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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4444/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ma allegato all'atto di citazione in opposizione, dall' , che agisce d'intesa Controparte_1
ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001 con l'Avv. Vittorio Grieco del Foro di Roma, presso il cui studio, sito in Salerno alla via A. Balzico n. 9 presso lo Studio
Legale Grieco, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separata allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi
Tinuzzo, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Salerno alla via
Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Troisi;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 13/3/2025, Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
2891/2020, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 13.345,19 a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 15277481, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il
Decreto Ingiuntivo andrebbe dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644
c.p.c., in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione;
quale secondo motivo di opposizione, che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, essendo il certificato ex art. 50
T.U.B. inidoneo a dimostrarlo;
quale terzo motivo di opposizione, che il contratto di prestito oggetto di causa è affetto da nullità parziale ai sensi dell'articolo 125 bis T.U.B., in quanto il T.A.E.G. contrattualmente indicato
è inferiore rispetto a quello realmente applicato, dovendosi includere nello stesso anche il costo della polizza assicurativa “facoltativa”; quale quarto motivo di opposizione, che nei confronti dell'opponente sono state violate le norme a tutela del consumatore.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2890/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che Controparte_2
devono ritenersi provate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificatamente contestate da controparte, le seguenti circostanze: - di avere sottoscritto i due contratti di finanziamento;
- di avere ricevuto
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza l'erogazione delle somme previste nei finanziamenti, fonte del credito azionato in sede monitoria;
- di non aver provveduto a corrispondere le somme richieste in sede monitoria;
che il primo motivo di opposizione, atteso che pur essendo stato il Decreto Ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., occorre comunque pronunciarsi in ordine alla fondatezza della domanda di accertamento e condanna;
che essa ha fornito piena prova del credito preteso, sia nell'”an”, sia nel “quantum”, mediante la produzione di: a) copia del contratto di finanziamento;
b) copia del piano di ammortamento;
c) dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. relativo al rapporto;
d) lettere di decadenza dal beneficio del termine;
e) erogazione e richiesta estinzione precedente finanziamento n. 4738568 Consumit – Banca MpS
S.P.A.; che con specifico riguardo all'estratto conto ex art 50 T.U.B. si evidenzia che consiste in estratto conto, che riporta tra l'altro: - data, importo e scadenza del finanziamento;
- le somme effettivamente versate dall'opponente a deconto dei propri debiti;
- la decadenza dal beneficio del termine;
- il saldo integrale del rapporto;
che l'articolo 50 T.U.B. evidenzia le somme effettivamente incassate dalla (non contestate da parte CP_2
opponente), le rate scadute e non pagate;
che vi è perfetta coerenza tra il saldo indicato nell'estratto ex art. 50 T.U.B. ed il piano di ammortamento e la lettera di decadenza dal beneficio del termine;
che in ordine al finanziamento “a”, infatti, alla data della decadenza dal beneficio del termine (“DBT”) l'importo del capitale residuo al 14/09/2019 è pari ad €
10.637,59 (rata n. 48 del piano di ammortamento) e n. 6 rate scadute per €
2.007,60 (€ 333,10 x 6 + € 1,5 a titolo di incasso rata x 6); che il saldo azionato è correttamente individuato in € 12.645,19 (€ 10.637,59+€
2.007,60) oltre interessi ex art 1284 c.c. al tasso legale dal 15/09/2019 fino all'effettivo soddisfo come indicato nell'art. 50 T.U.B.; che in ordine al finanziamento “b”, alla data della decadenza dal beneficio del termine
(“DBT”) l'importo del capitale residuo al 14/12/2019 è pari ad € 400,00
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza (rata n. 16 del piano di ammortamento) e n. 6 rate scadute per € 600,00; che successivamente alla data della decadenza del beneficio del termine il debitore effettuava versamenti per € 300,00; che il saldo azionato è correttamente individuato in € 700,00 (€ 1.000,00 – € 300,00) oltre interessi ex art 1284 c.c. al tasso legale dal 15/12/2019 fino all'effettivo soddisfo come indicato nell'art. 50 T.U.B.; che il riferimento alla mancata produzione degli estratti conto non è pertinente, poiché sono stati attivati in via monitoria due contratti di finanziamento;
che il T.A.E.G. indicato contrattualmente è uguale a quello effettivamente applicato;
che, infatti il contratto di finanziamento “a” sottoscritto contiene la completa indicazione dei dati finanziari applicati all'operazione in esame, nonché di tutte le informazioni necessarie per il perfezionamento dell'intera operazione ed, in particolare, un T.A.N. pari al 7,95 % ed un T.A.E.G. del 8,92 % ( escludendo la polizza assicurativa facoltativa) ed un T.A.E.G. del 10,79% (includendo i premi assicurativi), gli interessi moratori per ritardato pagamento, numero delle rate mensili, importo di ogni singola rata e modalità di rimborso;
che, in ogni caso, per mero scrupolo difensivo e senza voler invertire l'onere probatorio, dopo aver precisato che il T.A.E.G. applicato è conforme a quello contrattualmente pattuito, l'esponente ritiene doveroso svolgere le seguenti precisazioni;
che il T.A.E.G. è stato calcolato includendo oltre agli interessi calcolati al T.A.N. sopraindicato le seguenti spese: spese istruttoria €
300,00; imposta di bollo contratto € 16,00; spese incasso € 1,50 al mese;
spese invio di ciascuna comunicazione € 0,56; ove prevista imposta di bollo applicata a ciascuna comunicazione € 2,00; premi assicurativi € 1.105,34; che non è dato sapere, infatti, quali siano i criteri di calcolo adottati da controparte per giungere ad asserire la difformità del T.A.E.G. e sulla base di quali dati numerici;
che il contratto di finanziamento “b” non prevedeva interessi e spese;
che le contestazioni circa le norme a tutela del consumatore sono infondate, avendo l'opponente sottoscritto le clausole ai
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_2
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 2891/2020; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 13/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 04/2/2022).
2 - Ancora, preliminarmente, va scrutinato il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente contesta che il Decreto Ingiuntivo opposto sarebbe stato notificato nei suoi confronti oltre il termine di cui all'articolo 644 c.p.c. e, dunque, andrebbe dichiarato inefficace.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Infatti, occorre rilevare che il Decreto Ingiuntivo n. 2891/2020 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il 18/12/2020, ed è stato passato per la notifica in data 06/4/2021 (cfr. ricerca spedizione allegata all'atto di
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza citazione in opposizione), ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'articolo
644 c.p.c., con la conseguenza che esso va dichiarato inefficace.
Tuttavia, atteso che costituisce “ius receptum” in giurisprudenza di legittimità che “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (cfr. Cass.
n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n.
21050/2006).”, ne consegue che va esaminata la domanda della parte opposta di accertamento del credito fatto valere mediante ingiunzione e di condanna dell'opponente al pagamento delle somme richieste.
3 – Con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il
13/5/2025 (cfr.) l'opponente ha eccepito per la prima volta che, relativamente alla documentazione depositata da parte opposta, ovvero alle raccomandate, inviate dalla Fire S.P.A., non vi è prova che la abbia CP_2
affidato a tale società il recupero del credito, né che la stessa possa agire in nome e per conto della e né che possa richiedere ed incassare somme CP_2
per conto di essa, oltre a non essere stato provato che tale richiesta sia stata fatta solo al sig. e non anche al sig. Parte_1
altro presunto cointestatario del rapporto di Persona_1
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza finanziamento.
Tali contestazioni sono tardive e, come tali, inammissibili, oltre che infondate. Infatti, per quanto concerne la dedotta assenza di prova della legittimazione della Fire S.P.A. ad agire per il recupero del credito della la doglianza appare del tutto inconferente, poiché Controparte_2
dalla documentazione prodotta dall'opposta fin dalla fase monitoria (cfr. all.ti 5-6. 10-11 della produzione della fase monitoria) non risulta in alcun modo che le lettere di messa in mora e di decadenza dal beneficio del termine siano state inviate dalla Fire S.P.A., bensì dalla CP_2
opposta. Inoltre, essendo stati i contratti oggetto di causa sottoscritti
[...]
tra il sig. e la la quale Parte_1 Controparte_2
peraltro ha chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo opposto, risulta del tutto irrilevante l'eventuale richiesta stragiudiziale di pagamento formulata da un soggetto diverso dalla odierna opposta. Quanto poi all'assenza di prova che la Banca opposta abbia agito anche nei confronti dell'altro soggetto obbligato, sig. essa è del tutto irrilevante, Persona_1
sussistendo solidarietà passiva tra quest'ultimo e la parte opponente
, oltre a non esservi alcun “beneficium ordinis” o Parte_1
“excussionis” pattuito nei contratti di finanziamento oggetto di causa.
4 – Fermo quanto innanzi esposto, con il secondo motivo di opposizione parte opponente lamenta che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, essendo il certificato ex art. 50 T.U.B. inidoneo a dimostrarlo.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
L'opposta ha infatti fornito la prova, su di essa gravante, dell'esistenza e dell'ammontare del credito oggetto di ingiunzione, avendo prodotto:
- copia del contratto di finanziamento n. 15277481 completo delle condizioni economiche validamente pattuite e sottoscritto dal sig.
con piano di ammortamento (cfr. all.ti 3 e 8 Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza della produzione della fase monitoria);
- certificazione ex art. 50 T.U.B. relativa al contratto di finanziamento n.
15277481 (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria);
- copia del contratto di finanziamento n. 18879564 completo delle condizioni economiche validamente pattuite e sottoscritto dal sig.
[...]
con piano di ammortamento (cfr. all.ti 9 e 13 della Parte_1
produzione della fase monitoria);
- certificazione ex art. 50 T.U.B. relativa al contratto di finanziamento n.
18879564 (cfr. all. 12 della produzione della fase monitoria).
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto i predetti contratti di finanziamento, né di non avere restituito gli importi di cui l'opposta chiede in questa sede la restituzione, né tanto meno ha fornito la prova di avere adempiuto al proprio obbligo restitutorio, pur essendo a ciò tenuta (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali fatti possono ritenersi provati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.
5 – Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il contratto di prestito oggetto di causa sarebbe affetto da nullità parziale ai sensi dell'articolo 125 bis T.U.B., in quanto il T.A.E.G. contrattualmente indicato è inferiore rispetto a quello realmente applicato, dovendosi includere nello stesso anche il costo della polizza assicurativa “facoltativa”.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Infatti, per quanto riguarda il contratto di finanziamento n. 15277481
(cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), la contestazione di parte opponente risulta generica, essendosi limitato il sig. ad Pt_1
eccepire la discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello, maggiore, effettivamente applicato, senza neppure allegare le ragioni per cui la polizza assicurativa dovrebbe essere considerata “obbligatoria” e non
“facoltativa” e, dunque, ricompresa nel calcolo del T.A.E.G.
Relativamente, poi, al contratto di finanziamento n. 18879564 (cfr. all. 9
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza della produzione della fase monitoria) dalla lettura dello stesso si evince che non sono stati pattuiti interessi debitori, né tanto meno il T.A.E.G., di talché la doglianza di parte opponente è del tutto infondata.
6 – Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che nei suoi confronti sarebbero state violate dalla opposta le norme a tutela del consumatore.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, deve rilevarsi che la contestazione circa la vessatorietà di una o più clausole negoziali deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà; in termini, tra le altre, Trib.
Castrovillari del 13/7/2021, secondo cui “la stessa appare destituita di fondamento giacché manifestamente generica, non avendo parte opponente indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi (nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto). Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo – di contro – l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dalla medesima proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, non avendo la parte opponente indicato, neppure in modo generico, quali sarebbero le clausole attinte da vessatorietà, nè le ragioni della vessatorietà delle singole pattuizioni;
nè può
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza tenersi conto di quanto dedotto dall'opponente sul punto solo tardivamente con la comparsa conclusionale depositata il 13/5/2025 (cfr.),
7 - Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda della
è fondata e va accolta e, per l'effetto, il sig. Controparte_2
va condannato al pagamento, in suo favore, Parte_1
della somma di complessivi € 13.345,19 oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
8 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda monitoria è stata confermata, sono poste a carico di e, Parte_1
considerate la natura, il valore (€ 13.345,19, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
9 - Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 04/2/2022), il sig.
[...]
va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_1
Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 2891/2020;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
di complessivi € 13.345,19 oltre interessi Controparte_2
come da domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna alla refusione, in favore Parte_1
della delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_2
complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Condanna al versamento, in favore Parte_1
dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4444/2021 - Sentenza