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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1856 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
TRA
in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. - P.I. Parte_1 P.IVA_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. AR Cariati, in virtù di procura in calce all'atto di P.IVA_2
citazione e giusta deliberazione di Giunta Municipale n.65 del 03.5.2022;
- appellante -
E
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1 C.F._1
” (P.Iva , rappresentato e difeso dall'avv. AR Marin, in Controparte_2 P.IVA_3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di San AR Argentano n. 67/2019.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR Argentano in data 30.10.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , quale titolare dell'omonima Controparte_1 ditta “Sicurservice” di , della somma di euro 2.296,00 per l'espletamento del servizio di Controparte_1
pagina 1 di 9 vigilanza notturna svolta nel territorio comunale nei mesi da Maggio ad Agosto 2019, giusta fatture nn. 17 del 30.6.2019, 22 del 31.7.2019 e 26 del 31.8.2019.
A fondamento dell'opposizione, il contestava la sussistenza del credito Parte_1 ingiunto, rilevando che l'Amministrazione insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del
26.5.2019 aveva rilevato l'illegittimità dell'affidamento del servizio di vigilanza notturna del territorio comunale alla ditta “Sicurservice” di – disposto con Deliberazione della Giunta Controparte_1
Comunale n. 23 dell'11.3.2014 per il periodo 2014-2016 e prorogato con successiva Deliberazione della
Giunta Comunale n. 8 del 10.2.2017 per il periodo 2017-2019 – e ne aveva disposto l'annullamento d'ufficio, in quanto l' non risultava possedere la qualifica di GPG ex art.133 del T.U.L.P.S, né CP_1
essere titolare di Istituto di Vigilanza ex art.134 e ss. del T.U.L.P.S., necessari per poter espletare i servizi di vigilanza attiva che gli erano stati demandati, con conseguente nullità dell'accordo concluso con il per violazione di norme imperative;
evidenziava, altresì, che il mezzo di cui Pt_1 Controparte_1
avrebbe dovuto servirsi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza risultava essere sottoposto a sequestro amministrativo da ben 2 anni (cfr. provvedimento di sequestro amministrativo del 3.1.2018 emesso dai
Carabinieri di Rende, per violazione dell'art. 193 co. 2 del C.D.S, in quanto il veicolo circolava senza la prescritta copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi che risultava scaduta in data
17.06.2015); eccepiva infine, l'inidoneità delle fatture emesse a soddisfare l'onere della prova in ordine all'effettivo espletamento delle prestazioni inerenti il servizio di vigilanza.
Chiedeva, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e/o dichiarato nullo.
Si costituiva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta “Sicurservice” di Controparte_1 CP_1
, che contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo che la delibera della Giunta Comunale
[...]
n.23 del 11.03.2014, ad oggetto l'affidamento del “Servizio di vigilanza notturno sul territorio comunale”, all'art.4 stabiliva espressamente che: “la ditta dovrà svolgere un servizio di vigilanza saltuaria serale e notturna degli immobili descritti dall'art.2, consistente in: almeno un'ispezione serale notturna dalle ore
20,00 alle ore 06,00, sul territorio per tutti i giorni dell'anno 2014-2015 e 2016; nel caso in cui durante i suddetti controlli venissero riscontrati effrazioni o anomalie, la ditta provvederà ad interessare con prontezza le Forze dell'Ordine; la ditta mensilmente dovrà redigere apposita relazione di servizio da allegare alla fattura”; che, pertanto, non era prevista una tipologia di “vigilanza attiva”, che comportasse l'utilizzo di armi e per la quale si rendesse necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 134 e ss. del
T.U.L.P.S.; che le attività di portierato e di vigilanza erano entrambe dirette ad espletare servizi di vigilanza, ma con finalità e modalità diverse, come chiarito dalla Determinazione n. 9 del 22/07/2015 dell' che nell'espletamento dei compiti di vigilanza non veniva fatta espressa menzione CP_3 dell'ausilio di veicoli, sicchè risultava irrilevante sequestro amministrativo del veicolo di proprietà della pagina 2 di 9 moglie di;
che l'effettivo espletamento delle prestazioni era dimostrato dalle relazioni di Controparte_1
servizio e di controllo del territorio comunale redatte personalmente da , nonché Controparte_1 dall'emissione delle relative fatture debitamente protocollate e che non venivano contestate dall'Ente nell'immediatezza.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 13/2022 emessa in data 16.02.2022, il Giudice di Pace di San AR Argentano così provvedeva: “rigetta l'opposizione perché infondata;
conferma il decreto ingiuntivo n.67/2019 dell'Intestato Ufficio, e ordina al di provvedere al pagamento di tutte le voci Parte_1 di credito ivi indicate in favore dell'opposto; condanna altresì il a rifondere Parte_1
di Euro 76,00 per spese vive e di Euro 926,00 per compensi di difesa, oltre a rimborso Controparte_1 forfettario 15%, c.n.p.a. ed i.v.a. se dovuta”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, per i seguenti motivi: 1) Omessa motivazione in merito alla richiesta di annullamento del contratto redatto tra le parti perché viziato da errore, atteso che il Giudice di prime cure non aveva statuito nulla circa la sussistenza o meno in capo all' dei requisiti necessari a stipulare Controparte_1
validamente un contratto con l'Ente comunale per l'espletamento di un servizio di vigilanza notturna, rilevando che nella Proposta di Deliberazione approvata dalla Giunta Comunale era previsto che l'amministrazione intendeva istituire un “servizio di vigilanza notturna attraverso un incarico da affidare ad una ditta specializzata per controllare, a garanzia della sicurezza dei cittadini, gli atti di vandalismo che negli ultimi tempi si sono manifestati nel nostro territorio e a garanzia della sicurezza dei cittadini”;
2) Erronea ricostruzione dei fatti, atteso che il Giudice di Pace non aveva correttamente valutato che il mezzo Opel Vectra targato CF 667 XX era stato posto sotto sequestro e custodito in alla Parte_1 via Mayerà 22 per tutto l'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2018 (giorno dell'avvenuta contestazione e sequestro) ed il 15 gennaio 2020 (giorno della redazione del verbale di richiesta di cambio luogo di custodia), comprensivo anche dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019 nei quali si era contestato il corretto svolgimento della prestazione di vigilanza, tenuto conto che era inverosimile che l' avesse potuto vigilare sugli immobili dislocati in un territorio di circa 30 kmq, senza utilizzare CP_1
alcun veicolo.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n.67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR Argentano in data 30.10.2019.
Si costituiva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta “Sicurservice” di Controparte_1 CP_1
, che contestava la fondatezza dell'appello, rilevando che correttamente il giudice di primo grado
[...]
pagina 3 di 9 avesse valutato le risultanze documentali al fine di riconoscere sia la validità del contratto concluso tra le parti sia l'effettivo espletamento del servizio di vigilanza da parte della ditta opposta, a dimostrazione dell'esistenza del credito azionato in fase monitoria.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 14.10.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'appello proposto dal è fondato e merita accoglimento, per quanto di Parte_1
ragione.
L'oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della pretesa di pagamento della somma di €
2.296,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR Argentano in data 30.10.2019, in favore di , quale titolare dell'omonima ditta “Sicurservice” di Controparte_1
RL CO, a titolo di corrispettivo delle prestazioni inerenti il servizio di vigilanza notturna svolto nel territorio del di nei mesi da Maggio ad Agosto 2019, giusta fatture nn. 17 del Pt_1 Parte_1
30.6.2019, 22 del 31.7.2019 e 26 del 31.8.2019.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 9 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, nel caso di specie, il creditore ha allegato, a dimostrazione delle sue ragioni di credito, la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 dell'11.3.2014, seguita dalla scrittura privata stipulata dalla
IT CO RL e dal , avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Parte_1
vigilanza notturna presso alcuni immobili e luoghi del territorio comunale, per il periodo 2014-2016, e la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 10.2.2017 che ha prorogato l'affidamento del servizio di vigilanza per il periodo 2017-2019, nonché le fatture nn. 17 del 30.6.2019, 22 del 31.7.2019 e
26 del 31.8.2019 emesse per il corrispettivo delle prestazioni eseguite nei mesi da maggio ad agosto 2019.
Il opponente ha contestato la validità dell'affidamento del servizio di vigilanza alla ditta Pt_1
e ha disposto l'annullamento d'ufficio delle due Deliberazioni n. 23 dell'11.3.2014 e n. Controparte_1
8 del 10.2.2017, con provvedimento del 3.10.2019, in ragione del mancato possesso, da parte dell' delle necessarie autorizzazioni previste dagli artt. 133 e ss. T.U.L.P.S., come evidenziato CP_1
anche dalla segnalazione della Prefettura di Cosenza.
Ha, quindi, dedotto l'erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Prime cure per non avere motivato in ordine all'eccepito vizio del contratto e non avere correttamente valutato l'inadempimento contestato al creditore in merito all'espletamento del servizio di vigilanza.
Dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli delle parti risulta che nelle Proposte approvate dalla
Giunta Comunale con la Deliberazione n. 23 dell'11.3.2014 e con la successiva Deliberazione n. 8 del
10.2.2017 fosse previsto che l'amministrazione intendeva istituire un “servizio di vigilanza notturna attraverso un incarico da affidare ad una ditta specializzata per controllare, a garanzia della sicurezza dei cittadini, gli atti di vandalismo che negli ultimi tempi si sono manifestati nel nostro territorio e a garanzia della sicurezza dei cittadini” e che la ditta “Sicurservice” di abbia espresso con Controparte_1 nota “la disponibilità ad effettuare il servizio di vigilanza sul territorio, assicurando una vigilanza con mezzi propri e soprattutto nelle ore notturne più sensibili di reati di furto e di danneggiamento dei beni comunali”.
Nella scrittura privata sottoscritta in data 31.3.2024, all'art. 4 si prevede che “la ditta dovrà svolgere un servizio di vigilanza saltuaria serale e notturna degli immobili descritti dall'art.2, consistente in: almeno un'ispezione serale notturna dalle ore 20,00 alle ore 06,00, sul territorio per tutti i giorni dell'anno 2014-
2015 e 2016; nel caso in cui durante i suddetti controlli venissero riscontrati effrazioni o anomalie, la ditta provvederà ad interessare con prontezza le Forze dell'Ordine; la ditta mensilmente dovrà redigere apposita relazione di servizio da allegare alla fattura”.
pagina 5 di 9 All'art. 2 del predetto contratto sono stati individuati gli immobili comunali oggetto dell'opera di controllo notturno (cfr. Sede Municipale, Istituti scolastici, Campo Sportivo e Palazzetto dello Sport,
Villette Comunali, Cimitero, Acquedotti, ecc.).
In mancanza di una specifica normativa di settore, appare utile richiamare quanto previsto dal Decreto del dell'Interno n. 269/2010 che fornisce la definizione e disciplina delle caratteristiche e dei CP_4
requisiti minimi di istituti e servizi di vigilanza, individuando le diverse funzioni autorizzate:
• vigilanza fissa;
• vigilanza antirapina;
• vigilanza antitaccheggio;
• telesorveglianza;
• televigilanza;
• intervento sugli allarmi;
• scorta valori;
• trasporto valori;
• deposito e custodia valori.
Il decreto in questione, inoltre, traccia la differenza tra i servizi di vigilanza e portierato, stabilendo che solo a una guardia giurata è affidata la custodia di immobili e del loro contenuto in orari notturni e di chiusura al pubblico, collocando le attività di portierato nella sfera della vigilanza passiva, senza fini di prevenzione e sicurezza se non attraverso azioni mediate
Analogamente, l' nella determinazione n.9 del 22.7.2015 Controparte_5
prevede che, mentre le guardie giurate hanno la licenza di intervenire direttamente per difendere l'immobile che presidiano in presenza di pericolo, i portieri si limitano a tutelare la proprietà, senza però difenderla attivamente in caso di bisogno. Inoltre, le guardie giurate sono tenute a collaborare con le forze dell'ordine e, di conseguenza, non possono svolgere altre mansioni che quella di tutela dei beni sottoposti alla loro vigilanza, mentre gli operatori di portierato possono essere impiegati anche per altri compiti, come la registrazione dei visitatori in entrata e uscita, la regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi, il controllo degli accessi e così via.
Al contrario del portierato, inoltre, le guardie giurate non possono esercitare la propria professione senza l'autorizzazione prefettizia (cfr. art. 134 T.U.L.P.S.: “Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”).
Ciò posto, nella fattispecie in esame risulta evidente, dall'esame delle Deliberazioni della Giunta
Comunale e della scrittura privata sottoscritta tra le parti, che l'oggetto dell'incarico affidato alla ditta pagina 6 di 9 “Sicurservice” di sia stato quello di espletare il servizio di vigilanza notturna presso Controparte_1 alcuni immobili comunali ubicati in diverse parti del territorio mediante “almeno un'ispezione serale notturna” e con obbligo di immediato avviso delle Forze dell'Ordine, in caso di riscontrate anomalie.
Consegue che tale servizio appare rientrare, a tutti gli effetti, nell'ambito della “vigilanza” vera e propria e non in quello del semplice portierato, che non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma si limita a forme di ordinaria tutela e custodia della proprietà.
L'espletamento del servizio di vigilanza attiva e notturna, da parte della ditta “Sicurservice” di
, presso gli immobili del Comune di , avrebbe richiesto, quindi, il Controparte_1 Parte_1
possesso delle autorizzazioni prefettizie di cui all'art 134 T.U.L.P.S..
Va, peraltro, evidenziato che l'eccepita nullità dell'accordo concluso tra le parti con la scrittura privata sottoscritta in data 31.3.2024 non assume rilievo al fine di negare la debenza del corrispettivo richiesto dalla ditta opposta in forza del decreto ingiuntivo n. 67/2019, atteso che lo stesso ha ad oggetto il pagamento di prestazioni rese nel periodo compreso tra maggio ed agosto 2019, riferite ad un arco temporale successivo al periodo di efficacia del suddetto contratto (limitato alle annualità 2014-2016).
Quanto al triennio successivo (2017-2019), la Deliberazione n. 8 del 10.2.2017, pur avendo autorizzato la stipulazione di nuova convenzione tra le parti al fine di affidare il servizio di vigilanza notturna alla ditta “Sicurservice” di anche per il predetto arco temporale, non è stata seguita dalla Controparte_1
formale conclusione del contratto tra le parti.
Il mancato possesso dei requisiti al fine di esercitare il servizio di vigilanza assume rilievo, tuttavia, al fine di fondare l'inadempimento contestato dal alla ditta opposta, Parte_1 unitamente alla mancata dimostrazione dell'effettivo espletamento delle prestazioni, come concordate.
A tale riguardo, ad avviso di questo giudicante, ha errato il Giudice di pace nel ritenere che la mera allegazione delle relazioni di servizio relative ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019, da parte di , fosse idonea a comprovare l'esatto adempimento del servizio di vigilanza allo Controparte_1
stesso affidato dall'ente comunale.
In merito, infatti, si evidenzia che il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato le risultanze del verbale di sequestro amministrativo del 3.1.2018 emesso dai Carabinieri di Rende, in riferimento al veicolo Opel Vectra targato CF 667 XX, di proprietà del coniuge di , ma da questi Controparte_1 utilizzato per l'espletamento del servizio di vigilanza, per violazione dell'art. 193 co. 2 del C.D.S, in quanto il veicolo circolava senza la prescritta copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi che risultava scaduta in data 17.06.2015.
Dalla data del 3.1.2018, infatti, il mezzo in oggetto è stato custodito in alla via Nicola Parte_1
Mayerà n. 22, fino alla data del 15.01.2020, allorchè lo stesso ha chiesto il cambio del luogo CP_1
pagina 7 di 9 di custodia, con trasferimento del mezzo a proprie spese presso la Via dei Mille snc sempre nel medesimo Comune.
Risulta, quindi, evidente che il veicolo in questione non sia stato utilizzato per l'espletamento del servizio di vigilanza notturna nel periodo di maggio/agosto 2019 a cui risalgono le fatture sottese al provvedimento monitorio, né l' ha fornito la prova di avere impiegato altro mezzo per CP_1
adempiere alle prestazioni a lui affidate, essendo inverosimile che abbia potuto effettuare un controllo notturno quotidiano, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, presso tutti gli immobili ubicati in diverse parti del territorio comunale, senza disporre di alcun mezzo di trasporto.
Consegue che, a fronte delle contestazioni sollevate dal circa il mancato Parte_1 possesso dei requisiti di legge e l'inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni inerenti il servizio di vigilanza, per le quali la ditta opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo, in relazione al periodo maggio/agosto 2019, sarebbe spettato al creditore fornire la prova dell'effettivo e puntuale espletamento dell'incarico, risultando insufficienti, per le motivazioni esposte, le relazioni di servizio e le fatture allegate.
In questi termini, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr.
Cass. Civ., n. 3587 dell'11.2.2021).
Consegue che, in difformità rispetto a quanto statuito dal Giudice di primo grado, va riconosciuta la fondatezza delle eccezioni di inadempimento sollevate dal , al fine di Parte_1 paralizzare la pretesa economica di € 2.296,00, avanzata dalla ditta “Sicurservice” di RL CO, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di vigilanza notturna svolta nel territorio comunale nei mesi da Maggio ad Agosto 2019 ed oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l'appello proposto dal va accolto e, in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 13/2022 emessa in data 16.02.2022 dal Giudice di Pace di San AR Argentano, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR
Argentano in data 30.10.2019.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico dell'appellato soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabelle n. 1 e n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria relativamente al giudizio di appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
13/2022 emessa in data 16.02.2022 dal Giudice di Pace di San AR Argentano, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 13/2022 emessa in data 16.02.2022 dal Giudice di Pace di San AR Argentano, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR
Argentano in data 30.10.2019;
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del , delle spese del delle Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.745,00, di cui € 260,00 per esborsi ed € 1.485,00 per compensi professionali (di cui € 633,00 per compensi del giudizio di primo grado ed €
852,00 per compensi del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 29.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1856 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
TRA
in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. - P.I. Parte_1 P.IVA_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. AR Cariati, in virtù di procura in calce all'atto di P.IVA_2
citazione e giusta deliberazione di Giunta Municipale n.65 del 03.5.2022;
- appellante -
E
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1 C.F._1
” (P.Iva , rappresentato e difeso dall'avv. AR Marin, in Controparte_2 P.IVA_3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di San AR Argentano n. 67/2019.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR Argentano in data 30.10.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , quale titolare dell'omonima Controparte_1 ditta “Sicurservice” di , della somma di euro 2.296,00 per l'espletamento del servizio di Controparte_1
pagina 1 di 9 vigilanza notturna svolta nel territorio comunale nei mesi da Maggio ad Agosto 2019, giusta fatture nn. 17 del 30.6.2019, 22 del 31.7.2019 e 26 del 31.8.2019.
A fondamento dell'opposizione, il contestava la sussistenza del credito Parte_1 ingiunto, rilevando che l'Amministrazione insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del
26.5.2019 aveva rilevato l'illegittimità dell'affidamento del servizio di vigilanza notturna del territorio comunale alla ditta “Sicurservice” di – disposto con Deliberazione della Giunta Controparte_1
Comunale n. 23 dell'11.3.2014 per il periodo 2014-2016 e prorogato con successiva Deliberazione della
Giunta Comunale n. 8 del 10.2.2017 per il periodo 2017-2019 – e ne aveva disposto l'annullamento d'ufficio, in quanto l' non risultava possedere la qualifica di GPG ex art.133 del T.U.L.P.S, né CP_1
essere titolare di Istituto di Vigilanza ex art.134 e ss. del T.U.L.P.S., necessari per poter espletare i servizi di vigilanza attiva che gli erano stati demandati, con conseguente nullità dell'accordo concluso con il per violazione di norme imperative;
evidenziava, altresì, che il mezzo di cui Pt_1 Controparte_1
avrebbe dovuto servirsi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza risultava essere sottoposto a sequestro amministrativo da ben 2 anni (cfr. provvedimento di sequestro amministrativo del 3.1.2018 emesso dai
Carabinieri di Rende, per violazione dell'art. 193 co. 2 del C.D.S, in quanto il veicolo circolava senza la prescritta copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi che risultava scaduta in data
17.06.2015); eccepiva infine, l'inidoneità delle fatture emesse a soddisfare l'onere della prova in ordine all'effettivo espletamento delle prestazioni inerenti il servizio di vigilanza.
Chiedeva, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e/o dichiarato nullo.
Si costituiva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta “Sicurservice” di Controparte_1 CP_1
, che contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo che la delibera della Giunta Comunale
[...]
n.23 del 11.03.2014, ad oggetto l'affidamento del “Servizio di vigilanza notturno sul territorio comunale”, all'art.4 stabiliva espressamente che: “la ditta dovrà svolgere un servizio di vigilanza saltuaria serale e notturna degli immobili descritti dall'art.2, consistente in: almeno un'ispezione serale notturna dalle ore
20,00 alle ore 06,00, sul territorio per tutti i giorni dell'anno 2014-2015 e 2016; nel caso in cui durante i suddetti controlli venissero riscontrati effrazioni o anomalie, la ditta provvederà ad interessare con prontezza le Forze dell'Ordine; la ditta mensilmente dovrà redigere apposita relazione di servizio da allegare alla fattura”; che, pertanto, non era prevista una tipologia di “vigilanza attiva”, che comportasse l'utilizzo di armi e per la quale si rendesse necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 134 e ss. del
T.U.L.P.S.; che le attività di portierato e di vigilanza erano entrambe dirette ad espletare servizi di vigilanza, ma con finalità e modalità diverse, come chiarito dalla Determinazione n. 9 del 22/07/2015 dell' che nell'espletamento dei compiti di vigilanza non veniva fatta espressa menzione CP_3 dell'ausilio di veicoli, sicchè risultava irrilevante sequestro amministrativo del veicolo di proprietà della pagina 2 di 9 moglie di;
che l'effettivo espletamento delle prestazioni era dimostrato dalle relazioni di Controparte_1
servizio e di controllo del territorio comunale redatte personalmente da , nonché Controparte_1 dall'emissione delle relative fatture debitamente protocollate e che non venivano contestate dall'Ente nell'immediatezza.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 13/2022 emessa in data 16.02.2022, il Giudice di Pace di San AR Argentano così provvedeva: “rigetta l'opposizione perché infondata;
conferma il decreto ingiuntivo n.67/2019 dell'Intestato Ufficio, e ordina al di provvedere al pagamento di tutte le voci Parte_1 di credito ivi indicate in favore dell'opposto; condanna altresì il a rifondere Parte_1
di Euro 76,00 per spese vive e di Euro 926,00 per compensi di difesa, oltre a rimborso Controparte_1 forfettario 15%, c.n.p.a. ed i.v.a. se dovuta”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, per i seguenti motivi: 1) Omessa motivazione in merito alla richiesta di annullamento del contratto redatto tra le parti perché viziato da errore, atteso che il Giudice di prime cure non aveva statuito nulla circa la sussistenza o meno in capo all' dei requisiti necessari a stipulare Controparte_1
validamente un contratto con l'Ente comunale per l'espletamento di un servizio di vigilanza notturna, rilevando che nella Proposta di Deliberazione approvata dalla Giunta Comunale era previsto che l'amministrazione intendeva istituire un “servizio di vigilanza notturna attraverso un incarico da affidare ad una ditta specializzata per controllare, a garanzia della sicurezza dei cittadini, gli atti di vandalismo che negli ultimi tempi si sono manifestati nel nostro territorio e a garanzia della sicurezza dei cittadini”;
2) Erronea ricostruzione dei fatti, atteso che il Giudice di Pace non aveva correttamente valutato che il mezzo Opel Vectra targato CF 667 XX era stato posto sotto sequestro e custodito in alla Parte_1 via Mayerà 22 per tutto l'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2018 (giorno dell'avvenuta contestazione e sequestro) ed il 15 gennaio 2020 (giorno della redazione del verbale di richiesta di cambio luogo di custodia), comprensivo anche dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019 nei quali si era contestato il corretto svolgimento della prestazione di vigilanza, tenuto conto che era inverosimile che l' avesse potuto vigilare sugli immobili dislocati in un territorio di circa 30 kmq, senza utilizzare CP_1
alcun veicolo.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n.67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR Argentano in data 30.10.2019.
Si costituiva in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta “Sicurservice” di Controparte_1 CP_1
, che contestava la fondatezza dell'appello, rilevando che correttamente il giudice di primo grado
[...]
pagina 3 di 9 avesse valutato le risultanze documentali al fine di riconoscere sia la validità del contratto concluso tra le parti sia l'effettivo espletamento del servizio di vigilanza da parte della ditta opposta, a dimostrazione dell'esistenza del credito azionato in fase monitoria.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 14.10.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello proposto dal è fondato e merita accoglimento, per quanto di Parte_1
ragione.
L'oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della pretesa di pagamento della somma di €
2.296,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR Argentano in data 30.10.2019, in favore di , quale titolare dell'omonima ditta “Sicurservice” di Controparte_1
RL CO, a titolo di corrispettivo delle prestazioni inerenti il servizio di vigilanza notturna svolto nel territorio del di nei mesi da Maggio ad Agosto 2019, giusta fatture nn. 17 del Pt_1 Parte_1
30.6.2019, 22 del 31.7.2019 e 26 del 31.8.2019.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 9 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, nel caso di specie, il creditore ha allegato, a dimostrazione delle sue ragioni di credito, la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 dell'11.3.2014, seguita dalla scrittura privata stipulata dalla
IT CO RL e dal , avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Parte_1
vigilanza notturna presso alcuni immobili e luoghi del territorio comunale, per il periodo 2014-2016, e la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 10.2.2017 che ha prorogato l'affidamento del servizio di vigilanza per il periodo 2017-2019, nonché le fatture nn. 17 del 30.6.2019, 22 del 31.7.2019 e
26 del 31.8.2019 emesse per il corrispettivo delle prestazioni eseguite nei mesi da maggio ad agosto 2019.
Il opponente ha contestato la validità dell'affidamento del servizio di vigilanza alla ditta Pt_1
e ha disposto l'annullamento d'ufficio delle due Deliberazioni n. 23 dell'11.3.2014 e n. Controparte_1
8 del 10.2.2017, con provvedimento del 3.10.2019, in ragione del mancato possesso, da parte dell' delle necessarie autorizzazioni previste dagli artt. 133 e ss. T.U.L.P.S., come evidenziato CP_1
anche dalla segnalazione della Prefettura di Cosenza.
Ha, quindi, dedotto l'erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Prime cure per non avere motivato in ordine all'eccepito vizio del contratto e non avere correttamente valutato l'inadempimento contestato al creditore in merito all'espletamento del servizio di vigilanza.
Dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli delle parti risulta che nelle Proposte approvate dalla
Giunta Comunale con la Deliberazione n. 23 dell'11.3.2014 e con la successiva Deliberazione n. 8 del
10.2.2017 fosse previsto che l'amministrazione intendeva istituire un “servizio di vigilanza notturna attraverso un incarico da affidare ad una ditta specializzata per controllare, a garanzia della sicurezza dei cittadini, gli atti di vandalismo che negli ultimi tempi si sono manifestati nel nostro territorio e a garanzia della sicurezza dei cittadini” e che la ditta “Sicurservice” di abbia espresso con Controparte_1 nota “la disponibilità ad effettuare il servizio di vigilanza sul territorio, assicurando una vigilanza con mezzi propri e soprattutto nelle ore notturne più sensibili di reati di furto e di danneggiamento dei beni comunali”.
Nella scrittura privata sottoscritta in data 31.3.2024, all'art. 4 si prevede che “la ditta dovrà svolgere un servizio di vigilanza saltuaria serale e notturna degli immobili descritti dall'art.2, consistente in: almeno un'ispezione serale notturna dalle ore 20,00 alle ore 06,00, sul territorio per tutti i giorni dell'anno 2014-
2015 e 2016; nel caso in cui durante i suddetti controlli venissero riscontrati effrazioni o anomalie, la ditta provvederà ad interessare con prontezza le Forze dell'Ordine; la ditta mensilmente dovrà redigere apposita relazione di servizio da allegare alla fattura”.
pagina 5 di 9 All'art. 2 del predetto contratto sono stati individuati gli immobili comunali oggetto dell'opera di controllo notturno (cfr. Sede Municipale, Istituti scolastici, Campo Sportivo e Palazzetto dello Sport,
Villette Comunali, Cimitero, Acquedotti, ecc.).
In mancanza di una specifica normativa di settore, appare utile richiamare quanto previsto dal Decreto del dell'Interno n. 269/2010 che fornisce la definizione e disciplina delle caratteristiche e dei CP_4
requisiti minimi di istituti e servizi di vigilanza, individuando le diverse funzioni autorizzate:
• vigilanza fissa;
• vigilanza antirapina;
• vigilanza antitaccheggio;
• telesorveglianza;
• televigilanza;
• intervento sugli allarmi;
• scorta valori;
• trasporto valori;
• deposito e custodia valori.
Il decreto in questione, inoltre, traccia la differenza tra i servizi di vigilanza e portierato, stabilendo che solo a una guardia giurata è affidata la custodia di immobili e del loro contenuto in orari notturni e di chiusura al pubblico, collocando le attività di portierato nella sfera della vigilanza passiva, senza fini di prevenzione e sicurezza se non attraverso azioni mediate
Analogamente, l' nella determinazione n.9 del 22.7.2015 Controparte_5
prevede che, mentre le guardie giurate hanno la licenza di intervenire direttamente per difendere l'immobile che presidiano in presenza di pericolo, i portieri si limitano a tutelare la proprietà, senza però difenderla attivamente in caso di bisogno. Inoltre, le guardie giurate sono tenute a collaborare con le forze dell'ordine e, di conseguenza, non possono svolgere altre mansioni che quella di tutela dei beni sottoposti alla loro vigilanza, mentre gli operatori di portierato possono essere impiegati anche per altri compiti, come la registrazione dei visitatori in entrata e uscita, la regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi, il controllo degli accessi e così via.
Al contrario del portierato, inoltre, le guardie giurate non possono esercitare la propria professione senza l'autorizzazione prefettizia (cfr. art. 134 T.U.L.P.S.: “Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”).
Ciò posto, nella fattispecie in esame risulta evidente, dall'esame delle Deliberazioni della Giunta
Comunale e della scrittura privata sottoscritta tra le parti, che l'oggetto dell'incarico affidato alla ditta pagina 6 di 9 “Sicurservice” di sia stato quello di espletare il servizio di vigilanza notturna presso Controparte_1 alcuni immobili comunali ubicati in diverse parti del territorio mediante “almeno un'ispezione serale notturna” e con obbligo di immediato avviso delle Forze dell'Ordine, in caso di riscontrate anomalie.
Consegue che tale servizio appare rientrare, a tutti gli effetti, nell'ambito della “vigilanza” vera e propria e non in quello del semplice portierato, che non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma si limita a forme di ordinaria tutela e custodia della proprietà.
L'espletamento del servizio di vigilanza attiva e notturna, da parte della ditta “Sicurservice” di
, presso gli immobili del Comune di , avrebbe richiesto, quindi, il Controparte_1 Parte_1
possesso delle autorizzazioni prefettizie di cui all'art 134 T.U.L.P.S..
Va, peraltro, evidenziato che l'eccepita nullità dell'accordo concluso tra le parti con la scrittura privata sottoscritta in data 31.3.2024 non assume rilievo al fine di negare la debenza del corrispettivo richiesto dalla ditta opposta in forza del decreto ingiuntivo n. 67/2019, atteso che lo stesso ha ad oggetto il pagamento di prestazioni rese nel periodo compreso tra maggio ed agosto 2019, riferite ad un arco temporale successivo al periodo di efficacia del suddetto contratto (limitato alle annualità 2014-2016).
Quanto al triennio successivo (2017-2019), la Deliberazione n. 8 del 10.2.2017, pur avendo autorizzato la stipulazione di nuova convenzione tra le parti al fine di affidare il servizio di vigilanza notturna alla ditta “Sicurservice” di anche per il predetto arco temporale, non è stata seguita dalla Controparte_1
formale conclusione del contratto tra le parti.
Il mancato possesso dei requisiti al fine di esercitare il servizio di vigilanza assume rilievo, tuttavia, al fine di fondare l'inadempimento contestato dal alla ditta opposta, Parte_1 unitamente alla mancata dimostrazione dell'effettivo espletamento delle prestazioni, come concordate.
A tale riguardo, ad avviso di questo giudicante, ha errato il Giudice di pace nel ritenere che la mera allegazione delle relazioni di servizio relative ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019, da parte di , fosse idonea a comprovare l'esatto adempimento del servizio di vigilanza allo Controparte_1
stesso affidato dall'ente comunale.
In merito, infatti, si evidenzia che il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato le risultanze del verbale di sequestro amministrativo del 3.1.2018 emesso dai Carabinieri di Rende, in riferimento al veicolo Opel Vectra targato CF 667 XX, di proprietà del coniuge di , ma da questi Controparte_1 utilizzato per l'espletamento del servizio di vigilanza, per violazione dell'art. 193 co. 2 del C.D.S, in quanto il veicolo circolava senza la prescritta copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi che risultava scaduta in data 17.06.2015.
Dalla data del 3.1.2018, infatti, il mezzo in oggetto è stato custodito in alla via Nicola Parte_1
Mayerà n. 22, fino alla data del 15.01.2020, allorchè lo stesso ha chiesto il cambio del luogo CP_1
pagina 7 di 9 di custodia, con trasferimento del mezzo a proprie spese presso la Via dei Mille snc sempre nel medesimo Comune.
Risulta, quindi, evidente che il veicolo in questione non sia stato utilizzato per l'espletamento del servizio di vigilanza notturna nel periodo di maggio/agosto 2019 a cui risalgono le fatture sottese al provvedimento monitorio, né l' ha fornito la prova di avere impiegato altro mezzo per CP_1
adempiere alle prestazioni a lui affidate, essendo inverosimile che abbia potuto effettuare un controllo notturno quotidiano, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, presso tutti gli immobili ubicati in diverse parti del territorio comunale, senza disporre di alcun mezzo di trasporto.
Consegue che, a fronte delle contestazioni sollevate dal circa il mancato Parte_1 possesso dei requisiti di legge e l'inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni inerenti il servizio di vigilanza, per le quali la ditta opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo, in relazione al periodo maggio/agosto 2019, sarebbe spettato al creditore fornire la prova dell'effettivo e puntuale espletamento dell'incarico, risultando insufficienti, per le motivazioni esposte, le relazioni di servizio e le fatture allegate.
In questi termini, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr.
Cass. Civ., n. 3587 dell'11.2.2021).
Consegue che, in difformità rispetto a quanto statuito dal Giudice di primo grado, va riconosciuta la fondatezza delle eccezioni di inadempimento sollevate dal , al fine di Parte_1 paralizzare la pretesa economica di € 2.296,00, avanzata dalla ditta “Sicurservice” di RL CO, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di vigilanza notturna svolta nel territorio comunale nei mesi da Maggio ad Agosto 2019 ed oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l'appello proposto dal va accolto e, in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 13/2022 emessa in data 16.02.2022 dal Giudice di Pace di San AR Argentano, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR
Argentano in data 30.10.2019.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico dell'appellato soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabelle n. 1 e n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria relativamente al giudizio di appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
13/2022 emessa in data 16.02.2022 dal Giudice di Pace di San AR Argentano, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 13/2022 emessa in data 16.02.2022 dal Giudice di Pace di San AR Argentano, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 67/2019 emesso dal Giudice di Pace di San AR
Argentano in data 30.10.2019;
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del , delle spese del delle Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.745,00, di cui € 260,00 per esborsi ed € 1.485,00 per compensi professionali (di cui € 633,00 per compensi del giudizio di primo grado ed €
852,00 per compensi del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 29.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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