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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9876 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 31536/2024 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( , rappr.ti e difesi dall'avv. Andrea Uroni del Foro di C.F._2
Cagliari
ATTORI
E
titolare dell'impresa individuale Controparte_1
ARCHALFA INTERNI di ( ), rappr.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Cetti Cascio e Maria Carmela Ferraro del Foro di Milano
CONVENUTO
NONCHE'
( ), con studio in Milano alla via Controparte_2 C.F._3
Trivulzio n. 10
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nel termine per il deposito, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione:
e così concludevano: Parte_1 Parte_3
“IN VIA PRINCIPALE:
• accertare e dichiarare la giusta causa del recesso esercitato dai ricorrenti in relazione ai rapporti obbligatori per cui è giudizio, in ragione del grave contegno inadempiente tenuto dai convenuti come descritto nella superiore espositiva e sulla scorta degli esiti peritali del procedimento per accertamento preventivo iscritto al R.G. del Tribunale Ordinario di Milano per l'anno 2022, con n. 47161 e in relazione al danno da mancato godimento dell'immobile oggetto d'appalto.
1 • Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di euro €12.700,60 pari alla differenza tra il valore delle opere e il corrispettivo versato sommato ai costi necessari all'eliminazione dei vizi.
• condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire i danni rappresentati dal mancato godimento dell'immobile pari ad € 28.201,53.
• condannare i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme sostenute per l'instaurazione dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. del Tribunale Ordinario di Milano per l'anno 2022, con n. 47161:
- euro 3.056,00 (per compensi professionali determinati sulla scorta dei valori medi di cui ai parametri D.M. n. 147 del 13/08/2022) oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
- euro 286,00 per spese di iscrizione a ruolo
- euro € 2.369,58, comprensivo di accessori di Legge, per compensi di CTU;
- euro € 1.775,00, comprensivo di accessori di Legge, per compensi di CTP. Il tutto per un totale di € 48.388,71 (oltre agli accessori di legge per i compensi professionali di ATP) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria e compensi professionali del presente giudizio.”.
così concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza avversaria:
- nel merito, per le causali di cui in atti, rigettare integralmente tutte le domande proposte dai ricorrenti ed nei Parte_1 Parte_2 confronti dell'arch. siccome infondate in fatto e in Controparte_1 diritto;
- in ogni caso, condannare i ricorrenti a rimborsare all'arch.
[...]
le spese legali e i compensi del presente giudizio.”. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e in Parte_1 Parte_2 sintesi, deducevano: a) che, con contratto sottoscritto in data 21.12.2021, avevano affidato in appalto all'arch. quale titolare Controparte_1 dell'impresa edile individuale LF NT, l'opera di ristrutturazione della propria unità abitativa sita in Milano alla via Vanvitelli n. 41, pattuendo un corrispettivo complessivo di € 26.800,00 oltre IVA, con esclusione della fornitura dei rivestimenti e di altri materiali, i quali, tuttavia, sarebbero stati, comunque, separatamente alienati ad essi attori dall'appaltatore; b) che le parti avevano concordato che la consegna dell'opera sarebbe avvenuta entro il mese di febbraio 2022; c) che le attività di progettazione, di disbrigo delle pratiche edilizie e di direzione dei lavori erano state, invece, affidate da essi attori all'arch. ; d) che essi attori avevano corrisposto Controparte_2 all'appaltatore la complessiva somma di € 20.636,00 quale acconto sul corrispettivo d'appalto nonché l'ulteriore somma di € 10.124,80 in relazione alla fornitura di materiali;
e) che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, essi attori erano stati, tuttavia, per un verso, costretti a segnalare all'appaltatore numerosi vizi e difformità delle lavorazioni in corso di realizzazione e, per altro verso, a subire varie sospensioni dei lavori da parte dell'appaltatore senza valide ragioni giustificatrici;
f) che, in definitiva, essi attori, con missiva
2 del 18.7.2022, erano, poi, receduti dal contratto d'appalto “per giusta causa” ai sensi dell'art. 1671 c.c.; g) che riottenuta, pertanto, la disponibilità del proprio immobile, essi attori avevano fatto periziare lo stato dell'opera parzialmente eseguita dall'appaltatore da un proprio tecnico di fiducia, il quale aveva constatato una percentuale di completamento dell'opera stessa pari al 70% con la presenza, tuttavia, di numerosi vizi e difformità consistenti: nell'erronea ed insufficiente pendenza della tubazione di collegamento degli scarichi della cucina/lavanderia/bagno cieco alla colonna condominiale, nell'errata posizione degli attacchi dei sanitari, nella mancata coibentazione della tubazione del gas, nell'erronea deviazione della colonna condominiale di scarico delle acque grigie in quella di scarico delle acque nere, nell'eccessiva rumorosità del trituratore posto al servizio del bagno cieco, nell'errato posizionamento dei telai della porta tra l'ingresso ed il disimpegno e della porta del bagno padronale, nell'errato dimensionamento della nicchia per la doccia, nell'errato posizionamento del pannello di ispezione delle macchine di condizionamento, nell'errato dimensionamento dei vari locali e nell'errato spessore di diverse pareti divisorie;
h) che, in relazione a tanto, essi attori avevano, poi, promosso, sia nei confronti del che nei confronti del CP_1
(ivi rimasto contumace), un procedimento per A.T.P.; i) che il C.T.U. CP_2 dell'A.T.P., pur essendo incorso in talune contraddizioni nelle conclusioni da egli elaborate sotto il profilo del dare/avere tra le parti, aveva confermato sia la percentuale di effettivo completamento dell'opera sia l'esistenza dei predetti difetti;
l) che, in particolare, dalla C.T.U. svolta in sede di A.T.P.
“interpreta[ta] secondo i canoni della logica” ed “al netto della contraddizioni ivi riscontrate”, emergeva chiaramente che essi attori, avuto riguardo agli acconti pagati, all'effettiva consistenza delle lavorazioni parzialmente realizzate dall'appaltatore, ai difetti presenti nelle stesse ed agli esborsi necessari ad emendare i medesimi difetti, rimanevano creditori della somma di € 12.700,60; m) che, inoltre, in ragione della condotta inadempiente dell'appaltatore e tenuto conto dei tempi necessari a completare l'opera indicati dal C.T.U. in 60 giorni, essi attori avevano subito l'indisponibilità del proprio immobile dall'1.3.2022 (giorno successivo al termine di consegna dell'opera) al 16.7.2023 (61° giorno successivo al deposito della relazione del C.T.U.) e cioè per 16 mesi e mezzo;
n) che il relativo danno doveva quantificarsi sulla scorta del valore locativo mensile dell'immobile oggetto dell'opera appaltata, pari ad € 1.600,00; o) che, in alternativa, il medesimo danno doveva quantificarsi, quantomeno, con riferimento al canone mensile, di € 693,00, effettivamente sostenuto da essi attori per condurre in locazione altro immobile di minor pregio;
p) che, ancora, essi attori, per il medesimo periodo di forzata indisponibilità del proprio immobile, avevano inutilmente sborsato contributi condominiali ordinari per l'importo di € 1.801,53; q) che, in relazione a tutti i danni subiti da essi attori, sussisteva la concorrente responsabilità contrattuale anche dell'arch. sia perché i vizi presenti CP_2 nell'opera parzialmente eseguita erano riconducibili anche a difetti progettuali sia perché lo stesso aveva omesso di vigilare adeguatamente sulla corretta esecuzione dell'opera, impendendo l'insorgere dei vizi stessi, ed aveva omesso di tenere tempestivamente informati essi attori.
Il e la formulavano, pertanto, nei confronti dei convenuti, le Pt_1 Pt_3 domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
3 , costituitosi, a sua volta, sempre in sintesi, Controparte_1 deduceva: a) che, secondo le pattuizioni contenute nel contratto d'appalto, la quasi totalità dei materiali necessari doveva essere fornita direttamente dai committenti;
b) che era, poi, avvenuto che, per venire incontro all'esigenze dei committenti medesimi di contenere al massimo i costi della ristrutturazione, esso convenuto aveva acconsentito che i vari materiali scelti dai committenti presso i vari fornitori fossero acquistati a nome di esso convenuto con riaddebito ai committenti medesimi dei soli costi senza alcun ricarico;
c) che l'esecuzione dell'appalto, come ben noto ai committenti ed evidentemente sempre per ragioni di costi, era stata caratterizzata dall'assenza di una adeguata progettazione esecutiva essendo state consegnate ad esso appaltatore unicamente tavole grafiche in scala 1:100; d) che conseguentemente le varie soluzioni esecutive erano state rimesse alle decisioni prese, di volta in volta, dal direttore dei lavori e dai committenti stessi;
e) che, in particolare, eseguite le demolizioni, i tracciamenti delle pareti divisorie erano stati eseguiti in data 12.1.2022 alla presenza del direttore dei lavori e dei committenti;
f) che, ancora, l'appalto era stato caratterizzato dal fatto che i committenti, in corso d'opera, direttamente o tramite il direttore dei lavori, avevano ordinato varie lavorazioni “extra”; g) che, in tale contesto, l'appalto, pur con tempistiche necessariamente dilatate per le ragioni sopra esposte, aveva, comunque, avuto regolare esecuzione, secondo le indicazioni tecniche del direttore dei lavori e dei committenti stessi, fino al 24.3.2022 allorché questi ultimi avevano, per la prima volta, inopinatamente contestato l'esecuzione di talune lavorazioni;
h) che tali addebiti erano stati prontamente respinti da esso convenuto;
i) che a ciò era seguito uno scambio di comunicazioni tra le parti che, tuttavia, non aveva sortito l'effetto di ricomporre le rispettive posizioni ed era in, definitiva, culminato, il 18.7.2022, con il recesso da parte dei committenti;
i) che, in ogni caso, le lavorazioni eseguite da esso convenuto, anche in considerazione di quanto esposto circa l'attribuibilità agli stessi committenti delle varie scelte esecutive, erano esenti dai difetti addotti dagli attori;
l) che quanto, in particolare, alle modalità di realizzazione dello scarico della cucina/lavanderia/bagno cieco, le stesse erano pienamente corrispondenti alle scelte progettuali dei committenti e del direttore dei lavori ed erano state verificate da quest'ultimo in corso d'opera, non avendo, in alcun modo, formato oggetto del contratto d'appalto la formazione di un nuovo massetto di maggior spessore;
m) che l'esistenza degli addotti difetti non poteva evincersi neppure dalla C.T.U. resa in sede di A.T.P., trattandosi di elaborato che gli stessi attori, prima del giudizio, nell'ambito di apposita istanza formulata al Giudice di quel procedimento, avevano definito “poco chiaro, lacunoso e, a tratti, contraddittorio”; n) che, in ogni caso, quand'anche si fossero voluti prendere in considerazione i risultati della C.T.U., considerato che la formazione di un nuovo massetto più alto non era oggetto dell'appalto, al più si sarebbe potuto ritenere sussistente un credito restitutorio dei committenti di
€ 6.200,50; o) che alcun ritardo era imputabile ad esso convenuto in considerazione della natura meramente indicativa del termine di consegna dell'opera, dell'avvenuta commissione da parte dei committenti di lavorazioni
“extra” nonché dei tempi e delle modalità di effettiva messa a disposizione dei materiali da parte dei committenti;
p) che alcun danno da ritardo era, poi, ipotizzabile in relazione al periodo successivo al recesso;
q) che gli addotti danni da ritardo erano, in ogni caso, indimostrati.
4 Il instava, pertanto, per il rigetto delle domande attoree. CP_1
, pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva Controparte_2 contumace.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea fondata sull'effettiva consistenza delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore e sull'esistenza nelle stesse di difetti può dirsi fondata nei soli confronti del e nei termini di cui in appresso CP_1 mentre l'ulteriore domanda risarcitoria attorea deve essere integralmente respinta.
Prendendo le mosse dall'esame della domanda fondata dagli attori sull'effettiva consistenza delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore prima del recesso e sull'esistenza nelle stesse di difetti, deve preliminarmente rilevarsi che, ancorché i ricorrenti abbiano qualificato tale domanda in termini puramente risarcitori, la medesima domanda deve piuttosto riqualificarsi in termini restitutori, atteso, che oggetto sostanziale della pretesa giudiziale è espressamente (cfr. conclusioni attoree) la differenza tra l'importo complessivamente versato all'appaltatore a titolo di acconti di prezzo ed il reale valore delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'impresa LF NT considerati i difetti dai quali le stesse lavorazioni sarebbero affette.
Ciò posto, deve, poi, in primo luogo, rilevarsi che, ancorché la relazione di consulenza tecnica resa all'esito dell'A.T.P. è effettivamente caratterizzata da una sinteticità a tratti eccessiva, da un'esposizione non propriamente cristallina e da talune incongruenze di calcolo, la medesima relazione, nel suo nucleo essenziale, ovvero quello relativo al riscontro o meno della presenza degli addotti difetti in quanto realizzato dall'appaltatore ed alla quantificazione del valore delle lavorazioni eseguite, ben può ugualmente essere posta a fondamento della presente decisione, risultando, in proposito, rispondente ai quesiti e non da caratterizzata dalla presenza di vizi tecnico- logici.
Sulla scorta della medesima consulenza ufficiosa, deve, allora, ritenersi dimostrato che le lavorazioni eseguite dall'appaltatore, sia pure limitatamente all'avvenuta modificazione della colonna di scarico condominiale delle acque grigie, alla presenza di difformità dimensionali in vari locali nonché all'avvenuta realizzazione della tubazione di scarico della cucina/lavanderia/bagno cieco con insufficiente pendenza, effettivamente presentavano i difetti indicati dagli attori.
In relazione a tali difetti, deve, poi, osservarsi come gli stessi non possano ritenersi estranei alla sfera di responsabilità dell'appaltatore.
Sebbene, infatti, lo stesso C.T.U. abbia rilevato, quanto alla non corretta conformazione dell'impianto idraulico, che tale erronea conformazione era tale già nelle tavole di progetto (e, dunque, è derivata, in primis, da non corrette scelte progettuali) e, quanto alle predette difformità dimensionali dei locali, che, nella specie, non era stato redatto uno specifico progetto esecutivo ma solo delle tavole architettoniche, deve osservarsi che, poiché l'appaltatore è tenuto ad un obbligazione di risultato, lo stesso, salve le ipotesi – la cui
5 ricorrenza neppure è stata specificamente dedotta nel caso di specie – in cui sia stato ridotto a “nudus minister” o si sia in presenza di problematiche tecniche di complessità tale da esulare le proprie normali cognizioni, è egli stesso obbligato a controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori.
Né, quanto, in particolare, alle predette difformità dimensionali dei vari locali, il ha offerto una qualsivoglia prova delle dedotte circostanze CP_1 secondo le quali, al di là delle tavole architettoniche, i tracciamenti delle pareti divisorie sarebbero stati eseguiti, in data 12.1.2022, alla presenza del direttore dei lavori e degli stessi committenti e, più in generale, la posizione delle murature sarebbe stata concordata con gli odierni attori.
Orbene, il C.T.U., considerata l'effettiva percentuale di avanzamento dei lavori (70%) e la presenza nelle lavorazioni eseguite dei predetti accertati difetti, ha quantificato il valore delle medesime lavorazioni, al netto dell'IVA, in € 14.059,50, indicando, poi, l'importo di € 8.000,00 come necessario, in particolare, all'eliminazione, attraverso la previa realizzazione di un nuovo massetto armato di maggiore spessore, del difetto relativo all'avvenuta realizzazione della tubazione di scarico della cucina/lavanderia/bagno cieco con insufficiente pendenza.
Al riguardo deve, tuttavia, rilevarsi che, poiché l'opera così come appaltata alla LF NT non prevedeva, affatto, la realizzazione di un nuovo massetto armato di maggior spessore, ove si considerasse in detrazione dal valore delle lavorazioni effettivamente realizzate così come quantificato dal
C.T.U. tenuto conto dei restanti difetti (€ 14.059,00) l'intero importo di €
8.000,00 pure indicato dall'ausiliario, si determinerebbe un'ingiusta locupletazione dei committenti che, in sostanza, si vedrebbero riconosciuto, in danno dell'appaltatore, l'intero valore di una lavorazione di maggior pregio non oggetto del contratto d'appalto.
Ed, allora, dal valore delle lavorazioni effettivamente eseguite indicato dal C.T.U., al lordo dei lavori di emenda in parola, in € 14.059,00, devono, piuttosto, detrarsi i soli costi relativi alle demolizioni di quanto erroneamente realizzato dall'LF NT (questi sì ascrivibili alla sfera di responsabilità dell'appaltatore perché lo stesso, come già sopra cennato, avrebbe dovuto controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartitegli ed astenersi dall'eseguire una lavorazione tecnicamente non valida) – costi che, avuto riguardo all'importo complessivo dei lavori di emenda indicati dal C.T.U. (€ 8.000,00), devono stimarsi in € 2.000,00.
Pertanto, in definitiva, il valore effettivo delle lavorazioni utilmente eseguite dall'appaltatore prima del recesso, deve determinarsi, al netto dell'IVA, in € 12.059,00 (pari ad € 14.059,00 meno € 2.000,00) e maggiorato dell'IVA (nella specie al 10%) in € 13.264,90.
Ne deriva che, stante il pacifico versamento al , da parte dei CP_1 committenti, in relazione al contratto d'appalto, di acconti per un importo complessivo (comprensivo di IVA) di € 20.636,00, lo stesso va CP_1 condannato alla restituzione, in favore degli attori, dell'importo differenziale
6 di € 7.371,10 (pari ad € 20.636,00 meno € 13.264,90), oltre interessi, al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla messa in mora stragiudiziale del 18.7.2022 e fino alla domanda giudiziale ed, al saggio di cui al quarto comma del medesimo articolo, dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
La domanda fin qui esaminata non può, invece, trovare accoglimento nei confronti del , dovendosi osservare al riguardo che poiché la stessa, per CP_2 quanto sopra già rilevato, va qualificata in termini restitutori, e non risarcitori, rispetto ad essa, l'unico soggetto titolato dal punto di vista passivo non può che identificarsi in colui che ha effettivamente riscosso la somma restituenda.
Parimenti, poi, non merita accoglimento, nei confronti di alcuno dei convenuti, la domanda di risarcimento del danno pure avanzata dagli attori in relazione alla dedotta mancata disponibilità del proprio immobile.
Al riguardo va previamente rilevato che, sulla scorta della documentazione prodotta in atti (ci si riferisce, in particolare, ai documenti n.ri 3 e 4 in produzione della LF NT ed al documento n. 5 in produzione attorea) ed in assenza di specifiche contestazioni al riguardo ad opera degli attori, deve effettivamente ritenersi che gli attori, tra il febbraio ed il marzo del 2022, abbiano ordinato all'appaltatore numerose lavorazioni “extra” contratto, consistenti nello spostamento di termosifoni, nella fornitura e posa in opera di uno scaldabagno con realizzazione del relativo impianto idraulico, nella realizzazione di un impianto gas, nello spostamento della colonna del bagno, nella realizzazione di nicchie e controsoffitti, nella realizzazione di punti elettrici aggiuntivi, ecc.
Va, poi, rilevato che tali lavorazioni “extra”, ancorché – in senso assoluto - di non particolare complessità, devono considerarsi di impatto non irrilevante sui tempi di realizzazione dell'opera nel suo complesso in rapporto all'effettiva (modesta) consistenza dell'appalto originario.
Ciò posto, deve, allora, in primo luogo, ritenersi che le parti del rapporto d'appalto, attraverso la condotta da esse concretamente assunta durante l'esecuzione dei lavori, abbiano inteso implicitamente “superare” il termine di consegna dell'opera (fine febbraio 2022) originariamente stabilito (trattasi, peraltro, di termine che, già in origine, era stato concordato dalle parti come meramente “indicativo”).
Né risulta, in alcun modo, che le parti abbiano concordato un nuovo termine per la consegna dell'opera.
Deve, poi, ulteriormente rilevarsi che, nel caso di specie, la fornitura della maggior parte dei materiali necessari è pacificamente estranea all'oggetto dell'appalto e che, come si evince dalle rispettive prospettazioni e dai documenti prodotti in atti al riguardo, i committenti si sono procurati tali materiali facendoli acquistare per loro conto, ma in nome proprio, dallo stesso appaltatore secondo uno schema sostanzialmente riconducibile al mandato senza rappresentanza.
7 Ed, allora, in tale contesto giuridico-fattuale, non può non rilevarsi come le allegazioni attoree al riguardo siano rimaste su di un piano di assoluta genericità, non avendo gli attori minimamente precisato quanto avrebbero scelto i vari materiali, quando ne avrebbero commissionato l'acquisto al
, quando i singoli acquisti sarebbero avvenuti da parte del CP_1 mandatario, a quali condizioni quanto alla consegna, ecc., di guisa che, anche con riferimento a tale specifico profilo, non può ritenersi la sussistenza di una condotta di colpevole ritardo nell'adempimento da parte del medesimo
. CP_1
Avuto riguardo al fatto che secondo la stessa prospettazione attorea i materiali sarebbero stati, in definitiva, consegnati il 13.4.2022, quanto al tempo trascorso tra la fine di aprile del 2022 e la comunicazione del recesso
(18.7.2022), deve, poi, rilevarsi che costituisce circostanza non specificamente contestata (e che, comunque, si può evincere dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti nel medesimo periodo) che, in tale lasso di tempo, le parti abbiano, in realtà, avviato delle trattative volte a definire integralmente i contrasti tra esse insorti, con conseguente determinarsi di una situazione di sostanziale tolleranza, da parte dei committenti, del ritardo determinatosi in tale periodo.
Alla luce di tutto quanto innanzi deve, dunque, in definitiva, ritenersi che non sussista, con riferimento al tempo anteriore al recesso, un colpevole ritardo nell'adempimento dell'appalto da parte del né gli attori hanno CP_1 allegato specifici profili fattuali dai quali avrebbe potuto inferirsi che un qualsivoglia ritardo sia ascrivibile direttamente (e, dunque, non in termini di mera partecipazione causale) ad una condotta non esattamente adempiente del direttore dei lavori.
Quanto alla dedotta forzata indisponibilità dell'immobile teatro dell'opera anche successivamente al recesso, poi, fermo restando che con riferimento al tempo successivo al recesso neppure appare ipotizzabile un colposo ritardo nell'adempimento dell'appalto stante il verificarsi della cessazione dell'efficacia del contratto d'appalto stesso, ad avviso del Tribunale, la dedotta mancata disponibilità dell'immobile per il tempo necessario all'esperimento del procedimento per A.T.P. non potrebbe, in ogni caso, ritenersi una conseguenza immediata e diretta del pregresso inesatto adempimento dell'appaltatore sotto il profilo dell'esistenza di difetti in quanto da egli realizzato poiché, appunto, mediata dalla (pur opportuna) scelta difensiva degli attori medesimi di introdurre il procedimento di istruzione preventiva ed, in definitiva, rientrante nella fisiologia dell'ordinaria dialettica processuale sotto il profilo istruttorio.
Quanto al rapporto processuale tra gli attori ed il convenuto , in CP_1 ragione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento (sia pure parziale) della domanda attorea fondata sull'effettiva consistenza delle lavorazioni realizzate e sull'esistenza nelle stesse di difetti ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno da dedotta indisponibilità dell'immobile, si ritiene corretto porre integralmente a carico del convenuto le CP_1 spese tutte del procedimento per A.T.P. (poiché necessarie all'accertamento dell'effettivo stato di consistenza dell'opera parzialmente realizzata) e di
8 porre, invece, le spese del presente giudizio a carico del medesimo convenuto solo per la metà con compensazione tra le parti della restante metà.
Le medesime spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore del decisum.
Quanto al rapporto processuale tra gli attori ed il , stante l'integrale CP_2 soccombenza dei primi e la contumacia del secondo, deve, poi, unicamente dichiararsi l'irripetibilità, nei confronti dello stesso , delle spese di lite CP_2 affrontate dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. in parziale accoglimento della relativa domanda per quanto proposta nei confronti di , condanna Controparte_1 CP_1 CP_1 al pagamento, in favore di e , a titolo restitutorio, Parte_1 Parte_2 della somma di € 7.371,10, oltre interessi moratori come in parte motiva;
2. rigetta la medesima domanda per quanto proposta nei confronti di
[...]
; CP_2
3. rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno da presunta indisponibilità dell'immobile;
4. condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , delle spese di lite relative al procedimento per A.T.P. R.G. Parte_2 47161/2022, liquidate in € 286,00 per contributo unificato e marca, in € 2.369,58 per compenso del C.T.U., in € 1.775,00 per compenso del C.T.P. ed in € 2.337,00, oltre accessori per legge dovuti, per compenso professionale di avvocato;
5. compensa per un mezzo tra e da un lato, e Parte_1 Parte_2
, dall'altro, le spese del presente giudizio;
Controparte_1
6. condanna al rimborso, in favore e Controparte_1 Parte_1
della restante metà delle spese di lite relative al presente Parte_2 giudizio, liquidata in € 272,50 per esborsi ed € 2.600,00, oltre accessori per legge dovuti, per compenso professionale di avvocato;
7. dichiara irripetibili nei confronti di le spese di lite Controparte_2 affrontate dagli attori in relazione al procedimento per A.T.P. R.G.
47161/2002 ed in relazione al presente giudizio.
Così deciso in Milano addì 19.12.2025 Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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