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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 1
N. R.G. 1193/2023
Il Giudice, dott.ssa Maria Lupo,
letti gli atti di causa,
sentiti le parti e i rispettivi difensori;
all'esito dell'udienza del 3.04.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che, con istanza depositata il 28.03.2025, , rilevando che: Parte_1
- il figlio minore della coppia genitoriale, in ragione di un viaggio- studio organizzato da
Intercultura, si trova a Cornwall, Ontario(Canada) dal 3/2/2025 e vi permarrà per 5 mesi;
- il genitore ha condiviso il pagamento del costo per la frequenza relativa al periodo di studio all'estero, pari ad €.17.200,00, versando alla madre collocataria la metà della quota per euro 8.600,00;
- tale somma ricomprende, come da documento di partecipazione al programma, “tutti i costi,
“eccetto il denaro per le piccole spese” e copre le seguenti voci di spesa: assicurazione sanitaria per cura e ricovero per la durata della sua permanenza in Canada, biglietto aereo andata e ritorno da e per il suo Paese, tasse scolastiche in Canada, vitto e alloggio in Canada, trasporto locale da e per la scuola (v. documentazione allegata);
ha chiesto la sospensione o riduzione, per il suddetto periodo di permanenza in Canada, della quota a lui spettante per il mantenimento del minore, pari a 1.180,00 euro.
Rilevato che parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che, nonostante le condizioni di viaggio con Intercultura prevedessero l'inclusione di vitto e alloggio, spese trasporto e spese sanitarie, di fatto, le famiglie ospitanti il ragazzo non hanno garantito con adeguatezza il vitto, inoltre, avendo avuto delle difficoltà di adattamento nel luogo, ha Per_1 sostenuto ulteriori spese;
conseguentemente, il giovane continua a presentare alla madre richieste di denaro per comprare generi alimentari, oltre che prodotti farmaceutici e altro (spese internet, Netflix);
Ritenuto che:
merita accoglimento la richiesta del padre di riduzione (e non di sospensione) delle somme dovute a titolo di mantenimento al figlio per il periodo di permanenza in Canada;
Per_1
ed infatti, il genitore ha largamente contribuito (unitamente alla madre) alle spese di viaggio, comprendenti anche vitto e alloggio, oltre che i servizi sopra richiamati;
in igni caso, non può non tenersi nel debito conto il fatto che il giovane per soddisfare gli ulteriori bisogni di vita quotidiana (come documentato dalla resistente) necessita di somme di denaro aggiuntive e ciò anche in considerazione dei maggiori costi della vita nel paese straniero e delle difficoltà palesate dal minore di adattarsi al luogo;
PQM
In parziale accoglimento della domanda di riduce, per la durata della Parte_1 permanenza in Canada e a decorrere dal 3.02.2024, la somma da lui dovuta per il mantenimento del figlio nella misura di 900,00. Per_1
Si comunichi.
Siracusa, 04/04/2025
Il Giudice
Maria Lupo
Sezione Civile 1
N. R.G. 1193/2023
Il Giudice, dott.ssa Maria Lupo,
letti gli atti di causa,
sentiti le parti e i rispettivi difensori;
all'esito dell'udienza del 3.04.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che, con istanza depositata il 28.03.2025, , rilevando che: Parte_1
- il figlio minore della coppia genitoriale, in ragione di un viaggio- studio organizzato da
Intercultura, si trova a Cornwall, Ontario(Canada) dal 3/2/2025 e vi permarrà per 5 mesi;
- il genitore ha condiviso il pagamento del costo per la frequenza relativa al periodo di studio all'estero, pari ad €.17.200,00, versando alla madre collocataria la metà della quota per euro 8.600,00;
- tale somma ricomprende, come da documento di partecipazione al programma, “tutti i costi,
“eccetto il denaro per le piccole spese” e copre le seguenti voci di spesa: assicurazione sanitaria per cura e ricovero per la durata della sua permanenza in Canada, biglietto aereo andata e ritorno da e per il suo Paese, tasse scolastiche in Canada, vitto e alloggio in Canada, trasporto locale da e per la scuola (v. documentazione allegata);
ha chiesto la sospensione o riduzione, per il suddetto periodo di permanenza in Canada, della quota a lui spettante per il mantenimento del minore, pari a 1.180,00 euro.
Rilevato che parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che, nonostante le condizioni di viaggio con Intercultura prevedessero l'inclusione di vitto e alloggio, spese trasporto e spese sanitarie, di fatto, le famiglie ospitanti il ragazzo non hanno garantito con adeguatezza il vitto, inoltre, avendo avuto delle difficoltà di adattamento nel luogo, ha Per_1 sostenuto ulteriori spese;
conseguentemente, il giovane continua a presentare alla madre richieste di denaro per comprare generi alimentari, oltre che prodotti farmaceutici e altro (spese internet, Netflix);
Ritenuto che:
merita accoglimento la richiesta del padre di riduzione (e non di sospensione) delle somme dovute a titolo di mantenimento al figlio per il periodo di permanenza in Canada;
Per_1
ed infatti, il genitore ha largamente contribuito (unitamente alla madre) alle spese di viaggio, comprendenti anche vitto e alloggio, oltre che i servizi sopra richiamati;
in igni caso, non può non tenersi nel debito conto il fatto che il giovane per soddisfare gli ulteriori bisogni di vita quotidiana (come documentato dalla resistente) necessita di somme di denaro aggiuntive e ciò anche in considerazione dei maggiori costi della vita nel paese straniero e delle difficoltà palesate dal minore di adattarsi al luogo;
PQM
In parziale accoglimento della domanda di riduce, per la durata della Parte_1 permanenza in Canada e a decorrere dal 3.02.2024, la somma da lui dovuta per il mantenimento del figlio nella misura di 900,00. Per_1
Si comunichi.
Siracusa, 04/04/2025
Il Giudice
Maria Lupo