Articolo 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 229
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13 gennaio 2013
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16 gennaio 2013
Art. 6. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 , il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinche' siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 , e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
(( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, variazioni compensative ))
Entrata in vigore il 16 gennaio 2013