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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1050 / 2018 R.G
Udienza del 18/02/2025.
Sono presenti l'Avv. MARIA ROSA DE MARE per delega dell'Avv. LANCIANO
SALVATORE per l'opponente e Controparte_1
per l'opposto
[...] Controparte_2
[...]
IL GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. De Mare fa presente che è stata accertata la legittimità dell'appalto ( sentenza
1049/2020) già versata in atti e che quindi l'assunzione dei due lavoratori albanesi è da addebitare alla e non al ricorrente;
si riporta in particolare alle note del CP_3
12/11/2024.
La Dott.ssa si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto CP_1
del ricorso.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione che costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona della giudice Dr.ssa Simona
Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n.1050 / 2018 R.G. pendente
TRA
(p.iva. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lanciano P.IVA_1
Salvatore
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_2
dirigente p.t., rappresentato e difeso dai funzionari delegati, Dott. Giuseppe Gallo e
Dott.ssa Rossella Scalercio
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/3/2018 l'azienda agricola Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 26/18
[...] emessa in data 19/01/2018, notificata il 9/02/2018 con cui l Controparte_2
gli ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 9.049,50
[...]
(di cui € 16.50 per spese di notificazione) a titolo di sanzione amministrativa per violazione:
- dell'art. 3, comma 3 e 3-quater d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 14.09.2015 n. 151, per aver impiegato i lavoratori albanesi e in assenza di CP_4 CP_5
preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro;
- dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 276/2003 modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n.
8/2016 per aver posto in essere un appalto non genuino per 13 lavoratori per la giornata del 23.11.2016.
Il ricorrente ha dedotto in via preliminare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza motivazionale, essendovi solo un richiamo al verbale di accertamento e alla normativa nella determinazione delle sanzioni applicate, non analiticamente determinate.
Il ricorrente ha, inoltre, sostenuto:
- che le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro fossero state effettuate e che la documentazione allegata era risultata, successivamente, fasulla, non avendone la
Cooperativa Sparta, che aveva assunto i lavoratori, controllato la veridicità così che per effetto dell'errore sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, doveva esserne esclusa la responsabilità;
- che l'appalto di lavoro doveva considerarsi genuino poiché l'appaltatore imprenditore con la sua forza lavoro, con la sua organizzazione di mezzi di produzione era “entrato, contrariamente a quanto sostenuto degli accertatori, in una fase del ciclo produttivo dell'utilizzatore” e che pertanto non poteva ritenersi configurabile l'intermediazione di manodopera né sul piano oggettivo, avendo la cooperativa appaltatrice una propria organizzazione stabile, né sul piano soggettivo, dipendendo i lavoratori direttamente dall'appaltatore per la direzione e gestione della prestazione di lavoro, avendo avuto solo istruzioni di massima sulle modalità di lavoro da parte dell'utilizzatore.
Il ricorrente ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di: “A) In via preliminare, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione-allegazione per come sopra argomentato;
B) Nel merito, annullare il provvedimento impugnato perché erroneo/illegittimo per le motivazioni in narrativa;
C) In subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare la regolarità del contratto
d'appalto, da considerare a tutti gli effetti “genuino”;
D) in ulteriore subordine, considerata la buona fede del datore di lavoro, annullare la sanzione ingiunta;
E) con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato
Salvatore Lanciano nella qualità di antistatario”. L'udienza di comparizione delle parti è stata fissata ex art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 per il 5/11/2018.
La , costituitasi con memoria depositata in Controparte_6
data 15/10/2018 ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto al
Tribunale di: “rigettare il ricorso proposto da Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente convalidare l'ordinanza- ingiunzione opposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Ufficio da liquidare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma due, del D.lgs. n. 149/2015”.
La causa è stata istruita mediante prova documentale ed escussione testi.
Il Tribunale osserva: il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere in linea di principio, che in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 27/04/2022, n.13182).
Invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020).
È stato, inoltre, chiarito che “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. Sez. L., 10/06/2019, n. 15557, Rv. 654146 - 01).
Ne consegue che mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Sez. L - , Sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in considerazione delle risultanze istruttorie, non sia configurabile un'ipotesi di somministrazione illegale di lavoro. CP_ In particolare l' ha desunto il difetto di genuinità dell'appalto dai seguenti elementi:
- i lavoratori della Cooperativa appaltatrice avrebbero ricevuto direttive dai dipendenti della committente;
- in considerazione del contenuto del contratto, nel quale mancherebbe la previsione di “penali o altro” in caso di mancato conseguimento dell'oggetto, l'appaltatrice non avrebbe assunto alcun rischio di impresa;
- vi sarebbe un'ingerenza del committente, come risultante dai punti 4) e 5) del contratto d'appalto in cui è stabilito che “il committente darà istruzioni su come eseguire il lavoro” e che “il committente si riserva di controllare direttamente o per mezzo di persona di sua fiducia il regolare svolgimento dell'incarico affidato”.
Deve rilevarsi, tuttavia, che dall'esame del rapporto ispettivo e del verbale di accertamento e contestazione in atti non emergono elementi da cui dedurre la sottoposizione dei lavoratori della Cooperativa appaltatrice alle direttive dai dipendenti della committente, non avendo gli ispettori svolto accertamenti da cui possa desumersi il predetto dato.
Dall'istruttoria svolta mediante escussione dei testimoni, non è, peraltro emerso che la committente abbia esercitato alcun potere direttivo e/o organizzativo: tutti i testi, compreso il lavoratore appaltato hanno confermato che le direttive agli Persona_1
operai della Cooperativa Sparta venivano date dal titolare della stessa, Tes_1
(Cfr. verbali udienze del 4.11.2019 e del 5.10.2020, fascicolo d'ufficio:il teste
[...]
lavoratore appaltato, a domanda “j) vero che le direttive le venivano Persona_1 impartite dal Sig. titolare della cooperativa stessa?” ha dichiarato: Testimone_1
“Confermo la circostanza cui alla lettera J) del capitolato istruttorio e preciso che il lavorava e indicava quali frutti da raccogliere se pinzettato o affogliato.”; il teste Tes_1
a domanda “b) vero che la cooperativa Sparta con propri lavoratori e Testimone_2
con direttive impartite dal Sig. ha curato la raccolta degli agrumi Testimone_1 nella campagna 2016” ha risposto: “Confermo la circostanza di cui alla lettera B) del capitolo istruttorio”; il teste a domanda “h) vero che il controllo sulla Testimone_1
prestazione di lavoro era operato da lei mentre quello sulla qualità del prodotto da un delegato della ditta . perché esperto?” ha risposto: “Questi operai era Pt_1 Pt_1
controllati da me, mentre la qualità del prodotto era controllata ogni tanto da un dipendente della ditta ”). Parte_1
Assume, a tal fine, rilevanza il fatto che sui luoghi di causa, come accertato dagli stessi ispettori, fosse presente un responsabile dell'appaltatrice, . Testimone_1
Neanche è emerso dal complesso delle risultanze istruttorie che la committente avesse esercitato un potere disciplinare sui lavoratori.
Deve, inoltre, escludersi che dalla sola previsione nel contratto d'appalto della facoltà della committente di dare istruzioni sull'esecuzione del lavoro e di controllare il regolare svolgimento dell'incarico possa desumersi l'esistenza in capo alla stessa di un potere direttivo, trattandosi piuttosto di previsioni volte a consentire il corretto svolgimento del servizio e il coordinamento dell'attività del personale appaltato con le esigenze della committente.
Quanto al rischio di impresa, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto
CP_ dall' , nel contratto d'appalto era stata pattuita una penale in caso di parziale o non corretta esecuzione del servizio fornito con conseguente assunzione del rischio di impresa a carico dell' appaltatrice (nel contratto di appalto si legge: “10) la ditta appaltatrice si obbliga ad espletare l'incarico con personale proprio, con la massima cura ed attenzione necessaria nei termini concordati: Gli agrumi dovranno essere raccolti tutti selezionati e pinzettati oppure affogliati a seconda delle esigenze di mercato, privi di umidità, evitando traumi e lesioni ai frutti. Si precisa che per l'eventuale prodotto “malraccolto” e quindi non commerciabile (come frutto sosttomisura commerciale;
macchiato; privo di picciolo, ossia “sboccolato”; non a giusta maturazione) non sarà corrisposto alcun indennizzo dall'appaltante all'appaltatrice, la quale resta anche responsabile di tale perdita di prodotto, relativamente alla parte eccedente il 10%. In caso di perdita del prodotto per causa imputabile alla mancata raccolta in tempo debito per mancanza di personale e così pure eventuali danneggiamenti alle piante e all'impianto di irrigazione a gocce che gli addetti alla raccolta potrebbero causare, la Cooperativa è obbligata a risarcire il committente del danno a questi recato. Il danno sarà quantificato con apposita perizia”).
In conclusione, per il complesso delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per ritenere integrato, nel caso di specie, un appalto illecito di manodopera;
ne consegue l'illegittimità delle sanzioni comminate per violazione dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 276/2003.
La sussistenza di un appalto lecito comporta la necessità di revocare le sanzioni per irregolare occupazione dei lavoratori albanesi e , CP_4 CP_5
gravando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, comma 3 e 3-quater d.l. 22 febbraio
2002 n. 12 in capo al datore di lavoro e non in capo alla committente.
In ragione dell' accoglimento dell'opposizione, si ritiene di dover porre le spese di lite a carico della resistente;
nella liquidazione delle spese del giudizio deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022
(nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00.
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,01 le spese di lite sono determinate in € 2.600,00
(fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 400,00; fase istruttoria: 850,00; fase decisionale: € 850,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1050 / 2018
R.G., ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione l'ordinanza- ingiunzione n. 26/18 emessa dall' Controparte_2
in data 19/01/2018;
[...]
2. CONDANNA l a Controparte_2
rifondere a Parte_1
le spese di lite, che liquidano in € 264,00 per esborsi, € 2.600,00
[...]
per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 18/02/2025.
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1050 / 2018 R.G
Udienza del 18/02/2025.
Sono presenti l'Avv. MARIA ROSA DE MARE per delega dell'Avv. LANCIANO
SALVATORE per l'opponente e Controparte_1
per l'opposto
[...] Controparte_2
[...]
IL GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. De Mare fa presente che è stata accertata la legittimità dell'appalto ( sentenza
1049/2020) già versata in atti e che quindi l'assunzione dei due lavoratori albanesi è da addebitare alla e non al ricorrente;
si riporta in particolare alle note del CP_3
12/11/2024.
La Dott.ssa si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto CP_1
del ricorso.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione che costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona della giudice Dr.ssa Simona
Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n.1050 / 2018 R.G. pendente
TRA
(p.iva. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lanciano P.IVA_1
Salvatore
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_2
dirigente p.t., rappresentato e difeso dai funzionari delegati, Dott. Giuseppe Gallo e
Dott.ssa Rossella Scalercio
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/3/2018 l'azienda agricola Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 26/18
[...] emessa in data 19/01/2018, notificata il 9/02/2018 con cui l Controparte_2
gli ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 9.049,50
[...]
(di cui € 16.50 per spese di notificazione) a titolo di sanzione amministrativa per violazione:
- dell'art. 3, comma 3 e 3-quater d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 14.09.2015 n. 151, per aver impiegato i lavoratori albanesi e in assenza di CP_4 CP_5
preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro;
- dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 276/2003 modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n.
8/2016 per aver posto in essere un appalto non genuino per 13 lavoratori per la giornata del 23.11.2016.
Il ricorrente ha dedotto in via preliminare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza motivazionale, essendovi solo un richiamo al verbale di accertamento e alla normativa nella determinazione delle sanzioni applicate, non analiticamente determinate.
Il ricorrente ha, inoltre, sostenuto:
- che le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro fossero state effettuate e che la documentazione allegata era risultata, successivamente, fasulla, non avendone la
Cooperativa Sparta, che aveva assunto i lavoratori, controllato la veridicità così che per effetto dell'errore sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, doveva esserne esclusa la responsabilità;
- che l'appalto di lavoro doveva considerarsi genuino poiché l'appaltatore imprenditore con la sua forza lavoro, con la sua organizzazione di mezzi di produzione era “entrato, contrariamente a quanto sostenuto degli accertatori, in una fase del ciclo produttivo dell'utilizzatore” e che pertanto non poteva ritenersi configurabile l'intermediazione di manodopera né sul piano oggettivo, avendo la cooperativa appaltatrice una propria organizzazione stabile, né sul piano soggettivo, dipendendo i lavoratori direttamente dall'appaltatore per la direzione e gestione della prestazione di lavoro, avendo avuto solo istruzioni di massima sulle modalità di lavoro da parte dell'utilizzatore.
Il ricorrente ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di: “A) In via preliminare, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione-allegazione per come sopra argomentato;
B) Nel merito, annullare il provvedimento impugnato perché erroneo/illegittimo per le motivazioni in narrativa;
C) In subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare la regolarità del contratto
d'appalto, da considerare a tutti gli effetti “genuino”;
D) in ulteriore subordine, considerata la buona fede del datore di lavoro, annullare la sanzione ingiunta;
E) con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato
Salvatore Lanciano nella qualità di antistatario”. L'udienza di comparizione delle parti è stata fissata ex art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 per il 5/11/2018.
La , costituitasi con memoria depositata in Controparte_6
data 15/10/2018 ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto al
Tribunale di: “rigettare il ricorso proposto da Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente convalidare l'ordinanza- ingiunzione opposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Ufficio da liquidare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma due, del D.lgs. n. 149/2015”.
La causa è stata istruita mediante prova documentale ed escussione testi.
Il Tribunale osserva: il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere in linea di principio, che in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 27/04/2022, n.13182).
Invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020).
È stato, inoltre, chiarito che “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. Sez. L., 10/06/2019, n. 15557, Rv. 654146 - 01).
Ne consegue che mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Sez. L - , Sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in considerazione delle risultanze istruttorie, non sia configurabile un'ipotesi di somministrazione illegale di lavoro. CP_ In particolare l' ha desunto il difetto di genuinità dell'appalto dai seguenti elementi:
- i lavoratori della Cooperativa appaltatrice avrebbero ricevuto direttive dai dipendenti della committente;
- in considerazione del contenuto del contratto, nel quale mancherebbe la previsione di “penali o altro” in caso di mancato conseguimento dell'oggetto, l'appaltatrice non avrebbe assunto alcun rischio di impresa;
- vi sarebbe un'ingerenza del committente, come risultante dai punti 4) e 5) del contratto d'appalto in cui è stabilito che “il committente darà istruzioni su come eseguire il lavoro” e che “il committente si riserva di controllare direttamente o per mezzo di persona di sua fiducia il regolare svolgimento dell'incarico affidato”.
Deve rilevarsi, tuttavia, che dall'esame del rapporto ispettivo e del verbale di accertamento e contestazione in atti non emergono elementi da cui dedurre la sottoposizione dei lavoratori della Cooperativa appaltatrice alle direttive dai dipendenti della committente, non avendo gli ispettori svolto accertamenti da cui possa desumersi il predetto dato.
Dall'istruttoria svolta mediante escussione dei testimoni, non è, peraltro emerso che la committente abbia esercitato alcun potere direttivo e/o organizzativo: tutti i testi, compreso il lavoratore appaltato hanno confermato che le direttive agli Persona_1
operai della Cooperativa Sparta venivano date dal titolare della stessa, Tes_1
(Cfr. verbali udienze del 4.11.2019 e del 5.10.2020, fascicolo d'ufficio:il teste
[...]
lavoratore appaltato, a domanda “j) vero che le direttive le venivano Persona_1 impartite dal Sig. titolare della cooperativa stessa?” ha dichiarato: Testimone_1
“Confermo la circostanza cui alla lettera J) del capitolato istruttorio e preciso che il lavorava e indicava quali frutti da raccogliere se pinzettato o affogliato.”; il teste Tes_1
a domanda “b) vero che la cooperativa Sparta con propri lavoratori e Testimone_2
con direttive impartite dal Sig. ha curato la raccolta degli agrumi Testimone_1 nella campagna 2016” ha risposto: “Confermo la circostanza di cui alla lettera B) del capitolo istruttorio”; il teste a domanda “h) vero che il controllo sulla Testimone_1
prestazione di lavoro era operato da lei mentre quello sulla qualità del prodotto da un delegato della ditta . perché esperto?” ha risposto: “Questi operai era Pt_1 Pt_1
controllati da me, mentre la qualità del prodotto era controllata ogni tanto da un dipendente della ditta ”). Parte_1
Assume, a tal fine, rilevanza il fatto che sui luoghi di causa, come accertato dagli stessi ispettori, fosse presente un responsabile dell'appaltatrice, . Testimone_1
Neanche è emerso dal complesso delle risultanze istruttorie che la committente avesse esercitato un potere disciplinare sui lavoratori.
Deve, inoltre, escludersi che dalla sola previsione nel contratto d'appalto della facoltà della committente di dare istruzioni sull'esecuzione del lavoro e di controllare il regolare svolgimento dell'incarico possa desumersi l'esistenza in capo alla stessa di un potere direttivo, trattandosi piuttosto di previsioni volte a consentire il corretto svolgimento del servizio e il coordinamento dell'attività del personale appaltato con le esigenze della committente.
Quanto al rischio di impresa, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto
CP_ dall' , nel contratto d'appalto era stata pattuita una penale in caso di parziale o non corretta esecuzione del servizio fornito con conseguente assunzione del rischio di impresa a carico dell' appaltatrice (nel contratto di appalto si legge: “10) la ditta appaltatrice si obbliga ad espletare l'incarico con personale proprio, con la massima cura ed attenzione necessaria nei termini concordati: Gli agrumi dovranno essere raccolti tutti selezionati e pinzettati oppure affogliati a seconda delle esigenze di mercato, privi di umidità, evitando traumi e lesioni ai frutti. Si precisa che per l'eventuale prodotto “malraccolto” e quindi non commerciabile (come frutto sosttomisura commerciale;
macchiato; privo di picciolo, ossia “sboccolato”; non a giusta maturazione) non sarà corrisposto alcun indennizzo dall'appaltante all'appaltatrice, la quale resta anche responsabile di tale perdita di prodotto, relativamente alla parte eccedente il 10%. In caso di perdita del prodotto per causa imputabile alla mancata raccolta in tempo debito per mancanza di personale e così pure eventuali danneggiamenti alle piante e all'impianto di irrigazione a gocce che gli addetti alla raccolta potrebbero causare, la Cooperativa è obbligata a risarcire il committente del danno a questi recato. Il danno sarà quantificato con apposita perizia”).
In conclusione, per il complesso delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per ritenere integrato, nel caso di specie, un appalto illecito di manodopera;
ne consegue l'illegittimità delle sanzioni comminate per violazione dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 276/2003.
La sussistenza di un appalto lecito comporta la necessità di revocare le sanzioni per irregolare occupazione dei lavoratori albanesi e , CP_4 CP_5
gravando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, comma 3 e 3-quater d.l. 22 febbraio
2002 n. 12 in capo al datore di lavoro e non in capo alla committente.
In ragione dell' accoglimento dell'opposizione, si ritiene di dover porre le spese di lite a carico della resistente;
nella liquidazione delle spese del giudizio deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022
(nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00.
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,01 le spese di lite sono determinate in € 2.600,00
(fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 400,00; fase istruttoria: 850,00; fase decisionale: € 850,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1050 / 2018
R.G., ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione l'ordinanza- ingiunzione n. 26/18 emessa dall' Controparte_2
in data 19/01/2018;
[...]
2. CONDANNA l a Controparte_2
rifondere a Parte_1
le spese di lite, che liquidano in € 264,00 per esborsi, € 2.600,00
[...]
per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 18/02/2025.
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso