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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 417/2024
Tra:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Dante De Benedetti del foro di Milano Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Piazza Castello n.2, come da procura alle liti allegata agli atti del I grado
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Valeria Negroni del foro di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Terni, Via Carlo Goldoni n.12, come da procura agli atti del I grado
APPELLATA nonche'
e CP_2 Controparte_3
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.826/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza con cui il Tribunale di Perugia lo aveva condannato al pagamento della somma di euro
46.399,00 in favore di a titolo di risarcimento dei danni che egli avrebbe Controparte_1
procurato a tale società a causa di alcune condotte illegittime asseritamente da lui tenute quale socio unico e amministratore della stessa. Il in particolare, dopo aver riepilogato la vicenda in Pt_1
fatto che aveva dato origine a ben tre giudizi, uno dei quali era il presente, contestava le argomentazioni del Tribunale chiedendo la riforma della sentenza impugnata, in via principale con il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da o, in subordine, con la condanna Controparte_1
del e del a manlevarlo di quanto venisse eventualmente condannato a pagare alla CP_2 CP_3
società o con affermazione della responsabilità solidale, con lui, di questi ultimi.
Anteriormente alla celebrazione della prima udienza, fissata al 2/12/24, l'appellante depositava in data 24/9/24 la propria rinuncia agli atti e all'azione nei confronti delle controparti, allegandovi la dichiarazione dell'Avv. Valeria Negroni, procuratore della di accettazione di Controparte_1
tale rinuncia;
risulta agli atti del primo grado la procura rilasciata dal legale rappresentante della società appellata all'Avv. Negroni ai fini della sua difesa in ogni stato e grado del giudizio ed anche ai fini dell'accettazione di eventuali rinunce agli atti. Né risulta necessaria l'accettazione anche da parte del e del non risultando un loro eventuale interesse alla prosecuzione del CP_2 CP_3
giudizio.
Ciò posto, e dovendosi applicare l'art.306 cpc dovrà dichiararsi l'estinzione del giudizio. A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Spese come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.306 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Spese come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 9/1/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 417/2024
Tra:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Dante De Benedetti del foro di Milano Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Piazza Castello n.2, come da procura alle liti allegata agli atti del I grado
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Valeria Negroni del foro di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Terni, Via Carlo Goldoni n.12, come da procura agli atti del I grado
APPELLATA nonche'
e CP_2 Controparte_3
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.826/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza con cui il Tribunale di Perugia lo aveva condannato al pagamento della somma di euro
46.399,00 in favore di a titolo di risarcimento dei danni che egli avrebbe Controparte_1
procurato a tale società a causa di alcune condotte illegittime asseritamente da lui tenute quale socio unico e amministratore della stessa. Il in particolare, dopo aver riepilogato la vicenda in Pt_1
fatto che aveva dato origine a ben tre giudizi, uno dei quali era il presente, contestava le argomentazioni del Tribunale chiedendo la riforma della sentenza impugnata, in via principale con il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da o, in subordine, con la condanna Controparte_1
del e del a manlevarlo di quanto venisse eventualmente condannato a pagare alla CP_2 CP_3
società o con affermazione della responsabilità solidale, con lui, di questi ultimi.
Anteriormente alla celebrazione della prima udienza, fissata al 2/12/24, l'appellante depositava in data 24/9/24 la propria rinuncia agli atti e all'azione nei confronti delle controparti, allegandovi la dichiarazione dell'Avv. Valeria Negroni, procuratore della di accettazione di Controparte_1
tale rinuncia;
risulta agli atti del primo grado la procura rilasciata dal legale rappresentante della società appellata all'Avv. Negroni ai fini della sua difesa in ogni stato e grado del giudizio ed anche ai fini dell'accettazione di eventuali rinunce agli atti. Né risulta necessaria l'accettazione anche da parte del e del non risultando un loro eventuale interesse alla prosecuzione del CP_2 CP_3
giudizio.
Ciò posto, e dovendosi applicare l'art.306 cpc dovrà dichiararsi l'estinzione del giudizio. A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Spese come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.306 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Spese come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 9/1/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)