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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 14.10.2024 al n. 3678 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Ghiani, Parte_1 C.F._1
ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 11.07.2024,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
lata 30,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario dell' Controparte_2
C. F. ), nella persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dALAvv. GRAZIA GUERRA.
OGGETTO: Attribuzione di quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate ALudienza con trattazione scritta celebrata in data 12.03.2025 e di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente: 1 Giusta Cass. 9493/2020 “Nel merito:
• accertata la sussistenza dei presupposti di cui ALart. 9, comma 3, l. div., condannare l' ad erogare alla CP_2
ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. nella misura non inferiore al 70% del- Persona_1
la detta pensione e/o in diversa altra misura ritenuta di giustizia dal Tribunale adito a decorrere dal mese succes- sivo al decesso.
• ordinare inoltre a C.F.: e/o alla Sig.ra C.F. CP_2 P.IVA_1 CP_1 [...]
, ciascuno per quanto di sua competenza, di versare alla ricorrente gli arretrati della detta C.F._3
pensione di reversibilità, secondo la quota come determinata dal Tribunale e spettante alla ricorrente, a far data dal mese di febbraio 20 24, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre oneri accessori di legge”.
Per l' CP_2
“Piaccia ALIll.mo Tribunale di Varese, disporre la ripartizione della pensione cui l'ente si atterrà. Nel merito si chiede che il Giudice adito voglia pronunciarsi ex art. 113 c.p.c.
Spese di giustizia rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 11.10.2024 la ricorrente ha allegato che, a mezzo della sentenza n. 5978/2008 del 16/04/2008, passata in giudicato il 08/05/2008, il Tribunale di Mila- no, Sezione IX Civile, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cerro Maggiore, in data 05.08.1965, con (C.F. ), po- Persona_1 C.F._4
nendo a carico di quest'ultimo (già titolare di pensione INPS al momento del divorzio) l'obbligo di versarle l'assegno divorzile dell'importo mensile di € 220,00, che l'ex coniuge è deceduto in data 31.01.2024 in Legnano, che al momento del decesso era coniugato con la resistente, che fi- no alla mensilità di gennaio 2024 aveva percepito regolarmente l'assegno divorzile, che in data
26.03.2024 chiedeva AL di percepire la pensione di reversibilità del “ma detta doman- CP_2 Per_1
da veniva respinta con la seguente motivazione “il suo ex coniuge aveva contratto nuovo matrimonio e pertanto lei potrà richiedere una quota della pensione rivolgendosi al Tribunale competente per il divorzio”, che non è pas- sata a nuove nozze, che il matrimonio con il defunto è durato quasi 43 anni e precisamente dALagosto 1965 fino alla sentenza di divorzio nell'aprile del 2008, che, oltre ALassegno divorzile di € 220,00 mensili, è titolare esclusivamente di redditi da pensione INPS, pari a € 611,77 mensi- li, che risiede in un'abitazione condotta in locazione corrispondendo il canone mensile dell'importo di € 544,00 e che versa in evidenti difficoltà economiche, ha chiesto riconoscerle
“una quota di pensione di reversibilità dell'ex marito in misura non inferiore al 70%” e ha svolto “nei con- fronti dei resistenti domanda di corresponsione degli arretrati a far data dal decesso dell'ex marito”.
Costituendosi in giudizio in data 10.12.224, l' “fa presente come la pensione di cui era titolare il CP_2
dante causa apparteneva alla categoria VR Sede 4908 di importo pari a euro 1.305,70 (cfr. estratto di seguito riportato)” a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedi- mento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato e che
“una volta istaurato correttamente il contraddittorio, procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi di- ritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedi- mento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato”.
Nella contumacia della resistente, cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati ritual- mente notificati in data 30.10/08.11.2024, alla prima udienza celebrata in data 15.01.2025, la ri- corrente ha chiesto concederle un breve rinvio per depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del de cuius con la resistente e gli estratti dei conti correnti postali e/o ban- CP_1
cari e/o finanziari di cui è titolare dAL01.01.2023 al 31.12.2024 e, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto “che l' versi alla ricorrente l'importo mensile netto di € 220,00 a decor- CP_2
rere dal mese di febbraio 2024 [invitandolo] a precisare l'importo della pensione di reversibilità spettante al co- niuge superstite di ”. Persona_1
In data 18.02.2025 la ricorrente ha allegato che il de cuius e la resistente hanno contratto matri- monio in data 20.02.2009.
In data 20.02.2025 l' ha certificato che l'importo lordo della pensione di reversibilità del de CP_2
cuius ammonta a € 889,19 e di avere versato alla (anche) il rateo relativo al mese di gen- CP_1
naio 2025.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Risulta per tabulas che sin dal 26.03.2024 la ricorrente ha presentato AL domanda per la per- CP_2 cezione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge (deceduto in data 31.01.2024), che la do- manda presentata in data 26.03.2024 è stata rigettata dAL in data 31.03.2024 e che, a con- CP_2
trario, la domanda presentata dal coniuge superstite è stata accolta dAL che ha “pagato” a CP_2
anche il rateo di gennaio 2025 (sebbene la presenza di un ex coniuge gli fosse nota CP_1
quanto meno dal 26.03.2024).
Valga ricordare quanto è già stato autorevolmente affermato ovvero che, “in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trat- tamento di reversibilità, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del
1987, art. 13 dell'ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge supersti- te avente - in quanto tale - natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dALomologo diritto spettante ALanzidetto coniuge superstite.
Onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto ALunico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica per l'appunto come diritto ad una quo- ta della pensione di reversibilità). Il coniuge superstite, pertanto, non è più l'unico naturale destinatario della pen- sione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto (Cass. Sezioni Unite 12 gennaio 1998, n. 159). Il dirit- to al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837) ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità corrisposto dALEnte medesimo, che debbono essere posti gli arre- trati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice,
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge […] resta tuttavia integro il
[…] diritto [dell'Ente previdenziale] a ripetere le somme indebitamente pagate in eccesso sulla quota effetti- vamente spettante al coniuge superstite […] la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novel- lato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge super- stite sia ALex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto. Che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relati- va normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei su- perstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato
o del pensionato. […] Che il soggetto tenuto ALadempimento di una prestazione previdenziale non può essere che
l'ente previdenziale tenuto ALerogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al com- puto delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recu- pero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (cfr. in questo senso Cass. 2007 n. 2092) [si verte] in una ipotesi di indebito oggettivo di- sciplinata dALart. 2033 c.c. [ovvero] della mancanza di una originaria causa giustificativa del pagamento”2.
Per tabulas nell'an la pretesa azionata è fondata;
nel quantum, per tabulas al momento della pronun- cia divorzile in data 16.04.2008 il de cuius era già “pensionato” (i.e. il diritto al trattamento pensioni- stico sub iudice è maturato “tutto” in costanza di matrimonio con la ricorrente) e, sempre per tabu- las, l'unione coniugale della ricorrente con il de cuius è durata più di 37 anni mentre quella della resistente contumace quasi 15 anni. Non da ultimo la ricorrente ha 85 anni compiuti e ha allega- to una situazione reddituale/patrimoniale precaria. La resistente (di anni 65), restando contuma- ce, nulla ha allegato rispetto alle sue condizioni reddituali/patrimoniali.
Ne consegue che la domanda formulata dalla ricorrente volta a ottenere il 70% della pensione lorda di reversibilità dell'ex coniuge deve essere accolta.
***
Le spese di lite della ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili in ragione della quota 1/3 che resterà a suo carico (non potendosi prescindere dalla pronuncia giudiziale sul quantum spet- tante agli aventi diritto). La restante quota di 2/3 deve essere rifusa a lei e, per lei, ALRA (ove venisse confermata la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato richiesto), per la quota di 1/3 ciascuno, dalla resistente contumace e dal litisconsorte necessario li- CP_3 quidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i valori minimi tabellari per la prima, la seconda e la quarta fase, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero limitato e della non complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente esple- tata e del mancato deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DISPONE CHE, dal mese di febbraio 2024 compreso, l' corrisponda alla ricorren- CP_2
te, , la quota del 70% della pensione lorda di reversibilità di , rivaluta- Parte_1 Persona_1
ta come per legge e alla resistente, la restante quota del 30%, rivalutata come per CP_1
legge;
2) DICHIARA non ripetibile la quota di 1/3 delle spese di lite della ricorrente;
3) CONDANNA la resistente contumace a rifondere alla ricorrente e, per lei ALRA (ove venisse confermata la sua ammissione in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello
Stato) la quota di 1/3 delle spese di lite liquidata in complessivi € 968,50, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) CONDANNA l' a rifondere alla ricorrente e, per lei ALRA (ove venisse CP_2
confermata la sua ammissione in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato) la quota di 1/3 delle spese di lite liquidata in complessivi € 968,50, oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
17/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013 3 Che, non sia inutile ribadirlo, ha pagato anche l'intero rateo di gennaio 2025 alla resistente contumace (nonostante la domanda pre- sentatagli dalla ricorrente sin dal 26.03.2024)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 14.10.2024 al n. 3678 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Ghiani, Parte_1 C.F._1
ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 11.07.2024,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
lata 30,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario dell' Controparte_2
C. F. ), nella persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dALAvv. GRAZIA GUERRA.
OGGETTO: Attribuzione di quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate ALudienza con trattazione scritta celebrata in data 12.03.2025 e di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente: 1 Giusta Cass. 9493/2020 “Nel merito:
• accertata la sussistenza dei presupposti di cui ALart. 9, comma 3, l. div., condannare l' ad erogare alla CP_2
ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. nella misura non inferiore al 70% del- Persona_1
la detta pensione e/o in diversa altra misura ritenuta di giustizia dal Tribunale adito a decorrere dal mese succes- sivo al decesso.
• ordinare inoltre a C.F.: e/o alla Sig.ra C.F. CP_2 P.IVA_1 CP_1 [...]
, ciascuno per quanto di sua competenza, di versare alla ricorrente gli arretrati della detta C.F._3
pensione di reversibilità, secondo la quota come determinata dal Tribunale e spettante alla ricorrente, a far data dal mese di febbraio 20 24, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre oneri accessori di legge”.
Per l' CP_2
“Piaccia ALIll.mo Tribunale di Varese, disporre la ripartizione della pensione cui l'ente si atterrà. Nel merito si chiede che il Giudice adito voglia pronunciarsi ex art. 113 c.p.c.
Spese di giustizia rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 11.10.2024 la ricorrente ha allegato che, a mezzo della sentenza n. 5978/2008 del 16/04/2008, passata in giudicato il 08/05/2008, il Tribunale di Mila- no, Sezione IX Civile, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cerro Maggiore, in data 05.08.1965, con (C.F. ), po- Persona_1 C.F._4
nendo a carico di quest'ultimo (già titolare di pensione INPS al momento del divorzio) l'obbligo di versarle l'assegno divorzile dell'importo mensile di € 220,00, che l'ex coniuge è deceduto in data 31.01.2024 in Legnano, che al momento del decesso era coniugato con la resistente, che fi- no alla mensilità di gennaio 2024 aveva percepito regolarmente l'assegno divorzile, che in data
26.03.2024 chiedeva AL di percepire la pensione di reversibilità del “ma detta doman- CP_2 Per_1
da veniva respinta con la seguente motivazione “il suo ex coniuge aveva contratto nuovo matrimonio e pertanto lei potrà richiedere una quota della pensione rivolgendosi al Tribunale competente per il divorzio”, che non è pas- sata a nuove nozze, che il matrimonio con il defunto è durato quasi 43 anni e precisamente dALagosto 1965 fino alla sentenza di divorzio nell'aprile del 2008, che, oltre ALassegno divorzile di € 220,00 mensili, è titolare esclusivamente di redditi da pensione INPS, pari a € 611,77 mensi- li, che risiede in un'abitazione condotta in locazione corrispondendo il canone mensile dell'importo di € 544,00 e che versa in evidenti difficoltà economiche, ha chiesto riconoscerle
“una quota di pensione di reversibilità dell'ex marito in misura non inferiore al 70%” e ha svolto “nei con- fronti dei resistenti domanda di corresponsione degli arretrati a far data dal decesso dell'ex marito”.
Costituendosi in giudizio in data 10.12.224, l' “fa presente come la pensione di cui era titolare il CP_2
dante causa apparteneva alla categoria VR Sede 4908 di importo pari a euro 1.305,70 (cfr. estratto di seguito riportato)” a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedi- mento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato e che
“una volta istaurato correttamente il contraddittorio, procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi di- ritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedi- mento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato”.
Nella contumacia della resistente, cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati ritual- mente notificati in data 30.10/08.11.2024, alla prima udienza celebrata in data 15.01.2025, la ri- corrente ha chiesto concederle un breve rinvio per depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del de cuius con la resistente e gli estratti dei conti correnti postali e/o ban- CP_1
cari e/o finanziari di cui è titolare dAL01.01.2023 al 31.12.2024 e, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto “che l' versi alla ricorrente l'importo mensile netto di € 220,00 a decor- CP_2
rere dal mese di febbraio 2024 [invitandolo] a precisare l'importo della pensione di reversibilità spettante al co- niuge superstite di ”. Persona_1
In data 18.02.2025 la ricorrente ha allegato che il de cuius e la resistente hanno contratto matri- monio in data 20.02.2009.
In data 20.02.2025 l' ha certificato che l'importo lordo della pensione di reversibilità del de CP_2
cuius ammonta a € 889,19 e di avere versato alla (anche) il rateo relativo al mese di gen- CP_1
naio 2025.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Risulta per tabulas che sin dal 26.03.2024 la ricorrente ha presentato AL domanda per la per- CP_2 cezione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge (deceduto in data 31.01.2024), che la do- manda presentata in data 26.03.2024 è stata rigettata dAL in data 31.03.2024 e che, a con- CP_2
trario, la domanda presentata dal coniuge superstite è stata accolta dAL che ha “pagato” a CP_2
anche il rateo di gennaio 2025 (sebbene la presenza di un ex coniuge gli fosse nota CP_1
quanto meno dal 26.03.2024).
Valga ricordare quanto è già stato autorevolmente affermato ovvero che, “in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trat- tamento di reversibilità, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del
1987, art. 13 dell'ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge supersti- te avente - in quanto tale - natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dALomologo diritto spettante ALanzidetto coniuge superstite.
Onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto ALunico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica per l'appunto come diritto ad una quo- ta della pensione di reversibilità). Il coniuge superstite, pertanto, non è più l'unico naturale destinatario della pen- sione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto (Cass. Sezioni Unite 12 gennaio 1998, n. 159). Il dirit- to al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837) ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità corrisposto dALEnte medesimo, che debbono essere posti gli arre- trati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice,
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge […] resta tuttavia integro il
[…] diritto [dell'Ente previdenziale] a ripetere le somme indebitamente pagate in eccesso sulla quota effetti- vamente spettante al coniuge superstite […] la norma contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 9, nel testo novel- lato dalla L. n. 74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge super- stite sia ALex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi l'esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto. Che si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relati- va normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei su- perstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato
o del pensionato. […] Che il soggetto tenuto ALadempimento di una prestazione previdenziale non può essere che
l'ente previdenziale tenuto ALerogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al com- puto delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recu- pero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (cfr. in questo senso Cass. 2007 n. 2092) [si verte] in una ipotesi di indebito oggettivo di- sciplinata dALart. 2033 c.c. [ovvero] della mancanza di una originaria causa giustificativa del pagamento”2.
Per tabulas nell'an la pretesa azionata è fondata;
nel quantum, per tabulas al momento della pronun- cia divorzile in data 16.04.2008 il de cuius era già “pensionato” (i.e. il diritto al trattamento pensioni- stico sub iudice è maturato “tutto” in costanza di matrimonio con la ricorrente) e, sempre per tabu- las, l'unione coniugale della ricorrente con il de cuius è durata più di 37 anni mentre quella della resistente contumace quasi 15 anni. Non da ultimo la ricorrente ha 85 anni compiuti e ha allega- to una situazione reddituale/patrimoniale precaria. La resistente (di anni 65), restando contuma- ce, nulla ha allegato rispetto alle sue condizioni reddituali/patrimoniali.
Ne consegue che la domanda formulata dalla ricorrente volta a ottenere il 70% della pensione lorda di reversibilità dell'ex coniuge deve essere accolta.
***
Le spese di lite della ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili in ragione della quota 1/3 che resterà a suo carico (non potendosi prescindere dalla pronuncia giudiziale sul quantum spet- tante agli aventi diritto). La restante quota di 2/3 deve essere rifusa a lei e, per lei, ALRA (ove venisse confermata la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato richiesto), per la quota di 1/3 ciascuno, dalla resistente contumace e dal litisconsorte necessario li- CP_3 quidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i valori minimi tabellari per la prima, la seconda e la quarta fase, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero limitato e della non complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente esple- tata e del mancato deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DISPONE CHE, dal mese di febbraio 2024 compreso, l' corrisponda alla ricorren- CP_2
te, , la quota del 70% della pensione lorda di reversibilità di , rivaluta- Parte_1 Persona_1
ta come per legge e alla resistente, la restante quota del 30%, rivalutata come per CP_1
legge;
2) DICHIARA non ripetibile la quota di 1/3 delle spese di lite della ricorrente;
3) CONDANNA la resistente contumace a rifondere alla ricorrente e, per lei ALRA (ove venisse confermata la sua ammissione in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello
Stato) la quota di 1/3 delle spese di lite liquidata in complessivi € 968,50, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) CONDANNA l' a rifondere alla ricorrente e, per lei ALRA (ove venisse CP_2
confermata la sua ammissione in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato) la quota di 1/3 delle spese di lite liquidata in complessivi € 968,50, oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
17/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013 3 Che, non sia inutile ribadirlo, ha pagato anche l'intero rateo di gennaio 2025 alla resistente contumace (nonostante la domanda pre- sentatagli dalla ricorrente sin dal 26.03.2024)