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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3605/2023 RG fissata all'udienza del 01/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANGIONE ANDREA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel quadriennio
2018 per un totale di n. 37 giornate OTD;
2) per l'effetto, ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) Il ricorrente svolge abitualmente l'attività di bracciante agricola stagionale, a tanto essendosi dedicato per
l'intero arco della propria vita professionale e sin dal 1977, come risulta dall'allegato estratto conto previdenziale;
1 2) in detto contesto, lo stesso ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola di , c.f. , con sede legale in CP_2 CodiceFiscale_1
Copertino (Le) alla via Casole Esterna n. 16, nel 2018 nel mesi di luglio e agosto per 37 giornate lavorative
3) nel dettaglio, il deducente si è occupato della coltivazione e raccolta di ortaggi e verdure varie (zucchine, peperoni, melanzane, cocomeri, fagiolini, broccoli, etc.), presso alcuni terreni ubicati in agro di Copertino alle contrade Olmo, S. Angelo e Casole;
4) nel disbrigo di tali incombenze, egli ha osservato un orario lavorativo di circa sei ore al dì (dalle 6,00 alle 12,00 circa), osservando le direttive impartite dalla sig.ra o da suoi preposti tra cui in CP_2 particolar modo il padre la quale provvedeva altresì all'erogazione della retribuzione di Persona_1 circa € 50,00 giornalieri, versati a fine settimana;
…
Ha eccepito l'erronea valutazione da parte di rispetto alla cancellazione. CP_1
nel costituirsi, ha eccepito decadenza ex art. 22 dl 7/1970 nonché infondatezza del CP_1 ricorso nel merito sulla base delle risultanze ispettive.
1. Appare necessario primariamente richiamare la giurisprudenza in materia di valore del verbale ispettivo. In tal senso, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
2 Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del
19/04/2010 ex multis).
2. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività sollevata da In tal senso - infatti - va CP_1 rilevato come parte ricorrente abbia dato pienamente atto della tempestività dell'atto di impugnazione.
3. Nel merito appare necessario analizzare preliminarmente il contenuto del verbale ispettivo.
3 I verbalizzanti hanno rilevato innanzitutto la totale assenza dal 2016 in poi di pagamento delle contribuzioni rispetto ai lavoratori dichiarati. Hanno rilevato una sostanziale assenza di pagamenti tracciati anche dopo l'entrata in vigore della normativa in materia.
Inoltre, gli stessi hanno rilevato una sproporzione tra ricavi e spese che nel quinquennio si aggira oltre 5 milioni di euro. In sostanza – anche elidendo i contributi non pagati e che quindi la non ha materialmente speso - la avrebbe personalmente anticipato CP_2 CP_2 almeno circa 4 milioni di euro (parlando di stipendi e fatture per acquisti). Per non parlare della cifra in contanti che avrebbe speso per stipendi in contanti, dato che solo una irrisoria parte dei dipendenti dichiarati era pagato in maniera tracciabile.
Appare circostanza inverosimile un simile dispendio di denaro, data anche la mancanza di risorse proprie documentate in capo alla . Ulteriormente, sono stati rinvenuti presenti CP_2 lavoratori extracomunitari “in nero”.
Inoltre, risulterebbero dichiarati braccianti anche in giornate c.d. piovose nelle quali l'attività non appare realisticamente svolgibile.
4. Appare ora necessario analizzare le testimonianze escusse in giudizio. Tes_ La teste ha fatto presente che:
ADR: conosco il sig. Arcati.
ADR: abbiamo lavorato assieme. Nel 2018. . CP_2
ADR: di raccolta ortaggi.
ADR: sulla strada di Carmiano e i terreni vicino al cimitero.
ADR: luglio agosto con lui.
ADR: penso una cinquantina il signore.
ADR: presto perché fa caldo. 5.30/11 più o meno.
ADR: la paga una cinquantina di euro. In contanti.
ADR: o o il padre ci pagavano. CP_2
ADR: più o meno una decina di persone a squadra. Due o tre squadre.
ADR: solo raccolta.
ADR: io sono stata disconosciuta. Sono in causa con CP_1
ADR: ortaggi. zucchine, Pt_2 Parte_3 Parte_4
ADR: le serre stavano a casole dove abitano. Una quindicina di serre. Là dove
Abitano
4 Il teste ha fatto presente: Testimone_2
ADR: conosco Abbiamo lavorato assieme nel 2018 se non ricordo Parte_1 male.
ADR: per l'azienda agricola . I terreni erano sulla via di Carmiano, fondo chiamato Cippone. CP_2
Solo lì.
ADR: luglio e agosto.
ADR: io a volte 50 a volte 80 giornate l'anno.
ADR: non lo so il signore. Ci si incontrava saltuariamente. Non è che tutti i giorni stavano assieme. Non so quante giornate metteva.
ADR: della raccolta di ortaggi, melanzane, zucchine. Pt_2
ADR: eravamo divisi in squadre. delle volte anche 2 o 3 squadre. sennò una.
Dipendeva da quello che c'era da raccogliere.
ADR: ogni squadra era da 9/10 persone.
ADR: d'estate 5.30/6 sino alle 11.30/12. 5 ore/ 5 ore e mezza circa. Con la pausa caffè. CP_ ADR: quando si finiva di lavorare c'era o la figlia o il padre. Sennò si andava direttamente in azienda. CP_ ADR: le direttive le davano col padre Sennò c'erano anche i figli a Per_1 volte, e se ricordo bene. Pt_1 Per_2
ADR: i pagamenti ogni 15 gg un acconto. Poi a fine mese ci saldava.
ADR: in contanti.
ADR: anche perché io di giornate non ne facevo tantissime. A volte facevo la settimana intera a volte due
o tre giornate.
ADR: 50 euro al giorno.
ADR: io sono stato cancellato. Sono in causa.
ADR:non è mio testimone l'Arcati.
ADR: in campo aperto lavoravamo
ADR: non sono mai stato ascoltato da nessuno.
Va rilevato come la testimonianza di non appare precisa in quanto afferma Testimone_2
Tes_ di averlo incontrato saltuariamente. La stessa teste indica le giornate in maniera ipotetica.
5 In ogni caso, non appare dirimente la testimonianza di costei in quanto le dichiarazioni rilasciate sono in ogni caso recessive rispetto all'obiettiva sproporzione della forza lavoro potenzialmente assunta. Inoltre, non si giustifica come sia possibile un simile esborso di denaro contante a fronte di entrate assolutamente minori e non idonee a garantire i pagamenti che i testi asseriscono di aver ricevuto.
Quanto affermato non trova riscontro in dati obiettivi ricavabili dal verbale stesso e pertanto deve ritenersi che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Circa le spese, la complessità degli accertamenti e la diffusione del contenzioso in sede locale giustificano la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3605/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 21/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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