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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5106/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5106/2016 promossa da
, in persona del suo sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1
COZZI, giusta procura in atti;
opponente
Contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
LIUZZI Maurizio, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante n. 255/2016 (R.G. n. 18451/2015), con cui il
Tribunale di Bari ha ingiunto all'opponente, su istanza della ricorrente il Controparte_1 pagamento della somma di € 33.066,68, più spese giudiziali liquidate in €. 1.286,00 oltre spese generali, iva, cpa, a titolo di differenze sui canoni dovuti alla convenuta per la gestione del servizio appaltato di raccolta e trasporto dei rifiuti, ed in particolare in forza del contratto di appalto n. 1085
pagina 1 di 7 stipulato in data 06.09.2010 (cfr. doc. 1 prod. opponente) e del successivo negozio integrativo con cui le parti avevano concordemente stabilito un aumento del canone mensile pari a euro 2.500 oltre Iva.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto l'inidoneità della documentazione depositata nella fase monitoria a provare il credito azionato in giudizio, in difetto della stipula (in forma scritta richiesta ad substantiam) di un negozio integrativo dell'originario accordo con la concordata previsione di un aumento del canone mensile di appalto, evidenziando altresì che lo stesso contratto di appalto inter partes prevedeva la facoltà di proroga “agli stessi prezzi, patti e condizioni” così escludendo il diritto alle maggiorazioni pretese dall'appaltatrice.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando Controparte_1
l'avversa opposizione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n. 255/16, con condanna della controparte al pagamento delle somme nello stesso specificate oltre interessi come per legge o di quell'altra maggiore o minore, accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre interessi come per legge.
I.3. – Ordinata l'esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. al , Parte_1
la causa, istruita documentalmente, è infine pervenuta all'udienza del 08/01/2025 (la prima celebrata dinanzi a questo Giudice), all'esito della quale è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
II.1. – Essendo la pretesa creditoria azionata in via monitoria fondata su un dedotto rapporto contrattuale intercorrente tra il e la società opposta, devono qui ribadirsi, Parte_1
innanzitutto, i principi generali che disciplinano la materia contrattuale nelle ipotesi in cui uno dei contraenti sia una pubblica amministrazione.
Segnatamente, deve rammentarsi che i contratti della P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam, accompagnata dalla unicità del testo documentale;
ciò significa che i contratti della P.A. esigono la forma scritta quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta- accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo verbale, ed essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia (tra le tante, Cass. n.
21477/2013; Cass. n. 7135/2015).
Pertanto, in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, tutti i contratti conclusi dalla P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio.
pagina 2 di 7 In definitiva, per i contratti stipulati dalla P.A. "jure privatorum" vige invero il principio formalistico, richiedendosi la forma scritta ad substantiam, che deve essere adottata anche per le modifiche successive del contratto (Cass., n. 8539/2011).
La giurisprudenza è invero costante nell'affermare che, in tema di contratti con la Pubblica
Amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (Cass., 23/02/2022, n.
5996).
Ancora, le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 20684/2018) hanno chiarito che “le norme sono costantemente interpretate nel senso della necessità della forma scritta - e per di più contestuale, ammettendosi la validità dello scambio di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" ove le controparti siano "ditte commerciali" - per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni: tanto integrando una delle ipotesi richiamate dall'art.1350, art.13 per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.
La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass.,
19/09/2013, n. 21477; Cass., 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n.
25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass., 27/10/2017, n. 25631; Cass.
23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016).
Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n.
22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c.: Cass.
pagina 3 di 7 15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n.
9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477): e sul punto basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass.
20/03/2014, n. 6555.
Tale regula iuris trova applicazione anche ai contratti stipulati da Comuni e Province, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007 n.1752).
II.2. – Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che la richiesta di pagamento azionata in via monitoria si inquadri in una vicenda contrattuale.
Ed invero, l'opposta, nel ricorso proposto in sede monitoria, fa espressamente riferimento all'esistenza di un “accordo” negoziale intercorso con il e con il quale le parti, Parte_1
a seguito della disposta proroga del rapporto contrattuale derivante dall'originario contratto di appalto stipulato nel 2010, avrebbero concordemente stabilito un aumento mensile del canone inizialmente pattuito.
La pretesa fatta valere dalla convenuta opposta ha per l'appunto ad oggetto il credito derivante dalle maggiorazioni richieste dalla società appaltatrice.
Ora, la ricorrente al fine di corroborare la propria pretesa Controparte_1
creditoria, in primo luogo ha prodotto il contratto di appalto di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti n.1085 del 06/09/2010 (cfr. doc. sub5, opposta); in secondo luogo, ha addotto l'esistenza di un successivo accordo mediante il quale le parti avrebbero concordato, a fronte della proroga del servizio appaltato, la maggiorazione del corrispettivo spettante alla appaltatrice. Inoltre, parte opposta, al fine di provare che la maggiorazione economica del servizio era stata già riconosciuta e già in parte pagata dall'ente stesso in favore della ha prodotto la corrispondenza intercorsa Controparte_1
tra le parti, le deliberazioni ed ordinanze del (cfr. doc. sub 6, prod. opposta) Parte_1 con le quali l'ente prorogava il termine di scadenza per l'espletamento del servizio reso dalla società opposta, le fatture impagate ed il dettaglio dei movimenti bancari (cfr. doc. sub7; sub8 prod. opposta).
Tuttavia, nella vicenda processuale in esame, alla luce dei consolidati e condivisi principi affermati dai giudici di legittimità con riguardo alla forma che devono necessariamente rivestire i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione sopra richiamati, non pare possa seriamente dubitarsi che alcuna responsabilità contrattuale possa farsi risalire al , perché il contratto Parte_1
pagina 4 di 7 scritto avente ad oggetto la maggiorazione economica del servizio appaltato non è stato prodotto in giudizio.
Invero, in ossequio alle note regole distributive dell'onere della prova in materia contrattuale, gravava sul creditore dimostrare la fonte della propria pretesa, producendo la documentazione comprovante l'accordo – necessariamente in forma scritta – circa la maggiorazione del prezzo del servizio espletato dalla società appaltatrice.
Di tanto non vi è tuttavia prova in atti, non avendo la convenuta opposta prodotto l'accordo scritto asseritamente stipulato inter partes e la cui esistenza è stata negata dall'ente opponente.
Né tale lacuna probatoria è stata colmata con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (rimasto inevaso, avendo il confutato la stessa esistenza del documento contrattuale Parte_1
integrativo oggetto della richiesta ostensiva), mezzo istruttorio comunque inidoneo a svolgere finalità esplorative e/o suppletive degli oneri probatori gravanti sulle parti (considerato peraltro che il presupposto per l'emanazione di tale ordine è l'esistenza del documento oggetto dell'istanza ex art. 210
c.p.c. e che la parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e che tale impossibilità sia provata: v. Cass. 4/4/2016, n. 6511), né con l'articolazione di una prova testimoniale del tutto inammissibile in quanto diretta a provare l'esistenza di un contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 2725 c.c.).
Deve infatti ribadirsi, ancora una volta, che i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati,
a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass.
13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Il requisito di forma scritta è richiesto non soltanto la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o – comunque – mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma (cfr. Cass.
8539/2011; Cass. 8621/2006; Cass. 5448/1999).
pagina 5 di 7 Né può essere invocato, al fine di pervenire a una diversa conclusione, l'art. 17, del R.D.
2240/1923, poiché la norma non introduce alcuna deroga al requisito della forma scritta, ma si limita a consentire, a date condizioni, il perfezionamento dei contratti pubblici non mediante dichiarazioni formali contestuali, contenute in un documento unico, ma tramite lo scambio di corrispondenza a distanza, secondo gli usi commerciali (Cass. 6555/2014; Cass. 8000/2010; Cass. 7297/2009; Cass.
1752/2007), non essendo comunque sufficiente che dagli scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Cass. 5263/2015).
Nella specie, in mancanza del documento contrattuale comprovante la pattuizione della maggiorazione del costo del servizio, il quadro probatorio è allora inidoneo a supportare la pretesa creditoria azionata in giudizio, atteso che, come noto, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nell'eventuale giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le stesse, essendo documenti formati dalla parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sul fatto costitutivo del credito fatto valere (del tutto inconferente è poi il richiamo, operato dalla convenuta opposta, al principio di diritto statuito da Cass.
3581/2024, chiamata a pronunciarsi in ordine a una fattispecie non assimilabile a quella in esame, non trattandosi, nel caso di specie, di crediti fra “imprenditori”, bensì tra un soggetto privato ed una
Pubblica Amministrazione, quest'ultima come tale soggetta ad una speciale disciplina in merito alla necessità della forma scritta dell'accordo che riconosce la debenza di una somma di denaro in favore del privato e, nella vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione, avendo il destinatario della fattura accettato la fattura ed annotato la stessa nelle proprie scritture contabili, con conseguente natura confessoria ex art. 2720 c.c., quale atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di effetti giuridici sfavorevoli al dichiarante, evenienza non ricorrente nella vicenda per cui è causa).
Del tutto irrilevante è poi la manifestazione di contrarietà della appaltatrice alla prosecuzione dell'espletamento del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, occorrendo che l'amministrazione acconsentisse, nelle forme dovute, alla modifica della convenzione e ne valutasse, alla stregua dell'interesse pubblico, l'effettiva incidenza nell'economia del rapporto già in essere.
E ciò è tanto più vero se si pone mente al fatto che, in difetto di diversa, successiva pattuizione scritta inter partes volta a modificare validamente i termini economici dell'iniziale accordo, nella specie, la proroga del rapporto contrattuale non può che inquadrarsi nello schema della c.d. “proroga tecnica”, che modifica soltanto il termine finale della durata del contratto, ferme restando tutte le altre condizioni in esso previste, e non giustifica, dunque, la richiesta di corresponsione di un corrispettivo pagina 6 di 7 maggiore rispetto a quello originariamente pattuito, in conformità peraltro a quanto previsto dallo stesso contratto di appalto (art. 13) che stabiliva la facoltà di proroga “agli stessi prezzi, patti e condizioni” così escludendo il diritto alle maggiorazioni pretese dall'appaltatrice.
Infine, si ribadisce che, diversamente da quanto opinato dalla convenuta opposta, neppure è possibile ritenere accertato un valido, rinnovato esercizio della autonomia negoziale tra le parti alla luce della documentazione, pure prodotta in giudizio, attestante comportamenti attuativi, al più, di un mero accordo verbale, non essendo ammissibile in subiecta materia, come visto, una contrattazione per facta concludentia.
II.3. – Per queste ragioni, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, essendo la pretesa azionata in via monitoria fondata su un contratto inficiato da nullità rilevabile d'ufficio, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi aggiornati al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione, stante il carattere documentale dalla causa (fase di studio della controversia: euro 1.701; fase introduttiva del giudizio: €1.204; fase istruttoria e/o di trattazione: € 903; fase decisionale: € 2.905).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 255/2016 del 13/01/2016 emesso dal Tribunale di Bari per le causali di cui in motivazione;
2) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate, in favore dell'opponente , nella somma di € 286,00 per esborsi, e € Parte_1
6.713,00 per compensi difensivi, oltre spese generali, iva, cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 30 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5106/2016 promossa da
, in persona del suo sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1
COZZI, giusta procura in atti;
opponente
Contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
LIUZZI Maurizio, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante n. 255/2016 (R.G. n. 18451/2015), con cui il
Tribunale di Bari ha ingiunto all'opponente, su istanza della ricorrente il Controparte_1 pagamento della somma di € 33.066,68, più spese giudiziali liquidate in €. 1.286,00 oltre spese generali, iva, cpa, a titolo di differenze sui canoni dovuti alla convenuta per la gestione del servizio appaltato di raccolta e trasporto dei rifiuti, ed in particolare in forza del contratto di appalto n. 1085
pagina 1 di 7 stipulato in data 06.09.2010 (cfr. doc. 1 prod. opponente) e del successivo negozio integrativo con cui le parti avevano concordemente stabilito un aumento del canone mensile pari a euro 2.500 oltre Iva.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto l'inidoneità della documentazione depositata nella fase monitoria a provare il credito azionato in giudizio, in difetto della stipula (in forma scritta richiesta ad substantiam) di un negozio integrativo dell'originario accordo con la concordata previsione di un aumento del canone mensile di appalto, evidenziando altresì che lo stesso contratto di appalto inter partes prevedeva la facoltà di proroga “agli stessi prezzi, patti e condizioni” così escludendo il diritto alle maggiorazioni pretese dall'appaltatrice.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando Controparte_1
l'avversa opposizione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n. 255/16, con condanna della controparte al pagamento delle somme nello stesso specificate oltre interessi come per legge o di quell'altra maggiore o minore, accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre interessi come per legge.
I.3. – Ordinata l'esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. al , Parte_1
la causa, istruita documentalmente, è infine pervenuta all'udienza del 08/01/2025 (la prima celebrata dinanzi a questo Giudice), all'esito della quale è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
II.1. – Essendo la pretesa creditoria azionata in via monitoria fondata su un dedotto rapporto contrattuale intercorrente tra il e la società opposta, devono qui ribadirsi, Parte_1
innanzitutto, i principi generali che disciplinano la materia contrattuale nelle ipotesi in cui uno dei contraenti sia una pubblica amministrazione.
Segnatamente, deve rammentarsi che i contratti della P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam, accompagnata dalla unicità del testo documentale;
ciò significa che i contratti della P.A. esigono la forma scritta quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta- accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo verbale, ed essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia (tra le tante, Cass. n.
21477/2013; Cass. n. 7135/2015).
Pertanto, in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, tutti i contratti conclusi dalla P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio.
pagina 2 di 7 In definitiva, per i contratti stipulati dalla P.A. "jure privatorum" vige invero il principio formalistico, richiedendosi la forma scritta ad substantiam, che deve essere adottata anche per le modifiche successive del contratto (Cass., n. 8539/2011).
La giurisprudenza è invero costante nell'affermare che, in tema di contratti con la Pubblica
Amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (Cass., 23/02/2022, n.
5996).
Ancora, le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 20684/2018) hanno chiarito che “le norme sono costantemente interpretate nel senso della necessità della forma scritta - e per di più contestuale, ammettendosi la validità dello scambio di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" ove le controparti siano "ditte commerciali" - per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni: tanto integrando una delle ipotesi richiamate dall'art.1350, art.13 per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.
La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass.,
19/09/2013, n. 21477; Cass., 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n.
25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass., 27/10/2017, n. 25631; Cass.
23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016).
Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n.
22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c.: Cass.
pagina 3 di 7 15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n.
9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477): e sul punto basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass.
20/03/2014, n. 6555.
Tale regula iuris trova applicazione anche ai contratti stipulati da Comuni e Province, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007 n.1752).
II.2. – Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che la richiesta di pagamento azionata in via monitoria si inquadri in una vicenda contrattuale.
Ed invero, l'opposta, nel ricorso proposto in sede monitoria, fa espressamente riferimento all'esistenza di un “accordo” negoziale intercorso con il e con il quale le parti, Parte_1
a seguito della disposta proroga del rapporto contrattuale derivante dall'originario contratto di appalto stipulato nel 2010, avrebbero concordemente stabilito un aumento mensile del canone inizialmente pattuito.
La pretesa fatta valere dalla convenuta opposta ha per l'appunto ad oggetto il credito derivante dalle maggiorazioni richieste dalla società appaltatrice.
Ora, la ricorrente al fine di corroborare la propria pretesa Controparte_1
creditoria, in primo luogo ha prodotto il contratto di appalto di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti n.1085 del 06/09/2010 (cfr. doc. sub5, opposta); in secondo luogo, ha addotto l'esistenza di un successivo accordo mediante il quale le parti avrebbero concordato, a fronte della proroga del servizio appaltato, la maggiorazione del corrispettivo spettante alla appaltatrice. Inoltre, parte opposta, al fine di provare che la maggiorazione economica del servizio era stata già riconosciuta e già in parte pagata dall'ente stesso in favore della ha prodotto la corrispondenza intercorsa Controparte_1
tra le parti, le deliberazioni ed ordinanze del (cfr. doc. sub 6, prod. opposta) Parte_1 con le quali l'ente prorogava il termine di scadenza per l'espletamento del servizio reso dalla società opposta, le fatture impagate ed il dettaglio dei movimenti bancari (cfr. doc. sub7; sub8 prod. opposta).
Tuttavia, nella vicenda processuale in esame, alla luce dei consolidati e condivisi principi affermati dai giudici di legittimità con riguardo alla forma che devono necessariamente rivestire i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione sopra richiamati, non pare possa seriamente dubitarsi che alcuna responsabilità contrattuale possa farsi risalire al , perché il contratto Parte_1
pagina 4 di 7 scritto avente ad oggetto la maggiorazione economica del servizio appaltato non è stato prodotto in giudizio.
Invero, in ossequio alle note regole distributive dell'onere della prova in materia contrattuale, gravava sul creditore dimostrare la fonte della propria pretesa, producendo la documentazione comprovante l'accordo – necessariamente in forma scritta – circa la maggiorazione del prezzo del servizio espletato dalla società appaltatrice.
Di tanto non vi è tuttavia prova in atti, non avendo la convenuta opposta prodotto l'accordo scritto asseritamente stipulato inter partes e la cui esistenza è stata negata dall'ente opponente.
Né tale lacuna probatoria è stata colmata con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (rimasto inevaso, avendo il confutato la stessa esistenza del documento contrattuale Parte_1
integrativo oggetto della richiesta ostensiva), mezzo istruttorio comunque inidoneo a svolgere finalità esplorative e/o suppletive degli oneri probatori gravanti sulle parti (considerato peraltro che il presupposto per l'emanazione di tale ordine è l'esistenza del documento oggetto dell'istanza ex art. 210
c.p.c. e che la parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e che tale impossibilità sia provata: v. Cass. 4/4/2016, n. 6511), né con l'articolazione di una prova testimoniale del tutto inammissibile in quanto diretta a provare l'esistenza di un contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 2725 c.c.).
Deve infatti ribadirsi, ancora una volta, che i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati,
a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass.
13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Il requisito di forma scritta è richiesto non soltanto la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o – comunque – mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma (cfr. Cass.
8539/2011; Cass. 8621/2006; Cass. 5448/1999).
pagina 5 di 7 Né può essere invocato, al fine di pervenire a una diversa conclusione, l'art. 17, del R.D.
2240/1923, poiché la norma non introduce alcuna deroga al requisito della forma scritta, ma si limita a consentire, a date condizioni, il perfezionamento dei contratti pubblici non mediante dichiarazioni formali contestuali, contenute in un documento unico, ma tramite lo scambio di corrispondenza a distanza, secondo gli usi commerciali (Cass. 6555/2014; Cass. 8000/2010; Cass. 7297/2009; Cass.
1752/2007), non essendo comunque sufficiente che dagli scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Cass. 5263/2015).
Nella specie, in mancanza del documento contrattuale comprovante la pattuizione della maggiorazione del costo del servizio, il quadro probatorio è allora inidoneo a supportare la pretesa creditoria azionata in giudizio, atteso che, come noto, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nell'eventuale giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le stesse, essendo documenti formati dalla parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sul fatto costitutivo del credito fatto valere (del tutto inconferente è poi il richiamo, operato dalla convenuta opposta, al principio di diritto statuito da Cass.
3581/2024, chiamata a pronunciarsi in ordine a una fattispecie non assimilabile a quella in esame, non trattandosi, nel caso di specie, di crediti fra “imprenditori”, bensì tra un soggetto privato ed una
Pubblica Amministrazione, quest'ultima come tale soggetta ad una speciale disciplina in merito alla necessità della forma scritta dell'accordo che riconosce la debenza di una somma di denaro in favore del privato e, nella vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione, avendo il destinatario della fattura accettato la fattura ed annotato la stessa nelle proprie scritture contabili, con conseguente natura confessoria ex art. 2720 c.c., quale atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di effetti giuridici sfavorevoli al dichiarante, evenienza non ricorrente nella vicenda per cui è causa).
Del tutto irrilevante è poi la manifestazione di contrarietà della appaltatrice alla prosecuzione dell'espletamento del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, occorrendo che l'amministrazione acconsentisse, nelle forme dovute, alla modifica della convenzione e ne valutasse, alla stregua dell'interesse pubblico, l'effettiva incidenza nell'economia del rapporto già in essere.
E ciò è tanto più vero se si pone mente al fatto che, in difetto di diversa, successiva pattuizione scritta inter partes volta a modificare validamente i termini economici dell'iniziale accordo, nella specie, la proroga del rapporto contrattuale non può che inquadrarsi nello schema della c.d. “proroga tecnica”, che modifica soltanto il termine finale della durata del contratto, ferme restando tutte le altre condizioni in esso previste, e non giustifica, dunque, la richiesta di corresponsione di un corrispettivo pagina 6 di 7 maggiore rispetto a quello originariamente pattuito, in conformità peraltro a quanto previsto dallo stesso contratto di appalto (art. 13) che stabiliva la facoltà di proroga “agli stessi prezzi, patti e condizioni” così escludendo il diritto alle maggiorazioni pretese dall'appaltatrice.
Infine, si ribadisce che, diversamente da quanto opinato dalla convenuta opposta, neppure è possibile ritenere accertato un valido, rinnovato esercizio della autonomia negoziale tra le parti alla luce della documentazione, pure prodotta in giudizio, attestante comportamenti attuativi, al più, di un mero accordo verbale, non essendo ammissibile in subiecta materia, come visto, una contrattazione per facta concludentia.
II.3. – Per queste ragioni, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, essendo la pretesa azionata in via monitoria fondata su un contratto inficiato da nullità rilevabile d'ufficio, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi aggiornati al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione, stante il carattere documentale dalla causa (fase di studio della controversia: euro 1.701; fase introduttiva del giudizio: €1.204; fase istruttoria e/o di trattazione: € 903; fase decisionale: € 2.905).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 255/2016 del 13/01/2016 emesso dal Tribunale di Bari per le causali di cui in motivazione;
2) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate, in favore dell'opponente , nella somma di € 286,00 per esborsi, e € Parte_1
6.713,00 per compensi difensivi, oltre spese generali, iva, cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 30 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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