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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, quale giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1273 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 285/2022, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina
Franca Possidente, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 285/2022 del 14.05.2021, depositata il 24.2.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 19.03.2025 in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto, innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, opposizione Controparte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 03020199004987643000 e sottostante cartella di pagamento n. 03020170007914355000, notificata per dedotto mancato pagamento di sanzione amministrativa da violazione al Codice della Strada dell'anno 2015 per l'importo di euro 785,75.
L'opponente eccepiva: 1) la mancata notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del credito;
2) la nullità dell'intimazione per mancata allegazione dell'atto richiamato.
Si costituiva, l'Agente della Riscossione in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n. 285/2022 del 14.05.2021, depositata il 24.2.2022, ha accolto la detta opposizione ed ha annullato l'intimazione di pagamento in commento, con condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Pagina 1 di 4 Avverso tale pronuncia, l'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione del principio del "ne bis idem", in quanto già esistente una precedente pronuncia del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 746/2020, passata in giudicato, resa a definizione di un procedimento avente parti processuali, causa petendi e petitum identici a quelli del presente giudizio.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nonchè la restituzione della somma liquidata a titolo di spese di soccombenza eventualmente corrisposta da in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado medesima.
Non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_1
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui questo giudicante non intende discostarsi, il giudicato sostanziale (art.2909 c.c.) che in quanto riflesso di quello formale (art.324 c.p.c.) fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo
(Cass. Sez. Un. 14.06.95, n.6689; Cass. 5.06.1996, n.5222).
Gli effetti del giudicato sostanziale, quindi, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti alla esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio, necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto (Cass.
20.04.1996, n.3757; Cass. 13.11.1997, n.11228).
L'effetto preclusivo, pertanto, riguarda il successivo giudizio che abbia identici elementi costitutivi della azione, cioè i soggetti, la “causa petendi” ed il “petitum”.
Pagina 2 di 4 Per quel che rileva nell'odierno giudizio, gioverà, altresì, ricordare che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802;
Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno
2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059).
Ciò in quanto “il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che
è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità” (Cass. Civ. SS. UU. n. 226 del 25.5.2001;
Cass., Sez. Un., 1099/1998).
In definitiva, la formazione del giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, cosicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello (ex multis, Trib. Prato, 15 aprile 2019, n. 251).
Ebbene, risulta dalla documentazione in atti che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. (RG. 2727/2019) il ricorrente in primo grado, odierno appellato, avesse già impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 201999004987643/000 (oggetto del giudizio di primo grado RG. 2730/19 definito con la sentenza gravata) in relazione a cinque cartelle e, tra queste, anche la cartella oggetto della sentenza dell'odierno gravame ovvero la cartella n. 030
2017 0007914355/000, facendo valere motivi di opposizione identici (come la prescrizione del credito) e formulando identiche conclusioni (ovvero l'annullamento degli atti impugnati).
Considerata, pertanto, la identità delle domande in tutti i loro elementi costitutivi (“personae”,
“petitum” e “causa petendi”) come sopra illustrato, deve ritenersi prodotto l'effetto preclusivo del giudicato, mirato ad impedire un “bis in idem”, con la conseguenza che la sentenza gravata deve essere integralmente riformata.
Pagina 3 di 4 Ne deriva l'obbligo, per la parte vittoriosa in primo grado, di restituire all'odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia gravata, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, seguono la soccombenza (compensi liquidati nei minimi per la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata in primo grado;
- condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente da questi versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- condanna parte appellata, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 11.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, quale giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1273 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 285/2022, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina
Franca Possidente, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 285/2022 del 14.05.2021, depositata il 24.2.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 19.03.2025 in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto, innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, opposizione Controparte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 03020199004987643000 e sottostante cartella di pagamento n. 03020170007914355000, notificata per dedotto mancato pagamento di sanzione amministrativa da violazione al Codice della Strada dell'anno 2015 per l'importo di euro 785,75.
L'opponente eccepiva: 1) la mancata notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del credito;
2) la nullità dell'intimazione per mancata allegazione dell'atto richiamato.
Si costituiva, l'Agente della Riscossione in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n. 285/2022 del 14.05.2021, depositata il 24.2.2022, ha accolto la detta opposizione ed ha annullato l'intimazione di pagamento in commento, con condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Pagina 1 di 4 Avverso tale pronuncia, l'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione del principio del "ne bis idem", in quanto già esistente una precedente pronuncia del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 746/2020, passata in giudicato, resa a definizione di un procedimento avente parti processuali, causa petendi e petitum identici a quelli del presente giudizio.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nonchè la restituzione della somma liquidata a titolo di spese di soccombenza eventualmente corrisposta da in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado medesima.
Non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_1
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui questo giudicante non intende discostarsi, il giudicato sostanziale (art.2909 c.c.) che in quanto riflesso di quello formale (art.324 c.p.c.) fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo
(Cass. Sez. Un. 14.06.95, n.6689; Cass. 5.06.1996, n.5222).
Gli effetti del giudicato sostanziale, quindi, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti alla esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio, necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto (Cass.
20.04.1996, n.3757; Cass. 13.11.1997, n.11228).
L'effetto preclusivo, pertanto, riguarda il successivo giudizio che abbia identici elementi costitutivi della azione, cioè i soggetti, la “causa petendi” ed il “petitum”.
Pagina 2 di 4 Per quel che rileva nell'odierno giudizio, gioverà, altresì, ricordare che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802;
Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno
2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059).
Ciò in quanto “il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che
è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità” (Cass. Civ. SS. UU. n. 226 del 25.5.2001;
Cass., Sez. Un., 1099/1998).
In definitiva, la formazione del giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, cosicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello (ex multis, Trib. Prato, 15 aprile 2019, n. 251).
Ebbene, risulta dalla documentazione in atti che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. (RG. 2727/2019) il ricorrente in primo grado, odierno appellato, avesse già impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 201999004987643/000 (oggetto del giudizio di primo grado RG. 2730/19 definito con la sentenza gravata) in relazione a cinque cartelle e, tra queste, anche la cartella oggetto della sentenza dell'odierno gravame ovvero la cartella n. 030
2017 0007914355/000, facendo valere motivi di opposizione identici (come la prescrizione del credito) e formulando identiche conclusioni (ovvero l'annullamento degli atti impugnati).
Considerata, pertanto, la identità delle domande in tutti i loro elementi costitutivi (“personae”,
“petitum” e “causa petendi”) come sopra illustrato, deve ritenersi prodotto l'effetto preclusivo del giudicato, mirato ad impedire un “bis in idem”, con la conseguenza che la sentenza gravata deve essere integralmente riformata.
Pagina 3 di 4 Ne deriva l'obbligo, per la parte vittoriosa in primo grado, di restituire all'odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia gravata, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, seguono la soccombenza (compensi liquidati nei minimi per la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata in primo grado;
- condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente da questi versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- condanna parte appellata, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 11.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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