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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Orlando, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dal funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c., avv. Rosa Tanzarella, resistente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato il 21.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, docente di ruolo nella scuola secondaria con decorrenza dall'1.9.2015, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze del ministero convenuto con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2014/2015, dolendosi della mancata applicazione, in sede di ricostruzione di carriera, della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 19 luglio 2011 (che, a fronte della rimodulazione delle fasce stipendiali per gli assunti dal primo settembre 2011 operata da detto CCNL e, in particolare, dell'accorpamento della prima e della seconda fascia in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, ha specificatamente previsto che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”); nonché rivendicando la valorizzazione di tutto il servizio prestato antecedentemente alla immissione in ruolo;
facendo in particolare leva sulla violazione della clausola 4) della direttiva 1999/70 CE;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, compresa la fascia 3-8, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il CP_3
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 corrispondente all'anzianità compiuta di anni 3. Condannare controparte all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 di cui alla contrattazione collettiva.
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e
1 ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'applicazione delle posizioni stipendiali progressive di cui ai CCNL vigenti dal momento della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato, compresa il c.d. “gradone 3-8”.
4. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 3.473,70 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
5. Condannare i resistenti al versamento dei contributi previdenziali calcolati, come per legge, sulla base della retribuzione scaturente dalla valutazione per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati.
6. Con vittoria di spese e competenza di causa”. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Si è altresì costituito l' che ha così concluso: “piaccia al Tribunale adito, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, nel caso di accertata fondatezza della domanda giudiziale, condannare i resistenti al versamento dei contributi previdenziali dovuti all' nei limiti della prescrizione”. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, è, in primo luogo, da ritenere priva di sbocco la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso, laddove l'assoluto difetto di allegazioni in ordine alla differente (ed eventualmente più favorevole) anzianità di servizio che il avrebbe potuto maturare al momento della Pt_1 immissione in ruolo sulla base della valutazione di tutti i servizi prestati in pre-ruolo non consente in alcun modo di verificare la legittimità della ricostruzione di carriera operata dall'ufficio scolastico, né al contempo di verificare se il trattamento riservato al medesimo in rapporto all'applicazione del combinato disposto di cui agli art. 485 Pt_1
e 489 D. Lgs. n. 297/94, possa essere risultato discriminatorio in relazione a quanto meglio specificato da Cass. n. 31149/2019. Come anticipato in premessa, l'art. 2 del CCNL di comparto del 4.8.2011, a fronte dell'accorpamento della prima e della seconda fascia stipendiale del personale scolastico in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. In particolare, il comma 2 della suddetta disposizione stabilisce che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di
2 permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1.9.2010 e, al contempo, l'applicazione della disposizione in parola è stata circoscritta agli assunti a tempo indeterminato;
sicché il ricorrente, immesso in ruolo l'1.9.2015, non potrebbe, pertanto, rientrare nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, come, in termini del tutto condivisibili, chiarito da Cassazione civile sez. lav., 7.2.2020, n. 2924, “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”. Avendo il prestato servizio alle dipendenze del convenuto con Pt_1 CP_1 contratto a tempo determinato anteriormente all'1.9.2010 (come specificatamente risulta dallo stesso decreto di ricostruzione carriera allegato al ricorso introduttivo), in coerenza con la interpretazione fornita dalla Suprema Corte dappresso richiamata, è, dunque, da ritenere che il medesimo abbia ugualmente diritto a percepire, dallo scadere del Pt_1 periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Tanto premesso, dalle allegazioni attoree specificatamente risulta come il sia Pt_1 passato in ruolo (con decorrenza 1.9.2015) con una valutazione degli anni di servizio pre-ruolo nella misura di anni 5, mesi 4, giorni 0, potendo, quindi, far valere un'anzianità utile per transitare nella fascia stipendiale 9-14 in data 1.5.2019; sicché le pretese retributive che vengono in rilievo (come meglio specificate dalla parte ricorrente ai punti 10 e 11, pag. 3 dell'atto introduttivo), riferite alla anteriore fascia stipendiale 3- 8, sono correlativamente da imputare all'arco temporale 1.9.2015-30.4.2019. Avendo il convenuto tempestivamente e validamente eccepito la CP_1 prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati, giova rammentare, quanto alla decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di cui si discute in costanza del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, che Cassazione civile, sez. un., 28.12.2023, n. 36197, ha già, in termini condivisibili, chiarito che
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
3 Ciò posto, affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12.2.2020, n. 3346). L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava, poi, su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.2.2021, n. 5413). Nella vicenda in esame, in difetto di indicazioni in ordine alla data di notifica del ricorso introduttivo promananti dalla parte ricorrente, gravata dal relativo onere di allegazione e prova, non vi è modo di retrodatare l'effetto interruttivo della prescrizione scaturente dalla notifica di tale atto oltre il 11.4.2024, data della costituzione in giudizio del ministero convenuto. Dovendosi, in ragione di quanto sin qui evidenziato, ritenere prescritti i crediti sorti anteriormente all'11.4.2019 e dovendosi, al contempo (come detto) imputare le rivendicazioni attoree all'arco temporale 1.9.2015-30.4.2019 (ciò con l'ulteriore puntualizzazione che la retribuzione del mese di aprile 2019, ultimo mese della cornice temporale che viene in rilievo, risulta esigibile a far data dal giorno 23 dello stesso mese), le pretese azionate risultano fondate limitatamente alla retribuzione del mese di aprile 2019 (ovvero limitatamente all'importo di euro 48,25, al cui pagamento l'amministrazione scolastica è da condannare, con la maggiorazione degli interessi legali dalla maturazione dei diritti), mentre sono per il resto da ritenere prive di sbocco. Sulle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto del a Pt_1 percepire, dallo scadere del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni, il convenuto è, altresì, tenuto a versare (per CP_1
l'intero periodo che viene in rilievo) la relativa contribuzione previdenziale all CP_2 dovendosi, a tale riguardo, ritenere che i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, art. 3 L.n. 335/95, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, non siano applicabili per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del comma 10 bis dello stesso art. 3, introdotto dall'art. 19, D. L. n. 4/2019 e, poi, oggetto di successive modifiche. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza del convenuto nei termini CP_1 di cui al dispositivo (dovendosi, tenere conto, quanto alla determinazione del valore della controversia, al c.d. decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.7.2023 da nei confronti del Parte_1 [...]
e nel contraddittorio con l' così provvede: accoglie la Controparte_1 CP_2 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di detto a Pt_1 percepire, sulla base di un'anzianità di servizio di anni 5, mesi 4, giorni 0, all'1.9.2015, il
4 valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al 30.4.2019, ovvero fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze di retribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'11.4.2024, per l'importo di euro 48,25, con la maggiorazione degli interessi legali decorrenti, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione dei diritti;
condanna, altresì, il convenuto a versare ad la contribuzione CP_1 CP_2 previdenziale dovuta sulle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto del a percepire, dallo scadere del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale Pt_1 emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni e ciò per l'intero periodo in questione;
condanna, altresì, l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 350,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, nonché in favore dell' che ugualmente liquida in euro 350,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al CP_2
15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
5
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Orlando, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dal funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c., avv. Rosa Tanzarella, resistente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato il 21.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, docente di ruolo nella scuola secondaria con decorrenza dall'1.9.2015, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze del ministero convenuto con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2014/2015, dolendosi della mancata applicazione, in sede di ricostruzione di carriera, della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 19 luglio 2011 (che, a fronte della rimodulazione delle fasce stipendiali per gli assunti dal primo settembre 2011 operata da detto CCNL e, in particolare, dell'accorpamento della prima e della seconda fascia in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, ha specificatamente previsto che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”); nonché rivendicando la valorizzazione di tutto il servizio prestato antecedentemente alla immissione in ruolo;
facendo in particolare leva sulla violazione della clausola 4) della direttiva 1999/70 CE;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, compresa la fascia 3-8, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il CP_3
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 corrispondente all'anzianità compiuta di anni 3. Condannare controparte all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 di cui alla contrattazione collettiva.
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e
1 ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'applicazione delle posizioni stipendiali progressive di cui ai CCNL vigenti dal momento della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato, compresa il c.d. “gradone 3-8”.
4. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 3.473,70 o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
5. Condannare i resistenti al versamento dei contributi previdenziali calcolati, come per legge, sulla base della retribuzione scaturente dalla valutazione per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati.
6. Con vittoria di spese e competenza di causa”. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Si è altresì costituito l' che ha così concluso: “piaccia al Tribunale adito, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, nel caso di accertata fondatezza della domanda giudiziale, condannare i resistenti al versamento dei contributi previdenziali dovuti all' nei limiti della prescrizione”. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, è, in primo luogo, da ritenere priva di sbocco la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso, laddove l'assoluto difetto di allegazioni in ordine alla differente (ed eventualmente più favorevole) anzianità di servizio che il avrebbe potuto maturare al momento della Pt_1 immissione in ruolo sulla base della valutazione di tutti i servizi prestati in pre-ruolo non consente in alcun modo di verificare la legittimità della ricostruzione di carriera operata dall'ufficio scolastico, né al contempo di verificare se il trattamento riservato al medesimo in rapporto all'applicazione del combinato disposto di cui agli art. 485 Pt_1
e 489 D. Lgs. n. 297/94, possa essere risultato discriminatorio in relazione a quanto meglio specificato da Cass. n. 31149/2019. Come anticipato in premessa, l'art. 2 del CCNL di comparto del 4.8.2011, a fronte dell'accorpamento della prima e della seconda fascia stipendiale del personale scolastico in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. In particolare, il comma 2 della suddetta disposizione stabilisce che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di
2 permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1.9.2010 e, al contempo, l'applicazione della disposizione in parola è stata circoscritta agli assunti a tempo indeterminato;
sicché il ricorrente, immesso in ruolo l'1.9.2015, non potrebbe, pertanto, rientrare nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, come, in termini del tutto condivisibili, chiarito da Cassazione civile sez. lav., 7.2.2020, n. 2924, “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”. Avendo il prestato servizio alle dipendenze del convenuto con Pt_1 CP_1 contratto a tempo determinato anteriormente all'1.9.2010 (come specificatamente risulta dallo stesso decreto di ricostruzione carriera allegato al ricorso introduttivo), in coerenza con la interpretazione fornita dalla Suprema Corte dappresso richiamata, è, dunque, da ritenere che il medesimo abbia ugualmente diritto a percepire, dallo scadere del Pt_1 periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Tanto premesso, dalle allegazioni attoree specificatamente risulta come il sia Pt_1 passato in ruolo (con decorrenza 1.9.2015) con una valutazione degli anni di servizio pre-ruolo nella misura di anni 5, mesi 4, giorni 0, potendo, quindi, far valere un'anzianità utile per transitare nella fascia stipendiale 9-14 in data 1.5.2019; sicché le pretese retributive che vengono in rilievo (come meglio specificate dalla parte ricorrente ai punti 10 e 11, pag. 3 dell'atto introduttivo), riferite alla anteriore fascia stipendiale 3- 8, sono correlativamente da imputare all'arco temporale 1.9.2015-30.4.2019. Avendo il convenuto tempestivamente e validamente eccepito la CP_1 prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati, giova rammentare, quanto alla decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di cui si discute in costanza del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, che Cassazione civile, sez. un., 28.12.2023, n. 36197, ha già, in termini condivisibili, chiarito che
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
3 Ciò posto, affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12.2.2020, n. 3346). L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava, poi, su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.2.2021, n. 5413). Nella vicenda in esame, in difetto di indicazioni in ordine alla data di notifica del ricorso introduttivo promananti dalla parte ricorrente, gravata dal relativo onere di allegazione e prova, non vi è modo di retrodatare l'effetto interruttivo della prescrizione scaturente dalla notifica di tale atto oltre il 11.4.2024, data della costituzione in giudizio del ministero convenuto. Dovendosi, in ragione di quanto sin qui evidenziato, ritenere prescritti i crediti sorti anteriormente all'11.4.2019 e dovendosi, al contempo (come detto) imputare le rivendicazioni attoree all'arco temporale 1.9.2015-30.4.2019 (ciò con l'ulteriore puntualizzazione che la retribuzione del mese di aprile 2019, ultimo mese della cornice temporale che viene in rilievo, risulta esigibile a far data dal giorno 23 dello stesso mese), le pretese azionate risultano fondate limitatamente alla retribuzione del mese di aprile 2019 (ovvero limitatamente all'importo di euro 48,25, al cui pagamento l'amministrazione scolastica è da condannare, con la maggiorazione degli interessi legali dalla maturazione dei diritti), mentre sono per il resto da ritenere prive di sbocco. Sulle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto del a Pt_1 percepire, dallo scadere del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni, il convenuto è, altresì, tenuto a versare (per CP_1
l'intero periodo che viene in rilievo) la relativa contribuzione previdenziale all CP_2 dovendosi, a tale riguardo, ritenere che i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, art. 3 L.n. 335/95, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, non siano applicabili per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del comma 10 bis dello stesso art. 3, introdotto dall'art. 19, D. L. n. 4/2019 e, poi, oggetto di successive modifiche. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza del convenuto nei termini CP_1 di cui al dispositivo (dovendosi, tenere conto, quanto alla determinazione del valore della controversia, al c.d. decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.7.2023 da nei confronti del Parte_1 [...]
e nel contraddittorio con l' così provvede: accoglie la Controparte_1 CP_2 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di detto a Pt_1 percepire, sulla base di un'anzianità di servizio di anni 5, mesi 4, giorni 0, all'1.9.2015, il
4 valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al 30.4.2019, ovvero fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze di retribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'11.4.2024, per l'importo di euro 48,25, con la maggiorazione degli interessi legali decorrenti, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione dei diritti;
condanna, altresì, il convenuto a versare ad la contribuzione CP_1 CP_2 previdenziale dovuta sulle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto del a percepire, dallo scadere del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale Pt_1 emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni e ciò per l'intero periodo in questione;
condanna, altresì, l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 350,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, nonché in favore dell' che ugualmente liquida in euro 350,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al CP_2
15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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