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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott. Anna Scognamiglio -Giudice
Dott. Cristiana Satta - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6329 /2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
, elett.te dom.to in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA) alla Via Appia n.12, presso lo studio dell'avv. Adele Ulisse, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avvocato Giuseppe Laudante C.F.: con C.F._3 studio in Aversa alla via Salvo D'Acquisto n. 5, presso cui elett.te domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25/07/2024 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in Aversa (CE) il giorno
23/09/2006 con , precisava che dalla loro unione erano Controparte_1 nate in Aversa il 14/10/2007 e in Aversa il 11/121/2011, che i Per_1 Per_2 coniugi si erano separati consensualmente con decreto del 22.6.2017, concludeva chiedendo “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
1 23/09/2006 tra la ricorrente sig.ra e il sig. , Parte_1 Controparte_1 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Aversa;
- confermare la somma prevista a titolo di mantenimento della prole pari ad euro
400,00 (200.00 euro per ciascuna figlia) con rivalutazione e adeguamento ISTAT prevista per legge;
- Confermare nel resto le altre condizioni economiche e di affidamento e gestione della prole di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Riportava le condizioni concordate in sede di separazione che di seguito si trascrivono:
2 si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Entrambe le parti comparivano in data 18.2.2025 innanzi al giudice istruttore, il quale, dopo l'audizione dei coniugi, proponeva agli stessi di conciliare la lite mediante corresponsione di un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre ed in favore della madre pari ad euro 350,00, confermando quanto al resto le condizioni della separazione in ordine al diritto di visita all'affidamento ed alle spese straordinarie.
La signora accettava la proposta a condizione che il sig. si Pt_1 CP_1 dichiarasse disponibile a corrispondere mensilmente il 50% delle spese sostenute per il doposcuola di che ammontano ad euro 90,00 mensili, intendendo Per_2 per doposcuola “le ore in cui va a casa di una ragazza che si occupa di Per_2 seguirla nei compiti”
Il sig. accettava la proposta così come precisata dalla signora CP_1 Pt_1
All'esito i difensori chiedevano decidersi la causa in conformità agli accordi ed il giudice riservava in decisione al collegio.
***
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e
3 successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il
27.6.2017), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno accettato la proposta formulata dal giudice all'udienza di comparizione, con le precisazioni inerenti il pagamento delle spese per il doposcuola, come sopra riportato.
Le predette condizioni relative all'affido dei figli minori, alla regolamentazione del diritto/dovere di visita del coniuge “non collocatario” e agli obblighi di mantenimento, non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (nato a [...] il [...] ) e Parte_1
(nato a [...] il [...] ), - atto n. 204, Controparte_1 parte II, serie A, uff. 1, anno 2006 comune di Aversa;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15/04/2025 .
Il giudice rel.
4 Dott. Cristiana Satta
Il presidente
Dott. Alessandra Tabarro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott. Anna Scognamiglio -Giudice
Dott. Cristiana Satta - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6329 /2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
, elett.te dom.to in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA) alla Via Appia n.12, presso lo studio dell'avv. Adele Ulisse, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avvocato Giuseppe Laudante C.F.: con C.F._3 studio in Aversa alla via Salvo D'Acquisto n. 5, presso cui elett.te domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25/07/2024 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario in Aversa (CE) il giorno
23/09/2006 con , precisava che dalla loro unione erano Controparte_1 nate in Aversa il 14/10/2007 e in Aversa il 11/121/2011, che i Per_1 Per_2 coniugi si erano separati consensualmente con decreto del 22.6.2017, concludeva chiedendo “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
1 23/09/2006 tra la ricorrente sig.ra e il sig. , Parte_1 Controparte_1 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Aversa;
- confermare la somma prevista a titolo di mantenimento della prole pari ad euro
400,00 (200.00 euro per ciascuna figlia) con rivalutazione e adeguamento ISTAT prevista per legge;
- Confermare nel resto le altre condizioni economiche e di affidamento e gestione della prole di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Riportava le condizioni concordate in sede di separazione che di seguito si trascrivono:
2 si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Entrambe le parti comparivano in data 18.2.2025 innanzi al giudice istruttore, il quale, dopo l'audizione dei coniugi, proponeva agli stessi di conciliare la lite mediante corresponsione di un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre ed in favore della madre pari ad euro 350,00, confermando quanto al resto le condizioni della separazione in ordine al diritto di visita all'affidamento ed alle spese straordinarie.
La signora accettava la proposta a condizione che il sig. si Pt_1 CP_1 dichiarasse disponibile a corrispondere mensilmente il 50% delle spese sostenute per il doposcuola di che ammontano ad euro 90,00 mensili, intendendo Per_2 per doposcuola “le ore in cui va a casa di una ragazza che si occupa di Per_2 seguirla nei compiti”
Il sig. accettava la proposta così come precisata dalla signora CP_1 Pt_1
All'esito i difensori chiedevano decidersi la causa in conformità agli accordi ed il giudice riservava in decisione al collegio.
***
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e
3 successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il
27.6.2017), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno accettato la proposta formulata dal giudice all'udienza di comparizione, con le precisazioni inerenti il pagamento delle spese per il doposcuola, come sopra riportato.
Le predette condizioni relative all'affido dei figli minori, alla regolamentazione del diritto/dovere di visita del coniuge “non collocatario” e agli obblighi di mantenimento, non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (nato a [...] il [...] ) e Parte_1
(nato a [...] il [...] ), - atto n. 204, Controparte_1 parte II, serie A, uff. 1, anno 2006 comune di Aversa;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15/04/2025 .
Il giudice rel.
4 Dott. Cristiana Satta
Il presidente
Dott. Alessandra Tabarro
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