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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIA PV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 8708/2023 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( C.F. 1 Parte_1
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. IDDAS
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata,NI ( C.F. 2 giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 nato a [...] il [...] ( C.F._3
rappr. e dif. come in atti dall'Avv. RAPISARDA GIUSEPPE ( C.F._4
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07/07/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 21/07/2023, Parte_1 chiedeva
a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 30/01/2008 a Trecastagni (CT) e il 13/06/2008, Persona_2 il dal quale sono nati i figli Persona_1
,
Persona_4 il 24/11/2017, era il 28/09/2015 e 14/03/2012, Persona 3
entrato irrimediabilmente in crisi.
Chiedeva, altresì, con riferimento ai figli minori, di volersi disporre l'affido esclusivo con collocamento presso di lei e l'assegnazione della casa coniugale, per le ragioni esposte in ricorso, nonché la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre.
Si costituiva Controparte_1 in data 13/01/2024, non contestando la domanda di separazione ma chiedendo tempi di visita per i minori e condizioni economiche di mantenimento rapportati alla propria condizione lavorativa, precisando che lo stesso aveva trovato lavoro all'estero, precisamente in Polonia.
All'udienza del 21/02/2024 il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza successiva adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti alle seguenti condizioni: "Affida i figli minori alla madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina
Controparte_1 di versare alla il diritto di visita del padre come in parte motiva. CP_2 un contributo mensile per i figli di complessivi € 600,00 ricorrente Parte_1
(150,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato." Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Transitata la causa innanzi al giudice delegato all'udienza del 07.07.2025 le parti chiedevano congiuntamente di precisare le conclusioni alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Giudice delegato rimetteva, quindi, la causa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
وInvero, la separazione di fatto tra i coniugi Parte_1 e Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, con particolare riferimento al regime di affidamento e mantenimento dei figli minori, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero quanto già statuito inseno all'ordinanza ex art. 472 bis 22 c.p.c. del 22.02.2024, che qui si riporta "Affida i figli minori alla madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. CP_2 di versare alla ricorrenteControparte_1 Parte_1
un contributo mensile per i figli di complessivi € 600,00 (150,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato."
In considerazione della permanenza all'estero del resistente per motivi di lavoro, si ritiene conforme all'interesse dei minori l'affidamento esclusivo già disposto in via provvisoria e su cui concordano le parti;
inoltre, in merito al diritto di visita, vanno confermate le condizioni di cui all'ordinanza sopra richiamata, ovvero in mancanza di diverso accordo, 66
il padre potrà tenere con sé i figli una volta al mese per tre giorni da venerdì dopo la scuola a domenica alle ore 20:00, da concordare previamente tra le parti, con pernotto;
venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
le festività saranno gestite col criterio dell'alternanza; ritenuto opportuno disciplinare i rapporti "a distanza" tra il padre ed i figli, si dispone che il padre potrà sentire telefonicamente o in videochiamata i figli due volte a settimana, individuati, in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e venerdì, nella fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 20:00, tenuto conto degli impegni dei minori".
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi Parte_1 0 [...]
coniugati in Trecastagni (CT) il 30.01.2008.CP_1
con collocamento presso Affida in via esclusiva i figli minori alla madre Parte_1 di lei ed assegnazione della casa coniugale.
CP_2 Controparte_1 di versare alla ricorrente Parte_1 un contributo mensile per i figli di complessivi € 600,00 (150,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato.
Regola il diritto di visita del padre come in parte motiva.
Compensate le spese del giudizio.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto (atto N. 2 P. 2 Serie A anno 2008), ai sensi del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 11/07/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 8708/2023 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( C.F. 1 Parte_1
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. IDDAS
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata,NI ( C.F. 2 giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 nato a [...] il [...] ( C.F._3
rappr. e dif. come in atti dall'Avv. RAPISARDA GIUSEPPE ( C.F._4
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07/07/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 21/07/2023, Parte_1 chiedeva
a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 30/01/2008 a Trecastagni (CT) e il 13/06/2008, Persona_2 il dal quale sono nati i figli Persona_1
,
Persona_4 il 24/11/2017, era il 28/09/2015 e 14/03/2012, Persona 3
entrato irrimediabilmente in crisi.
Chiedeva, altresì, con riferimento ai figli minori, di volersi disporre l'affido esclusivo con collocamento presso di lei e l'assegnazione della casa coniugale, per le ragioni esposte in ricorso, nonché la regolamentazione del diritto di visita e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre.
Si costituiva Controparte_1 in data 13/01/2024, non contestando la domanda di separazione ma chiedendo tempi di visita per i minori e condizioni economiche di mantenimento rapportati alla propria condizione lavorativa, precisando che lo stesso aveva trovato lavoro all'estero, precisamente in Polonia.
All'udienza del 21/02/2024 il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza successiva adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti alle seguenti condizioni: "Affida i figli minori alla madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina
Controparte_1 di versare alla il diritto di visita del padre come in parte motiva. CP_2 un contributo mensile per i figli di complessivi € 600,00 ricorrente Parte_1
(150,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato." Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Transitata la causa innanzi al giudice delegato all'udienza del 07.07.2025 le parti chiedevano congiuntamente di precisare le conclusioni alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Giudice delegato rimetteva, quindi, la causa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
وInvero, la separazione di fatto tra i coniugi Parte_1 e Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, con particolare riferimento al regime di affidamento e mantenimento dei figli minori, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero quanto già statuito inseno all'ordinanza ex art. 472 bis 22 c.p.c. del 22.02.2024, che qui si riporta "Affida i figli minori alla madre, cui va assegnata la casa familiare;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. CP_2 di versare alla ricorrenteControparte_1 Parte_1
un contributo mensile per i figli di complessivi € 600,00 (150,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato."
In considerazione della permanenza all'estero del resistente per motivi di lavoro, si ritiene conforme all'interesse dei minori l'affidamento esclusivo già disposto in via provvisoria e su cui concordano le parti;
inoltre, in merito al diritto di visita, vanno confermate le condizioni di cui all'ordinanza sopra richiamata, ovvero in mancanza di diverso accordo, 66
il padre potrà tenere con sé i figli una volta al mese per tre giorni da venerdì dopo la scuola a domenica alle ore 20:00, da concordare previamente tra le parti, con pernotto;
venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
le festività saranno gestite col criterio dell'alternanza; ritenuto opportuno disciplinare i rapporti "a distanza" tra il padre ed i figli, si dispone che il padre potrà sentire telefonicamente o in videochiamata i figli due volte a settimana, individuati, in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e venerdì, nella fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 20:00, tenuto conto degli impegni dei minori".
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi Parte_1 0 [...]
coniugati in Trecastagni (CT) il 30.01.2008.CP_1
con collocamento presso Affida in via esclusiva i figli minori alla madre Parte_1 di lei ed assegnazione della casa coniugale.
CP_2 Controparte_1 di versare alla ricorrente Parte_1 un contributo mensile per i figli di complessivi € 600,00 (150,00 ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato.
Regola il diritto di visita del padre come in parte motiva.
Compensate le spese del giudizio.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto (atto N. 2 P. 2 Serie A anno 2008), ai sensi del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 11/07/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco