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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11909/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. in proprio e da Avv. Rosario Beninato
-Opponente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da avv. Francesco Paolo Perchinunno
-Opposto-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con D.I. 1181/2023 del 06.09.2023 era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 107.160,33 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e competenze, a titolo di versamenti contributivi soggettivi, integrativi e di maternità per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Parte opponente insiste “nell'eccezione di difetto rappresentanza e di assistenza sostanziale e processuale, nonché di inesistenza e/o nullità di mandato e procura alle liti, con mancanza di jus postulandi e legittimazione, in quanto conferito ad Avvocato patrocinatore dipendente di Ufficio legale di Ente privato, per il quale, seppur iscritto in Albo speciale, non opera
1 l'eccezione tassativamente elencata all'art. 23 della Legge Forense, quindi in palese violazione della L. n. 31.12.2012, n. 247. Ne consegue la assoluta nullità del decreto ingiuntivo opposto, che non poteva essere richiesto, valutato nel merito ed emesso”.
Inoltre, sostiene la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto richiesto ed emesso in forma ordinaria e non tramite iscrizione a ruolo, con intervenuta decadenza dalla potestà di riscossione, quindi in violazione dell'art. 73 Regolamento Unico della Previdenza Forense;
che gli importi azionati e liquidati nell'opposta ingiunzione di pagamento risultano inficiati e caratterizzati da estrema genericità ed indeterminatezza, in quanto comprensivi di sanzioni ed interessi indebiti e non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Parte opposta, insiste per il rigetto dell'opposizione.
Come sostenuto dalla Controparte_1
“nel ricorso per decreto ingiuntivo la è stata rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Valerio Bonolo giusta Procura Generale alle liti redatta dal notaio Dott.ssa Repertorio n. 132.167, Raccolta n. Persona_1
11.595 del 25.05.2023. La suddetta procura generale risulta conferita in virtù di quanto disposto dal vigente Statuto della Forense da ultimo CP_1 modificato dal Comitato dei Delegati con delibera in data 18 dicembre 2015, come risulta dal verbale per Notaio di Roma in Persona_2 pari data Rep. 92964/37620, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15 gennaio 2016 al n. 1013 Serie 1T, approvata con Decreto
Interministeriale in data 1° giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23 giugno 2016 Serie Generale n. 145”.
Difatti, attesa la regolarità della procura conferita, veniva emesso da questo ufficio il decreto ingiuntivo opposto.
Sulla presunta violazione dell'art. 73 Regolamento Unico della
Previdenza Forense, si condividono le seguenti argomentazioni:
“Come sottolineato da parte resistente, la riscossione dei crediti mediante ruoli, di cui alla convenzione siglata da con CP_1
l'Agenzia delle Entrate, costituisce una mera facoltà per la CP_1 che trova fondamento nella autonomia riconosciutale per legge, la quale non
2 può certamente precludere l'esercizio dell'azione davanti all'Autorità
Giudiziaria ordinaria. Del resto, dalla previsione statutaria di un determinato strumento “agevolativo”, in vista del conseguimento di un più sollecito adempimento dell'obbligazione attiva, non può conseguire anche un obbligo giuridico di avvalersene, con esclusione degli strumenti ordinari di recupero (procedimento monitorio o di cognizione ordinario), tanto più che non si rinviene alcuna norma di legge che sancisca l'esclusività della procedura di recupero mediante ruoli” (Tribunale di Milano, sez. Lav., n.
3033/2023).
Allo stesso modo, nel presente giudizio, non può certamente ritenersi precluso per la parte opposta l'esercizio dell'azione davanti all'Autorità
Giudiziaria ordinaria.
Infine, non può dirsi maturata alcuna prescrizione quinquennale su sanzioni ed interessi, tantomeno sui crediti opposti.
Difatti, come richiamato da parte opposta, l'art. 66 della L. n.
247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”;
[...]
mentre, l'art. 19 della legge n. 576/80 stabilisce che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con CP_1 il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_2
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 1181/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo emesso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 11.500,00, oltre RSG, IVA e CPA.
Bari, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11909/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. in proprio e da Avv. Rosario Beninato
-Opponente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da avv. Francesco Paolo Perchinunno
-Opposto-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con D.I. 1181/2023 del 06.09.2023 era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 107.160,33 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e competenze, a titolo di versamenti contributivi soggettivi, integrativi e di maternità per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Parte opponente insiste “nell'eccezione di difetto rappresentanza e di assistenza sostanziale e processuale, nonché di inesistenza e/o nullità di mandato e procura alle liti, con mancanza di jus postulandi e legittimazione, in quanto conferito ad Avvocato patrocinatore dipendente di Ufficio legale di Ente privato, per il quale, seppur iscritto in Albo speciale, non opera
1 l'eccezione tassativamente elencata all'art. 23 della Legge Forense, quindi in palese violazione della L. n. 31.12.2012, n. 247. Ne consegue la assoluta nullità del decreto ingiuntivo opposto, che non poteva essere richiesto, valutato nel merito ed emesso”.
Inoltre, sostiene la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto richiesto ed emesso in forma ordinaria e non tramite iscrizione a ruolo, con intervenuta decadenza dalla potestà di riscossione, quindi in violazione dell'art. 73 Regolamento Unico della Previdenza Forense;
che gli importi azionati e liquidati nell'opposta ingiunzione di pagamento risultano inficiati e caratterizzati da estrema genericità ed indeterminatezza, in quanto comprensivi di sanzioni ed interessi indebiti e non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Parte opposta, insiste per il rigetto dell'opposizione.
Come sostenuto dalla Controparte_1
“nel ricorso per decreto ingiuntivo la è stata rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Valerio Bonolo giusta Procura Generale alle liti redatta dal notaio Dott.ssa Repertorio n. 132.167, Raccolta n. Persona_1
11.595 del 25.05.2023. La suddetta procura generale risulta conferita in virtù di quanto disposto dal vigente Statuto della Forense da ultimo CP_1 modificato dal Comitato dei Delegati con delibera in data 18 dicembre 2015, come risulta dal verbale per Notaio di Roma in Persona_2 pari data Rep. 92964/37620, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15 gennaio 2016 al n. 1013 Serie 1T, approvata con Decreto
Interministeriale in data 1° giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23 giugno 2016 Serie Generale n. 145”.
Difatti, attesa la regolarità della procura conferita, veniva emesso da questo ufficio il decreto ingiuntivo opposto.
Sulla presunta violazione dell'art. 73 Regolamento Unico della
Previdenza Forense, si condividono le seguenti argomentazioni:
“Come sottolineato da parte resistente, la riscossione dei crediti mediante ruoli, di cui alla convenzione siglata da con CP_1
l'Agenzia delle Entrate, costituisce una mera facoltà per la CP_1 che trova fondamento nella autonomia riconosciutale per legge, la quale non
2 può certamente precludere l'esercizio dell'azione davanti all'Autorità
Giudiziaria ordinaria. Del resto, dalla previsione statutaria di un determinato strumento “agevolativo”, in vista del conseguimento di un più sollecito adempimento dell'obbligazione attiva, non può conseguire anche un obbligo giuridico di avvalersene, con esclusione degli strumenti ordinari di recupero (procedimento monitorio o di cognizione ordinario), tanto più che non si rinviene alcuna norma di legge che sancisca l'esclusività della procedura di recupero mediante ruoli” (Tribunale di Milano, sez. Lav., n.
3033/2023).
Allo stesso modo, nel presente giudizio, non può certamente ritenersi precluso per la parte opposta l'esercizio dell'azione davanti all'Autorità
Giudiziaria ordinaria.
Infine, non può dirsi maturata alcuna prescrizione quinquennale su sanzioni ed interessi, tantomeno sui crediti opposti.
Difatti, come richiamato da parte opposta, l'art. 66 della L. n.
247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”;
[...]
mentre, l'art. 19 della legge n. 576/80 stabilisce che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con CP_1 il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_2
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 1181/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo emesso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 11.500,00, oltre RSG, IVA e CPA.
Bari, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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