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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 565/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 565/2024
All'udienza del 23/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Lippi in sostituzione dell'avv. Bosso e per l'INPS l'avv. Greco.
Le parti chiedono concordemente dichiarare cessata la materia del contendere.
L'avv. Lippi insiste per il favore delle spese. Deposita nota spese e cedolino del mese di febbraio e marzo 2025 al fine di dare conto dell'avvenuto aggiornamento della pensione di € 300 netti. Insiste per il favore delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore dell'avv. Bosso.
L'avv. Greco chiede la compensazione delle spese rilevando come il ricorrente aveva una sentenza rimasta ineseguita da parte dell'istituto; conseguentemente il ricorrente non doveva agire radicando un giudizio di cognizione ordinaria ma agire in ottemperanza. Insiste, pertanto, per l'eccezione proposta in via preliminare ai fini del giudizio sulle spese.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 23/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 565/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. BOSSO CARLO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro c.f. , ass. Controparte_1 P.IVA_1 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: pensione di anzianità
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l'INPS lamentando la mancata riliquidazione della Parte_1 pensione cat. VO 11577324 sulla base dei contributi integrativi versati al Fondo Gas nonostante la sentenza n. 128/2007 con la quale il Tribunale di Ivrea aveva pronunciato la “condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione di anzianità cat. VO n. 11577324 (…) tenendo conto della quota integrativa effettivamente versata sul Fondo Gas”. Ha chiesto, dunque, la condanna dell'Istituito al pagamento degli arretrati maturati oltre al pagamento della pensione in misura piena per il futuro.
2. L'INPS si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in ragione della violazione del divieto di ne bis in idem atteso che il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, con conseguente spettanza degli arretrati, era già stato accertato dal giudice con la conseguenza che l'assicurato avrebbe dovuto agire in ottemperanza e non istaurare un nuovo giudizio a cognizione piena, stante il divieto di ne bis in idem.
3 All'udienza odierna le parti hanno concordemente richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere atteso che la pensione era stata riliquidata dall' con contestuale corresponsione CP_1 degli arretrati.
4. Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 565/2024
5. Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
6. Nel caso di specie la pretesa azionata dal ricorrente ha già trovato soddisfazione in via amministrativa. L'INPS ha, infatti, provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente e a corrispondergli gli arretrati;
ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
7. L'avvenuto riconoscimento della pretesa vantata dal ricorrente in epoca successiva al deposito del ricorso è circostanza sufficiente per considerare l'INPS soccombente virtuale. A diverse conclusioni non può giungersi in ragione dell'eccezione preliminare proposta dall'INPS posto che, indipendentemente dall'eventuale erroneità dello strumento giudiziario prescelto, ciò che rileva è che l'inadempimento dell'Istituto ha comunque costretto il ricorrente ad agire in giudizio.
8. Le spese del giudizio vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione 26.000 – 52.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e dello sforzo difensivo conseguente all'avvenuto riconoscimento della pretesa da parte dell'INPS, omessa la fase istruttoria, atteso che il procedimento è stato definito in prima udienza, in € 3.291, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a, nonché € 43 per contributo unificato. Viene, infine, disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carlo Bosso.
Ai fini della liquidazione delle spese non si è tenuto conto della nota spese atteso che la stessa è stata redatta sulla base dello scaglione 52.000 – 260.000 nonostante nella nota di iscrizione a ruolo il ricorrente avesse dichiarato un valore indeterminabile e provveduto a pagare il contributo spese sulla base di detto valore. Inoltre non è giustificata l'applicazione dei valori medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'INPS a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.291, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 43 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlo Bosso.
Ivrea, 23 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
3
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 565/2024
All'udienza del 23/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Lippi in sostituzione dell'avv. Bosso e per l'INPS l'avv. Greco.
Le parti chiedono concordemente dichiarare cessata la materia del contendere.
L'avv. Lippi insiste per il favore delle spese. Deposita nota spese e cedolino del mese di febbraio e marzo 2025 al fine di dare conto dell'avvenuto aggiornamento della pensione di € 300 netti. Insiste per il favore delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore dell'avv. Bosso.
L'avv. Greco chiede la compensazione delle spese rilevando come il ricorrente aveva una sentenza rimasta ineseguita da parte dell'istituto; conseguentemente il ricorrente non doveva agire radicando un giudizio di cognizione ordinaria ma agire in ottemperanza. Insiste, pertanto, per l'eccezione proposta in via preliminare ai fini del giudizio sulle spese.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 23/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 565/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. BOSSO CARLO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro c.f. , ass. Controparte_1 P.IVA_1 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: pensione di anzianità
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l'INPS lamentando la mancata riliquidazione della Parte_1 pensione cat. VO 11577324 sulla base dei contributi integrativi versati al Fondo Gas nonostante la sentenza n. 128/2007 con la quale il Tribunale di Ivrea aveva pronunciato la “condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione di anzianità cat. VO n. 11577324 (…) tenendo conto della quota integrativa effettivamente versata sul Fondo Gas”. Ha chiesto, dunque, la condanna dell'Istituito al pagamento degli arretrati maturati oltre al pagamento della pensione in misura piena per il futuro.
2. L'INPS si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in ragione della violazione del divieto di ne bis in idem atteso che il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, con conseguente spettanza degli arretrati, era già stato accertato dal giudice con la conseguenza che l'assicurato avrebbe dovuto agire in ottemperanza e non istaurare un nuovo giudizio a cognizione piena, stante il divieto di ne bis in idem.
3 All'udienza odierna le parti hanno concordemente richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere atteso che la pensione era stata riliquidata dall' con contestuale corresponsione CP_1 degli arretrati.
4. Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 565/2024
5. Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
6. Nel caso di specie la pretesa azionata dal ricorrente ha già trovato soddisfazione in via amministrativa. L'INPS ha, infatti, provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente e a corrispondergli gli arretrati;
ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
7. L'avvenuto riconoscimento della pretesa vantata dal ricorrente in epoca successiva al deposito del ricorso è circostanza sufficiente per considerare l'INPS soccombente virtuale. A diverse conclusioni non può giungersi in ragione dell'eccezione preliminare proposta dall'INPS posto che, indipendentemente dall'eventuale erroneità dello strumento giudiziario prescelto, ciò che rileva è che l'inadempimento dell'Istituto ha comunque costretto il ricorrente ad agire in giudizio.
8. Le spese del giudizio vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione 26.000 – 52.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e dello sforzo difensivo conseguente all'avvenuto riconoscimento della pretesa da parte dell'INPS, omessa la fase istruttoria, atteso che il procedimento è stato definito in prima udienza, in € 3.291, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a, nonché € 43 per contributo unificato. Viene, infine, disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carlo Bosso.
Ai fini della liquidazione delle spese non si è tenuto conto della nota spese atteso che la stessa è stata redatta sulla base dello scaglione 52.000 – 260.000 nonostante nella nota di iscrizione a ruolo il ricorrente avesse dichiarato un valore indeterminabile e provveduto a pagare il contributo spese sulla base di detto valore. Inoltre non è giustificata l'applicazione dei valori medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'INPS a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.291, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 43 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlo Bosso.
Ivrea, 23 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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