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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12466/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 18.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12466/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Andrea LAERTIBONI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 21.7.2023, , cittadino bengalese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 13.9.2024 (notificato all'istante in data 27.9.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 27.8.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 8 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 15.10.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha allegato la grave situazione di sicurezza sotto il profilo ambientale che affligge il Paese di origine del suo assistito e ha dato atto della situazione personale di quest'ultimo sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: contratto di lavoro a termine stipulato con la per il periodo Parte_2
1.5.2024-30.9.2024; comunicazione di proroga dello stesso sino al 31.12.2024 con il relativo modello UNILAV e alcune buste paga;
prospetti paga relativi al precedente rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con la Ristofood Coop s.p.a. per il periodo 20.1.2024-30.4.2024; estratto conto previdenziale aggiornato al 10.10.2024; certificato di iscrizione a un corso di lingua italiana di CP_2 livello A1 presso il CPIA di . CP_1
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il , pur avendo ricevuto valida notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza di comparizione, non si è costituito in giudizio.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 19.12.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 14.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio- lavorativa intrapreso, depositando le buste paga relative ai mesi di settembre e ottobre 2024.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza avanti a sé per la discussione in data 23.1.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data 20.1.2025, parte ricorrente ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento della domanda e producendo documentazione sopravvenuta, vale a dire la busta paga del mese di novembre 2024 e la comunicazione di proroga del contratto di lavoro stipulato con la sino al 30.6.2025. Parte_2
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
Pag. 2 di 8 sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata formulata in sede amministrativa il 21.7.2023 e che parte ricorrente non ha allegato di avere manifestato in epoca antecedente la volontà di presentarla, essa va esaminata sulla base della nuova disciplina.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli
Pag. 3 di 8 obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
2. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né la situazione descritta da tale fattispecie emerge altrimenti dagli atti di causa.
Pag. 4 di 8 2.2. Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Osserva, al riguardo, il Collegio che la zona di provenienza del richiedente – ovverosia il distretto di Comilla nella divisione di Chittagong – è caratterizzata da una situazione ambientale a rischio “medio” a causa delle frequenti calamità naturali che la colpiscono.
L'intero Bangladesh è, per vero, segnato da frequenti calamità naturali e, in particolare, da cicloni, alluvioni e inondazioni (https://www.ecoi.net/en/file/local/2029402/country_report_2020_BGD.pdf). Ciò per la sua posizione geografica, che lo espone alle esondazioni del fiume AD (Gange) e dei suoi affluenti, nonché per la conformazione del suo territorio, caratterizzato tra l'altro dalla presenza di pendii ripidi e instabili, soggetti a frane. Un rapporto della Banca Mondiale del luglio 2018 ha dato conto del fatto che circa l'80% della popolazione è potenzialmente esposta a inondazioni, terremoti e siccità, mentre più del 70% è esposta ai cicloni. Più del 25% della superficie del Paese viene, del resto, sommersa da inondazioni ogni anno (cfr. BTI 2020 Country Report Bangladesh, 29 Controparte_3
April 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2029402/country_report_2020_BGD.pdf, accessed on 17 June 2020).
Il Bangladesh rimane, del resto, al 7° posto della lista dei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Il Climate Risk Index 2021, basato su un'analisi dei dati di 20 anni dal 2000 al 2019, afferma che il Bangladesh ha perso 11.450 persone, ha subìto perdite economiche per un valore di 3,72 miliardi di dollari e ha assistito a 185 eventi meteorologici estremi nel periodo 2000-2019 a causa del cambiamento climatico (cfr. The Businness standard, 25 gennaio 2022, https://www.tbsnews.net/environment/climate- change/bangladesh-remains-7th-most-vulnerable-climate-change-191044).
Da ultimo, nel maggio 2023, il ciclone si è abbattuto sulle aree costiere vicino al confine con il Per_1 Per_ Myanmar, colpendo in particolare i distretti di Chattogram, X's Bazar, e Ciò ha Per_3 fortemente impattato sulla vita di circa 2,3 milioni di persone, con 1.125 sfollati e 19 feriti (https://reliefweb.int/attachments/be11eb79-0084-4798-99ff- b0d50e579546/20230523_acaps_briefing_note_bangladesh_and_myanmar_impact_of_cyclone_mocha_0.pdf; https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladesh-humanitarian-situation-report-no-64-january-june-2023).
La valutazione dei danni effettuata dal Dipartimento per la gestione dei disastri e dal Ministero per la gestione dei disastri e i soccorsi ha identificato 2.052 case completamente danneggiate e 10.692 case parzialmente danneggiate, 703 acri di terreno coltivato distrutti e 429.337 cittadini bengalesi colpiti dal ciclone (https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690371935_Monthly%20 Hazard%20Incidence%20Report%20May_2023.pdf).
Le organizzazioni internazionali segnalano che le inondazioni dovute ai monsoni, le frane e gli incendi sono diventati eventi frequenti nei campi, con il risultato che molte famiglie vengono sfollate e perdono le loro case più volte all'anno. Recentemente, nel marzo 2023, un incendio ha distrutto 3.000 rifugi in poche ore, facendo sfollare 16.000 rifugiati (https://reliefweb.int/report/bangladesh/cyclone-mocha-flash-appeal- bangladesh-may-december-2023). A giugno 2023, inoltre, l'innalzamento dell'acqua ha provocato il crollo degli argini dei fiumi nei distretti di Sirajganj, Sunamganj, Jamalpur, Bogra, Tangail, Lalmonirhat,
Pag. 5 di 8 , con il risultato che più di 293 case sono state spazzate via dal fiume, i terreni Per_4 Per_5 coltivati sono inondati, c'è carenza di acqua potabile e più di cinquemila famiglie sono sommerse dall'acqua (https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690429882_Monthly%20 Hazard%20Incidence%20Report%20June_Final%202023.pdf, https://www.nirapad.org.bd/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthy%20hazard%20incidence
%20report%20July%202023.pdf).
Ancóra, a luglio 2023, le alluvioni hanno provocato danni ingenti in vari distretti, colpendo in particolare Sunamganj, e . A Dimla, nel distretto di CP_4 Per_6 CP_5 Per_5
l'alluvione ha colpito oltre 5.000 famiglie in 7 unioni circondate dal fiume Teesta CP_5
(https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthy%20h 202023.pdf). Email_1
“UNOSAT FloodAI Monitoring Dashboard” ha segnalato tra il 5 e il 10 agosto 2023 una popolazione totale esposta alle alluvioni che ammonta a 2,4 milioni di persone in quattro distretti gravemente colpiti: Chittagong, Bandarban, e X's Bazar (https://reliefweb.int/report/bangladesh/multi-risk-nutrition- Per_7
Email_2 https://reliefweb.int/report/bangladesh/rapid-assessment-chattogram-division-flash-flood-and-monsoon-rain-2023).
Da ultimo, a fine agosto 2024, il Disaster Management Ministry ha segnalato almeno 20 vittime e più di 5,2 milioni di persone colpite da inondazioni improvvise causate da forti piogge e dalle piene fluviali nel Bangladesh orientale.
1.047.029 persone sono state intrappolate in aree alluvionate in 11 distretti, con 77 sottodistretti (upazilas) quasi completamente sommersi. Almeno 415.273 persone hanno trovato Per_ rifugio in 3.654 centri di accoglienza. I distretti più colpiti sono e con forti Per_3 Per_8 correnti che hanno spazzato via parti degli argini. Le operazioni di soccorso e l'assistenza umanitaria del Governo (pur coadiuvate da Croce Rossa, WFP, Start Fund e altri partner internazionali) sono state per molti versi deficitarie, specie nelle aree più remote rimaste a lungo inaccessibili e prive di acqua potabile e mezzi primari di sostentamento (cfr. https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-flash-floods-dg-echo-dg- echo-partners-bangladesh-meteorological-department-bmd-modmr-media-echo-daily-flash-26-august-2024; v. anche CNN, Floods kill more than 30, impact millions in Bangladesh and northeast India, https://edition.cnn.com/2024/08/22/india/flooding-bangladesh-india-intl-hnk/index.html)
Come si evince dalla seguente mappa, peraltro, i rischi di cui sopra coinvolgono in misura significativa anche il distretto di provenienza del ricorrente (Comilla), classificato come a rischio “medio”:
Pag. 6 di 8 Orbene, come si è detto, il divieto di respingimento o di espulsione opera ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che il richiedente possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona, tra cui vanno annoverati anche i disastri ambientali o naturali, come del resto recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022): «ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali».
La protezione speciale va, dunque, innanzitutto riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente trova, inoltre, fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), d.lgs. 286/1998, norma che impone – come si è detto – di valutare la sua situazione personale e familiare nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit., tra i quali rientra anche quello di tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
È, al riguardo, da considerare il percorso di integrazione socio-lavorativa positivamente avviato dal richiedente, che – oltre ad aver frequentato un corso di lingua italiana di livello A1 presso il CPIA di
Pag. 7 di 8 – ha svolto sin dal 2020 (sia pure in modo discontinuo) plurime attività lavorative, dapprima nel CP_1 settore agricolo (v. l'estratto conto previdenziale in atti) e poi alle dipendenze della Ristofood Coop CP_2
s.p.a. (dal 20.1.2024 al 30.42024) e della (per la quale svolge a tutt'oggi le mansioni di Parte_2 addetto alle pulizie in forza di contratto a termine per il periodo 1.5.2024-30.9.2024, più volte prorogato sino al 30.6.2025).
A fronte di tale avviato percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, stima pertanto il Tribunale che l'espulsione dello straniero costituirebbe una grave lesione della sua vita privata, ormai consolidatasi in Italia, nell'evidente mancanza di ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute astrattamente ostative alla sua permanenza.
Deve essere, quindi, riconosciuto in definitiva il diritto di al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), d.lgs. 286/1998.
3. Parte resistente, soccombente totale e formale, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente (art. 91, comma 1, c.p.c.), in mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale.
Tali spese vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definibile (e definita) senza svolgimento di attività di assunzione di prove orali, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese di lite sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._3
I-II periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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