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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Rg n. 6795/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 13.06.2025, alle ore 15, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Martelli;
per parte convenuta l'avv. Tuccari e l'avv. Marcon.
È altresì presente la dott.ssa Aupp. Persona_1
Il Giudice, preso atto, dispone il mutamento del rito ed invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c.
L'avv. Martelli chiede l'accoglimento dell'appello per le ragioni in atti.
L'avv. Tuccari chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, stante la correttezza del verbale contestato.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i difensori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 16.40, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6795/2024 del R.G. Civ. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Martelli, presso il cui studio in Torino, Parte_1
corso Siracusa n. 87, è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE in appello contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Tuccari, e presso l'Avvocatura Controparte_1
comunale in Torino, via Corte di Appello n. 16, elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 13.06.2025:
Per la ricorrente in appello:
“Voglia Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in riforma della qui appellata sentenza del
Giudice di Pace di Torino n.2522/2024, resa nell'ambito del procedimento R.G. 18226/2023, depositata in data 30/9/2024, non notificata,
-accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, infondatezza anche nel merito del verbale di
CP_ contestazione n.00049143023, redatto dalla Polizia Municipale della di Torino qui opposto, sia per errata indicazione di fatti esposti nel verbale stesso, nonché l'illegittimità ed erroneità delle conclusioni alle quali il verbalizzante è giunto nella ricostruzione a posteriori del fatto;
2 conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque inefficace il verbale di contravvenzione qui opposto con ogni provvedimento conseguenze inerente, col favore delle spese”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata Parte_2
per le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del Giudice di Pace n. cron. 27997/2024, depositata in data 30 settembre 2024.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2522/2024 che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale di contestazione n. 49143023/2023/L, redatto dalla Polizia Municipale della Città di Torino, con cui l'ente convenuto gli aveva contestato la violazione dell'art. 145 C.d.S. per aver l'odierno appellante, percorrendo in bicicletta via Grioli verso via Vicarelli, impegnato l'intersezione senza dare precedenza al veicolo (Fiat ND) che proveniva da destra, in tal modo cagionando un sinistro stradale.
In primo grado parte appellante aveva svolto i seguenti motivi di opposizione: 1) nullità formale del verbale perché lo stesso risultava redatto il giorno 24.07.2023 ore 17 (trattasi della data dell'incidente) mentre l'infrazione era stata in realtà contestata solamente in data 28.08.2023; 2) insussistenza della violazione contestata come ricostruita a posteriori dalla Polizia Municipale essendo l'incidente ascrivile all'eccesso di velocità della Fiat ND e non all'omessa precedenza da parte sua.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando: 1) che il verbale era stato Controparte_1
redatto presso gli uffici della Polizia in data 28.08.2023 ore 19, mentre l'infrazione era stata commessa in data 24.07.2023 ore 17, come emergente dallo stesso verbale;
2) la corretta
3 ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte della Polizia Municipale e pertanto la sussistenza della violazione contestata a . Pt_1
Il Giudice di Pace di Torino, infine, dopo aver espletato istruttoria orale, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo infondati i motivi del ricorso.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_3
denunciando l'erroneità della sentenza medesima riproponendo, sostanzialmente, i due motivi alla base del ricorso in primo grado, motivi che sarebbero stati erroneamente disattesi dal Giudice di Pace.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza Controparte_1
dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
All'udienza di discussione le parti ribadivano le proprie posizioni.
2) L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante insiste nel chiedere la nullità del verbale in quanto in esso sarebbe stata indicata come data di redazione quella del giorno e dell'ora dell'incidente, fatto non veritiero in quanto gli agenti non erano presenti sul luogo dei fatti.
Tale motivo è manifestamente infondato in quanto l'incipit del verbale contenente la data del
24.07.2023 ore 17 è riferita in modo evidente alla data del verificarsi del sinistro (ovvero di quando
è stato commesso il fatto accertato, come prescritto dall'art. 383 del Reg. di attuazione del C.d.S.)
e non a quella di redazione del verbale, che invece è riportata in calce al verbale stesso a conclusione dell'accertamento svolto (ore 19 del 28.08.2023).
Il verbale contestato, in effetti, è stato pedissequamente redatto sulla base del modello VI.1 dell'art. 383 del Reg. di attuazione del C.d.S., che qui si riproduce, potendosi dalla sua lettura evincere con chiarezza come la data iniziale del verbale è riferita alla data della commessa infrazione e non a quella di redazione del verbale, come segue:
4 5 La redazione del verbale con la tecnica suggerita dal Legislatore (nella parte che interessa questo giudizio) esclude, pertanto, l'invocata nullità per mancanza di chiarezza.
3) Con il secondo motivo l'appellante sostiene, in pratica, che la responsabilità del sinistro sia da addebitare al conducente della Fiat ND per essersi questi, pur munito della precedenza in quanto proveniente da destra, immesso nell'incrocio a velocità eccessiva, in tal modo investendo che stava invece ultimando l'attraversamento dell'incrocio stesso, essendo egli tenuto a Pt_1
dare la precedenza solamente ai veicoli che stanno per impegnare o stanno per intersecarsi nell'intersezione e non a quelli non visibili che sopraggiungono nell'intersezione ad alta velocità a manovra di immissione da lui quasi ultimata.
L'assunto di parte appellante non può essere condiviso.
Ora, premesso che non è in contestazione che avrebbe dovuto teoricamente dare Pt_1
precedenza ai veicoli che sopraggiungevano dalla via percorsa dalla Fiat ND con cui poi ebbe a scontrarsi, nel caso di specie è sufficiente ricordare come il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e la diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio:
l'eccessiva velocità di questi ultimi può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, non sufficiente ad escludere la responsabilità del primo conducente (cfr. Cass.53304/2016), e quindi la violazione dell'art. 145 C.d.S. secondo cui “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
In buona sostanza, non è considerata una esimente per non aver concesso la precedenza a chi di diritto il fatto che la distanza ipotizzata del veicolo che sopraggiunge possa far ritenere legittimo impegnare la corsia con anticipo (precedenza di fatto).
In altre parole, “In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste solamente nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne
l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, a rallentare oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o a fermarsi. Tale principio non trova applicazione quando il conducente, pur avendo verificato l'assenza di veicoli provenienti dalla propria sinistra, si immette
6 sulla carreggiata occupando il centro della stessa senza prestare la necessaria attenzione ai veicoli che stavano sopraggiungendo dalla sinistra e che avevano la precedenza di diritto. La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione, la quale deve ricostruire le modalità dell'incidente stradale in termini coerenti con l'addebito di colpa generica e specifica formulato nei confronti del ricorrente, attraverso la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro come ricavata dalle deposizioni testimoniali e dai rilievi anche fotografici della Polizia Municipale e schizzi planimetrici. La valutazione di responsabilità deve fondarsi sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte offesa, sui rilievi della posizione post urto dei mezzi coinvolti documentati fotograficamente, e sulle testimonianze di eventuali persone presenti al momento del sinistro che possano confermare la dinamica dell'incidente” (Cass. penale n.
11823/2024).
Pertanto, impegnare l'intersezione o l'incrocio in anticipo rispetto al veicolo antagonista avente il diritto di precedenza non è una circostanza sufficiente per configurare la precedenza di fatto, dovendo infatti provare il soggetto che non aveva la precedenza di diritto provare di aver impegnato l'incrocio con un anticipo utile per il suo attraversamento (Cass., III Sezione Civile, n.
8138/2020), prova che nel caso di specie non può ritenersi raggiunta stante la collisione occorsa.
Al riguardo va pure richiamata la testimonianza del teste (uno degli agenti verbalizzanti) Tes_1
che ha dichiarato sostanzialmente che la vettura aveva riportato danni nella parte frontale con annessa caduta della targa mentre la bicicletta dell'appellante aveva riportato danni sul fianco destro, in tal modo suggerendo un urto perpendicolare fra i due veicoli, urto che il teste , Tes_2
testimone oculare, ha collocato al centro dell'intersezione: risulta, pertanto, palese come l'appellante abbia iniziato l'attraversamento dell'incrocio senza adeguatamente valutare la propria possibilità di completare l'attraversamento stesso senza incrociare le vetture munite di precedenza.
In quest'ottica, l'eventuale velocità eccessiva da parte dell'altro veicolo coinvolto non ha rilievo ai fini del riscontro della contravvenzione elevata, potendo al massimo rilevare in sede civile e penale per determinare un concorso di colpa, che invece è inconferente all'oggetto di questo giudizio, ove viene sanzionato per aver condotto l'attraversamento in maniera Pt_1
imprudente, per non aver cioè adeguatamente considerato la presenza di veicoli muniti di precedenza;
non rileva, invece, l'assunto della difesa dell'appellante secondo cui in città le regole
7 del C.d.S. dovrebbero essere interpretate in maniera più lasca stante la presenza di molti veicoli con distanze limitate.
Si veda anche Cass. penale n. 48294/2017 secondo cui “il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta 'di fatto' solo a condizione che sussistano le condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione, dovendosi a tale fine considerare anche l'altrui infrazioni ai limiti di velocità” atteso che
“in via generale, non è configurabile un legittimo affidamento sull'altrui ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge in tema di circolazione stradale”, conclusione affermata sulla base dell'art. 145
C.d.S., che, nel sancire il generale obbligo di tutti i conducenti che si apprestino ad attraversare un'intersezione, “di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, pone una regola di diligenza volta a far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti illeciti o imprudenti altrui e la cui violazione costituisce una condotta negligente”.
In sede civile, analogamente, è stato affermato che “la cd. precedenza di fatto o cronologica può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento in assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza costringere il conducente favorito a manovre di emergenza. Tale precedenza di fatto non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo che avrebbero dovuto consentire di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. Il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado. La precedenza di fatto non può essere invocata in maniera puramente strumentale a giustificazione di condotte sconsiderate ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, alla condotta di marcia dei veicoli ed a tutte le altre concrete circostanze del caso costituisce un giudizio di mero fatto sottratto al sindacato di legittimità, se il ragionamento posto a base delle conclusioni è caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista sia logico che giuridico” (Cass. n. 3572/2025).
8 Alla luce di quanto precede, di conseguenza, anche il secondo ed ultimo motivo di appello deve essere rigettato non avendo parte appellante dimostrato la legittimità della propria decisione di attraversare l'incrocio senza dare precedenza al veicolo che proveniva da destra, con conseguente rigetto dell'intera impugnazione.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante, venendo liquidate in conformità ai valori medi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 1.100,00), nulla venendo liquidato per la fase istruttoria non essendo stata espletata (totale € 462,00).
Non sono dovute CPA ed IVA, trattandosi di difesa svolta dall'Avvocatura comunale.
Neppure sono dovuti gli "oneri riflessi” (nella misura di “24,60% a titolo di C.P.D.E.L. e l'8,50% a titolo di IRAP”), poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009,
l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. n. 266/2005 (conf. Cass. n. 31989/2018, n.
16579/2017, n. 11362/2020), così che non grava sull'appellante alcun accessorio ulteriore.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
9 CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di appello a Parte_1
favore del , spese che si liquidano in € 462,00 a titolo di compenso, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15% e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, addì 13.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 13.06.2025, alle ore 15, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Martelli;
per parte convenuta l'avv. Tuccari e l'avv. Marcon.
È altresì presente la dott.ssa Aupp. Persona_1
Il Giudice, preso atto, dispone il mutamento del rito ed invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c.
L'avv. Martelli chiede l'accoglimento dell'appello per le ragioni in atti.
L'avv. Tuccari chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, stante la correttezza del verbale contestato.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i difensori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 16.40, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6795/2024 del R.G. Civ. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Martelli, presso il cui studio in Torino, Parte_1
corso Siracusa n. 87, è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE in appello contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Tuccari, e presso l'Avvocatura Controparte_1
comunale in Torino, via Corte di Appello n. 16, elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 13.06.2025:
Per la ricorrente in appello:
“Voglia Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in riforma della qui appellata sentenza del
Giudice di Pace di Torino n.2522/2024, resa nell'ambito del procedimento R.G. 18226/2023, depositata in data 30/9/2024, non notificata,
-accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, infondatezza anche nel merito del verbale di
CP_ contestazione n.00049143023, redatto dalla Polizia Municipale della di Torino qui opposto, sia per errata indicazione di fatti esposti nel verbale stesso, nonché l'illegittimità ed erroneità delle conclusioni alle quali il verbalizzante è giunto nella ricostruzione a posteriori del fatto;
2 conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque inefficace il verbale di contravvenzione qui opposto con ogni provvedimento conseguenze inerente, col favore delle spese”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata Parte_2
per le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del Giudice di Pace n. cron. 27997/2024, depositata in data 30 settembre 2024.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2522/2024 che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale di contestazione n. 49143023/2023/L, redatto dalla Polizia Municipale della Città di Torino, con cui l'ente convenuto gli aveva contestato la violazione dell'art. 145 C.d.S. per aver l'odierno appellante, percorrendo in bicicletta via Grioli verso via Vicarelli, impegnato l'intersezione senza dare precedenza al veicolo (Fiat ND) che proveniva da destra, in tal modo cagionando un sinistro stradale.
In primo grado parte appellante aveva svolto i seguenti motivi di opposizione: 1) nullità formale del verbale perché lo stesso risultava redatto il giorno 24.07.2023 ore 17 (trattasi della data dell'incidente) mentre l'infrazione era stata in realtà contestata solamente in data 28.08.2023; 2) insussistenza della violazione contestata come ricostruita a posteriori dalla Polizia Municipale essendo l'incidente ascrivile all'eccesso di velocità della Fiat ND e non all'omessa precedenza da parte sua.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando: 1) che il verbale era stato Controparte_1
redatto presso gli uffici della Polizia in data 28.08.2023 ore 19, mentre l'infrazione era stata commessa in data 24.07.2023 ore 17, come emergente dallo stesso verbale;
2) la corretta
3 ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte della Polizia Municipale e pertanto la sussistenza della violazione contestata a . Pt_1
Il Giudice di Pace di Torino, infine, dopo aver espletato istruttoria orale, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo infondati i motivi del ricorso.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_3
denunciando l'erroneità della sentenza medesima riproponendo, sostanzialmente, i due motivi alla base del ricorso in primo grado, motivi che sarebbero stati erroneamente disattesi dal Giudice di Pace.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza Controparte_1
dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
All'udienza di discussione le parti ribadivano le proprie posizioni.
2) L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante insiste nel chiedere la nullità del verbale in quanto in esso sarebbe stata indicata come data di redazione quella del giorno e dell'ora dell'incidente, fatto non veritiero in quanto gli agenti non erano presenti sul luogo dei fatti.
Tale motivo è manifestamente infondato in quanto l'incipit del verbale contenente la data del
24.07.2023 ore 17 è riferita in modo evidente alla data del verificarsi del sinistro (ovvero di quando
è stato commesso il fatto accertato, come prescritto dall'art. 383 del Reg. di attuazione del C.d.S.)
e non a quella di redazione del verbale, che invece è riportata in calce al verbale stesso a conclusione dell'accertamento svolto (ore 19 del 28.08.2023).
Il verbale contestato, in effetti, è stato pedissequamente redatto sulla base del modello VI.1 dell'art. 383 del Reg. di attuazione del C.d.S., che qui si riproduce, potendosi dalla sua lettura evincere con chiarezza come la data iniziale del verbale è riferita alla data della commessa infrazione e non a quella di redazione del verbale, come segue:
4 5 La redazione del verbale con la tecnica suggerita dal Legislatore (nella parte che interessa questo giudizio) esclude, pertanto, l'invocata nullità per mancanza di chiarezza.
3) Con il secondo motivo l'appellante sostiene, in pratica, che la responsabilità del sinistro sia da addebitare al conducente della Fiat ND per essersi questi, pur munito della precedenza in quanto proveniente da destra, immesso nell'incrocio a velocità eccessiva, in tal modo investendo che stava invece ultimando l'attraversamento dell'incrocio stesso, essendo egli tenuto a Pt_1
dare la precedenza solamente ai veicoli che stanno per impegnare o stanno per intersecarsi nell'intersezione e non a quelli non visibili che sopraggiungono nell'intersezione ad alta velocità a manovra di immissione da lui quasi ultimata.
L'assunto di parte appellante non può essere condiviso.
Ora, premesso che non è in contestazione che avrebbe dovuto teoricamente dare Pt_1
precedenza ai veicoli che sopraggiungevano dalla via percorsa dalla Fiat ND con cui poi ebbe a scontrarsi, nel caso di specie è sufficiente ricordare come il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e la diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio:
l'eccessiva velocità di questi ultimi può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, non sufficiente ad escludere la responsabilità del primo conducente (cfr. Cass.53304/2016), e quindi la violazione dell'art. 145 C.d.S. secondo cui “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
In buona sostanza, non è considerata una esimente per non aver concesso la precedenza a chi di diritto il fatto che la distanza ipotizzata del veicolo che sopraggiunge possa far ritenere legittimo impegnare la corsia con anticipo (precedenza di fatto).
In altre parole, “In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste solamente nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne
l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, a rallentare oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o a fermarsi. Tale principio non trova applicazione quando il conducente, pur avendo verificato l'assenza di veicoli provenienti dalla propria sinistra, si immette
6 sulla carreggiata occupando il centro della stessa senza prestare la necessaria attenzione ai veicoli che stavano sopraggiungendo dalla sinistra e che avevano la precedenza di diritto. La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione, la quale deve ricostruire le modalità dell'incidente stradale in termini coerenti con l'addebito di colpa generica e specifica formulato nei confronti del ricorrente, attraverso la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro come ricavata dalle deposizioni testimoniali e dai rilievi anche fotografici della Polizia Municipale e schizzi planimetrici. La valutazione di responsabilità deve fondarsi sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte offesa, sui rilievi della posizione post urto dei mezzi coinvolti documentati fotograficamente, e sulle testimonianze di eventuali persone presenti al momento del sinistro che possano confermare la dinamica dell'incidente” (Cass. penale n.
11823/2024).
Pertanto, impegnare l'intersezione o l'incrocio in anticipo rispetto al veicolo antagonista avente il diritto di precedenza non è una circostanza sufficiente per configurare la precedenza di fatto, dovendo infatti provare il soggetto che non aveva la precedenza di diritto provare di aver impegnato l'incrocio con un anticipo utile per il suo attraversamento (Cass., III Sezione Civile, n.
8138/2020), prova che nel caso di specie non può ritenersi raggiunta stante la collisione occorsa.
Al riguardo va pure richiamata la testimonianza del teste (uno degli agenti verbalizzanti) Tes_1
che ha dichiarato sostanzialmente che la vettura aveva riportato danni nella parte frontale con annessa caduta della targa mentre la bicicletta dell'appellante aveva riportato danni sul fianco destro, in tal modo suggerendo un urto perpendicolare fra i due veicoli, urto che il teste , Tes_2
testimone oculare, ha collocato al centro dell'intersezione: risulta, pertanto, palese come l'appellante abbia iniziato l'attraversamento dell'incrocio senza adeguatamente valutare la propria possibilità di completare l'attraversamento stesso senza incrociare le vetture munite di precedenza.
In quest'ottica, l'eventuale velocità eccessiva da parte dell'altro veicolo coinvolto non ha rilievo ai fini del riscontro della contravvenzione elevata, potendo al massimo rilevare in sede civile e penale per determinare un concorso di colpa, che invece è inconferente all'oggetto di questo giudizio, ove viene sanzionato per aver condotto l'attraversamento in maniera Pt_1
imprudente, per non aver cioè adeguatamente considerato la presenza di veicoli muniti di precedenza;
non rileva, invece, l'assunto della difesa dell'appellante secondo cui in città le regole
7 del C.d.S. dovrebbero essere interpretate in maniera più lasca stante la presenza di molti veicoli con distanze limitate.
Si veda anche Cass. penale n. 48294/2017 secondo cui “il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta 'di fatto' solo a condizione che sussistano le condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione, dovendosi a tale fine considerare anche l'altrui infrazioni ai limiti di velocità” atteso che
“in via generale, non è configurabile un legittimo affidamento sull'altrui ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge in tema di circolazione stradale”, conclusione affermata sulla base dell'art. 145
C.d.S., che, nel sancire il generale obbligo di tutti i conducenti che si apprestino ad attraversare un'intersezione, “di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, pone una regola di diligenza volta a far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti illeciti o imprudenti altrui e la cui violazione costituisce una condotta negligente”.
In sede civile, analogamente, è stato affermato che “la cd. precedenza di fatto o cronologica può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento in assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza costringere il conducente favorito a manovre di emergenza. Tale precedenza di fatto non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo che avrebbero dovuto consentire di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. Il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado. La precedenza di fatto non può essere invocata in maniera puramente strumentale a giustificazione di condotte sconsiderate ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, alla condotta di marcia dei veicoli ed a tutte le altre concrete circostanze del caso costituisce un giudizio di mero fatto sottratto al sindacato di legittimità, se il ragionamento posto a base delle conclusioni è caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista sia logico che giuridico” (Cass. n. 3572/2025).
8 Alla luce di quanto precede, di conseguenza, anche il secondo ed ultimo motivo di appello deve essere rigettato non avendo parte appellante dimostrato la legittimità della propria decisione di attraversare l'incrocio senza dare precedenza al veicolo che proveniva da destra, con conseguente rigetto dell'intera impugnazione.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante, venendo liquidate in conformità ai valori medi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 1.100,00), nulla venendo liquidato per la fase istruttoria non essendo stata espletata (totale € 462,00).
Non sono dovute CPA ed IVA, trattandosi di difesa svolta dall'Avvocatura comunale.
Neppure sono dovuti gli "oneri riflessi” (nella misura di “24,60% a titolo di C.P.D.E.L. e l'8,50% a titolo di IRAP”), poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009,
l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. n. 266/2005 (conf. Cass. n. 31989/2018, n.
16579/2017, n. 11362/2020), così che non grava sull'appellante alcun accessorio ulteriore.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
9 CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di appello a Parte_1
favore del , spese che si liquidano in € 462,00 a titolo di compenso, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15% e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, addì 13.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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