Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2919/2024, V.G.
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.11.2024, da
1) Parte_1
Nato a OM il 7 aprile 1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]( ZH), in Douftstrasse 46 con l'Avv. Giuseppina Pugliese, del foro di OM
e
2) Parte_2
Nato a Bisceglie il 14 agosto 1975 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luisa Bordeaux, del foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in TRANI (BA) , in data 29 DICEMBRE 2003 ,
(anno 2003 , atto n. 378 , parte II , serie A) separati consensualmente con verbale in data 15 SETTEMBRE 2015 omologato con decreto del 22 SETTEMBRE 2015
con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nato il [...] Parte_3
- nato il [...] Parte_4
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.11.2024 , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Ricorrenti in data 29 dicembre 2003 nel Comune di Trani (BA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003, Parte
II, Serie A, Atto n. 378 , ai sensi dell'art. 1 della legge n. 898 del 1970, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del ridetto Comune di procedere con le relative annotazioni della emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Dichiarare compensate le spese legali ed omologare le seguenti
CONDIZIONI
- La casa coniugale in OM Via Borgo Vico, 163/D, con quanto ivi la arreda, rimarrà nella materiale disponibilità della NO , in quanto collocataria del figlio minore e della figlia maggiorenne Parte_2 ma non ancora economicamente autosufficiente;
- Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Parte_4 la madre in OM, alla Via Borgo Vico n. 163/D;
Attesa l'età dei figli, il padre potrà concordare in via diretta con gli stessi i giorni e le modalità di gestione: la NO presta sin da ora assenso a tale organizzazione del diritto di visita paterno. Pt_2
- Il padre corrisponderà alla NO a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_2 la somma di euro 3.966,60== mensili oltre rivalutazione ST , da versarsi ogni cinque del mese , dando seguito quindi a quanto concordato in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di OM (a titolo esemplificativo ad esempio spese scolastiche, iscrizione ai corsi, libri di testo, frequentazione di gite curriculari, spese sanitarie non mutuabili
e dele spese per la pratica sportiva e quanto altro di necessità nell'interesse dei minori) da previamente concordarsi tra i genitori e fermo che il genitore che le ha sostenute, successivamente, dovrà fornire al genitore tenuto al rimborso la relativa idonea documentazione;
- I coniugi rilasciano sin da ora ogni ampio reciproco assenso al rilascio dei documenti di espatrio per l'altro coniuge ed al rilascio di ogni benestare per il rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore;
- I coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendente
e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- I coniugi dichiarano di aver regolati ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendente
e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
- i coniugi danno atto che non vi è stato luogo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro potendo ognuno provvedere da solo al proprio mantenimento e pertanto non viene previsto in questa sede alcun assegno divorzile;
- Le parti danno altresì atto che al deposito del presente Ricorso non sussistono arretrati afferenti il contributo al mantenimento e il relativo aggiornamento ST pregresso;
- Restano ferme le altre e diverse condizioni di separazione, purchè non inconferenti con quanto sopra espressamente riportato;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di OM, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 29 dicembre 2003 , in TRANI (BA) Parte_2 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRANI
(anno 2003 , atto n. 378 , parte II , Serie A ), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza..
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di TRANI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao