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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2025
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.11.2025
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte ricorrente,
viste le conclusioni precisate,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 49/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto contratto d'appalto promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mensi Parte_1 C.F._1
Simona del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo lo studio sito in Verolanuova
(BS), Via Sant'Arcangelo Tadini n. 36,
PARTE RICORRENTE
contro
in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. P. IVA , contumace
[...] C.F._2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contrattuale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: I) In via principale
e nel merito Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della signora Controparte_1
titolare dell'impresa individuale “ (C.F. Controparte_2
, P. Iva ), per tutti i motivi, sia in fatto che in diritto, esposti nel C.F._2 P.IVA_1
ricorso introduttivo e per l'effetto: a) dichiarare risolto il contratto sottoscritto in data 22/09/2023
con il signor per inadempimento esclusivo della resistente;
b) condannare la Parte_1
resistente al risarcimento del danno arrecato al signor nella misura di Euro Parte_1
15.103,70 come quantificato con il ricorso introduttivo, e/o nella diversa misura che risulterà di
giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc ritualmente depositato in data 6.1.2025 , Parte_1
chiedeva al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 22.9.2023 con , in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1
individuale Il ricorrente chiedeva altresì di Controparte_2
condannare al risarcimento del danno da questa cagionato, quantificato in € Controparte_1
15.103,70.
A tal fine, il ricorrente esponeva che: in data 22.09.2023 parte ricorrente aveva stipulato un contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura e posa di n. 10 serramenti in PVC e n. 7 porte interne in laminato (completi di accessori); in data 05.10.2023 parte resistente emetteva fattura n. 42/2023
dell'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 5.000,00 venivano effettivamente pagati, mentre la restante parte di € 15.000,00 veniva indicata quale “sconto in fattura”; parte resistente non provvedeva alla consegna e alla posa entro il termine previsto (fine dicembre 2023); parte ricorrente provvedeva a sollecitare il fornitore, anche a mezzo del proprio legale e con formale diffida ad adempiere del
15.5.2024; nonostante le rassicurazioni della resistente questa non provvedeva all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
il ricorrente pazientava al fine di limitare gli eventuali danni derivanti dal comportamento di controparte;
a seguito di tali ritardi parte ricorrente non poteva più
beneficiare dello sconto in fattura e, pertanto, si vedeva costretto a rivolgersi ad un'impresa terza che quantificava il costo per l'acquisto dei serramenti non forniti dalla resistente in € 11.403,70 IVA al
10% inclusa;
la resistente era gravemente inadempiente al contratto oggetto di causa;
la resistente aveva ricevuto € 5.000,00 in corrispettivo ed € 15.000,00 a titolo di credito fiscale, senza aver eseguito la prestazione contrattuale alla quale era obbligata.
Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Il Giudice fissava udienza di discussione alla quale la parte resistente non compariva né si costituiva,
con la conseguenza che veniva dichiarata contumace.
Alla medesima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter.
MOTIVI
Parte ricorrente ha formulato specifica domanda di risoluzione del contratto di fornitura inter partes
del 22.9.2023, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 10 serramenti in PVC e n. 7 porte interne in laminato, deducendo il grave inadempimento della resistente.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussiste, anzitutto, la prova del titolo contrattuale attestata dal preventivo di fornitura e posa in opera del 22.9.2023 intervenuto tra le parti (doc. 1) e avente ad oggetto l'acquisto di n. 10 serramenti in
PVC e n. 7 porte interne in laminato;
preventivo di provenienza della resistente Controparte_2
[...]
Invero, il predetto documento reca quale intestazione di provenienza il nome della resistente CP_2
, unitamente alla sede della stessa, di tal che si tratta certamente di documentazione di
[...]
provenienza della resistente.
In esso, poi, vengono elencati i modelli di serramenti e porte oggetto di fornitura, le caratteristiche specifiche della fornitura, le modalità della posa, il corrispettivo, oltre alle modalità di pagamento che si presumono scritte a mano dal responsabile commerciale dell'operazione (anch'esso indicato nell'intestazione), elementi essenziali e sufficienti per ritenere dimostrato l'accordo inter partes.
Tanto basta per ritenere provato il titolo giustificativo negoziale posto alla base della domanda della ricorrente.
Sussiste altresì la prova del pagamento di una parte del corrispettivo da parte della ricorrente per l'importo di € 5.000,00, prova attestata dalla contabile di bonifico eseguito in data 6/10/2023 (doc. 3)
la quale dimostra il versamento, in favore della resistente, presso il c/c esposto nella fattura 42/2023
del 5.10.2023 (doc. 2) riconducibile alla stessa e, a carico del c/c intestato al ricorrente.
Alla voce “Descrizione” del predetto documento contabile si legge chiaramente che il versamento di
€ 5.000,00 effettuato da parte del ricorrente in favore della resistente è stato eseguito a titolo di
“Recupero patrimonio edilizio-art. 16 bis TUIR. Acconto per sostituzione serramenti adatti ad
ottenere il bonus barriere architettoniche con sconto in fattura in applicazione art 119ter”.
Sussiste infine la prova dell'inadempimento grave posto in essere dalla resistente, la quale non ha consegnato nessuno dei serramenti oggetto della fornitura concordata con il preventivo del 22.9.2023.
Tale circostanza viene confermata dalla corrispondenza (via messaggistica istantanea) prodotta in giudizio dal ricorrente, dalla lettura della quale emerge chiaramente la consapevolezza della resistente dei ritardi nella fornitura, di fatto mai completamente eseguita in favore del ricorrente (doc. 5).
Sul punto, devono essere valorizzate le comunicazioni via messagistica Whatsapp inviate dalla stessa resistente, a mezzo delle quali la resistente prometteva di provvedere alla consegna dei serramenti,
rappresentando di avere dei ritardi a causa di propri fornitori (tali comunicazioni si sono protratte nel tempo, in particolare dal periodo di aprile, maggio e giugno), senza tuttavia provvedere alla consegna e posa dei serramenti oggetto di causa.
Tale condotta costituisce vieppiù riconoscimento dell'inadempimento al contratto sottoscritto con il ricorrente. Parte ricorrente produce altresì copia della formale messa in mora datata 15.5.2024 (e delle successive comunicazioni mail), trasmessa a mezzo del proprio legale nei confronti della resistente (doc. 4), da quest'ultima mai evase.
Deve altresì porsi rilievo al comportamento processuale della stessa resistente che, scegliendo di restare contumace, nulla ha dedotto né provato in merito alla consegna dei serramenti oggetto di fornitura né tantomeno della restituzione delle somme ricevute in corrispettivo dal ricorrente.
Trattandosi della mancata esecuzione della prestazione principale pattuita, evidente è la sussistenza del requisito della gravità ex art. 1455 cc. che giustifica la risoluzione del contratto.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura intervenuto tra le parti in data
22.9.2023 ed il conseguente venir meno del titolo negoziale, sicché le somme versate in corrispettivo dal ricorrente risultano indebitamente trattenute dalla società resistente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, accertata la risoluzione del contratto di fornitura oggetto di causa per fatto e colpa della parte resistente, deve essere conseguentemente dichiarato il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme versate in corrispettivo.
In merito al quantum restitutorio si osserva che, come affermato dal ricorrente, il contratto sottoscritto tra le parti ha ad oggetto, oltre alla fornitura e posa dei serramenti in questione, anche la fornitura delle porte interne, che sono state consegnate dalla resistente, seppur in ritardo.
Per la fornitura e posa delle porte, è stato preventivato l'importo di € 1.300,00 al netto dello sconto in fattura (cfr. doc. 1).
Al fine di individuare l'importo dovuto al ricorrente a titolo di restituzione, alla somma di € 5.000,00
effettivamente corrisposta dal ricorrente deve essere sottratto l'importo di € 1.3000,00, posto che la fornitura e posa delle porte è pacificamente avvenuta.
Residua un quantum restitutorio pari a € 3.700,00 in favore del ricorrente.
La resistente deve essere pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
3.700,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 11.403,70 formulata dal ricorrente,
si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha ceduto il proprio credito fiscale alla resistente mediante il meccanismo del CP_1
cosiddetto “sconto in fattura 75% in applicazione dell'art. 119 ter DL 34/2000”.
Il totale della fattura riporta l'importo che il ricorrente ha pagato al netto dello sconto di € 15.000,00
(proprio lo sconto in fattura di cui sopra): “imponibile € 19.230,77; Totali IVA € 769,23; Totale
fattura € 20.000,00; Sconto € 15.000,00”.
E nella sezione “modalità di pagamento” riporta “BONIFICO BANCARIO ECOBONUS BAR. ARCH.
ART. 119-TER DL 34/2020”.
È pertanto pacifico l'accordo intervenuto tra le parti in merito alla modalità di pagamento così
disciplinata: € 5.000,00 a titolo di acconto (ed effettivamente corrisposti dal ricorrente) ed € 15.000,00
a titolo di sconto in fattura con la cessione del credito ad un istituto bancario.
Il ricorrente lamenta di aver pagato la fornitura dei serramenti non forniti né installati, e di non poter più beneficiare dello sconto in fattura (incamerato dalla ). Controparte_2
Parte ricorrente produce in giudizio preventivo di spesa di altra impresa del settore che quantifica il costo della fornitura e posa di serramenti simili a quelli oggetto di causa per un importo di € 10.367,00
oltre iva al 10%, pertanto pari ad € 11.403,70 (doc. 6), importo che di fatto richiede a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Nella liquidazione del danno connessa alla perdita del beneficio fiscale “ecobonus”, il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato ma nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore). Non essendo mai stata ultimata la fornitura e posa dei serramenti, che dava diritto allo sconto in fattura 75% (in applicazione dell'art. 119 ter DL 34/2000)
invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata. Poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza della resistente, deve essere da questa risarcita la chance che il ricorrente avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora la resistente avesse fornito e posato tempestivamente i serramenti, in modo da consentire al ricorrente la maturazione del diritto al vantaggio fiscale.
Tuttavia, osserva il Tribunale che ai fini della determinazione della misura di tale chance, deve essere rilevata la mancata dimostrazione della sussistenza da parte del ricorrente di tutti i requisiti ulteriori per poter usufruire del beneficio (regolarità urbanistiche, altre prescrizioni richieste dalla legge, etc.).
D'altro canto, non può non tenersi conto del sia pur limitato concorso del fatto colposo del creditore,
atteso che questi ben avrebbe potuto rivolgersi ad altra impresa sostituendo la resistente per posare tempestivamente i serramenti, in tal modo conseguendo il vantaggio fiscale.
Invero, il ricorrente produce un preventivo di spesa richiesto ad impresa terza solo nella data del
23.12.2024, oltre un anno dopo aver sottoscritto il contratto oggetto di causa datato 22.9.2023.
Neppure il ricorrente prova il pagamento delle somme preventivate dall'ulteriore impresa, non avendo prodotto alcun documento contabile sul punto.
Inoltre, va rilevato che il ricorrente neppure ha offerto adeguata dimostrazione del fatto che, a causa dell'inadempimento della resistente, egli abbia perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pur ancorati a presupposti del tutto non sovrapponibili, avrebbero dato diritto ad altri e diversi risparmi fiscali.
Pertanto, dalla somma corrispondente al valore complessivo del bonus fiscale richiesta (pari a €
11.403,70), deve ridursi l'importo liquidabile ad una percentuale, determinata equitativamente, pari alla metà del bonus astrattamente riconoscibile (uguale al 37.5 %, ovvero la metà del 75% previsto),
così pervenendo all'importo complessivo di € 5.701,85.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.701,85, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, omessa l'istruttoria non tenuta e minimi per la fase decisoria,
attesa la contumacia e il rito prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accertato il grave inadempimento della resistente al contratto di fornitura e posa di serramenti,
intervenuto tra le parti in data 22.9.2023, dichiara la risoluzione del predetto contratto e, per l'effetto,
condanna la resistente , in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di € 3.700,00, a titolo di restituzione delle somme ricevute in corrispettivo,
[...]
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno,
condanna la resistente , in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di € 5.701,85, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda al saldo;
condanna la resistente , in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese del Controparte_2
procedimento che liquida in € 118,50 per anticipazioni ed € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Brescia, 11 settembre 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.11.2025
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte ricorrente,
viste le conclusioni precisate,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 49/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto contratto d'appalto promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mensi Parte_1 C.F._1
Simona del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo lo studio sito in Verolanuova
(BS), Via Sant'Arcangelo Tadini n. 36,
PARTE RICORRENTE
contro
in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. P. IVA , contumace
[...] C.F._2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contrattuale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: I) In via principale
e nel merito Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della signora Controparte_1
titolare dell'impresa individuale “ (C.F. Controparte_2
, P. Iva ), per tutti i motivi, sia in fatto che in diritto, esposti nel C.F._2 P.IVA_1
ricorso introduttivo e per l'effetto: a) dichiarare risolto il contratto sottoscritto in data 22/09/2023
con il signor per inadempimento esclusivo della resistente;
b) condannare la Parte_1
resistente al risarcimento del danno arrecato al signor nella misura di Euro Parte_1
15.103,70 come quantificato con il ricorso introduttivo, e/o nella diversa misura che risulterà di
giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc ritualmente depositato in data 6.1.2025 , Parte_1
chiedeva al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 22.9.2023 con , in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1
individuale Il ricorrente chiedeva altresì di Controparte_2
condannare al risarcimento del danno da questa cagionato, quantificato in € Controparte_1
15.103,70.
A tal fine, il ricorrente esponeva che: in data 22.09.2023 parte ricorrente aveva stipulato un contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura e posa di n. 10 serramenti in PVC e n. 7 porte interne in laminato (completi di accessori); in data 05.10.2023 parte resistente emetteva fattura n. 42/2023
dell'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 5.000,00 venivano effettivamente pagati, mentre la restante parte di € 15.000,00 veniva indicata quale “sconto in fattura”; parte resistente non provvedeva alla consegna e alla posa entro il termine previsto (fine dicembre 2023); parte ricorrente provvedeva a sollecitare il fornitore, anche a mezzo del proprio legale e con formale diffida ad adempiere del
15.5.2024; nonostante le rassicurazioni della resistente questa non provvedeva all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
il ricorrente pazientava al fine di limitare gli eventuali danni derivanti dal comportamento di controparte;
a seguito di tali ritardi parte ricorrente non poteva più
beneficiare dello sconto in fattura e, pertanto, si vedeva costretto a rivolgersi ad un'impresa terza che quantificava il costo per l'acquisto dei serramenti non forniti dalla resistente in € 11.403,70 IVA al
10% inclusa;
la resistente era gravemente inadempiente al contratto oggetto di causa;
la resistente aveva ricevuto € 5.000,00 in corrispettivo ed € 15.000,00 a titolo di credito fiscale, senza aver eseguito la prestazione contrattuale alla quale era obbligata.
Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Il Giudice fissava udienza di discussione alla quale la parte resistente non compariva né si costituiva,
con la conseguenza che veniva dichiarata contumace.
Alla medesima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter.
MOTIVI
Parte ricorrente ha formulato specifica domanda di risoluzione del contratto di fornitura inter partes
del 22.9.2023, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 10 serramenti in PVC e n. 7 porte interne in laminato, deducendo il grave inadempimento della resistente.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussiste, anzitutto, la prova del titolo contrattuale attestata dal preventivo di fornitura e posa in opera del 22.9.2023 intervenuto tra le parti (doc. 1) e avente ad oggetto l'acquisto di n. 10 serramenti in
PVC e n. 7 porte interne in laminato;
preventivo di provenienza della resistente Controparte_2
[...]
Invero, il predetto documento reca quale intestazione di provenienza il nome della resistente CP_2
, unitamente alla sede della stessa, di tal che si tratta certamente di documentazione di
[...]
provenienza della resistente.
In esso, poi, vengono elencati i modelli di serramenti e porte oggetto di fornitura, le caratteristiche specifiche della fornitura, le modalità della posa, il corrispettivo, oltre alle modalità di pagamento che si presumono scritte a mano dal responsabile commerciale dell'operazione (anch'esso indicato nell'intestazione), elementi essenziali e sufficienti per ritenere dimostrato l'accordo inter partes.
Tanto basta per ritenere provato il titolo giustificativo negoziale posto alla base della domanda della ricorrente.
Sussiste altresì la prova del pagamento di una parte del corrispettivo da parte della ricorrente per l'importo di € 5.000,00, prova attestata dalla contabile di bonifico eseguito in data 6/10/2023 (doc. 3)
la quale dimostra il versamento, in favore della resistente, presso il c/c esposto nella fattura 42/2023
del 5.10.2023 (doc. 2) riconducibile alla stessa e, a carico del c/c intestato al ricorrente.
Alla voce “Descrizione” del predetto documento contabile si legge chiaramente che il versamento di
€ 5.000,00 effettuato da parte del ricorrente in favore della resistente è stato eseguito a titolo di
“Recupero patrimonio edilizio-art. 16 bis TUIR. Acconto per sostituzione serramenti adatti ad
ottenere il bonus barriere architettoniche con sconto in fattura in applicazione art 119ter”.
Sussiste infine la prova dell'inadempimento grave posto in essere dalla resistente, la quale non ha consegnato nessuno dei serramenti oggetto della fornitura concordata con il preventivo del 22.9.2023.
Tale circostanza viene confermata dalla corrispondenza (via messaggistica istantanea) prodotta in giudizio dal ricorrente, dalla lettura della quale emerge chiaramente la consapevolezza della resistente dei ritardi nella fornitura, di fatto mai completamente eseguita in favore del ricorrente (doc. 5).
Sul punto, devono essere valorizzate le comunicazioni via messagistica Whatsapp inviate dalla stessa resistente, a mezzo delle quali la resistente prometteva di provvedere alla consegna dei serramenti,
rappresentando di avere dei ritardi a causa di propri fornitori (tali comunicazioni si sono protratte nel tempo, in particolare dal periodo di aprile, maggio e giugno), senza tuttavia provvedere alla consegna e posa dei serramenti oggetto di causa.
Tale condotta costituisce vieppiù riconoscimento dell'inadempimento al contratto sottoscritto con il ricorrente. Parte ricorrente produce altresì copia della formale messa in mora datata 15.5.2024 (e delle successive comunicazioni mail), trasmessa a mezzo del proprio legale nei confronti della resistente (doc. 4), da quest'ultima mai evase.
Deve altresì porsi rilievo al comportamento processuale della stessa resistente che, scegliendo di restare contumace, nulla ha dedotto né provato in merito alla consegna dei serramenti oggetto di fornitura né tantomeno della restituzione delle somme ricevute in corrispettivo dal ricorrente.
Trattandosi della mancata esecuzione della prestazione principale pattuita, evidente è la sussistenza del requisito della gravità ex art. 1455 cc. che giustifica la risoluzione del contratto.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura intervenuto tra le parti in data
22.9.2023 ed il conseguente venir meno del titolo negoziale, sicché le somme versate in corrispettivo dal ricorrente risultano indebitamente trattenute dalla società resistente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, accertata la risoluzione del contratto di fornitura oggetto di causa per fatto e colpa della parte resistente, deve essere conseguentemente dichiarato il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme versate in corrispettivo.
In merito al quantum restitutorio si osserva che, come affermato dal ricorrente, il contratto sottoscritto tra le parti ha ad oggetto, oltre alla fornitura e posa dei serramenti in questione, anche la fornitura delle porte interne, che sono state consegnate dalla resistente, seppur in ritardo.
Per la fornitura e posa delle porte, è stato preventivato l'importo di € 1.300,00 al netto dello sconto in fattura (cfr. doc. 1).
Al fine di individuare l'importo dovuto al ricorrente a titolo di restituzione, alla somma di € 5.000,00
effettivamente corrisposta dal ricorrente deve essere sottratto l'importo di € 1.3000,00, posto che la fornitura e posa delle porte è pacificamente avvenuta.
Residua un quantum restitutorio pari a € 3.700,00 in favore del ricorrente.
La resistente deve essere pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
3.700,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 11.403,70 formulata dal ricorrente,
si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha ceduto il proprio credito fiscale alla resistente mediante il meccanismo del CP_1
cosiddetto “sconto in fattura 75% in applicazione dell'art. 119 ter DL 34/2000”.
Il totale della fattura riporta l'importo che il ricorrente ha pagato al netto dello sconto di € 15.000,00
(proprio lo sconto in fattura di cui sopra): “imponibile € 19.230,77; Totali IVA € 769,23; Totale
fattura € 20.000,00; Sconto € 15.000,00”.
E nella sezione “modalità di pagamento” riporta “BONIFICO BANCARIO ECOBONUS BAR. ARCH.
ART. 119-TER DL 34/2020”.
È pertanto pacifico l'accordo intervenuto tra le parti in merito alla modalità di pagamento così
disciplinata: € 5.000,00 a titolo di acconto (ed effettivamente corrisposti dal ricorrente) ed € 15.000,00
a titolo di sconto in fattura con la cessione del credito ad un istituto bancario.
Il ricorrente lamenta di aver pagato la fornitura dei serramenti non forniti né installati, e di non poter più beneficiare dello sconto in fattura (incamerato dalla ). Controparte_2
Parte ricorrente produce in giudizio preventivo di spesa di altra impresa del settore che quantifica il costo della fornitura e posa di serramenti simili a quelli oggetto di causa per un importo di € 10.367,00
oltre iva al 10%, pertanto pari ad € 11.403,70 (doc. 6), importo che di fatto richiede a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Nella liquidazione del danno connessa alla perdita del beneficio fiscale “ecobonus”, il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato ma nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore). Non essendo mai stata ultimata la fornitura e posa dei serramenti, che dava diritto allo sconto in fattura 75% (in applicazione dell'art. 119 ter DL 34/2000)
invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata. Poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza della resistente, deve essere da questa risarcita la chance che il ricorrente avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora la resistente avesse fornito e posato tempestivamente i serramenti, in modo da consentire al ricorrente la maturazione del diritto al vantaggio fiscale.
Tuttavia, osserva il Tribunale che ai fini della determinazione della misura di tale chance, deve essere rilevata la mancata dimostrazione della sussistenza da parte del ricorrente di tutti i requisiti ulteriori per poter usufruire del beneficio (regolarità urbanistiche, altre prescrizioni richieste dalla legge, etc.).
D'altro canto, non può non tenersi conto del sia pur limitato concorso del fatto colposo del creditore,
atteso che questi ben avrebbe potuto rivolgersi ad altra impresa sostituendo la resistente per posare tempestivamente i serramenti, in tal modo conseguendo il vantaggio fiscale.
Invero, il ricorrente produce un preventivo di spesa richiesto ad impresa terza solo nella data del
23.12.2024, oltre un anno dopo aver sottoscritto il contratto oggetto di causa datato 22.9.2023.
Neppure il ricorrente prova il pagamento delle somme preventivate dall'ulteriore impresa, non avendo prodotto alcun documento contabile sul punto.
Inoltre, va rilevato che il ricorrente neppure ha offerto adeguata dimostrazione del fatto che, a causa dell'inadempimento della resistente, egli abbia perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pur ancorati a presupposti del tutto non sovrapponibili, avrebbero dato diritto ad altri e diversi risparmi fiscali.
Pertanto, dalla somma corrispondente al valore complessivo del bonus fiscale richiesta (pari a €
11.403,70), deve ridursi l'importo liquidabile ad una percentuale, determinata equitativamente, pari alla metà del bonus astrattamente riconoscibile (uguale al 37.5 %, ovvero la metà del 75% previsto),
così pervenendo all'importo complessivo di € 5.701,85.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.701,85, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, omessa l'istruttoria non tenuta e minimi per la fase decisoria,
attesa la contumacia e il rito prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accertato il grave inadempimento della resistente al contratto di fornitura e posa di serramenti,
intervenuto tra le parti in data 22.9.2023, dichiara la risoluzione del predetto contratto e, per l'effetto,
condanna la resistente , in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di € 3.700,00, a titolo di restituzione delle somme ricevute in corrispettivo,
[...]
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno,
condanna la resistente , in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di € 5.701,85, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda al saldo;
condanna la resistente , in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese del Controparte_2
procedimento che liquida in € 118,50 per anticipazioni ed € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Brescia, 11 settembre 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”