Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 24 marzo 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 13767/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Giuseppe Misuraca per parte attrice, l'avv.
Marco Lipari per il condominio convenuto e l'avv. Alessandro Immordino in sostituzione dell'avv. Giovanni Immordino per CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Misuraca precisa contesta le note conclusive del evidenziando che la ricostruzione dei fatti dallo stesso Parte_1
prospettata non è suffragata da elementi probatori, infatti le acque che risalgono dalle fognature sono liquami mentre quelle che hanno provocato l'allagamento sono pulite come nei video e foto prodotte;
non si sono poi registrate fuoriuscite di liquami dai servizi iigienici di piano terra. In ordine al disagio subito dall'attore di cui si chiede il risarcimento si ribadisce la richiesta di decisione anche con metodo equitativo. Ci si oppone infine alla richiesta di richiamo del CTU.
L'avv. Lipari contesta quanto riferito rilevando che nelle fognature cionfluiscono anche le acque bianche.
L'avv. Immordino rileva che il CTU ha ricondotto le lamentate infiltrazioni ad una rottura dell'impianto condominiale e non ha rilevato disfunzioni dell'impianto comunale.
Nessuno è presente sino alle ore 13.00 per il convenuto. CP_2
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13767/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Misuraca per procura Email_1
in atti
ATTORE
E
, in persona del suo Controparte_3
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lipari
giusta procura in atti Email_2
CONVENUTO
E
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_4 CP_5
e difeso dall'Avv. Valentina Bellomo alermo.it) Email_3 CP_2
giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino
giusta procura in atti Email_4
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda risarcitoria formulata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti del Parte_2
condanna il Controparte_7
condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, alla corresponsione della somma di € 3.700,00 per l'esecuzione di tutte le opere individuate dal C.T.U.;
2) Condanna il Controparte_7
condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore CP_7
a versare in via equitativa a la somma di € 1.500,00 Parte_2
oltre IVA oltre interessi dalla data della domanda e sino al soddisfo;
3) Condanna il , in Controparte_7
persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 2.850,06, di
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cui € 388,06 per esborsi ed € 2.462,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del
[...]
di , in persona dell'amministratore pro Controparte_7 CP_7
tempore;
5) compensa le spese di lite nei rapporti con le altre parti processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione del 4 ottobre 2021 - , quale conduttore, detiene, dal 2013, un Parte_2
locale posto al piano terra dell'edificio condominiale sito in via Malaspina
30/a in cui esercita l'attività commerciale di bar e sala scommesse, ha Con chiesto la condanna del condominio di in , in Controparte_7 CP_7
persona dell'amministratore pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in conseguenza di infiltrazioni meteoriche in seguito ad un evento alluvionale del luglio dell'anno 2020 nell'immobile in parola.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della CP_7
domanda attorea e la chiamata in garanzia del quale Controparte_4
responsabile dell'evento infiltrativo.
La chiamata di terzo veniva autorizzata e si costituiva a sua volta il chiedendo il rigetto della domanda attorea e la Controparte_4
chiamata in garanzia dell' quale soggetto manutentore delle CP_1
condotte fognarie.
Sempre in via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 ,
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si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass. SS UU ( n.
64/15 ) .
Nel merito, occorre premettere che dalla documentazione in atti è emersa la rispettiva titolarità in capo alle parti dei titoli per cui è causa.
Quanto ai fatti allegati a fondamento della domanda, è stata data prova da parte attrice dei fenomeni meteorici che hanno interessato la proprietà attorea nel 2020.
Il CTU nominato in corso di causa, Arch. Persona_1
“Considerando la notevole quantità di pioggia riscontrata il 15 luglio 2020 sulla città di si può ragionevolmente supporre che si sia verificata questa CP_7
evenienza, verificando soprattutto che il cavedio entro cui si trova la colonna di scarico si trova nella porzione di locale in cui si è verificato il fenomeno infiltrativo di maggiore rilievo” ha conseguentemente concluso che: …. i danni lamentati da parte attrice nel locale commerciale sono certamente riconducibili all'alluvione eccezionale del 15 luglio 2020 ma sarebbero potuti essere evitati, o almeno certamente limitati, se il sistema di smaltimento delle acque dell'edifico condominiale si fosse presentato in condizioni migliori.
Lo stato di fatto di cui si è acquisita prova nel corso del presente procedimento fa emergere la responsabilità del convenuto. CP_7
Su questo, infatti, grava l'obbligo giuridico – ex art. 2051 c.c. – di evitare che da beni sotto la propria custodia in forza del titolo di proprietà,
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derivino danni a terzi, potendosi liberare da tale responsabilità solo provando il caso fortuito (e nessuna prova in tal senso è stata fornita, nel corso del giudizio, dal convenuto).
Ed invero, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro” (Cass. civ. n. 5925/1993).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va rilevata la fondatezza della domanda avanzata e la responsabilità al risarcimento del danno in capo al , il quale deve pertanto Controparte_7
essere condannato a risarcire l'attore dei danni scaturiti in conseguenza del mancato corretto funzionamento di un bene del quale aveva la custodia.
La CTU ha inoltre stabilito i lavori necessari per il ripristino dell'immobile condotto dall'attore e e ne ha stimato il relativo costo in complessivi € 3.700,00.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare.
Ne discende che in accoglimento della domanda di parte attrice, il convenuto è condannato al risarcimento del danno nella CP_7
misura di € 3.700,00 in favore di . Parte_2
Passando alla quantificazione degli ulteriori danni lamentati dall'attore, la concerta determinazione del risarcimento non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso specifico, assolve una funzione non già
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reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
Oltre all'esecuzione delle opere individuate dal CTU pertanto, questo
Giudice riconosce che il convenuto dovrà risarcire CP_7 Pt_2
della somma di € 1.500,00 oltre interessi dalla data della domanda
[...]
giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il in persona Controparte_7
dell'amministratore pro tempore va condannato al pagamento, in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio.
Per la liquidazione di tali spese si fa riferimento al D.M. Giustizia
55/2014.
Le spese relative alla C.T.U. vanno poste a carico di parte soccombente.
In considerazione dell'andamento del giudizio si reputano sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le altre parti processuali.
Palermo, 24 marzo 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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