Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5407/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5407/2024 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi nata in [...] il [...], C.F.: , residente in [...]C.F._1
(RA), Via Zanibona n. 17 (avv. Barbara Liverani)
e nato in [...] il [...], C.F.: residente in [...]C.F._2
(RA), Via Zanibona n. 17 (avv. Cristina Federici)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
17/12/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in India in data 06.11.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lugo al n. 164 Parte II, serie C, anno 2023;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando Parte_1 Parte_2
gli stessi a vivere separati.
2) Assegnare l'immobile adibito a casa coniugale, sito a Lugo (RA) – Via Zanibona n. 17, alla sig.ra che vi continuerà a vivere con i due figli minori, fino alla loro autosufficienza Parte_1
economica.
Le parti danno atto e concordano che non potranno ivi abitare con loro terze persone. La sig.ra Pt_1
potrà soltanto ospitare per un periodo non superiore a 15 giorni, parenti e amici che le andranno a fare visita. In ogni caso, in ipotesi idi ospitalità a cittadini extracomunitari nella casa coniugale, il
Signor si intende manlevato ed esonerato da qualsivoglia responsabilità in ordine alle Pt_2
comunicazioni dovute ex lege
3) Il sig. lascerà la casa coniugale entro il 31 dicembre 2024 Parte_2
4) Dal rilascio della casa coniugale la sig.ra potrà cambiare la serratura e potrà provvedere Pt_1
alla voltura delle utenze a proprio nome.
5) Il capannone ( locale – servizio) sviluppato al piano terra e primo, in corpi separati, pertinenziali alla casa coniugale [Catasto fabbricati Comune di Lugo foglio 10 particella 169, sub 3 posto in Lugo via Zanibona 17] retrostante la casa coniugale rimarrà nel possesso del Signor che sarà unico Pt_2
detentore delle chiavi di accesso del capannone suddetto, per ivi potervi collocare i propri effetti personali, di cui le parti hanno già predisposto separato elenco.Pertanto, sarà solo sotto la responsabilità del Signor la detenzione e il possesso del capannone e dei beni ivi collocati. Il Pt_2 sig. si impegna a recarsi nel capannone passando dall'accesso posto dietro alla casa Pt_2 coniugale, evitando quindi di entrare dall'accesso e dall'area cortilizia posti davanti alla casa coniugale.
Dovrà, inoltre, ogni volta che intende accedere al capannone, preavvertire la moglie per iscritto almeno il giorno prima, salvo in caso di motivata urgenza in cui la potrà avvertire il giorno stesso, sempre per iscritto, e dovrà recarsi al capannone da solo o in compagnia di terze persone solo se autorizzate dalla moglie. Pertanto, quando avviserà la moglie dovrà altresì indicare eventuali persone con cui intende accedere e la medesima gli risponderà se autorizza o meno l'accesso di codeste persone.
6) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, mentre quelle di ordinaria gestione potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascun genitore.
7) Considerata anche l'età dei figli, i coniugi concordano che i medesimi decidano liberamente quando e come restare con il padre.
8) Il sig. , a partire dalla sottoscrizione del presente atto, verserà alla sig.ra Parte_2 [...]
l'assegno di contributo al mantenimento dei due figli pari ad euro 300,00 mensili Pt_1
complessivi (150,00 per ogni figlio) fino alla loro autosufficienza economica.
9) L'assegno di mantenimento verrà versato con bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra il cui iban è già in possesso del sig. , entro il giorno 20 di ogni mese e verrà Pt_1 Pt_2
rivalutato ogni anno in base agli indici Istat.
10) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ravenna che le parti dichiarano di conoscere e di aver compreso in ogni sua parte ovvero secondo le seguenti specificazioni:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
e) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/università;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei in Italia e all'estero ad esclusione dell'attività sportiva del tennis;
d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto (auto e/o motorino) dei figli.
11) Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di richiesta scritta di un genitore, l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente (entro 15 giorni) sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale motivato dissenso, dovendosi in difetto o in caso di generico dissenso intendersi come assenso alla richiesta.
12) Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato.
13) Le parti concordano e danno atto che sarà la NO percepire l'assegno unico Parte_1
universale nella misura del 100%.
14) I coniugi si dichiarano autosufficienti e ciascuno provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento.
15) Si dà atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro beni di esclusiva proprietà
e che la casa coniugale viene assegnata alla moglie con i relativi mobili, arredi ed elettrodomestici
(di proprietà esclusiva del marito), come da separato elenco.
16) Spese del presente procedimento compensate tra le parti e ciascun coniuge provvederà a corrispondere al proprio difensore i relativi compensi professionali. Si dà atto che la sig.ra è Pt_1
stata ammessa al gratuito patrocinio. 17) I coniugi allegano il seguente piano genitoriale:
- La figlia frequenta la scuola superiore a Faenza, liceo artistico Torricelli -Ballardini, Per_2
dal lunedì al sabato, il lunedì, giovedì e sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.59, il martedì dalle ore 7.55 alle ore 16.30, il mercoledì e venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.25. Si reca a scuola con l'autobus.
Non svolge attività sportiva.
- Il figlio frequenta la scuola superiore Itis Guglielmo Marconi a Lugo, dal lunedì al Per_1
sabato, il lunedì e martedì dalle ore 7.55 alle ore 13.45, gli altri giorni dalle ore 7.55 alle ore 12.50.
Si reca a scuola con l'autobus. Non svolge attività sportiva.
18) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto impegnandosi a sottoscrivere la necessaria documentazione a tale scopo richiesta.
19) I coniugi di danno atto del reciproco assenso al rilascio del passaporto italiano proprio e per i figli.
20) Evidenziato che nel mese di febbraio 2024 la sig.ra aveva inviato una pec alla Questura di Pt_1
Ravenna ove chiedeva di tenere in sospeso il rilascio del passaporto italiano in favore del marito, essendo in corso la procedura di separazione e che c'era il rischio e timore che il marito potesse uscire dall'Italia e non versare il mantenimento dei figli, e che ad oggi codesta procedura di rilascio
è ancora sospesa, la sig.ra si impegna a comunicare alle competenti Autorità che è stato Pt_1
raggiunto un accordo di separazione consensuale e quindi chiedere e prestare il proprio consenso affinché il Signor riceva il passaporto italiano. Pt_2
Una volta che la pratica sarà sbloccata il sig. provvederà a chiedere, unitamente al rilascio Pt_2
del proprio passaporto, anche il rilascio dei passaporti italiani in favore dei due figli e poi si attiverà per la revoca dei passaporti indiani dei due figli in India.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi