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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 642/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promossa su ricorso congiunto depositato in data 14/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in Fermo (FM) Vicolo degli Orlandi n. 15 con l'Avv. Maria Vittoria Girotti del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Fermo, Viale Trento n. 98
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Scarfini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Fermo, Viale della Carriera n. 26
i quali hanno contratto matrimonio in Fermo in data 13.07.2019
(anno 2019 atto n. 54 parte II serie A Ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni.
dal matrimonio non è nata prole
FATTO pagina 1 di 2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. L'abitazione coniugale sita a Fermo, via Colle Vissiano 35, proprietà esclusiva di , Parte_2 rimane nella totale disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa contenuto, salvo gli effetti personali che la moglie preleverà.
2. dichiara di non avere alcuna pretesa abitativa su tale immobile né di possesso sui Parte_1 beni mobili e suppellettili in essa contenuti.
3. Nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti.
4. Le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione.
5. Le spese del presente giudizio di separazione sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
6. Le parti concordemente dichiarano di non volersi riconciliare ed espressamente chiedono di sostituire
l'udienza di comparizione personale avanti al Giudice con note di trattazione scritta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Fermo in data 13.07.2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promossa su ricorso congiunto depositato in data 14/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in Fermo (FM) Vicolo degli Orlandi n. 15 con l'Avv. Maria Vittoria Girotti del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Fermo, Viale Trento n. 98
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Scarfini del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Fermo, Viale della Carriera n. 26
i quali hanno contratto matrimonio in Fermo in data 13.07.2019
(anno 2019 atto n. 54 parte II serie A Ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni.
dal matrimonio non è nata prole
FATTO pagina 1 di 2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. L'abitazione coniugale sita a Fermo, via Colle Vissiano 35, proprietà esclusiva di , Parte_2 rimane nella totale disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa contenuto, salvo gli effetti personali che la moglie preleverà.
2. dichiara di non avere alcuna pretesa abitativa su tale immobile né di possesso sui Parte_1 beni mobili e suppellettili in essa contenuti.
3. Nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti.
4. Le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione.
5. Le spese del presente giudizio di separazione sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
6. Le parti concordemente dichiarano di non volersi riconciliare ed espressamente chiedono di sostituire
l'udienza di comparizione personale avanti al Giudice con note di trattazione scritta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Fermo in data 13.07.2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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