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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1420/2023
ORDINANZA
Il Giudice del Lavoro e Previdenza, dott.ssa Susanna Cirianni
letti gli atti del processo n. 1420/2023 R.G.,
preso atto delle disposizioni di cui all'art. 193, comma 2, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 14, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 nonché applicabile ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022, per cui, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento.
Visto l'art. 127/ter cpc;
Lette ed acquisite le note depositate dalle parti;
Rilevata l'eccezione sollevata dall' in ordine all'inammissibilità del ricorso per il CP_1
riconoscimento della pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo stante la mancata presentazione della domanda di aggravamento
Posto che l'art. 42, co. 3^, d.l. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003) dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale
è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”. Atteso che la normativa de quo è stata ritenuta pacificamente applicabile anche ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo;
Posto che il verbale impugnato, affinché rientri nei termini previsti dalla legge (fatidici 6 mesi dalla notifica) è quello inerente alla visita di revisione eseguita in data 22.5.2023 sono state confermate le condizioni di cui già godeva il ricorrente;
Posto che l'impugnazione del verbale di revisione ha lo scopo di ottenere il ripristino della prestazione di cui godeva il ricorrente prima della visita di revisione;
Considerato che parte ricorrente non prodotto domanda di aggravamento riguardo alle condizioni di salute, circostanze riscontrate dalle verifiche effettuate dall' CP_1
DICHIARA
inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
Il Giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1420/2023
ORDINANZA
Il Giudice del Lavoro e Previdenza, dott.ssa Susanna Cirianni
letti gli atti del processo n. 1420/2023 R.G.,
preso atto delle disposizioni di cui all'art. 193, comma 2, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 14, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 nonché applicabile ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022, per cui, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento.
Visto l'art. 127/ter cpc;
Lette ed acquisite le note depositate dalle parti;
Rilevata l'eccezione sollevata dall' in ordine all'inammissibilità del ricorso per il CP_1
riconoscimento della pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo stante la mancata presentazione della domanda di aggravamento
Posto che l'art. 42, co. 3^, d.l. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003) dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale
è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”. Atteso che la normativa de quo è stata ritenuta pacificamente applicabile anche ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo;
Posto che il verbale impugnato, affinché rientri nei termini previsti dalla legge (fatidici 6 mesi dalla notifica) è quello inerente alla visita di revisione eseguita in data 22.5.2023 sono state confermate le condizioni di cui già godeva il ricorrente;
Posto che l'impugnazione del verbale di revisione ha lo scopo di ottenere il ripristino della prestazione di cui godeva il ricorrente prima della visita di revisione;
Considerato che parte ricorrente non prodotto domanda di aggravamento riguardo alle condizioni di salute, circostanze riscontrate dalle verifiche effettuate dall' CP_1
DICHIARA
inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
Il Giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni