Articolo 2 della Legge 7 maggio 1954, n. 208
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 giugno 1954
Art. 2.
Gli accordi conclusi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con il comune di Milano per le varianti da apportare, per esigenze tecniche o urbanistiche, al piano di lavori previsto nella convenzione indicata all'articolo precedente, saranno approvati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro. Le maggiori spese derivanti dalle varianti richieste dal comune di Milano per ragioni di sistemazione urbanistica della zona interessata dai lavori, saranno a carico del Comune stesso.
Entrata in vigore il 6 giugno 1954