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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 1000/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali sino all'8.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025, vertente tra:
(già “ Controparte_1 [...]
), (di seguito con Controparte_2 CP_1
sede in Napoli alla Via Santa Brigida n.39, C.F. , in P.IVA_1
persona del suo procuratore, dott. Controparte_3
1
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luca Vianello che la rappresenta e difende per procura allegata all'appello e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al fax n. 06.6892376 Email_1
appellante
E
(C.F. E P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
con sede in Roma, Via Ugo De Carolis n. 82
(C.F. ) Controparte_5 CodiceFiscale_1
(CF. Controparte_6 C.F._2
) entrambi residenti in [...],
[...]
(C.F. e P. IVA ) con Controparte_7 P.IVA_3
sede in Roma, Via Tomacelli n.107, in persona del legale rappresentante pro-tempore, appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1753/2023, emessa in data 1.2.2023 e pubblicata il 2.2.2023, notificata il 6.2.2023.
2 Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in accoglimento dei superiori motivi di appello, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 1753/2023 (R.G. 19404/2018), emessa in data 1.2.2023 e pubblicata il 2.2.2023, notificata il 6.2.2023, e, per l'effetto,(a) condannare al Controparte_4
pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 169.057,61, quale somma dovuta sul c/c
[...]
ordinario n. 231972 e di € 4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva espletata nel corso del giudizio di primo grado sino all'effettivo soddisfo, in solido con i garanti e Controparte_5 Controparte_6
(b) sempre in riforma della sentenza impugnata, condannare gli opponenti tutti al pagamento delle spese di CTU in misura integrale nonché al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio
[...]
ovvero, in via meramente subordinata, disporne la loro compensazione. Con vittoria di spese e compenso del presente grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
conclusioni ribadite nelle note depositate il 20.6.2025.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'appello notificato a tutti gli appellati il 24.2.2023 la società quale cessionaria Controparte_1
del credito di seguito indicato convenne in giudizio dinanzi a questa
Corte la società nonché i suoi Controparte_4
fideiussori, sig.ri e Controparte_5 CP_6
nonché la chiedendo che, in
[...] Controparte_7
parziale riforma della sentenza di cui in epigrafe: la condanna disposta in sentenza nei confronti dei garanti, al pagamento in favore di della somma € 169.057,61, quale CP_1
somma dovuta sul c/c ordinario n. 231972 e l'importo di € 4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, contratti entrambi stipulati dalla società oltre Controparte_4
interessi legali dal deposito della c.t.u. al soddisfo, fosse estesa anche nei confronti della società correntista;
fosse riformato il capo della sentenza impugnata inerente alle spese processuali, le quali dovevano liquidarsi in favore della concludente.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi: nel dispositivo della sentenza il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda nei confronti della società
[...]
[...] per intervenuto fallimento. Tuttavia tale Controparte_8
circostanza, oltre a non essere stata dedotta in giudizio da alcuna delle parti, era erronea, in quanto dalla visura camerale prodotta con l'appello la società risultava attiva;
tutto l'impianto motivazione della sentenza era basato sull'esistenza dell'obbligazione anche in capo alla società correntista, la quale pertanto doveva essere condannata al pagamento della somma risultata dovuta all'esito della c.t.u.; la società appellante, che era stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle sue controparti, non era affatto soccombente, poiché la sua pretesa creditoria, riconosciuta in sentenza nell'ammontare di euro 169.061,94, era molto prossima all'importo di euro 176.811,00 oggetto di ingiunzione.
Tutti gli appellati sono rimasti contumaci.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale è stata sostituita dallo scambio di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
L'appellante ha depositato memoria conclusionale e note sostitutive d'udienza.
5 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il dispositivo della sentenza impugnata è del seguente tenore:
Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n. 1734/2018 (R.G.A.C. n. 82799/2017) reso inter partes dal
Tribunale Ordinario di Roma il 19.01.2018 e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna i Sigg.ri
e – in qualità di Controparte_5 Controparte_6
fideiussori della a pagare, in Controparte_4
solido tra loro, in favore della Controparte_1
la somma di € 169.057,61, quale somma dovuta sul c/c
[...]
ordinario n. 231972 e l'importo di € 4,33, quale somma dovuta sul
c/ordinario n. 23002; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l a rifondere Controparte_1
in favore dei Sigg.ri e Controparte_5 CP_6
in qualità di fideiussori della
[...] [...]
– le spese del presente giudizio(da ripartirsi nei Controparte_4
rapporti interni in egual misura), che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali
15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
6 Dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_7
compensando nei suoi confronti le spese di lite.
Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti del debitore principale, per Controparte_4
intervenuto fallimento.
3.Il primo motivo di appello è fondato.
La circostanza che la società fosse Controparte_4
dichiarata fallita non corrisponde al vero, come si trae dalla visura camerale del 2.2.2023, prodotta con l'appello.
La circostanza che la società fosse dichiarata fallita non risulta dichiarata da alcuna delle parti, né si rinviene in alcun atto o documento del giudizio, né tantomeno è riportata in sentenza unitamente allo svolgimento del processo.
La sentenza impugnata va pertanto riformata nel capo con il quale la domanda è dichiarata improcedibile nei confronti della predetta società, la quale deve invece condannarsi in solido con i garanti al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 169.057,61, quale somma dovuta sul c/c
[...]
ordinario n. 231972 e di € 4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito
7 della relazione peritale definitiva espletata nel corso del giudizio di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
Invero, l'accertamento del credito e la condanna dei fideiussori si sono riferiti al debito della società Controparte_4
quale debitrice principale, nei cui confronti in primo grado CP_1
ha chiesto o il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo o comunque la condanna, in solido con i garanti, al pagamento in proprio favore della somma di euro 176.811, oltre interessi.
4. Il secondo motivo di appello è fondato.
Si legge con evidenza nella sentenza appellata che, nell'esame del merito della pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato revocato, la pretesa di CP_1
è risultata fondata, anche se in misura di poco inferiore rispetto all'importo ingiunto: euro 169.061,94, rispetto al euro 176.811,00 oggetto di ingiunzione.
La fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese non può che essere regolato in base all'esito finale del giudizio.
La Suprema Corte anche di recente ha precisato che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass.
8 nr. 17854 del 2020; Cass. nr. 16431 del 2019; Cass. nr. 9587 del
2015; Cass. nr. 2493 del 1986), anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente”: Cass. n.
15916 del 2021, come non ha mancato di sottolineare l'appellante.
In riforma della sentenza appellata, le spese processuali del primo grado devono pertanto porsi a carico solidale degli opponenti soccombenti, in base alla domanda accolta, restando a loro carico anche le spese di c.t.u., in base al medesimo principio di soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Le spese dell'appello si liquidano anch'esse come in dispositivo e seguono la soccombenza degli originari opponenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, proposto da ei confronti della Controparte_1
società nonché dei suoi Controparte_4
9 fideiussori, sig.ri e Controparte_5 CP_6
nonché di
[...] Controparte_7
accoglie l'appello e, per l'effetto: condanna la società in solido con Controparte_4
i garanti sig. e al pagamento in favore della CP_5 CP_6
della somma di € Controparte_1
169.057,61, quale somma dovuta sul c/c ordinario n. 231972 e di €
4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva espletata nel corso del giudizio di primo grado sino all'effettivo soddisfo;
condanna in solido la società Controparte_4
nonché i sig.ri e al Controparte_5 Controparte_6
pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro
10.000 per onorari, oltre spese generali, disponendo che restino a carico dei predetti appellati le spese di c.t.u.
Roma, 8.7.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 1000/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali sino all'8.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025, vertente tra:
(già “ Controparte_1 [...]
), (di seguito con Controparte_2 CP_1
sede in Napoli alla Via Santa Brigida n.39, C.F. , in P.IVA_1
persona del suo procuratore, dott. Controparte_3
1
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luca Vianello che la rappresenta e difende per procura allegata all'appello e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al fax n. 06.6892376 Email_1
appellante
E
(C.F. E P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
con sede in Roma, Via Ugo De Carolis n. 82
(C.F. ) Controparte_5 CodiceFiscale_1
(CF. Controparte_6 C.F._2
) entrambi residenti in [...],
[...]
(C.F. e P. IVA ) con Controparte_7 P.IVA_3
sede in Roma, Via Tomacelli n.107, in persona del legale rappresentante pro-tempore, appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1753/2023, emessa in data 1.2.2023 e pubblicata il 2.2.2023, notificata il 6.2.2023.
2 Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in accoglimento dei superiori motivi di appello, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 1753/2023 (R.G. 19404/2018), emessa in data 1.2.2023 e pubblicata il 2.2.2023, notificata il 6.2.2023, e, per l'effetto,(a) condannare al Controparte_4
pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 169.057,61, quale somma dovuta sul c/c
[...]
ordinario n. 231972 e di € 4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva espletata nel corso del giudizio di primo grado sino all'effettivo soddisfo, in solido con i garanti e Controparte_5 Controparte_6
(b) sempre in riforma della sentenza impugnata, condannare gli opponenti tutti al pagamento delle spese di CTU in misura integrale nonché al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio
[...]
ovvero, in via meramente subordinata, disporne la loro compensazione. Con vittoria di spese e compenso del presente grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
conclusioni ribadite nelle note depositate il 20.6.2025.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'appello notificato a tutti gli appellati il 24.2.2023 la società quale cessionaria Controparte_1
del credito di seguito indicato convenne in giudizio dinanzi a questa
Corte la società nonché i suoi Controparte_4
fideiussori, sig.ri e Controparte_5 CP_6
nonché la chiedendo che, in
[...] Controparte_7
parziale riforma della sentenza di cui in epigrafe: la condanna disposta in sentenza nei confronti dei garanti, al pagamento in favore di della somma € 169.057,61, quale CP_1
somma dovuta sul c/c ordinario n. 231972 e l'importo di € 4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, contratti entrambi stipulati dalla società oltre Controparte_4
interessi legali dal deposito della c.t.u. al soddisfo, fosse estesa anche nei confronti della società correntista;
fosse riformato il capo della sentenza impugnata inerente alle spese processuali, le quali dovevano liquidarsi in favore della concludente.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi: nel dispositivo della sentenza il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda nei confronti della società
[...]
[...] per intervenuto fallimento. Tuttavia tale Controparte_8
circostanza, oltre a non essere stata dedotta in giudizio da alcuna delle parti, era erronea, in quanto dalla visura camerale prodotta con l'appello la società risultava attiva;
tutto l'impianto motivazione della sentenza era basato sull'esistenza dell'obbligazione anche in capo alla società correntista, la quale pertanto doveva essere condannata al pagamento della somma risultata dovuta all'esito della c.t.u.; la società appellante, che era stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle sue controparti, non era affatto soccombente, poiché la sua pretesa creditoria, riconosciuta in sentenza nell'ammontare di euro 169.061,94, era molto prossima all'importo di euro 176.811,00 oggetto di ingiunzione.
Tutti gli appellati sono rimasti contumaci.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale è stata sostituita dallo scambio di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
L'appellante ha depositato memoria conclusionale e note sostitutive d'udienza.
5 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il dispositivo della sentenza impugnata è del seguente tenore:
Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n. 1734/2018 (R.G.A.C. n. 82799/2017) reso inter partes dal
Tribunale Ordinario di Roma il 19.01.2018 e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna i Sigg.ri
e – in qualità di Controparte_5 Controparte_6
fideiussori della a pagare, in Controparte_4
solido tra loro, in favore della Controparte_1
la somma di € 169.057,61, quale somma dovuta sul c/c
[...]
ordinario n. 231972 e l'importo di € 4,33, quale somma dovuta sul
c/ordinario n. 23002; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l a rifondere Controparte_1
in favore dei Sigg.ri e Controparte_5 CP_6
in qualità di fideiussori della
[...] [...]
– le spese del presente giudizio(da ripartirsi nei Controparte_4
rapporti interni in egual misura), che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali
15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
6 Dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_7
compensando nei suoi confronti le spese di lite.
Dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti del debitore principale, per Controparte_4
intervenuto fallimento.
3.Il primo motivo di appello è fondato.
La circostanza che la società fosse Controparte_4
dichiarata fallita non corrisponde al vero, come si trae dalla visura camerale del 2.2.2023, prodotta con l'appello.
La circostanza che la società fosse dichiarata fallita non risulta dichiarata da alcuna delle parti, né si rinviene in alcun atto o documento del giudizio, né tantomeno è riportata in sentenza unitamente allo svolgimento del processo.
La sentenza impugnata va pertanto riformata nel capo con il quale la domanda è dichiarata improcedibile nei confronti della predetta società, la quale deve invece condannarsi in solido con i garanti al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 169.057,61, quale somma dovuta sul c/c
[...]
ordinario n. 231972 e di € 4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito
7 della relazione peritale definitiva espletata nel corso del giudizio di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
Invero, l'accertamento del credito e la condanna dei fideiussori si sono riferiti al debito della società Controparte_4
quale debitrice principale, nei cui confronti in primo grado CP_1
ha chiesto o il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo o comunque la condanna, in solido con i garanti, al pagamento in proprio favore della somma di euro 176.811, oltre interessi.
4. Il secondo motivo di appello è fondato.
Si legge con evidenza nella sentenza appellata che, nell'esame del merito della pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato revocato, la pretesa di CP_1
è risultata fondata, anche se in misura di poco inferiore rispetto all'importo ingiunto: euro 169.061,94, rispetto al euro 176.811,00 oggetto di ingiunzione.
La fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese non può che essere regolato in base all'esito finale del giudizio.
La Suprema Corte anche di recente ha precisato che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass.
8 nr. 17854 del 2020; Cass. nr. 16431 del 2019; Cass. nr. 9587 del
2015; Cass. nr. 2493 del 1986), anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente”: Cass. n.
15916 del 2021, come non ha mancato di sottolineare l'appellante.
In riforma della sentenza appellata, le spese processuali del primo grado devono pertanto porsi a carico solidale degli opponenti soccombenti, in base alla domanda accolta, restando a loro carico anche le spese di c.t.u., in base al medesimo principio di soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Le spese dell'appello si liquidano anch'esse come in dispositivo e seguono la soccombenza degli originari opponenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, proposto da ei confronti della Controparte_1
società nonché dei suoi Controparte_4
9 fideiussori, sig.ri e Controparte_5 CP_6
nonché di
[...] Controparte_7
accoglie l'appello e, per l'effetto: condanna la società in solido con Controparte_4
i garanti sig. e al pagamento in favore della CP_5 CP_6
della somma di € Controparte_1
169.057,61, quale somma dovuta sul c/c ordinario n. 231972 e di €
4,33, quale somma dovuta sul c/ordinario n. 23002, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della relazione peritale definitiva espletata nel corso del giudizio di primo grado sino all'effettivo soddisfo;
condanna in solido la società Controparte_4
nonché i sig.ri e al Controparte_5 Controparte_6
pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro
10.000 per onorari, oltre spese generali, disponendo che restino a carico dei predetti appellati le spese di c.t.u.
Roma, 8.7.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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