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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1175 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 14.10.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IS MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa LA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 24/06/2021 al n. 1175 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 1024/2020 pubblicata in data 15/12/2020 promossa da
, QUALE MANDATARIA DI Parte_1 CP_1 tante pro tempore, rappres
[...] dall'Avv. PALLINI MONICA , come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALIERE MAURIZIO, Controparte_2 tti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “In accoglimento dei motivi d'appello, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 15.12.2020, n. 1024: - in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione svolta dal sig. ex art. 615 Controparte_2 c.p.c. in ordine alla regolarità formale del titolo e de nto tardiva poiché le dette dovevano essere svolte nella forma dell'art. 617 c.p.c. entro il termine prescritto a pena di decadenza dalla norma;
- nel merito, accertata e dichiarata l'erronea e/o illegittima interpretazione ed applicazione della norma concernente l'idoneità del contratto di Mutuo Fondiario de quo a costituire titolo esecutivo, in accoglimento della domanda della dichiarare e Controparte_1 accertare che il Mutuo Fondiario de quo costituisce titolo esecutivo ex lege per i motivi esposti in atti, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. Con vittoria delle spese e delle competenze di questo grado e del primo grado di giudizio, oltre accessori come per legge..”; per l'appellato: “respingere l'appello proposto perchè infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
, in qualità di mandataria di citava in
[...] Controparte_1 giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza Controparte_2
n.1024/2020 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva accolto l'opposizione all'esecuzione promossa da quest'ultimo.
Il giudizio di primo grado originava dall'opposizione, promossa da CP_2
, all'esecuzione immobiliare n. 397/2012 RGE instaurata nei suoi
[...] confronti dal (successivamente . Controparte_3 Controparte_4
L'opponente lamentava l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del
24.09.2004 a costituire titolo esecutivo, essendo stata differita la disponibilità dell'importo mutuato al compimento delle formalità di iscrizione ipotecaria.
Il si costituiva in giudizio, eccependo che i motivi di Controparte_4 opposizione concernevano la mera regolarità formale del titolo, pertanto,
l'opposizione era da ritenersi tardivamente proposta ed inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Nel merito deduceva che il mutuo si era debitamente perfezionato con la traditio della somma, erogata mediante accredito sul conto corrente dell'opponente.
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza appellata, accoglieva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.. Il Giudice, in rito, riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione formulata da
[...] per violazione del termine di cui all'art 617 c.p.c ; riteneva, infatti, CP_4 che le contestazioni di concernessero l'insussistenza del diritto a CP_2 procedere ad esecuzione forzata e non la regolarità formale del titolo.
Nel merito il giudice di prime cure dichiarava che il contratto di mutuo del
24/09/2004 non aveva efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. poiché non si era verificata la trasmissione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato contestualmente all'atto di stipula. Il Tribunale dichiarava conseguentemente l'insussistenza del diritto di ad agire in Controparte_4 esecuzione forzata.
Avverso detta sentenza proponeva atto appello articolato Controparte_1 su due motivi.
L'appellante censurava innanzitutto la sentenza per avere erroneamente dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.. Sosteneva
l'appellante che l'opposizione, fondata sulla inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo, si risolveva in una denuncia di irregolarità formale del titolo. Pertanto, l'opposizione proposta dal risultava inammissibile in CP_2 quanto tardiva, essendo stata avanzata ben oltre il termine di cui all'art. 617
c.p.c.
2 L'appellante deduceva altresì che il Giudice di prime cure aveva errato nel dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Affermava che l'esecutività del titolo discendeva dalla forma solenne dell'atto notarile ex art. 474, n. 3 c.p.c., mentre la previsione di esecuzione differita non incideva sulla validità formale del titolo.
Inoltre, il contratto si era perfezionato con la traditio della somma, erogata mediante accredito sul conto corrente intestato al mutuatario in data
29.10.2004; l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituiva effettiva erogazione. Parte appellante evidenziava altresì che, trattandosi di un mutuo fondiario, il titolo esecutivo poteva essere incorporato nell'atto pubblico di consenso ad iscrizione di ipoteca, rendendo irrilevante la disponibilità differita della somma.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello. Controparte_2
Sosteneva che il giudizio introdotto non poteva qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma piuttosto quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., venendo in contestazione il diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Nel merito l'appellato deduceva che il mutuo, avendo natura reale, necessitava di una valida traditio rei. L'art. 6 del contratto di mutuo stipulato fra le parti prevedeva che l'erogazione della somma fosse differita al verificarsi di determinate condizioni, con ciò escludendo in modo inequivocabile la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario al momento della conclusione del contratto. Sebbene vi fosse stata una successiva erogazione, ciò poteva legittimare il credito della banca ma non poteva conferire forza di titolo esecutivo al contratto di mutuo privo della contestuale traditio.
L'appellato concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
In ordine al primo motivo di gravame, concernente la qualificazione giuridica della domanda svolta in primo grado, occorre preliminarmente precisare che la valutazione fatta dal giudice di prime cure è da ritenersi vincolante ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
3 Nel caso di specie l'appello deve ritenersi ammissibile sulla base della qualifica operata dal giudice di prime cure, il quale ha inquadrato l'opposizione promossa dal debitore esecutato nell'ambito dell'art.615 c.p.c., disattendendo la diversa prospettazione dell'appellante volta a sussumere la fattispecie nell'ambito dell'art.617 c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della censura, deve premettersi che l'opposizione all'esecuzione si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi, in quanto volta all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione; diversamente l'opposizione agli atti esecutivi concerne la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, ovvero dei singoli atti dell'esecuzione. Ciò posto appare corretta la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, in quanto la contestazione sollevata dall'opponente verte sulla stessa esistenza di un valido titolo esecutivo. Tale contestazione incide direttamente sul diritto del creditore a procedere mediante l'esecuzione forzata.
La mancanza o invalidità del titolo esecutivo, infatti, anche quando scaturisca da un vizio di forma, mette in discussione l'esistenza stessa del diritto a procedere in executivis, in ossequio al principio “nulla executio sine titulo”. In sintesi l'assenza o l'inefficacia di un titolo esecutivo priva il creditore del potere di aggredire il patrimonio del debitore per soddisfare il proprio credito, ponendo un limite invalicabile alla sua pretesa in sede esecutiva. Pertanto, tale contestazione deve essere collocata al di fuori dell'ambito applicativo dell'opposizione disciplinata dall'articolo 617 c.p.c. che riguarda esclusivamente i vizi di forma o le irregolarità che inficiano gli atti esecutivi sindacando le modalità di svolgimento del processo esecutivo. Siffatta interpretazione trova conforto nell' orientamento giurisprudenziale per il quale la contestazione concernente l'inesistenza o l'invalidità del titolo posto a base dell'azione esecutiva rientra nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 615 c.p.c. (cfr. Cass. 12.02.2019, n.3967;
Cass.14.11.2023; Cass. n. 13069 2007). In dette pronunce la Corte, occupandosi del vizio formale della omessa apposizione della formula esecutiva, ha distinto tale vizio che attiene alla correttezza formale degli atti, dalle ipotesi nelle quali si metta in discussione la stessa esistenza del titolo o la carenza delle condizioni perché esso acquisti efficacia esecutiva, vertendosi, in tali ultime ipotesi, nell'ambito dell'opposizione ex art 615 cpc.: “Sul punto, occorre dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la
4 denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475
c.p.c., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva,
l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza
n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900; Sez. 3, Sentenza n. 25638 del
14/11/2013, Rv. 628755) (cfr. Cass. 12.02.2019, n.3967).
Da qui il rigetto del primo motivo di appello volto a censurare la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione proposta dal , sull'erroneo CP_2 presupposto della riconducibilità dell'opposizione al disposto di cui all'art 617
c.p.c.
Il secondo motivo d'appello si rivela anch'esso privo di fondamento. La questione affrontata dal giudice di prime cure deve essere esaminata alla luce dell'orientamento di recente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 5968 del 2025. Con tale pronuncia, la Suprema
Corte ha riconosciuto la natura di valido titolo esecutivo all'accordo negoziale attraverso il quale viene erogata una somma di denaro al mutuatario e, contestualmente, ne viene disposto il versamento pur attraverso una messa a disposizione della somma in via meramente figurativa o contabile. Si realizza, infatti in tali casi, una traditio ficta o giuridica, valida a perfezionare il contratto di mutuo;
ciò tipicamente avviene nell' ipotesi di versamento in deposito irregolare, contestuale al contratto di mutuo, in cui è previsto il successivo svincolo della somma al consolidamento di altre garanzie.
La Suprema Corte ha, tuttavia, condizionato l'esistenza del contratto idoneo valere come titolo esecutivo, alla circostanza che la messa a disposizione del denaro avvenga contestualmente alla stipula del contratto di mutuo. Tale condizione è chiaramente evincibile dal principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite in detta pronuncia laddove chiarisce: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia
5 stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".( cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sent, 06/03/2025, n. 5968)
Nel caso di specie l'erogazione del denaro è stata invece espressamente differita ad un momento successivo alla stipula del contratto. Si legge, infatti, nell'articolo 6 del contratto di mutuo stipulato fra le parti : “L'erogazione del finanziamento verrà effettuata da parte della Cassa finanziante dopo aver ricevuto copia autentica in forma esecutiva del presente atto e della relativa nota di iscrizione ipotecaria oltre alla documentazione richiesta, e sia stata data la prova che l'ipoteca concessa è nel grado convenuto, non preceduta da trascrizioni passive e pienamente valida ed efficace e sempreché non si sia verificata anche una sola delle circostanza prevista dall'art. 11 del Capitolato Allegato. La parte finanziata autorizza fino d'ora la Cassa finanziante ad effettuare l'erogazione del finanziamento con valuta corrispondente alla data della stipula del presente atto, mediante accreditamento sul conto corrente numero 37318/31, rilasciando fin
d'ora ampia e liberatoria quietanza della somma in tal modo corrisposta…”.
Tale evenienza preclude in radice la possibilità di ricostruire la fattispecie delineata dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite.
Appare, infatti, evidente la eterogeneità della fattispecie in esame rispetto al paradigma del mutuo costituente valido titolo esecutivo, quale tratteggiato in detta pronuncia. Nel caso di specie, si configura, piuttosto, la diversa figura giuridica del mutuo condizionato, come puntualmente descritta dalla Suprema
Corte nel brano motivazionale ove si precisa che: "Si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord.
06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020,
n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194...) quando la stessa erogazione - o messa
a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla
6 stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo- complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
Emerge chiaramente dal passo citato che ove vi sia differimento della traditio, in qualunque forma pattuita, ad un momento successivo alla stipula del mutuo, la sussistenza del titolo esecutivo è condizionato alla formalizzazione della messa a disposizione della somma mutuata da realizzarsi attraverso un atto solenne, analogo a quello originario, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo.
Nel caso di specie emerge, dunque, con evidenza la riconducibilità del contratto stipulato fra le parti alla figura giuridica del mutuo condizionato. Tale qualificazione discende dalla previsione contenuta nella clausola di cui all'art.6 del contratto, che prevede e disciplina il differimento dell'erogazione della somma mutuata. Risulta peraltro documentato ed incontestato che la somma oggetto del contratto di mutuo è rimasta nella titolarità dell'Istituto di credito mutuante fino al 29 ottobre 2004 allorché è avvenuta l'erogazione dell'importo mutuato in favore dell'appellato con causale “Sblocco erogazione mutuo”.
La qualifica di titolo esecutivo non può d'altronde discendere dal disposto di cui all'art 474, comma 2, n.3 c.p.c. invocato dall'appellante. Il contratto di mutuo, per sua natura giuridica, si connota infatti quale contratto “reale”, il cui perfezionamento richiede, oltre al consenso delle parti, la traditio della res, ovvero, nel caso di specie, l'effettiva erogazione della somma mutuata che deve risultare da un atto consacrato nelle stesse formalità del contratto che ne costituisce il presupposto. Pertanto, la mera obbligazione di trasferimento del denaro, contenuta nel mutuo concluso mediante rogito notarile, non è di per sé sufficiente a perfezionare il contratto e, conseguentemente a costituire titolo esecutivo per la restituzione della somma, ove non sia seguita da un atto di erogazione che rivesta la forma dell'atto pubblico. Né tale impedimento può essere superato dalla clausola di quietanza pro-futuro inserita nel contratto di cui si tratta. La quietanza, infatti, presuppone necessariamente l'effettivo adempimento dell'obbligazione e la sua previsione per una somma la cui dazione
7 è stata espressamente rinviata ad un momento successivo non può che configurare una mera clausola di stile. Il contratto concluso fra le parti, per quanto valido ed efficace, non può dunque costituire titolo esecutivo azionabile per la restituzione dell'importo mutuato, essendo a tal fine necessario che lo svincolo della somma risulti consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c..
Solo con la combinazione di due atti formali di pari dignità giuridica può infatti configurarsi un contratto di mutuo idoneo a costituire titolo esecutivo.
Tale interpretazione è avvalorata dai richiami contenuti nella citata pronuncia delle Sezioni Unite alla figura del muto condizionato quale emergente dai precedenti giurisprudenziali in materia. Fra essi assume particolare rilievo la pronuncia specificamente volta a chiarire l'ambito applicativo dell'art 474 c.p.c.:
“Con riguardo all'originaria formulazione del comma 2, n. 3, della disposizione
(che faceva riferimento agli "atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute"), non si è mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l'atto ricevuto da notaio dovesse documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l'atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile
(giurisprudenza risalente e costante;
cfr., ad esempio, con riguardo al contratto di mutuo condizionato o obbligatorio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del
19/07/1979, Rv. 400808 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv.
425280 01; nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 15219 del
19/07/2005, Rv. 583283 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv.
636305 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv. 657140 - 01). (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent., 5/03/2020, n. 6174)
In conclusione, deve essere confermata la declaratoria di inidoneità del contatto di mutuo stipulato in data 24/09/2004, ai rogiti notaio Per_1
a costituire valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata
[...] promossa dall'appellante nei confronti dell'appellato.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
8 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
QUALE MANDATARIA DI nei confronti di Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 4.997, oltre accessori dovuti per legge, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Maurizio Cavaliere, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
LA D'AM IS RI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 14.10.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IS MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa LA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 24/06/2021 al n. 1175 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 1024/2020 pubblicata in data 15/12/2020 promossa da
, QUALE MANDATARIA DI Parte_1 CP_1 tante pro tempore, rappres
[...] dall'Avv. PALLINI MONICA , come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALIERE MAURIZIO, Controparte_2 tti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “In accoglimento dei motivi d'appello, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 15.12.2020, n. 1024: - in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione svolta dal sig. ex art. 615 Controparte_2 c.p.c. in ordine alla regolarità formale del titolo e de nto tardiva poiché le dette dovevano essere svolte nella forma dell'art. 617 c.p.c. entro il termine prescritto a pena di decadenza dalla norma;
- nel merito, accertata e dichiarata l'erronea e/o illegittima interpretazione ed applicazione della norma concernente l'idoneità del contratto di Mutuo Fondiario de quo a costituire titolo esecutivo, in accoglimento della domanda della dichiarare e Controparte_1 accertare che il Mutuo Fondiario de quo costituisce titolo esecutivo ex lege per i motivi esposti in atti, con ogni conseguenziale provvedimento di legge. Con vittoria delle spese e delle competenze di questo grado e del primo grado di giudizio, oltre accessori come per legge..”; per l'appellato: “respingere l'appello proposto perchè infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
, in qualità di mandataria di citava in
[...] Controparte_1 giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza Controparte_2
n.1024/2020 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva accolto l'opposizione all'esecuzione promossa da quest'ultimo.
Il giudizio di primo grado originava dall'opposizione, promossa da CP_2
, all'esecuzione immobiliare n. 397/2012 RGE instaurata nei suoi
[...] confronti dal (successivamente . Controparte_3 Controparte_4
L'opponente lamentava l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del
24.09.2004 a costituire titolo esecutivo, essendo stata differita la disponibilità dell'importo mutuato al compimento delle formalità di iscrizione ipotecaria.
Il si costituiva in giudizio, eccependo che i motivi di Controparte_4 opposizione concernevano la mera regolarità formale del titolo, pertanto,
l'opposizione era da ritenersi tardivamente proposta ed inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Nel merito deduceva che il mutuo si era debitamente perfezionato con la traditio della somma, erogata mediante accredito sul conto corrente dell'opponente.
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza appellata, accoglieva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.. Il Giudice, in rito, riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione formulata da
[...] per violazione del termine di cui all'art 617 c.p.c ; riteneva, infatti, CP_4 che le contestazioni di concernessero l'insussistenza del diritto a CP_2 procedere ad esecuzione forzata e non la regolarità formale del titolo.
Nel merito il giudice di prime cure dichiarava che il contratto di mutuo del
24/09/2004 non aveva efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. poiché non si era verificata la trasmissione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato contestualmente all'atto di stipula. Il Tribunale dichiarava conseguentemente l'insussistenza del diritto di ad agire in Controparte_4 esecuzione forzata.
Avverso detta sentenza proponeva atto appello articolato Controparte_1 su due motivi.
L'appellante censurava innanzitutto la sentenza per avere erroneamente dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.. Sosteneva
l'appellante che l'opposizione, fondata sulla inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo, si risolveva in una denuncia di irregolarità formale del titolo. Pertanto, l'opposizione proposta dal risultava inammissibile in CP_2 quanto tardiva, essendo stata avanzata ben oltre il termine di cui all'art. 617
c.p.c.
2 L'appellante deduceva altresì che il Giudice di prime cure aveva errato nel dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Affermava che l'esecutività del titolo discendeva dalla forma solenne dell'atto notarile ex art. 474, n. 3 c.p.c., mentre la previsione di esecuzione differita non incideva sulla validità formale del titolo.
Inoltre, il contratto si era perfezionato con la traditio della somma, erogata mediante accredito sul conto corrente intestato al mutuatario in data
29.10.2004; l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituiva effettiva erogazione. Parte appellante evidenziava altresì che, trattandosi di un mutuo fondiario, il titolo esecutivo poteva essere incorporato nell'atto pubblico di consenso ad iscrizione di ipoteca, rendendo irrilevante la disponibilità differita della somma.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello. Controparte_2
Sosteneva che il giudizio introdotto non poteva qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma piuttosto quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., venendo in contestazione il diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Nel merito l'appellato deduceva che il mutuo, avendo natura reale, necessitava di una valida traditio rei. L'art. 6 del contratto di mutuo stipulato fra le parti prevedeva che l'erogazione della somma fosse differita al verificarsi di determinate condizioni, con ciò escludendo in modo inequivocabile la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario al momento della conclusione del contratto. Sebbene vi fosse stata una successiva erogazione, ciò poteva legittimare il credito della banca ma non poteva conferire forza di titolo esecutivo al contratto di mutuo privo della contestuale traditio.
L'appellato concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
In ordine al primo motivo di gravame, concernente la qualificazione giuridica della domanda svolta in primo grado, occorre preliminarmente precisare che la valutazione fatta dal giudice di prime cure è da ritenersi vincolante ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
3 Nel caso di specie l'appello deve ritenersi ammissibile sulla base della qualifica operata dal giudice di prime cure, il quale ha inquadrato l'opposizione promossa dal debitore esecutato nell'ambito dell'art.615 c.p.c., disattendendo la diversa prospettazione dell'appellante volta a sussumere la fattispecie nell'ambito dell'art.617 c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della censura, deve premettersi che l'opposizione all'esecuzione si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi, in quanto volta all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione; diversamente l'opposizione agli atti esecutivi concerne la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, ovvero dei singoli atti dell'esecuzione. Ciò posto appare corretta la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, in quanto la contestazione sollevata dall'opponente verte sulla stessa esistenza di un valido titolo esecutivo. Tale contestazione incide direttamente sul diritto del creditore a procedere mediante l'esecuzione forzata.
La mancanza o invalidità del titolo esecutivo, infatti, anche quando scaturisca da un vizio di forma, mette in discussione l'esistenza stessa del diritto a procedere in executivis, in ossequio al principio “nulla executio sine titulo”. In sintesi l'assenza o l'inefficacia di un titolo esecutivo priva il creditore del potere di aggredire il patrimonio del debitore per soddisfare il proprio credito, ponendo un limite invalicabile alla sua pretesa in sede esecutiva. Pertanto, tale contestazione deve essere collocata al di fuori dell'ambito applicativo dell'opposizione disciplinata dall'articolo 617 c.p.c. che riguarda esclusivamente i vizi di forma o le irregolarità che inficiano gli atti esecutivi sindacando le modalità di svolgimento del processo esecutivo. Siffatta interpretazione trova conforto nell' orientamento giurisprudenziale per il quale la contestazione concernente l'inesistenza o l'invalidità del titolo posto a base dell'azione esecutiva rientra nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 615 c.p.c. (cfr. Cass. 12.02.2019, n.3967;
Cass.14.11.2023; Cass. n. 13069 2007). In dette pronunce la Corte, occupandosi del vizio formale della omessa apposizione della formula esecutiva, ha distinto tale vizio che attiene alla correttezza formale degli atti, dalle ipotesi nelle quali si metta in discussione la stessa esistenza del titolo o la carenza delle condizioni perché esso acquisti efficacia esecutiva, vertendosi, in tali ultime ipotesi, nell'ambito dell'opposizione ex art 615 cpc.: “Sul punto, occorre dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la
4 denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475
c.p.c., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva,
l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza
n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900; Sez. 3, Sentenza n. 25638 del
14/11/2013, Rv. 628755) (cfr. Cass. 12.02.2019, n.3967).
Da qui il rigetto del primo motivo di appello volto a censurare la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione proposta dal , sull'erroneo CP_2 presupposto della riconducibilità dell'opposizione al disposto di cui all'art 617
c.p.c.
Il secondo motivo d'appello si rivela anch'esso privo di fondamento. La questione affrontata dal giudice di prime cure deve essere esaminata alla luce dell'orientamento di recente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 5968 del 2025. Con tale pronuncia, la Suprema
Corte ha riconosciuto la natura di valido titolo esecutivo all'accordo negoziale attraverso il quale viene erogata una somma di denaro al mutuatario e, contestualmente, ne viene disposto il versamento pur attraverso una messa a disposizione della somma in via meramente figurativa o contabile. Si realizza, infatti in tali casi, una traditio ficta o giuridica, valida a perfezionare il contratto di mutuo;
ciò tipicamente avviene nell' ipotesi di versamento in deposito irregolare, contestuale al contratto di mutuo, in cui è previsto il successivo svincolo della somma al consolidamento di altre garanzie.
La Suprema Corte ha, tuttavia, condizionato l'esistenza del contratto idoneo valere come titolo esecutivo, alla circostanza che la messa a disposizione del denaro avvenga contestualmente alla stipula del contratto di mutuo. Tale condizione è chiaramente evincibile dal principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite in detta pronuncia laddove chiarisce: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia
5 stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".( cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sent, 06/03/2025, n. 5968)
Nel caso di specie l'erogazione del denaro è stata invece espressamente differita ad un momento successivo alla stipula del contratto. Si legge, infatti, nell'articolo 6 del contratto di mutuo stipulato fra le parti : “L'erogazione del finanziamento verrà effettuata da parte della Cassa finanziante dopo aver ricevuto copia autentica in forma esecutiva del presente atto e della relativa nota di iscrizione ipotecaria oltre alla documentazione richiesta, e sia stata data la prova che l'ipoteca concessa è nel grado convenuto, non preceduta da trascrizioni passive e pienamente valida ed efficace e sempreché non si sia verificata anche una sola delle circostanza prevista dall'art. 11 del Capitolato Allegato. La parte finanziata autorizza fino d'ora la Cassa finanziante ad effettuare l'erogazione del finanziamento con valuta corrispondente alla data della stipula del presente atto, mediante accreditamento sul conto corrente numero 37318/31, rilasciando fin
d'ora ampia e liberatoria quietanza della somma in tal modo corrisposta…”.
Tale evenienza preclude in radice la possibilità di ricostruire la fattispecie delineata dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite.
Appare, infatti, evidente la eterogeneità della fattispecie in esame rispetto al paradigma del mutuo costituente valido titolo esecutivo, quale tratteggiato in detta pronuncia. Nel caso di specie, si configura, piuttosto, la diversa figura giuridica del mutuo condizionato, come puntualmente descritta dalla Suprema
Corte nel brano motivazionale ove si precisa che: "Si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord.
06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020,
n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194...) quando la stessa erogazione - o messa
a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla
6 stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo- complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
Emerge chiaramente dal passo citato che ove vi sia differimento della traditio, in qualunque forma pattuita, ad un momento successivo alla stipula del mutuo, la sussistenza del titolo esecutivo è condizionato alla formalizzazione della messa a disposizione della somma mutuata da realizzarsi attraverso un atto solenne, analogo a quello originario, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo.
Nel caso di specie emerge, dunque, con evidenza la riconducibilità del contratto stipulato fra le parti alla figura giuridica del mutuo condizionato. Tale qualificazione discende dalla previsione contenuta nella clausola di cui all'art.6 del contratto, che prevede e disciplina il differimento dell'erogazione della somma mutuata. Risulta peraltro documentato ed incontestato che la somma oggetto del contratto di mutuo è rimasta nella titolarità dell'Istituto di credito mutuante fino al 29 ottobre 2004 allorché è avvenuta l'erogazione dell'importo mutuato in favore dell'appellato con causale “Sblocco erogazione mutuo”.
La qualifica di titolo esecutivo non può d'altronde discendere dal disposto di cui all'art 474, comma 2, n.3 c.p.c. invocato dall'appellante. Il contratto di mutuo, per sua natura giuridica, si connota infatti quale contratto “reale”, il cui perfezionamento richiede, oltre al consenso delle parti, la traditio della res, ovvero, nel caso di specie, l'effettiva erogazione della somma mutuata che deve risultare da un atto consacrato nelle stesse formalità del contratto che ne costituisce il presupposto. Pertanto, la mera obbligazione di trasferimento del denaro, contenuta nel mutuo concluso mediante rogito notarile, non è di per sé sufficiente a perfezionare il contratto e, conseguentemente a costituire titolo esecutivo per la restituzione della somma, ove non sia seguita da un atto di erogazione che rivesta la forma dell'atto pubblico. Né tale impedimento può essere superato dalla clausola di quietanza pro-futuro inserita nel contratto di cui si tratta. La quietanza, infatti, presuppone necessariamente l'effettivo adempimento dell'obbligazione e la sua previsione per una somma la cui dazione
7 è stata espressamente rinviata ad un momento successivo non può che configurare una mera clausola di stile. Il contratto concluso fra le parti, per quanto valido ed efficace, non può dunque costituire titolo esecutivo azionabile per la restituzione dell'importo mutuato, essendo a tal fine necessario che lo svincolo della somma risulti consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c..
Solo con la combinazione di due atti formali di pari dignità giuridica può infatti configurarsi un contratto di mutuo idoneo a costituire titolo esecutivo.
Tale interpretazione è avvalorata dai richiami contenuti nella citata pronuncia delle Sezioni Unite alla figura del muto condizionato quale emergente dai precedenti giurisprudenziali in materia. Fra essi assume particolare rilievo la pronuncia specificamente volta a chiarire l'ambito applicativo dell'art 474 c.p.c.:
“Con riguardo all'originaria formulazione del comma 2, n. 3, della disposizione
(che faceva riferimento agli "atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute"), non si è mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l'atto ricevuto da notaio dovesse documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l'atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile
(giurisprudenza risalente e costante;
cfr., ad esempio, con riguardo al contratto di mutuo condizionato o obbligatorio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del
19/07/1979, Rv. 400808 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv.
425280 01; nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 15219 del
19/07/2005, Rv. 583283 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv.
636305 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv. 657140 - 01). (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent., 5/03/2020, n. 6174)
In conclusione, deve essere confermata la declaratoria di inidoneità del contatto di mutuo stipulato in data 24/09/2004, ai rogiti notaio Per_1
a costituire valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata
[...] promossa dall'appellante nei confronti dell'appellato.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
8 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
QUALE MANDATARIA DI nei confronti di Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 4.997, oltre accessori dovuti per legge, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Maurizio Cavaliere, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
LA D'AM IS RI
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