Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.84/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini -Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
nata in [...] in data [...], Parte_2
nata in [...] in data [...], Parte_3 [...]
nato in [...] in data [...], Parte_4 [...]
nata in [...] in data [...], , Controparte_1
nato in [...] in data [...], , Controparte_2
, nato in [...] in data [...], Parte_5 [...]
nata in [...] in data [...], , Parte_6
1
, nato in [...] in data [...], , Parte_8 Parte_9
, nato in Argentina in data [...], , in [...] e in qualità
[...]
di genitore esercente la patria potestà delle minori Persona_1
nata in [...] in data [...], e nato in Parte_9
Argentina in data 24.2.2011, , nata in Controparte_3
Argentina in data 7.2.1978, , solo in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e , Persona_1 Parte_9 [...]
, nato in Argentina in data [...], , in [...] e Parte_10
in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori Per_2
, nata in [...] in data [...], , nato
[...] CP_4
in Argentina in data 18.4.2017, , nato in [...] in CP_5
data 18.4.2017, e nato in Argentina in [...] Parte_11
14.8.2020, , , nata in [...] in data [...], Parte_12
, solo in qualità di genitore esercente la CodiceFiscale_1
patria potestà delle minori , Persona_2 CP_4 CP_5
e , nonché, , nata in Argentina in [...] Parte_11 Parte_13
11.5.2001, nato in Argentina in [...] Parte_14
15.1.1979, , in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nato in Argentina in [...] Persona_3
11.8.2009, e , nata in [...] in data [...], CF. Persona_4
, nata in [...] in C.F._2 Parte_15
data 17.5.1984, solo in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e Persona_3 Persona_4 Controparte_6
, nata in Argentina in data [...], , in [...] e in
[...]
qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori
[...]
nata in [...] in data [...], e Persona_5 CP_7
, nata in [...] in data [...], , nonché
[...] CP_8
, nato in [...] in data [...], , solo in qualità di
[...]
2 genitore esercente la patria potestà delle minori Persona_5
e nato in [...] Controparte_7 Controparte_9
in data 26.11.1978, , in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nato in Persona_6
Argentina in data 20.5.2010, nata in Controparte_10
Argentina in data 27.9.2012, , nata in Controparte_11
Argentina in data 12.5.1981, , solo in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e Persona_6 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi, presso CP_10
il cui studio sito in Roma Via Antonio Gramsci n.7 sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti.
-Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi illustrati in atto di appello, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati:
“i ricorrenti, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2024, nel riportarsi integralmente al suo contenuto,
chiedono l'integrale rigetto dell'atto di appello come formulato e la conseguente integrale conferma dell'Ordinanza ex adverso impugnata “
IN FATTO E DIRITTO
1. , nata in [...] in data [...], Parte_2
, nata in [...] in data [...], Parte_3 Pt_4
nato in [...] in data [...], Parte_4 [...]
nata in [...] in data [...], , Controparte_1
3 nato in [...] in data [...], , Controparte_2
, nato in [...] in data [...], Parte_5 [...]
, nata in [...] in data [...], , Parte_6
, nato in [...] in data [...], , Parte_7 [...]
, nato in [...] in data [...], , Parte_8 Parte_9
, nato in Argentina in data [...], , in [...] e in qualità
[...]
di genitore esercente la patria potestà delle minori Persona_1
nata in [...] in data [...], e nato in Parte_9
Argentina in data 24.2.2011, , nata in Controparte_3
Argentina in data 7.2.1978, , solo in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e , Persona_1 Parte_9 [...]
, nato in Argentina in data [...], , in [...] e Parte_10
in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori Per_2
, nata in [...] in data [...], , nato
[...] CP_4
in Argentina in data 18.4.2017, , , nato in [...] in CP_5
data 18.4.2017, e nato in Argentina in [...] Parte_11
14.8.2020, , , nata in [...] in data [...], Parte_12
, solo in qualità di genitore esercente la CodiceFiscale_1
patria potestà delle minori , Persona_2 CP_4 CP_5
e , nonché, , nata in Argentina in [...] Parte_11 Parte_13
11.5.2001, nato in Argentina in [...] Parte_14
15.1.1979, , in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nato in Argentina in [...] Persona_3
11.8.2009, e , nata in [...] in data [...], CF. Persona_4
, nata in [...] in C.F._2 Parte_15
data 17.5.1984, solo in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e Persona_3 Persona_4 Controparte_6
, nata in Argentina in data [...], , in [...] e in
[...]
Pers qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori
4 nata in [...] in data [...], e Persona_5 CP_7
, nata in [...] in data [...], , nonché
[...] Per_6 Per_5
, nato in [...] in data [...], , solo in qualità di
[...]
genitore esercente la patria potestà delle minori Persona_5
e nato in [...] Controparte_7 Controparte_9
in data 26.11.1978, , in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori nato in Persona_6
Argentina in data 20.5.2010, nata in Controparte_10
Argentina in data 27.9.2012, , nata in Controparte_11
Argentina in data 12.5.1981, , solo in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori e Persona_6 [...]
con ricorso ex art. 702 ter c.p.c. avanzavano domanda CP_10
di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Gli stessi esponevano di discendere da nato a [...] Persona_7
il 9 gennaio 1825 e successivamente emigrato in Argentina ove era deceduto il 14 maggio 1905.
L'albero genealogico era così ricostruito:
il 30.7.1853 contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_8
: dalla loro unione nasceva a Corrientes (Argentina) nel
[...]
1855 . Persona_9
-A contraeva matrimonio il 04.01.1872 con , Per_7 Persona_10
cittadino spagnolo: dalla loro unione nasceva a Corrientes
(Argentina), in data 19.6.1877, Persona_11
aveva una relazione con Persona_11 Persona_12
dalla quale nasceva a Corrientes (Argentina) in data 4.9.1909,
. Persona_13
-Eduardo il 3.2.1943 contraeva matrimonio con Persona_13 [...]
dalla loro unione nascevano Persona_14 Parte_2
in data 6.12.1943, in data 19.4.1948,
[...] Parte_3
5 in data 20.10.1953, in Parte_4 Persona_15
data 6.4.1957, e in data 17.9.1958. Controparte_2
CI il 3.2.1962 contraeva matrimonio con Parte_2
dalla loro unione nascevano in Argentina Parte_5
il 2.8.1962 e Parte_5 Parte_6
il 23.1.1969.
il 18.4.1968 contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
: dalla loro unione nascevano in Argentina Parte_7 Parte_7
il 30.4.1969, il 3.8.1971,
[...] Parte_8 [...]
il 9.9.1976 e il 27.8.1979. Parte_9 Parte_10
-Federico il 4.11.2000 contraeva matrimonio con Parte_9 [...]
: dalla loro unione nascevano in Persona_16 Persona_17
il 11.5.2001, il 19.10.2006 e
[...] Persona_1 Parte_9
il 24.2.2011.
il 4.5.2013 contraeva matrimonio con Pt_10 Parte_10 [...]
dalla loro unione nascevano in Parte_12 Persona_18
il 18.11.2015, il 18.4.2017, in data CP_4 CP_5
25.11.2018 e in data 14.8.2020. Parte_11
il 3.5.1978 contraeva matrimonio con Parte_4 [...]
nata a Corrientes (Argentina), in [...] Controparte_1
30.9.1956: dalla loro unione nascevano in Argentina Parte_14
il 15.1.1979 e il 17.6.1985.
[...] Controparte_6
NI il 12.10.2013 contraeva matrimonio con Parte_4
: dalla loro unione nascevano in Parte_15 [...]
il 11.8.2009 e il 13.4.2012. Persona_19 Persona_4
il 22.3.2014 contraeva matrimonio con Controparte_6 [...]
: dalla loro unione nascevano in Argentina Persona_20 [...]
il 31.10.2014 e il 22.5.2018. Persona_5 Controparte_7
6 AR il 2.10.1974 contraeva matrimonio con Persona_15 [...]
dalla loro unione nasceva a Corrientes (Argentina) Persona_21
il 21.11.1978 Controparte_9
il 3.11.2007 contraeva matrimonio con CP_9 Persona_6
: dalla loro unione nascevano Controparte_11 Persona_6
il 20.5.2010 e il 27.9.2012.
[...] Controparte_10
2.Il si costituiva eccependo che non era certo Parte_1
che suddito del Regno di Sardegna, avesse poi Persona_7
acquistato la cittadinanza italiana sia perché non vi era prova che fosse ancora vivo nel 1861 quando nacque il Regno d'Italia sia perché
doveva ritenersi che essendo partito con l'animo di non più
ritornare, avesse perduto lo status di suddito ai sensi dell'art. 34 del codice civile albertino del 1837.
Inoltre in relazione a il Ministero Controparte_1
osservava che la stessa non aveva un avo italiano essendo la sua pretesa di cittadinanza fondata solo sul matrimonio con un asserito cittadino italiano nel 1978.
3.Il Tribunale di Genova con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. accoglieva le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto:
-l'azione era esperibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria trattandosi di un diritto soggettivo e non essendo riconoscibile in via amministrativa la cittadinanza italiana per via femminile prima del 1948;
-era pacifico che i sudditi di regni italiano preunitari ancora in vita nel 1861 avevano acquistato la cittadinanza italiana;
-era da escludersi che l'avo comune avesse perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 in quanto questa norma doveva essere interpretata in senso restrittivo;
7 -circa questa aveva acquistato la Controparte_1
cittadinanza ius matrimonii come argomentato in altre decisioni di merito;
-la discendenza dall'avo italiano era documentalmente provata per tutti i ricorrenti ad eccezione di che Controparte_1
aveva però provato di avere contratto matrimonio nel 1978, quindi anteriormente al 1983 con cittadino italiano e all'epoca la Legge
n. 555/1912, articolo 10, secondo comma stabiliva che “La donna
straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza
italiana”.
4.Il proponeva appello contro la sentenza Parte_1
sulla base dei seguenti motivi.
Primo Motivo di appello.
Erroneamente il Tribunale aveva applicato il codice civile del 1865.
Ad avviso del il capostipite emigrato dall'Italia Parte_1
sicuramente prima del 1861, aveva perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 34 del Codice Civile Albertino del 1837 che all'art. 34 prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese
straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde
il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” .
Secondo motivo di appello
Parte ricorrente aveva prodotto con ritardo il certificato di morte di solo dopo ripetuti inviti da parte del giudice ed Per_7
era un fatto costitutivo che gli appellati avevano l'onere di provare.
Terzo motivo di appello
Circa in base ad una interpretazione Controparte_1
costituzionalmente orientata doveva escludersi che si potesse
8 acquisire la cittadinanza italiana per il solo ftato di avere sposato un cittadino italiano.
5.Si costituivano gli appellati solo successivamente alla prima udienza chiedendo il rigetto dell'appello.
In via preliminare eccepivano che non vi era prova della notifica dell'appello nei termini e chiedevano pertanto che l'appello fosse dichiarato inammissibile.
Nel merito tutti i motivi di appello erano infondati.
L'unica norma applicabile era il codice civile del 1865 ma anche volendo applicare l'art. 34 del codice civile albertino del 1837
mancava totalmente la prova , a carico del Parte_1
che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più
ritornare, non bastando a tal fine l'emigrazione all'estero.
Circa il secondo motivo di appello l'atto di morte dell'avo Per_7
era stato prodotto a seguito di espresso ordine del giudice.
Circa il terzo motivo di appello l'articolo 10, comma 2, della Legge
13 giugno 1912, n. 555 prevedeva un meccanismo automatico di acquisto della cittadinanza per la donna straniera che si sposava con cittadino italiano: "La donna straniera che si marita ad un cittadino
acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo
che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza,
riacquisti la cittadinanza di origine”.
Solamente a seguito della Legge 123/1983 entrata in vigore il 27
aprile 1983, era stata introdotta la necessità di una specifica istanza del coniuge interessato, come pure previsto dall'attuale
Legge 91/1992.
Né vi era una violazione costituzionale in quanto con la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita la donna manifestava la volontà
di acquisire la cittadinanza italiana.
9 In comparsa conclusionale il segnalava che Controparte_12
il Tribunale di Genova aveva cambiato orientamento riconoscendo la fondatezza delle tesi del circa l'applicazione dell'art. Parte_1
34 del codice civile albertino con la sentenza n. 3200 del 2024.
Ad avviso dell'appellante tutta una serie di elementi, come l'essersi sposato all'estero e non essere mai tornato in Italia dimostravano che l'avo era partito con la volontà di non più ritornare.
Circa la tardività dell'appello il sottolineava come Parte_1
l'ordinanza impugnata fosse stata comunicata il 20 dicembre 2023 e come l'appello fosse stato notificato agli appellati in data 19
gennaio 2024 con pec così ricevuta:
“Il giorno 19/01/2024 alle ore 13:41:43 (+0100) il messaggio "AL
2023/827; - notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 -"
proveniente da " ed indirizzato Email_1
a " è stato consegnato Email_2
nella casella di destinazione.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 21 marzo 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.In via preliminare deve respingersi l'eccezione di tardività
dell'appello.
L'appello infatti in base alla documentazione prodotta risulta essere stato notificato via pec nell'ulitimo giorno utile il 19
gennaio 2024.
L'appello è infondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
10 Liguria, emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che però sostiene il appellante è che l'avo in Parte_1
questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Il Ministero deduce che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso
( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi infondata.
11 La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317:
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza Parte_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Non solo, l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
12 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi
13 diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' poi errata l'equazione fatta da parte appellante: perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza Italia in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato
14 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
15 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
Egualmente infondati sono il secondo e terzo motivo di appello.
In primo grado il procedimento si è svolto secondo il rito sommario disciplinato dall'allora vigente art. 702 ter c.p.c. che prevedeva una gestione discrezionale dell'istruttoria da parte del giudice:
“Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate
nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la
dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda
riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione
non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa
l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le
disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza
il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del
provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o
al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
16 Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai
sensi degli articoli 91 e seguenti “
Nella presente fattispecie il giudice istruttore richiese una prima volta ai ricorrenti di depositare il certificato di morte del loro avo senza disporre una decadenza dalla prova in caso di mancato deposito;
non avendo questi ottemperato nuovamente reiterò l'invito ed allora gli odierni appellati depositarono il certificato di morte di (deceduto nel 1905, decenni dopo l'unità di Persona_7
Italia).
Tale certificato è da ritenersi validamente prodotto ed utilizzabile e non si è verificata alcuna decadenza.
Circa il terzo motivo di appello il secondo comma dell'articolo 10
della Legge 13 giugno 1912 n. 555 prevedeva che “La donna straniera
che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La
conserva anche vedova salvochè ritenendo o trasportando all'estero
la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
Tale comma non è mai stato dichiarato incostituzionale mentre lo fu il terzo comma che prevedeva che la cittadina italiana perdesse la cittadinanza se si maritava ad un cittadino straniero e se la cittadinanza di questo le si comunicasse.
La Corte Costituzionale con sentenza 16 aprile 1975 n. 87 dichiarò
l'incostituzionalità della norma nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà
della donna.
Il chiede che i principi richiamati dalla Controparte_12
Corte Costituzionale per il terzo comma siano utilizzati anche per interpretare ed applicare il secondo comma.
Ma questa interpretazione costituzionalmente orientata non comporta, come sostiene la parte appellante, il non acquisto della
17 cittadinanza italiana da parte di per Controparte_1
inoperatività totale della norma , ma solo che la appellata non può subire un acquisto della cittadinanza italiana imposta contro la sua volontà.
Ora, non vi sono dubbi che vi sia da parte di Controparte_1
il desiderio di acquisire la cittadinanza italiana visto
[...]
che ha presentato la domanda in via giudiziaria per il suo riconoscimento con la presente causa.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal contro la Parte_1
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data del 20 dicembre 2023 del
Tribunale di Genova respinge l'appello e conferma la sentenza di
primo grado.
Spese del grado di appello compensate .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
18 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
19