta pec priva di riscontro alcuno, in data 01.09.2022 il CP_1 notificava alla atto di precetto, intimando alla società datrice di Parte_1 lavoro di corrispondergli l'indennità sostitutiva richiesta, quantificata in € 22.285,50, oltre competenze legali. 1.3. Intanto, avverso la sentenza n. 2658/2022, con ricorso depositato in data 29.07.2022, la interponeva appello, deducendo, con un unico Parte_1 complesso motivo di gravame, la legittimità del licenziamento comminato, per aver pur sempre contestato per iscritto, nella missiva di destituzione in tronco e senza preavviso, il fatto sotteso, tant'è che il esercitava il proprio CP_1 diritto di difesa con risposta del 23.02.2021 e, conseguentemente, la non spettanza delle indennità di cui agli artt. 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23/2015. 2.1. Contestualmente, con ulteriore ricorso in opposizione depositato in data 05.09.2022 avverso l'atto di precetto notificatole a mezzo pec in data
01.09.2022, la eccepiva l'insussistenza del diritto vantato dal Parte_1 ad avvalersi dell'opzione di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, CP_1 in quanto tale facoltà avrebbe potuto esercitarsi – letteralmente - “in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro”, reintegrazione nella specie inattuabile per essere stato il tratto in arresto in data 21.05.2021 CP_1 ed ancora in stato detentivo. Chiedeva, pertanto, la previa sospensione inaudita altera Parte_1 parte della efficacia esecutiva della sentenza n. 2658/2022 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 08.07.2022, accogliersi la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.2. Disposta con decreto del 09.09.2022 la sospensione inaudita altera parte della efficacia esecutiva della sentenza opposta, si costituiva Controparte_1 con apposita memoria del 04.10.2022, instando per la revoca di detto decreto di sospensione e, nel merito, per l'integrale rigetto delle avverse pretese e condanna della società opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre oneri e competenze di causa, da distrarsi. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.11.2022, il Tribunale del Lavoro di Foggia, revocava, con apposita ordinanza, il decreto di sospensione. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la controversia veniva istruita in modalità cartolare. 2.3. All'esito, l'adito Tribunale, con sentenza n. 928/2024 del 15.03.2024, rigettava integralmente l'opposizione spiegata dalla avverso Parte_1
l'atto di precetto e condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi. 2 3.1. Con ricorso depositato in data 11.06.2024 la interponeva Parte_1 appello anche avverso la suddetta sentenza per i motivi che di seguito si espongono e si valutano, chiedendo, in riforma della stessa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accogliersi integralmente le domande avanzate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 3.2. Ritualmente evocato in giudizio, resisteva, Controparte_1 costituendosi con apposita memoria del 18.07.2024, chiedendo confermarsi integralmente la statuizione gravata.
3.3. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, rigetta la l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Tribunale richiamava preliminarmente le vicende processuali intercorse tra le parti, come da ciascuna intese e prospettate, e cioè: a) secondo la società opponente l'impossibilità per il di esercitare il diritto di opzione di cui CP_1 all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, in quanto arrestato in data 21.05.2021 ed ancora detenuto alla data di reintegrazione nel posto di lavoro, con conseguente illegittimità della richiesta avanzata in questa sede per inattualità del diritto;
b) secondo il la piena legittimità all'esercizio del proprio diritto avendo CP_1 il Tribunale di Foggia, in data 19.05.2022, provveduto a sostituire la misura cautelare custodiale massima con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione del medesimo (prima sita in Archi -CH- e successivamente dal 12.07.2022 in San Marco in Lamis -FG), rendendo concreta ed attuale la possibilità di riprendere servizio presso la a seguito della Parte_1 reintegrazione disposta con sentenza del Tribunale del Lavoro di Foggia in data 08.07.2022, previa autorizzazione all'espletamento di attività lavorativa durante gli arresti domiciliari, con la conseguenza che, in alternativa, del tutto legittimo si palesava l'esercizio del diritto di opzione ad avvalersi dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, come previsto per legge. Dava, altresì, atto che, nelle more del giudizio, interveniva sentenza n. 244/2023 resa in data 16.02.2023 da questa Corte di Appello, che in parziale riforma della statuizione n. 2658/2022 resa tra le parti in data 08.07.2022 nella controversia avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, pur confermando la illegittimità dell'atto di recesso con diritto del lavoratore ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, riformava il (solo) capo della sentenza con cui veniva altresì condannata la al risarcimento Parte_1 del danno in favore del danno ridimensionato a tre mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. in luogo delle dodici mensilità accordate dal primo giudice.
Evidenziava il Tribunale che < consente di evidenziare, aderendo alla tesi prospettata da parte opposta, che la 3 riforma della sentenza di prime cure si sia limitata al solo capo della pronuncia relativo alla misura risarcitoria, confermando la statuizione in punto alla disposta reintegra del lavoratore>>; aggiungeva che la riforma della pronuncia resa in primo grado andava limitata < dell'indennità risarcitoria, decurtata in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per fatto ascrivibile al lavoratore, della conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c. e della necessità di riparametrare la regolarizzazione contributiva in misura corrispondente all'indennità risarcitoria, per come riquantificata>>. Ciò posto, risultava < il lavoratore abbia comunicato all'azienda con pec del 27.7.2022, di volersi avvalere del diritto di opzione ex art. 2, comma 3, D.lgs. 23/2015, qualificato dalla giurisprudenza come diritto potestativo di scelta in capo al lavoratore>>, per cui, richiamato l'orientamento di legittimità sul punto, doveva ritenersi che
< dalla giurisprudenza richiamata, si affianca all'indennità risarcitoria, sicché la riparametrazione di quest'ultima operata dalla Corte territoriale non potrebbe spiegare effetti sulla prima>>. Osservava ancora il Tribunale, per maggior chiarezza che < appare dirimente il rilievo, formulato da parte opponente, che l'impossibilità della reintegra per fatto del lavoratore, all'atto dell'esercizio del diritto di opzione agli arresti domiciliari, costituisca fatto impeditivo all'esercizio del diritto di opzione alternativo alla reintegra predetta>>, in quanto -come da giurisprudenza di legittimità- < di vicende cui conseguano effetti determinanti l'estinzione del vincolo obbligatorio>>, e tale non poteva configurarsi nella specie lo stato detentivo del che rappresentava piuttosto < CP_1 della prestazione, certamente suscettibile di modifica e non tale da determinare l'estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti>>. A fronte di tali argomentazioni, rigettava la spiegata opposizione avverso l'atto di precetto notificato alla e condannava la medesima alla Parte_1 rifusione delle spese di lite. 5. Oppone la a tale decisione, due motivi di doglianza. Parte_1
5.1.a. Con il primo motivo censura la statuizione nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di opzione da parte del nonostante CP_1 fosse carente il presupposto essenziale, rappresentato dalla attualità della scelta tra la ripresa dell'attività lavorativa e il godimento dell'indennità sostituiva pari a 15 mensilità della retribuzione, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che in assenza di pronta disponibilità del lavoratore a prestare servizio non si configura affatto la possibilità di accedere alla tutela indennitaria alternativa, con la conseguenza che trovandosi il in stato detentivo, e CP_1 quindi nell'impossibilità oggettiva a prestare attività lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro, alcuna indennità sostitutiva sarebbe spettata in suo favore. 4 Richiama a sostegno di tali argomentazioni la sentenza della Suprema Corte n. 14426/2000 che ha precisato che “L'obbligazione del datore di lavoro alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui all'articolo 18, comma quinto legge n.300 del 1970, si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore;
ne consegue che in tutti i casi in cui l'obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, non è dovuta neanche l'indennità sostitutiva” ed afferma che nel momento in cui il aveva CP_1 esercitato il diritto di opzione (27.07.2022 – doc. 6) si trovava agli arresti domiciliari, cioè nella impossibilità di poter esercitare alcuna forma di lavoro, e tanto trovava riscontro anche nella richiesta, avanzata dal difensore del soltanto in data 10.10.2022 al Giudice penale, di autorizzazione al CP_1 lavoro ex art. 284 co. 3, cpp (doc. 8). Essendo l'attualità il presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore, nel momento in cui intende esercitare il proprio diritto di opzione, lo stesso deve essere nelle condizioni di poter esplicare la propria attività lavorativa;
nel caso di specie, il non era nelle condizioni di potersi CP_1 avvalere della scelta in quanto non poteva, per fatti a lui imputabili, svolgere attività lavorativa nei luoghi dai quali era stato addirittura allontanato dal Giudice penale (per reati contestati nel giudizio penale a seguito di fatti verificatisi sul luogo di lavoro). Tale ricostruzione, sempre a detta dell'appellante, era stata fatta propria da questa Corte di Appello nel giudizio di impugnativa di licenziamento, conclusosi con la sentenza n. 244/2023 che ha riformato anche la parte della statuizione relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del negando CP_1 il diritto del medesimo alle 15 mensilità derivanti dall'esercizio del diritto di opzione, così statuendo: <l'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, …… deve considerarsi dovuta (con conseguente obbligo di contribuzione del datore di lavoro) in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in atto de iure, con esclusione però dei casi in cui la prestazione lavorativa non viene resa per fatto imputabile al dipendente - come nella specie - o per sospensione concordata>>, con la conseguenza che l'opposizione a precetto spiegata dalla medesima ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 22.285,50 (oltre competenze legali) a titolo di indennità sostitutiva, rigettata malamente dal primo giudice, andava accolta, con riforma integrale dell'impugnata sentenza.
5.1.b. Il motivo di appello è palesemente infondato. Con la sentenza appena citata (n. 244/2023) pubblicata il 16.02.2023 e passata in giudicato (come da attestazione prodotta dalle parti), che rappresenta il presupposto logico giuridico dell'atto di precetto in questa sede impugnato avente ad oggetto la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione riconosciuta con detta sentenza al questa Corte di CP_1
5 Appello ha riformato, a chiare lettere, soltanto il capo della sentenza n. 2658/2022 emessa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 08.07.2022, avente ad oggetto la condanna ulteriore della al risarcimento Parte_1 del danno ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, riducendone l'ammontare da 12 a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, e segnatamente l'art. 2 D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 prevede, nelle ipotesi di declaratoria di nullità del licenziamento la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro (comma 1) e “altresì” il risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato
“all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione” (comma 2); prevede poi, al terzo comma, che
“Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale”. Ebbene, in ossequio al dettato normativo, questa Corte nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto, così testualmente disponeva:
“accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento di CP_2 un'indennità risarcitoria commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, sino al soddisfo”, confermando invece integralmente il capo della sentenza che aveva accertato il diritto del CP_1 ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro ad ottemperarvi. Su tale punto, infatti, questa Corte così motivava:
“…Considerato poi che la reintegra, come visto correttamente statuita, è stata oggetto di diritto di opzione ex art. 3 comma 2, D. lgs. n. 23/2015, successivamente alla pronuncia di primo grado, come espressamente evidenziato alla pag. 30 dell'odierno atto di appello, resta da esaminare, a questo punto, la censura attinente il profilo risarcitorio…” ( cfr. pag 7 della sentenza), ed esaminato tale profilo giungeva appunto a limitare la misura risarcitoria, accordando al soltanto 3 mensilità dell'ultima retribuzione CP_1 di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in luogo delle 12 mensilità riconosciute dal primo giudice, motivando tale parziale riforma della statuizione sulla circostanza della sospensione del rapporto di lavoro per fatto ascrivibile al lavoratore e della conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c. il quale impone che “l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto (al lavoratore)”, oltre alla necessità di riparametrare la regolarizzazione contributiva in misura corrispondente 6 all'indennità risarcitoria per come riquantificata. Specificava, infatti, questa Corte di Appello a maggior chiarimento della circostanza che era il risarcimento del danno di cui al comma 2 dell'art. 3 D. Lgs. 23/15 (e non anche l'indennità sostitutiva della reintegrazione) a dover essere ridimensionato, per fatto ascrivibile al lavoratore, che risultava
“pacifico ed incontestato che il lavoratore - a far data dal 21.5.2021 - è in stato di detenzione per i medesimi fatti oggetto del licenziamento, e che, in tale stato detentivo è sicuramente rimasto fino al 27.7.2022 (dì in cui è stata esercitata l'opzione per il risarcimento in sostituzione della reintegra, restando dunque irrilevanti a questo punto, le vicende custodiali successive)” “con la conseguenza che il danno in concreto subito dal lavoratore non è andato oltre le retribuzioni andate perdute dal 16.2.2021 al 20.5.2021 con la conseguenza che la statuizione risarcitoria dev'essere riformata come da dispositivo”. L'appellante vorrebbe, invece, in questa sede mutuare tale motivazione (ancorata all'art. 1227 c.c. per ridurre l'entità della misura risarcitoria) a supporto della ritenuta non spettanza (a suo dire) della indennità sostituiva della reintegrazione, non avvedendosi che il capo della sentenza che statuiva il diritto del ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, e che dava CP_1 espressamente atto che tale diritto era stato oggetto di diritto di opzione ex art. 2, comma 3, D. lgs. n. 23/2015, era stato confermato dal Tribunale e passato in cosa giudicata, con conseguente irretrattabilità della decisione sul punto;
decisione posta poi a fondamento dell'atto di precetto in questa sede impugnato, che si limita semplicemente a quantificare le 15 mensilità di retribuzione a seguito dell'esercitato, e già riconosciuto con sentenza inoppugnabile, diritto di opzione. Essendo, conclusivamente, lo si ribadisce, passato in giudicato tale capo della sentenza, inammissibili ed ultronee devono ritenersi tutte le argomentazioni spese in questa sede dalla società appellante in ordine alla attualità o meno delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di opzione, che avrebbero dovuto essere al più proposte nel pregiudiziale giudizio in cui tale questione è venuta in rilievo.
5.1.c. Solo per completezza motivazionale va evidenziato essere, peraltro, le argomentazioni prospettate dall'appellante del tutto infondate. Quanto all'asserita inoperatività, nel caso di specie, del diritto di opzione di cui all'art. 2, co. 3 d.lgs. n. 23/2015, non sfugge a questa Corte il principio di diritto richiamato dalla secondo cui “l'obbligazione del datore Parte_1 di lavoro al pagamento di indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui alla legge n. 300/1970, art. 18, comma 5, si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore;
ne consegue che, in tutti i casi in cui l'obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, non è dovuta neanche l'indennità sostitutiva;
né può ritenersi che la sentenza di reintegra possa travolgere, nonostante la sua natura dichiarativa con effetto ex tunc, fatti 7 estranei al rapporto di lavoro, quali il pensionamento del dipendente (cfr. Cass. n 10721/2019)” - così, da ultimo, ord. Cass., Sez. Lav., 08/04/2025, n. 9284 - tuttavia, come già rilevato dal Tribunale adito, alla data del 27.07.2022, in cui il esercitava diritto di opzione, il necessario presupposto della CP_1 attualità non era affatto venuto meno. Ed invero, risulta documentalmente provato che quest'ultimo, licenziato in data 15.02.2021, all'esito del giudizio per impugnativa di licenziamento promosso nei confronti della datrice veniva reintegrato nel Parte_1 posto di lavoro con la più volte menzionata sentenza n. 2658/2022 resa in data 08.07.2022 dal Tribunale del Lavoro di Foggia, con contestuale riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 2 d.lgs. n. 23/2015, di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Nelle more, in data 21.05.2021, il veniva sì tratto in arresto, in CP_1 quanto indagato per i reati di cui agli artt. 56, 629 c.p. e 582, 61 n. 2 c.p. perpetrati ai danni di , suo datore di lavoro, tuttavia, con Persona_1 successivo provvedimento del 20.07.2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, sostituiva la misura custodiale massima con quella meno gravosa degli arresti domiciliari e, con ulteriore provvedimento del 21.03.2022, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con quella dell'obbligo di dimora in San Marco in Lamis (FG) e obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21:00 alle ore 07:00. In data 24.03.2022, in accoglimento della richiesta di aggravamento avanzata dall'ufficio del P.M. procedente, il Tribunale di Foggia disponeva la sostituzione della concessa misura cautelare dell'obbligo di dimora con la misura cautelare della custodia in carcere ex art. 276, co. 1ter c.p.p., ma con successivo provvedimento del 19.05.2022, antecedente alla sentenza di reintegrazione n. 2658/2022 resa in data 08.07.2022 dal Tribunale del Lavoro di Foggia, il medesimo Ufficio, Tribunale penale in composizione monocratica, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari da eseguirsi prima presso l'abitazione sita in Archi (CH) e successivamente, a decorrere dal 12.07.2022, presso l'abitazione sita in San Marco in Lamis (FG), condizione legittimante la richiesta di autorizzazione al lavoro, possibile in attuazione della sentenza di reintegrazione. Tuttavia, alla data del 27.07.2022 (nel rispetto del termine dei 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 3, D. Lgs. 23/15, che così testualmente dispone: “La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”) il CP_1
8 esercitava a mezzo pec il diritto di opzione invocando la corresponsione dell'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione. Il motivo di doglianza, pertanto, anche nel merito risulta infondato.
5.2. Con il secondo motivo di doglianza eccepisce la società appellante la nullità della costituzione in giudizio di parte opposta in ragione dell'inesistenza della procura versata in atti, rappresentando più specificamente non essere autografa la procura speciale depositata in prime cure. Addebita, in sostanza, ai difensori del di non aver autenticato la CP_1 firma del cliente bensì una immagine copiata di una vecchia procura e che, pertanto, alla luce dell'intervento della S.C. civ., Sez. Unite - che con sentenza del 21.12.2022, n. 37434 ha chiarito la differenza tra nullità sanabile della procura e la sua inesistenza non sanabile- non potrebbe essere sanata la mancanza ab origine della procura alle liti conferita ai difensori. Anche questo rilievo censorio non coglie nel segno. Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, la firma del in CP_1 calce alla procura alle liti posta a margine del ricorso in opposizione a precetto, risulta regolarmente autenticata dal difensore, con la precisazione che il requisito della certificazione da parte di quest'ultimo dell'autografia della sottoscrizione del conferente ex art. 83 c.p.c. deve intendersi osservato sia quando la firma si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”), sia quando essa sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e che, a ogni modo, la sua eventuale mancanza costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura “ad litem”, atteso che quest'ultima non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato (Cass., SS. UU., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass. Civ., 27.01.2012, n. 1166). Peraltro, come opportunamente osservato dall'odierno appellato, la procura rilasciata dal nel giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di CP_1 licenziamento si estendeva anche ad eventuali fasi esecutive, sicché la procura originaria sarebbe stata, in ogni caso, sufficiente a sanare l'eccepito vizio della procura depositata nel giudizio di opposizione a precetto. La Suprema Corte, come bene evidenziato dall'appellato, con l'ordinanza interlocutoria n. 4932/2022 ha escluso la possibilità di ricorrere alla sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c. solo nell'ipotesi di procura inesistente (perché mai rilasciata o rilasciata ma non versata in atti), mentre nel caso di specie la procura c'era, era presente in atti ed era stata sottoscritta dal cliente, il quale non ha agito in giudizio privo del ministero difensivo. Il caso in esame è disciplinato dall'art. 83, co. 3, c.p.c., trattandosi di procura alla lite in rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto cui si riferisce. In tali casi compete all'avvocato la certificazione, non l'autentica, della firma del mandante: attività che tradizionalmente si limita all'identificazione del 9 mandante e alla riferibilità della firma a quest'ultimo, nonché all'eventuale accertamento dei poteri rappresentativi di chi ha conferito la procura. L'autografia della sottoscrizione della parte deve quindi essere certificata dal difensore, nel senso che questi deve attestare che la procura è stata effettivamente rilasciata dal cliente, come verificatosi nella specie, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la richiesta, pure paventata dall'appellante, di voler esperire querela di falso. Ad abundantiam, va dato avere il difensore di parte appallata, in sanatoria al vizio denunciato, prodotto in data 18.07.2024, unitamente alla costituzione nel presente giudizio di appello con apposita memoria difensiva, nuova procura alle liti rilasciata in data 09.07.2024 da (cfr. doc. n. 4 fasc. Controparte_1 appello), in ossequio al disposto di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dalla riforma del 2009, applicabile anche quando la procura manchi del tutto, oppure quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità. Resta assorbita ogni ulteriore questione. 6. Rigettato per tal via l'appello e confermata in ogni sua parte la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gravano definitivamente sulla società appellante nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M. 147/22). Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11.06.2024 da in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 928/2024 del Controparte_1
Tribunale di Foggia pubblicata in data 15.03.2024 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Lucia Raffaele e Angelo Pio Gaggiano, procuratori anticipanti;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 15 aprile 2025 Il Presidente Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) Dott. ssa Ernesta Tarantino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede legale in San Severo (FG), rappresentata e difesa dall' Avv. to Luca Vincenzo Castello;
-Appellante- E
(01.06.1956 -San Giovanni Rotondo, FG), Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Lucia Raffaele e Angelo Pio Gaggiano;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con sentenza n. 2658/2022 resa in data 08.07.2022, all'esito del giudizio per impugnativa di licenziamento promosso da nei confronti Controparte_1 della il Tribunale del Lavoro di Foggia, accertata l'illegittimità Parte_1 del licenziamento disciplinare intimato in data 15.02.2021 per omessa preventiva contestazione e relativa concessione del termine a difesa, dichiarava l'annullamento del recesso e condannava la datrice di lavoro, Parte_1 alla reintegrazione del nel proprio posto di lavoro nonché al CP_1 pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva, e al pagamento altresì delle spese e competenze di causa, da distrarsi. Detta sentenza, munita di formula esecutiva rilasciata in data 12.07.2022, veniva notificata in data 27.07.2022. 1.2. In pari data, comunicava alla con Controparte_1 Parte_1 apposita nota pec, la propria volontà di esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, chiedendo, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro (e fatto salvo il diritto ulteriore al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità come statuito dal Tribunale con la statuizione emessa), il pagamento di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.. Rimasta detta pec priva di riscontro alcuno, in data 01.09.2022 il CP_1 notificava alla atto di precetto, intimando alla società datrice di Parte_1 lavoro di corrispondergli l'indennità sostitutiva richiesta, quantificata in € 22.285,50, oltre competenze legali. 1.3. Intanto, avverso la sentenza n. 2658/2022, con ricorso depositato in data 29.07.2022, la interponeva appello, deducendo, con un unico Parte_1 complesso motivo di gravame, la legittimità del licenziamento comminato, per aver pur sempre contestato per iscritto, nella missiva di destituzione in tronco e senza preavviso, il fatto sotteso, tant'è che il esercitava il proprio CP_1 diritto di difesa con risposta del 23.02.2021 e, conseguentemente, la non spettanza delle indennità di cui agli artt. 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23/2015. 2.1. Contestualmente, con ulteriore ricorso in opposizione depositato in data 05.09.2022 avverso l'atto di precetto notificatole a mezzo pec in data
01.09.2022, la eccepiva l'insussistenza del diritto vantato dal Parte_1 ad avvalersi dell'opzione di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, CP_1 in quanto tale facoltà avrebbe potuto esercitarsi – letteralmente - “in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro”, reintegrazione nella specie inattuabile per essere stato il tratto in arresto in data 21.05.2021 CP_1 ed ancora in stato detentivo. Chiedeva, pertanto, la previa sospensione inaudita altera Parte_1 parte della efficacia esecutiva della sentenza n. 2658/2022 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 08.07.2022, accogliersi la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.2. Disposta con decreto del 09.09.2022 la sospensione inaudita altera parte della efficacia esecutiva della sentenza opposta, si costituiva Controparte_1 con apposita memoria del 04.10.2022, instando per la revoca di detto decreto di sospensione e, nel merito, per l'integrale rigetto delle avverse pretese e condanna della società opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre oneri e competenze di causa, da distrarsi. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.11.2022, il Tribunale del Lavoro di Foggia, revocava, con apposita ordinanza, il decreto di sospensione. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la controversia veniva istruita in modalità cartolare. 2.3. All'esito, l'adito Tribunale, con sentenza n. 928/2024 del 15.03.2024, rigettava integralmente l'opposizione spiegata dalla avverso Parte_1
l'atto di precetto e condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi. 2 3.1. Con ricorso depositato in data 11.06.2024 la interponeva Parte_1 appello anche avverso la suddetta sentenza per i motivi che di seguito si espongono e si valutano, chiedendo, in riforma della stessa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accogliersi integralmente le domande avanzate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 3.2. Ritualmente evocato in giudizio, resisteva, Controparte_1 costituendosi con apposita memoria del 18.07.2024, chiedendo confermarsi integralmente la statuizione gravata.
3.3. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, rigetta la l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Tribunale richiamava preliminarmente le vicende processuali intercorse tra le parti, come da ciascuna intese e prospettate, e cioè: a) secondo la società opponente l'impossibilità per il di esercitare il diritto di opzione di cui CP_1 all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, in quanto arrestato in data 21.05.2021 ed ancora detenuto alla data di reintegrazione nel posto di lavoro, con conseguente illegittimità della richiesta avanzata in questa sede per inattualità del diritto;
b) secondo il la piena legittimità all'esercizio del proprio diritto avendo CP_1 il Tribunale di Foggia, in data 19.05.2022, provveduto a sostituire la misura cautelare custodiale massima con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione del medesimo (prima sita in Archi -CH- e successivamente dal 12.07.2022 in San Marco in Lamis -FG), rendendo concreta ed attuale la possibilità di riprendere servizio presso la a seguito della Parte_1 reintegrazione disposta con sentenza del Tribunale del Lavoro di Foggia in data 08.07.2022, previa autorizzazione all'espletamento di attività lavorativa durante gli arresti domiciliari, con la conseguenza che, in alternativa, del tutto legittimo si palesava l'esercizio del diritto di opzione ad avvalersi dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, come previsto per legge. Dava, altresì, atto che, nelle more del giudizio, interveniva sentenza n. 244/2023 resa in data 16.02.2023 da questa Corte di Appello, che in parziale riforma della statuizione n. 2658/2022 resa tra le parti in data 08.07.2022 nella controversia avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, pur confermando la illegittimità dell'atto di recesso con diritto del lavoratore ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, riformava il (solo) capo della sentenza con cui veniva altresì condannata la al risarcimento Parte_1 del danno in favore del danno ridimensionato a tre mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. in luogo delle dodici mensilità accordate dal primo giudice.
Evidenziava il Tribunale che < consente di evidenziare, aderendo alla tesi prospettata da parte opposta, che la 3 riforma della sentenza di prime cure si sia limitata al solo capo della pronuncia relativo alla misura risarcitoria, confermando la statuizione in punto alla disposta reintegra del lavoratore>>; aggiungeva che la riforma della pronuncia resa in primo grado andava limitata < dell'indennità risarcitoria, decurtata in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per fatto ascrivibile al lavoratore, della conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c. e della necessità di riparametrare la regolarizzazione contributiva in misura corrispondente all'indennità risarcitoria, per come riquantificata>>. Ciò posto, risultava < il lavoratore abbia comunicato all'azienda con pec del 27.7.2022, di volersi avvalere del diritto di opzione ex art. 2, comma 3, D.lgs. 23/2015, qualificato dalla giurisprudenza come diritto potestativo di scelta in capo al lavoratore>>, per cui, richiamato l'orientamento di legittimità sul punto, doveva ritenersi che
< dalla giurisprudenza richiamata, si affianca all'indennità risarcitoria, sicché la riparametrazione di quest'ultima operata dalla Corte territoriale non potrebbe spiegare effetti sulla prima>>. Osservava ancora il Tribunale, per maggior chiarezza che < appare dirimente il rilievo, formulato da parte opponente, che l'impossibilità della reintegra per fatto del lavoratore, all'atto dell'esercizio del diritto di opzione agli arresti domiciliari, costituisca fatto impeditivo all'esercizio del diritto di opzione alternativo alla reintegra predetta>>, in quanto -come da giurisprudenza di legittimità- < di vicende cui conseguano effetti determinanti l'estinzione del vincolo obbligatorio>>, e tale non poteva configurarsi nella specie lo stato detentivo del che rappresentava piuttosto < CP_1 della prestazione, certamente suscettibile di modifica e non tale da determinare l'estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti>>. A fronte di tali argomentazioni, rigettava la spiegata opposizione avverso l'atto di precetto notificato alla e condannava la medesima alla Parte_1 rifusione delle spese di lite. 5. Oppone la a tale decisione, due motivi di doglianza. Parte_1
5.1.a. Con il primo motivo censura la statuizione nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di opzione da parte del nonostante CP_1 fosse carente il presupposto essenziale, rappresentato dalla attualità della scelta tra la ripresa dell'attività lavorativa e il godimento dell'indennità sostituiva pari a 15 mensilità della retribuzione, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che in assenza di pronta disponibilità del lavoratore a prestare servizio non si configura affatto la possibilità di accedere alla tutela indennitaria alternativa, con la conseguenza che trovandosi il in stato detentivo, e CP_1 quindi nell'impossibilità oggettiva a prestare attività lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro, alcuna indennità sostitutiva sarebbe spettata in suo favore. 4 Richiama a sostegno di tali argomentazioni la sentenza della Suprema Corte n. 14426/2000 che ha precisato che “L'obbligazione del datore di lavoro alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui all'articolo 18, comma quinto legge n.300 del 1970, si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore;
ne consegue che in tutti i casi in cui l'obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, non è dovuta neanche l'indennità sostitutiva” ed afferma che nel momento in cui il aveva CP_1 esercitato il diritto di opzione (27.07.2022 – doc. 6) si trovava agli arresti domiciliari, cioè nella impossibilità di poter esercitare alcuna forma di lavoro, e tanto trovava riscontro anche nella richiesta, avanzata dal difensore del soltanto in data 10.10.2022 al Giudice penale, di autorizzazione al CP_1 lavoro ex art. 284 co. 3, cpp (doc. 8). Essendo l'attualità il presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore, nel momento in cui intende esercitare il proprio diritto di opzione, lo stesso deve essere nelle condizioni di poter esplicare la propria attività lavorativa;
nel caso di specie, il non era nelle condizioni di potersi CP_1 avvalere della scelta in quanto non poteva, per fatti a lui imputabili, svolgere attività lavorativa nei luoghi dai quali era stato addirittura allontanato dal Giudice penale (per reati contestati nel giudizio penale a seguito di fatti verificatisi sul luogo di lavoro). Tale ricostruzione, sempre a detta dell'appellante, era stata fatta propria da questa Corte di Appello nel giudizio di impugnativa di licenziamento, conclusosi con la sentenza n. 244/2023 che ha riformato anche la parte della statuizione relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del negando CP_1 il diritto del medesimo alle 15 mensilità derivanti dall'esercizio del diritto di opzione, così statuendo: <l'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, …… deve considerarsi dovuta (con conseguente obbligo di contribuzione del datore di lavoro) in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in atto de iure, con esclusione però dei casi in cui la prestazione lavorativa non viene resa per fatto imputabile al dipendente - come nella specie - o per sospensione concordata>>, con la conseguenza che l'opposizione a precetto spiegata dalla medesima ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 22.285,50 (oltre competenze legali) a titolo di indennità sostitutiva, rigettata malamente dal primo giudice, andava accolta, con riforma integrale dell'impugnata sentenza.
5.1.b. Il motivo di appello è palesemente infondato. Con la sentenza appena citata (n. 244/2023) pubblicata il 16.02.2023 e passata in giudicato (come da attestazione prodotta dalle parti), che rappresenta il presupposto logico giuridico dell'atto di precetto in questa sede impugnato avente ad oggetto la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione riconosciuta con detta sentenza al questa Corte di CP_1
5 Appello ha riformato, a chiare lettere, soltanto il capo della sentenza n. 2658/2022 emessa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 08.07.2022, avente ad oggetto la condanna ulteriore della al risarcimento Parte_1 del danno ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, riducendone l'ammontare da 12 a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, e segnatamente l'art. 2 D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 prevede, nelle ipotesi di declaratoria di nullità del licenziamento la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro (comma 1) e “altresì” il risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato
“all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione” (comma 2); prevede poi, al terzo comma, che
“Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale”. Ebbene, in ossequio al dettato normativo, questa Corte nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto, così testualmente disponeva:
“accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento di CP_2 un'indennità risarcitoria commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, sino al soddisfo”, confermando invece integralmente il capo della sentenza che aveva accertato il diritto del CP_1 ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro ad ottemperarvi. Su tale punto, infatti, questa Corte così motivava:
“…Considerato poi che la reintegra, come visto correttamente statuita, è stata oggetto di diritto di opzione ex art. 3 comma 2, D. lgs. n. 23/2015, successivamente alla pronuncia di primo grado, come espressamente evidenziato alla pag. 30 dell'odierno atto di appello, resta da esaminare, a questo punto, la censura attinente il profilo risarcitorio…” ( cfr. pag 7 della sentenza), ed esaminato tale profilo giungeva appunto a limitare la misura risarcitoria, accordando al soltanto 3 mensilità dell'ultima retribuzione CP_1 di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in luogo delle 12 mensilità riconosciute dal primo giudice, motivando tale parziale riforma della statuizione sulla circostanza della sospensione del rapporto di lavoro per fatto ascrivibile al lavoratore e della conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c. il quale impone che “l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto (al lavoratore)”, oltre alla necessità di riparametrare la regolarizzazione contributiva in misura corrispondente 6 all'indennità risarcitoria per come riquantificata. Specificava, infatti, questa Corte di Appello a maggior chiarimento della circostanza che era il risarcimento del danno di cui al comma 2 dell'art. 3 D. Lgs. 23/15 (e non anche l'indennità sostitutiva della reintegrazione) a dover essere ridimensionato, per fatto ascrivibile al lavoratore, che risultava
“pacifico ed incontestato che il lavoratore - a far data dal 21.5.2021 - è in stato di detenzione per i medesimi fatti oggetto del licenziamento, e che, in tale stato detentivo è sicuramente rimasto fino al 27.7.2022 (dì in cui è stata esercitata l'opzione per il risarcimento in sostituzione della reintegra, restando dunque irrilevanti a questo punto, le vicende custodiali successive)” “con la conseguenza che il danno in concreto subito dal lavoratore non è andato oltre le retribuzioni andate perdute dal 16.2.2021 al 20.5.2021 con la conseguenza che la statuizione risarcitoria dev'essere riformata come da dispositivo”. L'appellante vorrebbe, invece, in questa sede mutuare tale motivazione (ancorata all'art. 1227 c.c. per ridurre l'entità della misura risarcitoria) a supporto della ritenuta non spettanza (a suo dire) della indennità sostituiva della reintegrazione, non avvedendosi che il capo della sentenza che statuiva il diritto del ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, e che dava CP_1 espressamente atto che tale diritto era stato oggetto di diritto di opzione ex art. 2, comma 3, D. lgs. n. 23/2015, era stato confermato dal Tribunale e passato in cosa giudicata, con conseguente irretrattabilità della decisione sul punto;
decisione posta poi a fondamento dell'atto di precetto in questa sede impugnato, che si limita semplicemente a quantificare le 15 mensilità di retribuzione a seguito dell'esercitato, e già riconosciuto con sentenza inoppugnabile, diritto di opzione. Essendo, conclusivamente, lo si ribadisce, passato in giudicato tale capo della sentenza, inammissibili ed ultronee devono ritenersi tutte le argomentazioni spese in questa sede dalla società appellante in ordine alla attualità o meno delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di opzione, che avrebbero dovuto essere al più proposte nel pregiudiziale giudizio in cui tale questione è venuta in rilievo.
5.1.c. Solo per completezza motivazionale va evidenziato essere, peraltro, le argomentazioni prospettate dall'appellante del tutto infondate. Quanto all'asserita inoperatività, nel caso di specie, del diritto di opzione di cui all'art. 2, co. 3 d.lgs. n. 23/2015, non sfugge a questa Corte il principio di diritto richiamato dalla secondo cui “l'obbligazione del datore Parte_1 di lavoro al pagamento di indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui alla legge n. 300/1970, art. 18, comma 5, si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore;
ne consegue che, in tutti i casi in cui l'obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, non è dovuta neanche l'indennità sostitutiva;
né può ritenersi che la sentenza di reintegra possa travolgere, nonostante la sua natura dichiarativa con effetto ex tunc, fatti 7 estranei al rapporto di lavoro, quali il pensionamento del dipendente (cfr. Cass. n 10721/2019)” - così, da ultimo, ord. Cass., Sez. Lav., 08/04/2025, n. 9284 - tuttavia, come già rilevato dal Tribunale adito, alla data del 27.07.2022, in cui il esercitava diritto di opzione, il necessario presupposto della CP_1 attualità non era affatto venuto meno. Ed invero, risulta documentalmente provato che quest'ultimo, licenziato in data 15.02.2021, all'esito del giudizio per impugnativa di licenziamento promosso nei confronti della datrice veniva reintegrato nel Parte_1 posto di lavoro con la più volte menzionata sentenza n. 2658/2022 resa in data 08.07.2022 dal Tribunale del Lavoro di Foggia, con contestuale riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 2 d.lgs. n. 23/2015, di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Nelle more, in data 21.05.2021, il veniva sì tratto in arresto, in CP_1 quanto indagato per i reati di cui agli artt. 56, 629 c.p. e 582, 61 n. 2 c.p. perpetrati ai danni di , suo datore di lavoro, tuttavia, con Persona_1 successivo provvedimento del 20.07.2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, sostituiva la misura custodiale massima con quella meno gravosa degli arresti domiciliari e, con ulteriore provvedimento del 21.03.2022, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con quella dell'obbligo di dimora in San Marco in Lamis (FG) e obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21:00 alle ore 07:00. In data 24.03.2022, in accoglimento della richiesta di aggravamento avanzata dall'ufficio del P.M. procedente, il Tribunale di Foggia disponeva la sostituzione della concessa misura cautelare dell'obbligo di dimora con la misura cautelare della custodia in carcere ex art. 276, co. 1ter c.p.p., ma con successivo provvedimento del 19.05.2022, antecedente alla sentenza di reintegrazione n. 2658/2022 resa in data 08.07.2022 dal Tribunale del Lavoro di Foggia, il medesimo Ufficio, Tribunale penale in composizione monocratica, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari da eseguirsi prima presso l'abitazione sita in Archi (CH) e successivamente, a decorrere dal 12.07.2022, presso l'abitazione sita in San Marco in Lamis (FG), condizione legittimante la richiesta di autorizzazione al lavoro, possibile in attuazione della sentenza di reintegrazione. Tuttavia, alla data del 27.07.2022 (nel rispetto del termine dei 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 3, D. Lgs. 23/15, che così testualmente dispone: “La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”) il CP_1
8 esercitava a mezzo pec il diritto di opzione invocando la corresponsione dell'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione. Il motivo di doglianza, pertanto, anche nel merito risulta infondato.
5.2. Con il secondo motivo di doglianza eccepisce la società appellante la nullità della costituzione in giudizio di parte opposta in ragione dell'inesistenza della procura versata in atti, rappresentando più specificamente non essere autografa la procura speciale depositata in prime cure. Addebita, in sostanza, ai difensori del di non aver autenticato la CP_1 firma del cliente bensì una immagine copiata di una vecchia procura e che, pertanto, alla luce dell'intervento della S.C. civ., Sez. Unite - che con sentenza del 21.12.2022, n. 37434 ha chiarito la differenza tra nullità sanabile della procura e la sua inesistenza non sanabile- non potrebbe essere sanata la mancanza ab origine della procura alle liti conferita ai difensori. Anche questo rilievo censorio non coglie nel segno. Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, la firma del in CP_1 calce alla procura alle liti posta a margine del ricorso in opposizione a precetto, risulta regolarmente autenticata dal difensore, con la precisazione che il requisito della certificazione da parte di quest'ultimo dell'autografia della sottoscrizione del conferente ex art. 83 c.p.c. deve intendersi osservato sia quando la firma si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”), sia quando essa sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e che, a ogni modo, la sua eventuale mancanza costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura “ad litem”, atteso che quest'ultima non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato (Cass., SS. UU., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass. Civ., 27.01.2012, n. 1166). Peraltro, come opportunamente osservato dall'odierno appellato, la procura rilasciata dal nel giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di CP_1 licenziamento si estendeva anche ad eventuali fasi esecutive, sicché la procura originaria sarebbe stata, in ogni caso, sufficiente a sanare l'eccepito vizio della procura depositata nel giudizio di opposizione a precetto. La Suprema Corte, come bene evidenziato dall'appellato, con l'ordinanza interlocutoria n. 4932/2022 ha escluso la possibilità di ricorrere alla sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c. solo nell'ipotesi di procura inesistente (perché mai rilasciata o rilasciata ma non versata in atti), mentre nel caso di specie la procura c'era, era presente in atti ed era stata sottoscritta dal cliente, il quale non ha agito in giudizio privo del ministero difensivo. Il caso in esame è disciplinato dall'art. 83, co. 3, c.p.c., trattandosi di procura alla lite in rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto cui si riferisce. In tali casi compete all'avvocato la certificazione, non l'autentica, della firma del mandante: attività che tradizionalmente si limita all'identificazione del 9 mandante e alla riferibilità della firma a quest'ultimo, nonché all'eventuale accertamento dei poteri rappresentativi di chi ha conferito la procura. L'autografia della sottoscrizione della parte deve quindi essere certificata dal difensore, nel senso che questi deve attestare che la procura è stata effettivamente rilasciata dal cliente, come verificatosi nella specie, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la richiesta, pure paventata dall'appellante, di voler esperire querela di falso. Ad abundantiam, va dato avere il difensore di parte appallata, in sanatoria al vizio denunciato, prodotto in data 18.07.2024, unitamente alla costituzione nel presente giudizio di appello con apposita memoria difensiva, nuova procura alle liti rilasciata in data 09.07.2024 da (cfr. doc. n. 4 fasc. Controparte_1 appello), in ossequio al disposto di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dalla riforma del 2009, applicabile anche quando la procura manchi del tutto, oppure quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità. Resta assorbita ogni ulteriore questione. 6. Rigettato per tal via l'appello e confermata in ogni sua parte la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gravano definitivamente sulla società appellante nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M. 147/22). Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11.06.2024 da in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 928/2024 del Controparte_1
Tribunale di Foggia pubblicata in data 15.03.2024 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Lucia Raffaele e Angelo Pio Gaggiano, procuratori anticipanti;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 15 aprile 2025 Il Presidente Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma 10