Ordinanza collegiale 31 ottobre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 00992/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2023, proposto da
RR SC e Massimo Pistilli, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’ottemperanza
per ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 205/2022 del 22 settembre 2022, nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di ottemperanza, o nel diverso termine di giustizia, mediante emissione di carta del docente intestata al ricorrente e accredito su di essa della somma di Euro 2.500 da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo e designare contestualmente, per l’ipotesi di persistente non ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione, commissario ad acta perché provveda alla emissione di carta del docente intestata al ricorrente e accredito su di essa della somma di Euro 2.500 da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente, con ricorso per ottemperanza notificato in data 27.04.2023, ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 205/2022 del 22 settembre 2022, emessa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Vercelli, passata in giudicato, come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, con cui è stato accertato e dichiarato “ il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta Elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ” con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso.
La parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore, eventuale inadempimento all’ordine del giudice amministrativo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 10.05.2023.
Con ordinanza collegiale n. 849 del 31.10.2023, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso limitatamente alla legittimazione attiva del ricorrente, avvocato Massimo Pistilli, in ragione del tenore letterale delle conclusioni rassegnate con il ricorso, atteso che non pare esplicitata la titolarità di alcuna situazione giuridica sostanziale in favore del predetto ricorrente, derivante dalla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 205/2022, azionata con il presente ricorso per ottemperanza.
Quindi, alla camera di consiglio del 12.12.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, avvocato Pistilli, atteso che nessuna domanda ( in executivis ) è stata spiegata con riferimento alla posizione del difensore, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente con la memoria depositata in data 24.11.2023.
Ciò premesso, tenuto conto della data di notificazione del titolo esecutivo al domicilio reale del Ministero intimato ( id est , 11.10.2022), è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996, in forza del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
L’Amministrazione non risulta aver ottemperato alla sentenza in questione, sicché sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del cod. proc. amm.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
Occorre nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, un Commissario ad acta individuato nel Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, settore competente, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché agisca nei successivi sessanta giorni, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’attuazione della sentenza, mediante l’emissione della carta del docente in favore del sig. RR SC, nonché l’accredito su di essa della somma indicata nella sentenza n. 205/2022 del 22 settembre 2022, emessa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Vercelli.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) in parte dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione e in parte accoglie il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 205/2022 pubblicata il 22 settembre 2022, emessa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Vercelli, e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte della predetta Amministrazione, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, area competente, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni;
c) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
d) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, spese che vengono liquidate in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO