CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 122 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Scintu n.51 C.F. , elett.te dom.to in Cagliari in via Logudoro n. C.F._1
35 presso gli avv.ti Valeria Atzeri C.F. , Giovanni Pruneddu C.F. C.F._2
e Claudia Atzeri C.F. , che lo C.F._3 C.F._4
rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 18.9.2017 e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata od al numero di fax Email_1
070666074 indicati nell'intestazione
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(c.fisc. in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale della Sardegna in carica pro-tempore rappresentato e difeso,
1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5/4/16 rep. 12.428, dall'Avv. Paolo Spiga ( e- Per_1 C.F._5 mail: e dall'Avv. Roberto Di Tucci (c.fisc. Email_2
- e-mail: , ed elettivamente C.F._6 Email_3
domiciliato presso gli stessi in Cagliari, Via Sonnino 96
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, ha chiamato in giudizio Parte_1
l' , affermando di essere stato esposto per anni: CP_1
1. all'inalazione di fibre d'amianto ed altre sostanze dannose,
2. a forti rumori generati dagli strumenti che utilizzava
Ha fatto presente di aver domandato il riconoscimento dell'ipoacusia da rumori e dell'asbestosi e BPCO, che non era stata accolta. Ha precisato che era in corso altra controversia relativa all'accertamento dell'esistenza di angioneurosi e lesioni osteoarticolari ed alla colonna ed ha chiesto il riconoscimento delle malattie sopra indicate, col conglobamento con quelle oggetto di altro giudizio.
Si è costituito in giudizio l contestando le affermazioni di controparte. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e
CTU.
Il Tribunale, con sentenza n. 1010 del 18-11-2020 ha parzialmente accolta la domanda, emanando la seguente decisione: “dichiara che il ricorrente, sin dal 3 maggio
2016, presenta un danno biologico complessivo, per le patologie meglio indicate in motivazione, del 27% e ha, pertanto, diritto al relativo indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
somme dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi di mora;
condanna l' al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in complessivi euro 2.567,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, separatamente liquidate.”
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' con memoria. La controversia CP_1
è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Dichiari tenuto l' a erogare in favore del Ricorrente un indennizzo CP_1
corrispondente al danno biologico del 31% dalla data della domanda amministrativa del
3.5.16.
2. Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli CP_1
interessi legali di mora dal 121° giorno dopo la domanda o rivalutazione monetaria se maggiore.
3. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Per l'appellato:
Rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello reca un unico motivo, riguardante il riconoscimento di una gravità insufficiente alla patologia acustica, rispetto alla quale il CTU del primo grado aveva escluso la riferibilità alla malattia professionale di un aggravamento che sarebbe risultato da un esame successivo, il quale ultimo veniva attribuito all'evoluzione della patologia dovuta all'età.
Questa Corte, rilevando l'esistenza di diversa documentazione medica agli atti, riguardante la suddetta patologia, che però presentava alcuni tratti di discordanza, ha ritenuto opportuno rinnovare la CTU già espletata in primo grado, affidandola a noto specialista della materia.
Il CTU nominato, al compimento delle operazioni, ha rilevato che l'appellante era afflitto da: “Ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, lievemente più accentuata a sinistra, a localizzazione pantonale interessante prevalentemente le
3 frequenze acute del campo tonale (>1 KHz), con massimo deficit a carico delle frequenze 3,4,6 e 8 KHZ.”
Ha concordato col CTU del primo grado nell'affermare l'origine professionale della malattia, vista l'esposizione a fonti di rumore documentata in causa, ha proceduto ad effettuare personalmente l'esame audiometrico con la più attendibile metodologia ed ha valutato la percentuale di danno nella misura del 7%, rispetto al 4% accertato dal primo consulente. Con riguardo all'esistenza di certificazioni mediche da cui sarebbe risultato un danno maggiore, che il primo CTU aveva attribuito ad eziologia non professionale, ha invece riscontrato la incongruità dei risultati dell'esame stesso, sia per la metodologia non totalmente attendibile utilizzata, sia per i risultati in sé, che erano peggiorativi rispetto all'esame audiometrico da egli stesso effettuato in data successiva, mentre il danno acustico non è notoriamente suscettibile di miglioramento.
Ha pertanto affermato: “Nel caso in esame, la cessazione dell'esposizione al rischio si è verificata nel giugno 2017. In pratica, la soglia audiometrica rilevata nel giugno 2018 rappresenterebbe in concreto il danno uditivo correlabile eziologicamente all'attività professionale svolta nell'intero arco della vita lavorativa. Tuttavia, come si è detto, il danno uditivo oggi rilevato in sede di CTU risulta lievemente inferiore rispetto a quanto riscontrato nel 2018 dal dr. . Tenuto conto delle caratteristiche evolutive Per_2
del trauma acustico cronico professionale, tendenzialmente non suscettibile di miglioramento ed irreversibile, il danno biologico ad esso correlato – espressione del danno tecnoacusico conseguente all'attività di lavoro – deve essere oggi congruamente quantificato nella misura del 7%.”
Per quanto riguarda il calcolo del danno, in sede di risposta alle osservazioni della bozza, il CTU ha esplicitato i criteri di calcolo del danno conglobato con le patologie nel frattempo riconosciute dall' : CP_1
“Dovendosi provvedere ad un conglobamento del danno biologico derivante da esiti di infortunio sul lavoro (deficit colonna vertebrale 12%; asbestosi : 9%; angioneurosi 6%;) con il danno biologico derivante da ipoacusia da rumori oggi riscontrato (7%), ritengo che la misura del 31% compensi adeguatamente il danno biologico complessivamente presente nel Ricorrente e derivante dalle descritte affezioni di natura professionale.
(100-12= 88; 9 x 88/100 = 7.9; 12 + 7.9 + 12 + 9/ 2 = 20.4%).
4 (100-20= 80; 6 x 80/100 = 4.8; 20 + 4.8 + 20 + 6/ 2 = 25.4%)
(100-25= 75; 7 x 75/100 = 5.2; 25 + 5.2 + 25 + 7/ 2 = 31.1 %)”
Le conclusioni del CTU si devono condividere, in quanto basate sulle comuni nozioni della scienza medica, sulle normali caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, quali studiate dalla medicina del lavoro, e sono state accettate dall'appellante, che ha aderito alla percentuale del 7% e concluso in conformità.
Il danno definitivo, perciò, sulla base del 7% per ipoacusia riconosciuto e tenendo presente che per l'altro danno oggetto della sentenza appellata non è stato presentato appello, deve essere conglobato giudizialmente nel 31%.
La sentenza appellata, in definitiva, deve essere parzialmente riformata nel senso di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i minimi tariffari vista la non particolare difficoltà della questione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto e, in riforma parziale della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara che ha diritto alla rendita al: 7% da: ipoacusia, 9% da Parte_1
danno polmonare che, conglobati al danno del 17% complessivo per angioneurosi e patologia lombare, separatamente riconosciuti, portano ad un danno complessivo del
31%, con decorrenza di legge.
Condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione, con la CP_1
decorrenza e gli interessi legali o la rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei limiti fissati dalla legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nella CP_1 misura di €. 2.536,00 per la presente fase del giudizio, oltre il 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori dell'appellante.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, separatamente CP_1
liquidate.
Cagliari, 3-5-2023
Il Presidente
5 Angelo Lucio Caredda
6