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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3207/2024.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate;
visti e applicati gli artt. 127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 15/042025, la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al R.G. n. 3207/2024 pendente tra:
parte appellante: codice fiscale: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AUTARIELLO GABRIELLA;
P.IVA_1
parte appellata: Controparte_1
[..
[...] [...]
, codice fiscale: , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO.
OGGETTO:
Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di n. 103/2024 di data CP_1
10/04/2024.
CONCLUSIONI
per la parte appellante:
“1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente
appello, annullare i verbali n. 176/0376710, 176/0376705, 176/0412730,
176/0403783, 176/0403766, 176/0414232, 176/0409431, 176/0409353, 176/0409355,
176/0412698 per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie
della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti, e annullare la
condanna alle spese di lite disposta nei confronti dell'odierna appellante.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni
pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di
giudizio”;
per la parte appellata:
2 “Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente
infondato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello, depositato l'11/11/2024, la Parte_1
ha presentato appello contro la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
n. 103/2024, emessa in data 10/04/2024 e depositata in cancelleria nella CP_1
stessa data. La detta sentenza aveva deciso sulla causa di opposizione, iscritta sub n.
R.G. 1147/2022, avverso dieci verbali di contestazione (elencati nelle conclusioni sopra riportate), emessi dalla Polizia Stradale di , confermandoli tutti. Si è CP_1
costituito il Controparte_1
con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che ha richiesto il
[...]
rigetto del ricorso “siccome inammissibile e/o manifestamente infondato”
(conclusioni sopra riportate).
2. I detti dieci verbali1 riguardano presunte violazioni dell'art.176, commi 11 e 21,
C.d.S. (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) per il mancato pagamento di pedaggi
3 autostradali. Il comma 11 dispone: “Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto
il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità
manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni
esistenti o dal personale addetto …”. Il comma 21 assoggetta la violazione in questione “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 ad €
344”.
3. Valutati gli atti della causa di primo grado, la sentenza appellata, i motivi di cui al ricorso in appello e le difese ed eccezioni proposte nella memoria di costituzione della parte appellata, e tenuto conto della giurisprudenza di merito formatasi presso il
Tribunale di Bolzano in subiecta materia (su cause riguardanti le stesse violazioni amministrative e pendenti tra le stesse parti;
ex multis: sentenze nn. 447/20024 del
11/04/2024, 741/2024 del 11/07/2024, 748/2024 del 16/07/2024, n. 870/2024 del
19/09/2024, n. 889/2024 del 26/09/2024, n. 890/2024 del 26/09/2024, n. pagina 6 di
11 891 del 26/09/2024), cui il sottoscritto ritiene di uniformarsi, l'appello dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
4. Invero, risulta fondato il primo motivo di appello, con assorbimento degli altri motivi. Svolgendo il detto motivo, la parte appellante si riferisce a prove documentali e testimoniali, prodotte e assunte in primo grado, ai sensi delle quali l Parte_2
[..
[...] [...] ha “interrotto bruscamente, senza che la ne avesse
[...] Pt_1
contezza”, una prassi consolidata “per l'addebito dei mancanti pagamenti dei
pedaggi autostradali”; infatti, nei casi “in cui fossero stati riscontrati dei mancati
versamenti”, da parte dei veicoli di proprietà della parte appellante, l'autostrada avrebbe sempre mandato “opportuni solleciti alla con le richieste di Pt_1
pagamento dei singoli pedaggi, pena l'applicazione della sanzione”, pagamenti che sarebbero poi avvenuti tramite un apposito “numero di telepass cui associare
eventuali mancati pagamenti”. “Il suddetto iter per l'odierna appellante non aveva
subito alcun tipo di modifica, prima della ricezione dei verbali” in questione (per tutte le citazioni: pagine 4s del ricorso).
5. Al fine del perfezionamento della fattispecie sanzionata dall'art. 176, comma 11,
del C.d.S. (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: cfr. sopra sub punto 2) è necessario l'accertamento che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le
modalità e le tariffe vigenti”. La disposizione citata integra una c.d. “norma in
bianco” nel cui raggio d'azione rientra anche la modalità di riscossione del pedaggio concordata tra la e l' come si evince, Pt_1 Parte_2
peraltro, dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa dimesso dal Commissariato del Governo
(doc. n. 3 della parte appellata)2, per cui le modalità rilevanti ai fini del corretto adempimento all'obbligo di pagamento del pedaggio vengono determinate dalla stessa Concessionaria. Siccome quest'ultima si è discostata unilateralmente da una
5 prassi di incasso invalsa tra le parti già da tanto tempo e sulla quale la parte appellante poteva giustamente porre affidamento, non risulta contestabile a quest'ultima il mancato pagamento dei pedaggi in questione.
6. La prassi dei solleciti dell alla con i susseguenti Parte_2 Parte_1
pagamenti dei pedaggi, risultati ancora aperti, con il telepass appositamente dedicato al loro pagamento (il “Telepass n. 0777577941 con delega e documenti a norma di
”: e-mail Autostrade allegate al ricorso), improvvisamente disattesa nei Persona_1
casi qui in questione, risulta sufficientemente comprovata sia dalla documentazione allegata dalla parte appellante in primo grado (cfr. le e-mail Autostrade), sia dalla testimonianza resa dalla sig.ra (doc. CCF_000122 di parte Testimone_1
appellante).
7. Deve ritenersi, perciò, che a giustificazione dei mancati pagamenti da parte della sussista l'esimente della buona fede, giustamente invocata dalla Parte_1
società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove si fa leva sull'affidamento posto in tale prassi. L'art. 3 della L. 689/81 prevede che “nelle violazioni cui è
applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in
cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”. Anche in tema di illeciti amministrativi è
quindi necessario l'elemento soggettivo, costituito dal dolo o dalla colpa. Poiché vige la presunzione di colpa stabilita dall'art. citato, ne segue che spetta all'agente di
6 “dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile” (Cass.
civ., Sez. II, 27/02/2024, n. 5127).
8. Come già rilevato, nei casi qui in questione sussiste la prova della sussistenza di circostanze estranee alla sfera della parte appellante, idonee a generare in essa la convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, come richiesto dalla Suprema Corte: “In tema di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, l'errore sulla liceità della relativa condotta,
correntemente indicato come "buona fede", può rilevare in termini di esclusione
della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a
tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad
ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che
da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che
nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non
suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass.
civ., Sez. II, Ordinanza, 20/09/2023, n. 26864).
9. Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con la conseguente riforma integrale della sentenza di prime cure e l'annullamento di tutti i verbali di contestazione impugnati.
10. Di fronte alla novità della questione e della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra la parte appellante e l per cui anch'essa Parte_2
7 era in “buona fede”) si giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (cfr. l'art. 92, comma 2, c.p.c. alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 77 del 19/04/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3207/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. in riforma dell'impugnata sentenza n. 103/2024 di data 10/04/2024 del Giudice di
Pace di ed in accoglimento del presente appello, annulla i seguenti verbali di CP_1
contestazione: nn. 176/0376710, 176/0376705, 176/0412730, 176/0403783,
176/0403766, 176/0414232, 176/0409431, 176/0409353, 176/0409355,
176/0412698;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in (BZ), il 16/04/2025, a seguito di udienza per trattazione CP_1
scritta, tenutasi il 15/04/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi dei seguenti verbali, tutti redatti per la plurima violazione dell'Art. 176, comma 21, C.d.S. (allegati al doc. n. 1 di parte appellata):
1. Nr. 176-0376705 - ID 369990 redatto in data 18.10.2021;
2. Nr. 176-0376710 - ID 369995 redatto in data 18.10.2021;
3. Nr. 176-0403766 - ID 372494 redatto in data 24.12.2021;
4. Nr. 176-0403783 - ID 372511 redatto in data 24.12.2021;
5. Nr. 176-0409353 - ID 372904 redatto in data 10.01.2022;
6. Nr. 176-0409355 - ID 372906 redatto in data 10.01.2022:
7. Nr. 176-0409431 – ID 372982 redatto in data 10.01.2022;
8. Nr. 176-0412698 – ID 373190 redatto in data 14.01.2022;
9. Nr. 176-0412730 – ID 373222 redatto in data 14.01.2022;
10. Nr. 176/0414232 – ID 373435 redatto in data 18.01.2022. 2 L'art 3 coì dispone: “Oggetto della collaborazione sono i mancati pagamenti del pedaggio accertati a seguito del decorso del termine di pagamento secondo le modalità e le tariffe vigenti determinate dalla Concessionaria”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3207/2024.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate;
visti e applicati gli artt. 127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 15/042025, la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al R.G. n. 3207/2024 pendente tra:
parte appellante: codice fiscale: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AUTARIELLO GABRIELLA;
P.IVA_1
parte appellata: Controparte_1
[..
[...] [...]
, codice fiscale: , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO.
OGGETTO:
Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di n. 103/2024 di data CP_1
10/04/2024.
CONCLUSIONI
per la parte appellante:
“1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente
appello, annullare i verbali n. 176/0376710, 176/0376705, 176/0412730,
176/0403783, 176/0403766, 176/0414232, 176/0409431, 176/0409353, 176/0409355,
176/0412698 per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie
della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti, e annullare la
condanna alle spese di lite disposta nei confronti dell'odierna appellante.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni
pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di
giudizio”;
per la parte appellata:
2 “Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente
infondato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello, depositato l'11/11/2024, la Parte_1
ha presentato appello contro la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
n. 103/2024, emessa in data 10/04/2024 e depositata in cancelleria nella CP_1
stessa data. La detta sentenza aveva deciso sulla causa di opposizione, iscritta sub n.
R.G. 1147/2022, avverso dieci verbali di contestazione (elencati nelle conclusioni sopra riportate), emessi dalla Polizia Stradale di , confermandoli tutti. Si è CP_1
costituito il Controparte_1
con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che ha richiesto il
[...]
rigetto del ricorso “siccome inammissibile e/o manifestamente infondato”
(conclusioni sopra riportate).
2. I detti dieci verbali1 riguardano presunte violazioni dell'art.176, commi 11 e 21,
C.d.S. (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) per il mancato pagamento di pedaggi
3 autostradali. Il comma 11 dispone: “Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto
il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità
manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni
esistenti o dal personale addetto …”. Il comma 21 assoggetta la violazione in questione “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 ad €
344”.
3. Valutati gli atti della causa di primo grado, la sentenza appellata, i motivi di cui al ricorso in appello e le difese ed eccezioni proposte nella memoria di costituzione della parte appellata, e tenuto conto della giurisprudenza di merito formatasi presso il
Tribunale di Bolzano in subiecta materia (su cause riguardanti le stesse violazioni amministrative e pendenti tra le stesse parti;
ex multis: sentenze nn. 447/20024 del
11/04/2024, 741/2024 del 11/07/2024, 748/2024 del 16/07/2024, n. 870/2024 del
19/09/2024, n. 889/2024 del 26/09/2024, n. 890/2024 del 26/09/2024, n. pagina 6 di
11 891 del 26/09/2024), cui il sottoscritto ritiene di uniformarsi, l'appello dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
4. Invero, risulta fondato il primo motivo di appello, con assorbimento degli altri motivi. Svolgendo il detto motivo, la parte appellante si riferisce a prove documentali e testimoniali, prodotte e assunte in primo grado, ai sensi delle quali l Parte_2
[..
[...] [...] ha “interrotto bruscamente, senza che la ne avesse
[...] Pt_1
contezza”, una prassi consolidata “per l'addebito dei mancanti pagamenti dei
pedaggi autostradali”; infatti, nei casi “in cui fossero stati riscontrati dei mancati
versamenti”, da parte dei veicoli di proprietà della parte appellante, l'autostrada avrebbe sempre mandato “opportuni solleciti alla con le richieste di Pt_1
pagamento dei singoli pedaggi, pena l'applicazione della sanzione”, pagamenti che sarebbero poi avvenuti tramite un apposito “numero di telepass cui associare
eventuali mancati pagamenti”. “Il suddetto iter per l'odierna appellante non aveva
subito alcun tipo di modifica, prima della ricezione dei verbali” in questione (per tutte le citazioni: pagine 4s del ricorso).
5. Al fine del perfezionamento della fattispecie sanzionata dall'art. 176, comma 11,
del C.d.S. (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: cfr. sopra sub punto 2) è necessario l'accertamento che i conducenti non abbiano corrisposto “il pedaggio secondo le
modalità e le tariffe vigenti”. La disposizione citata integra una c.d. “norma in
bianco” nel cui raggio d'azione rientra anche la modalità di riscossione del pedaggio concordata tra la e l' come si evince, Pt_1 Parte_2
peraltro, dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa dimesso dal Commissariato del Governo
(doc. n. 3 della parte appellata)2, per cui le modalità rilevanti ai fini del corretto adempimento all'obbligo di pagamento del pedaggio vengono determinate dalla stessa Concessionaria. Siccome quest'ultima si è discostata unilateralmente da una
5 prassi di incasso invalsa tra le parti già da tanto tempo e sulla quale la parte appellante poteva giustamente porre affidamento, non risulta contestabile a quest'ultima il mancato pagamento dei pedaggi in questione.
6. La prassi dei solleciti dell alla con i susseguenti Parte_2 Parte_1
pagamenti dei pedaggi, risultati ancora aperti, con il telepass appositamente dedicato al loro pagamento (il “Telepass n. 0777577941 con delega e documenti a norma di
”: e-mail Autostrade allegate al ricorso), improvvisamente disattesa nei Persona_1
casi qui in questione, risulta sufficientemente comprovata sia dalla documentazione allegata dalla parte appellante in primo grado (cfr. le e-mail Autostrade), sia dalla testimonianza resa dalla sig.ra (doc. CCF_000122 di parte Testimone_1
appellante).
7. Deve ritenersi, perciò, che a giustificazione dei mancati pagamenti da parte della sussista l'esimente della buona fede, giustamente invocata dalla Parte_1
società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove si fa leva sull'affidamento posto in tale prassi. L'art. 3 della L. 689/81 prevede che “nelle violazioni cui è
applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in
cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”. Anche in tema di illeciti amministrativi è
quindi necessario l'elemento soggettivo, costituito dal dolo o dalla colpa. Poiché vige la presunzione di colpa stabilita dall'art. citato, ne segue che spetta all'agente di
6 “dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile” (Cass.
civ., Sez. II, 27/02/2024, n. 5127).
8. Come già rilevato, nei casi qui in questione sussiste la prova della sussistenza di circostanze estranee alla sfera della parte appellante, idonee a generare in essa la convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, come richiesto dalla Suprema Corte: “In tema di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, l'errore sulla liceità della relativa condotta,
correntemente indicato come "buona fede", può rilevare in termini di esclusione
della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a
tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad
ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che
da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che
nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non
suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass.
civ., Sez. II, Ordinanza, 20/09/2023, n. 26864).
9. Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con la conseguente riforma integrale della sentenza di prime cure e l'annullamento di tutti i verbali di contestazione impugnati.
10. Di fronte alla novità della questione e della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra la parte appellante e l per cui anch'essa Parte_2
7 era in “buona fede”) si giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (cfr. l'art. 92, comma 2, c.p.c. alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 77 del 19/04/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3207/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. in riforma dell'impugnata sentenza n. 103/2024 di data 10/04/2024 del Giudice di
Pace di ed in accoglimento del presente appello, annulla i seguenti verbali di CP_1
contestazione: nn. 176/0376710, 176/0376705, 176/0412730, 176/0403783,
176/0403766, 176/0414232, 176/0409431, 176/0409353, 176/0409355,
176/0412698;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in (BZ), il 16/04/2025, a seguito di udienza per trattazione CP_1
scritta, tenutasi il 15/04/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi dei seguenti verbali, tutti redatti per la plurima violazione dell'Art. 176, comma 21, C.d.S. (allegati al doc. n. 1 di parte appellata):
1. Nr. 176-0376705 - ID 369990 redatto in data 18.10.2021;
2. Nr. 176-0376710 - ID 369995 redatto in data 18.10.2021;
3. Nr. 176-0403766 - ID 372494 redatto in data 24.12.2021;
4. Nr. 176-0403783 - ID 372511 redatto in data 24.12.2021;
5. Nr. 176-0409353 - ID 372904 redatto in data 10.01.2022;
6. Nr. 176-0409355 - ID 372906 redatto in data 10.01.2022:
7. Nr. 176-0409431 – ID 372982 redatto in data 10.01.2022;
8. Nr. 176-0412698 – ID 373190 redatto in data 14.01.2022;
9. Nr. 176-0412730 – ID 373222 redatto in data 14.01.2022;
10. Nr. 176/0414232 – ID 373435 redatto in data 18.01.2022. 2 L'art 3 coì dispone: “Oggetto della collaborazione sono i mancati pagamenti del pedaggio accertati a seguito del decorso del termine di pagamento secondo le modalità e le tariffe vigenti determinate dalla Concessionaria”