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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/11/2024, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 580 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
, ( c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emilio Reitano Pandullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro alla Via De Riso, 83
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., (c.f.: ) E_ P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Molica e Maria Consuelo Citriniti giusta delibera di incarico G.M. n. 141 del 2019 ed elettivamente domiciliato all'interno del suddetto Comune alla Via G. Iannoni n. 68 Palazzo De Nobili,
Catanzaro
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., ( P.I.: ) rappresentata e difesa da ll'Avv. P.IVA_2
B. Talarico ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Amministrazione sita in Catanzaro, Piazza Luigi Rossi n. 1, settore avvocatura dell'ente, in forza di delibera del Presidente n. 132 del 08/07/2024 e per procura in calce al l'atto di costituzione di nuovo difensore .
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva Parte_1 in giudizio, dinnanzi all 'intestato Tribunale, il e E_
1 l'amministrazione chiedendo che fossero condannati Controparte_2 ognuno quali Enti custodi al risarcimento dei danni , in occasione del sinistro occorso in data 23 ottobre 2017.
In particolare, l'attrice deduceva che il giorno 23 ottobre 2017, verso le ore
17,30 circa, mentre si trovava sul la Via TO AM in Catanzaro, all'altezza del civico 182, finiva con un piede dentro una buca limitrofa ad un tombino presente sulla strada, coperta dalla pioggia che in quel momento era battente , non segnalata e non adeguatamente illuminata vista l'ora in cui il sinistro si era verificato.
L'attrice, a causa di tale evento, finiva rovinosamente a terra riportando frattura trimalleolare caviglia del piede dx per come da certificazione di Pronto Soccorso allegata in atti.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della E_ domanda attorea, essendo i nfondata in fatto ed in diritto eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva ritenendo responsabile dell'evento l' . Lo stesso sosteneva, Controparte_2 infatti, che il dissestamento della strada era stato causato da alcuni lavori di stasamento della condotta di fognatura di proprietà dell' Controparte_2
per tale motivo declinava ogni responsabilità .
[...]
Si costituiva l' impugnando e Controparte_2 Controparte_2 contestando tutte le domande proposte nei suoi confronti siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto , ed eccependo espressamente il suo difetto di legittimazione passiva , atteso che la strada su cui insisteva il tombino
.essendo inurbata nel centro abitato di Catanzaro, era di competenza manutentiva del . CP_1
2. In via preliminare deve osservarsi che, in m erito alla eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepita da entrambe le parti convenute , a i fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. C iò è confermato
2 dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade
«vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.
Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone, la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p. a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Per converso non può ritenersi elemento da solo sufficient e,
l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto .
(Cassazione civile sez. II 07 aprile 2000 n. 4345) , Giova rammentare la pertinente giurisprudenza di legittimità, per la quale “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19/03/2009, n. 6665).
Posto quanto sopra è di tutta evidenza che la strada che qui ci interessa, Via
TO AM, potendosi qualificare come st rada adibita ad uso pubblico, in quanto transitata da un numero indeterminato di utenti e perché destinate ad uso pubblico, rientra nelle competenze manutentive del CP_1
, con ciò dovendosi dichiarare la piena legittimazione passiva dello
[...] stesso.
Nel merito della domanda attorea si osserva quanto segue .
Come sopra accennato, l'attrice ha attribuito il proprio infortunio a causa di una buca presente ed in prossimità di un tombino sulla via TO AM nei pressi dei numeri civici 182, priva di manutenzione ed in assenza di segnaletica attestante la pericolosità. Conseguentemente, ciò che parte attrice intende far valere è la responsabilità del convenuto per il danno derivante da cose CP_1 in custodia (art. 2051 c.c.) poiché è a causa dell'anomalia sulla strada che sarebbe caduta, così patendo le lesioni denunciate. Persona_1
3 3. Deve prima di tutto osservarsi come sia ormai pacifica, nella più recente giurisprudenza di legittimità, l'applicazio ne dell'art. 2051 c.c. nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche qualora il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (Cass. civ. Sez.
3, Sent. n. 8935 del 12/04/2013 Cass. civ., Sez. III, 20/11 /2009, n. 24529).
Secondo la Cassazione, l'obbligo di custodia idoneo ad integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. In particolare, la
Corte di Cassazione ha, di recente, compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causal e tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 28811 del
05/12/2008).
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con escl usivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente ch e la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uom o possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento. Può, dunqu e, rilevarsi che il danno si considera arrecato “dalla
4 cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno.
Con riguardo all'onere della prova, occorre, poi, specificare, che la norma di cui all'art. 2051 c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode - presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possib ilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità dell'ente siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es . Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827) - impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra i danni ed il fatto, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè quel caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
3.1. Orbene, nel caso di specie, il teste escusso Sig. , privo di Testimone_1 legami di parentela con parte att rice, senza interesse nella causa e presente al momento della caduta ha reso dichiarazioni logiche e coerenti, per cui non vi sono ragioni per dubitare della sua attendibilità.
Lo stesso, infatti, su espressa domanda” Vero o no che la Sig.ra Pt_1 nell'accingersi ad attraversare Via TO AM cadeva al suolo a causa di una buca sull'asfalto” ha confermato che “in merito a tale circostanza posso dire di aver visto la sig.ra cadere a terra, mentre stav a attraversando Pt_1 la strada, io ero in macchina a circa venti metri e mi sono accostato per prestare soccorso. Ho visto la buca vicino ad un tombino , ma non mi sono accorto se il piede era incastrato nella stessa o era fuori. Riconosco il luogo dalle foto c he mi vengono mostrate, ma non ricordo se vicino al tombino vi fossero rattoppi di cemento. Posso solo dire che la buca era ricoperta di acqua , in quanto quel giorno pioveva. …. confermo quanto sopra detto e preciso che vi erano le luci ma non si vedeva bene. ”.
Anche dal compendio fotografico allegato nel fascicolo di parte attrice è facilmente rilevabile l'avvallamento posto sul bordo della strada.
5 Le circostanze sopra evidenziate inducono a ritenere che se il CP_1
, con riferimento a lla strada di Via TO AM, in uso libero
[...] alla collettività avesse esercitato i poteri di custodia ed adottato gli adempimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nessun evento si sarebbe verificato.
Posto quanto precede la responsabilità per l'evento occorso deve, quindi , essere imputata esclusivamente al , proprietario della strada sulla E_ quale l'attrice ha subito l'infortunio , il quale non ha fornito la prova del fortuito.
4. Accertata la fondatezza della domanda formula ta dall'attrice nei confronti del
, può procedersi alla determinazione del quantum debeatur. E_
Il CTU medico-legale, dott. , nella relazione depositata Persona_2 in data 20/03/2022 ha stabilito che, “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche.
Pertanto gli esiti consistono in: “Esiti di frattura scomposta trimalleolare caviglia dx, trattata chirurgicamente con riduzio ne e osteosintesi con placca e viti persistenti, inducenti limitazione del movimento della tibio -tarsica con escursione articolare possibile per 1/2.”.
Per effetto di tali lesioni l'attrice ha patito:
a) un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni sessanta (60);
b) un periodo di invalidità temporanea parziale, valutabile nella misura del 75%, per giorni trenta (30);
c) un periodo di invalidità temporanea parziale, valutabile nella misura del 50%, per giorni trenta (30);
d) un periodo di invalidità temporanea parziale, valutabile nella misura del 25%, per giorni trenta (30);
ha inoltre riportato dei postumi permanenti quantificabili Parte_1 nella misura del 6%.
Relativamente alla quantificazione del danno biologico patito, non rientrando la fattispecie per cui è causa nell'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass. - che si applica alle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e non già ai casi di danni per insidie stradali - trovano applicazione, in conformità alla
6 prassi di questo Tribunale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024.
Pertanto, il danno biologico permanente, nella misura del 6%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (53 anni,) deve essere quantificato in euro € 8.506,00.
Alla tale somma deve essere aggiunta quella di € 12.075,00 per danno da invalidità temporanea (di cui € 6.900,00 a titolo di ITP assoluta, € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 75%, € 1.725,00 a titolo di I.T.P. al 50% ed € 862,50 a titolo di I.T.P. al 25%) sulla base teorica di € 115,00 giornaliere.
Nell'atto introduttivo non sono state dedotte altre forme di risarcimento né allegati la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico .
Deriva da quanto innanzi che alla parte ist ante dovrà essere liquidata la complessiva somma di €. 20.581,00 a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale.
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla bas e dall'ultimo D.M. emanato in materia.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro,
e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (23/10/2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza .
4.1. Le spese di consulenza di parte pari ad euro 336,00 non possono essere rimborsate , atteso che secondo l a Corte di Cassazione tali spese non rientrano tra quelle processuali, ma costituiscono invece una forma di danno emergente.
Ciò significa che la parte vittoriosa non ha automaticamente diritto al rimborso di queste spese, se non riesce a dimostrare che esse erano necessarie per evitare il contenzioso o per risolvere questioni tecniche complesse che hanno contribuito a una più rapida definizione della controversia (Cass., 10 luglio 2017, n. 16990) .
Nel caso di specie tale consulenza non è risultata necessaria ai fini della risoluzione della controversia.
7 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate: quanto a quelle nei confronti dell' , Controparte_2 essendo questa risultata vittoriosa ,saranno poste a carico di parte attric e, anche se ammessa al gratuito TR NI , posto che secondo il principio espresso dalla
Corte di Cass. N. 8388 del 31/03/2017 viene stabilito “ il TRNI a spese dello
Stato nel processo civile , ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 ex Art 74 comma 2 , non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa.”
Le spese di lite nei confronti del risultato soccombente E_ sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornato con i nuovi parametri introdotti dal D.M.
147/2022. diminuiti del cinquanta per cento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'ammissione dell'attore al gratuito TRNI. Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Con separato decreto contestuale, ai sensi del comma 3 -bis dell'art. 83 del d.P.R.
n. 115/2002, viene liquidato il compenso professionale al difensore della parte ammessa al TRNI a spese dello Stato.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 500,00, oltre cassa previdenziale ed IVA, giusta liquidazione effettuata con decreto del 28 giugno
2024, devono essere poste definitivamente a caric o del . E_
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il . al pagamento, in favore de lla Sig.ra E_
, della somma di euro € 20.581,00 oltre interessi legali Parte_1 sulla somma devalutata alla data dell'infortunio (23 ottobre 2017) e rivalutata anno per anno secondo l'indic e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
2) condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento E_ della consulenza tecnica così come in parte motiva;
8 3) condanna il in persona del Sindaco p.t. al E_ pagamento delle spese di lite nei confronti di nella Parte_1 somma complessiva di € 1.270,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendo che il pagamento delle spese così liquidate sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell' art. 133 del d.P.R.
n. 115/2002; .
4) condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti dell' che liquida in Controparte_2 complessivi euro 850,00( escluso fase istruttoria non esperita) per compensi professionali, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge,
Così deciso in Catanzaro 22 novembre 2024
IL Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 580 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
, ( c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emilio Reitano Pandullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro alla Via De Riso, 83
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., (c.f.: ) E_ P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Molica e Maria Consuelo Citriniti giusta delibera di incarico G.M. n. 141 del 2019 ed elettivamente domiciliato all'interno del suddetto Comune alla Via G. Iannoni n. 68 Palazzo De Nobili,
Catanzaro
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., ( P.I.: ) rappresentata e difesa da ll'Avv. P.IVA_2
B. Talarico ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Amministrazione sita in Catanzaro, Piazza Luigi Rossi n. 1, settore avvocatura dell'ente, in forza di delibera del Presidente n. 132 del 08/07/2024 e per procura in calce al l'atto di costituzione di nuovo difensore .
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva Parte_1 in giudizio, dinnanzi all 'intestato Tribunale, il e E_
1 l'amministrazione chiedendo che fossero condannati Controparte_2 ognuno quali Enti custodi al risarcimento dei danni , in occasione del sinistro occorso in data 23 ottobre 2017.
In particolare, l'attrice deduceva che il giorno 23 ottobre 2017, verso le ore
17,30 circa, mentre si trovava sul la Via TO AM in Catanzaro, all'altezza del civico 182, finiva con un piede dentro una buca limitrofa ad un tombino presente sulla strada, coperta dalla pioggia che in quel momento era battente , non segnalata e non adeguatamente illuminata vista l'ora in cui il sinistro si era verificato.
L'attrice, a causa di tale evento, finiva rovinosamente a terra riportando frattura trimalleolare caviglia del piede dx per come da certificazione di Pronto Soccorso allegata in atti.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della E_ domanda attorea, essendo i nfondata in fatto ed in diritto eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva ritenendo responsabile dell'evento l' . Lo stesso sosteneva, Controparte_2 infatti, che il dissestamento della strada era stato causato da alcuni lavori di stasamento della condotta di fognatura di proprietà dell' Controparte_2
per tale motivo declinava ogni responsabilità .
[...]
Si costituiva l' impugnando e Controparte_2 Controparte_2 contestando tutte le domande proposte nei suoi confronti siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto , ed eccependo espressamente il suo difetto di legittimazione passiva , atteso che la strada su cui insisteva il tombino
.essendo inurbata nel centro abitato di Catanzaro, era di competenza manutentiva del . CP_1
2. In via preliminare deve osservarsi che, in m erito alla eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepita da entrambe le parti convenute , a i fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. C iò è confermato
2 dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade
«vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.
Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone, la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p. a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Per converso non può ritenersi elemento da solo sufficient e,
l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto .
(Cassazione civile sez. II 07 aprile 2000 n. 4345) , Giova rammentare la pertinente giurisprudenza di legittimità, per la quale “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19/03/2009, n. 6665).
Posto quanto sopra è di tutta evidenza che la strada che qui ci interessa, Via
TO AM, potendosi qualificare come st rada adibita ad uso pubblico, in quanto transitata da un numero indeterminato di utenti e perché destinate ad uso pubblico, rientra nelle competenze manutentive del CP_1
, con ciò dovendosi dichiarare la piena legittimazione passiva dello
[...] stesso.
Nel merito della domanda attorea si osserva quanto segue .
Come sopra accennato, l'attrice ha attribuito il proprio infortunio a causa di una buca presente ed in prossimità di un tombino sulla via TO AM nei pressi dei numeri civici 182, priva di manutenzione ed in assenza di segnaletica attestante la pericolosità. Conseguentemente, ciò che parte attrice intende far valere è la responsabilità del convenuto per il danno derivante da cose CP_1 in custodia (art. 2051 c.c.) poiché è a causa dell'anomalia sulla strada che sarebbe caduta, così patendo le lesioni denunciate. Persona_1
3 3. Deve prima di tutto osservarsi come sia ormai pacifica, nella più recente giurisprudenza di legittimità, l'applicazio ne dell'art. 2051 c.c. nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche qualora il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (Cass. civ. Sez.
3, Sent. n. 8935 del 12/04/2013 Cass. civ., Sez. III, 20/11 /2009, n. 24529).
Secondo la Cassazione, l'obbligo di custodia idoneo ad integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. In particolare, la
Corte di Cassazione ha, di recente, compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causal e tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 28811 del
05/12/2008).
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con escl usivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente ch e la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uom o possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento. Può, dunqu e, rilevarsi che il danno si considera arrecato “dalla
4 cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno.
Con riguardo all'onere della prova, occorre, poi, specificare, che la norma di cui all'art. 2051 c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode - presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possib ilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità dell'ente siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es . Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827) - impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra i danni ed il fatto, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè quel caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
3.1. Orbene, nel caso di specie, il teste escusso Sig. , privo di Testimone_1 legami di parentela con parte att rice, senza interesse nella causa e presente al momento della caduta ha reso dichiarazioni logiche e coerenti, per cui non vi sono ragioni per dubitare della sua attendibilità.
Lo stesso, infatti, su espressa domanda” Vero o no che la Sig.ra Pt_1 nell'accingersi ad attraversare Via TO AM cadeva al suolo a causa di una buca sull'asfalto” ha confermato che “in merito a tale circostanza posso dire di aver visto la sig.ra cadere a terra, mentre stav a attraversando Pt_1 la strada, io ero in macchina a circa venti metri e mi sono accostato per prestare soccorso. Ho visto la buca vicino ad un tombino , ma non mi sono accorto se il piede era incastrato nella stessa o era fuori. Riconosco il luogo dalle foto c he mi vengono mostrate, ma non ricordo se vicino al tombino vi fossero rattoppi di cemento. Posso solo dire che la buca era ricoperta di acqua , in quanto quel giorno pioveva. …. confermo quanto sopra detto e preciso che vi erano le luci ma non si vedeva bene. ”.
Anche dal compendio fotografico allegato nel fascicolo di parte attrice è facilmente rilevabile l'avvallamento posto sul bordo della strada.
5 Le circostanze sopra evidenziate inducono a ritenere che se il CP_1
, con riferimento a lla strada di Via TO AM, in uso libero
[...] alla collettività avesse esercitato i poteri di custodia ed adottato gli adempimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nessun evento si sarebbe verificato.
Posto quanto precede la responsabilità per l'evento occorso deve, quindi , essere imputata esclusivamente al , proprietario della strada sulla E_ quale l'attrice ha subito l'infortunio , il quale non ha fornito la prova del fortuito.
4. Accertata la fondatezza della domanda formula ta dall'attrice nei confronti del
, può procedersi alla determinazione del quantum debeatur. E_
Il CTU medico-legale, dott. , nella relazione depositata Persona_2 in data 20/03/2022 ha stabilito che, “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche.
Pertanto gli esiti consistono in: “Esiti di frattura scomposta trimalleolare caviglia dx, trattata chirurgicamente con riduzio ne e osteosintesi con placca e viti persistenti, inducenti limitazione del movimento della tibio -tarsica con escursione articolare possibile per 1/2.”.
Per effetto di tali lesioni l'attrice ha patito:
a) un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni sessanta (60);
b) un periodo di invalidità temporanea parziale, valutabile nella misura del 75%, per giorni trenta (30);
c) un periodo di invalidità temporanea parziale, valutabile nella misura del 50%, per giorni trenta (30);
d) un periodo di invalidità temporanea parziale, valutabile nella misura del 25%, per giorni trenta (30);
ha inoltre riportato dei postumi permanenti quantificabili Parte_1 nella misura del 6%.
Relativamente alla quantificazione del danno biologico patito, non rientrando la fattispecie per cui è causa nell'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass. - che si applica alle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e non già ai casi di danni per insidie stradali - trovano applicazione, in conformità alla
6 prassi di questo Tribunale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024.
Pertanto, il danno biologico permanente, nella misura del 6%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (53 anni,) deve essere quantificato in euro € 8.506,00.
Alla tale somma deve essere aggiunta quella di € 12.075,00 per danno da invalidità temporanea (di cui € 6.900,00 a titolo di ITP assoluta, € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 75%, € 1.725,00 a titolo di I.T.P. al 50% ed € 862,50 a titolo di I.T.P. al 25%) sulla base teorica di € 115,00 giornaliere.
Nell'atto introduttivo non sono state dedotte altre forme di risarcimento né allegati la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico .
Deriva da quanto innanzi che alla parte ist ante dovrà essere liquidata la complessiva somma di €. 20.581,00 a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale.
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla bas e dall'ultimo D.M. emanato in materia.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro,
e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (23/10/2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza .
4.1. Le spese di consulenza di parte pari ad euro 336,00 non possono essere rimborsate , atteso che secondo l a Corte di Cassazione tali spese non rientrano tra quelle processuali, ma costituiscono invece una forma di danno emergente.
Ciò significa che la parte vittoriosa non ha automaticamente diritto al rimborso di queste spese, se non riesce a dimostrare che esse erano necessarie per evitare il contenzioso o per risolvere questioni tecniche complesse che hanno contribuito a una più rapida definizione della controversia (Cass., 10 luglio 2017, n. 16990) .
Nel caso di specie tale consulenza non è risultata necessaria ai fini della risoluzione della controversia.
7 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate: quanto a quelle nei confronti dell' , Controparte_2 essendo questa risultata vittoriosa ,saranno poste a carico di parte attric e, anche se ammessa al gratuito TR NI , posto che secondo il principio espresso dalla
Corte di Cass. N. 8388 del 31/03/2017 viene stabilito “ il TRNI a spese dello
Stato nel processo civile , ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 ex Art 74 comma 2 , non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa.”
Le spese di lite nei confronti del risultato soccombente E_ sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornato con i nuovi parametri introdotti dal D.M.
147/2022. diminuiti del cinquanta per cento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'ammissione dell'attore al gratuito TRNI. Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Con separato decreto contestuale, ai sensi del comma 3 -bis dell'art. 83 del d.P.R.
n. 115/2002, viene liquidato il compenso professionale al difensore della parte ammessa al TRNI a spese dello Stato.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 500,00, oltre cassa previdenziale ed IVA, giusta liquidazione effettuata con decreto del 28 giugno
2024, devono essere poste definitivamente a caric o del . E_
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il . al pagamento, in favore de lla Sig.ra E_
, della somma di euro € 20.581,00 oltre interessi legali Parte_1 sulla somma devalutata alla data dell'infortunio (23 ottobre 2017) e rivalutata anno per anno secondo l'indic e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
2) condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento E_ della consulenza tecnica così come in parte motiva;
8 3) condanna il in persona del Sindaco p.t. al E_ pagamento delle spese di lite nei confronti di nella Parte_1 somma complessiva di € 1.270,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendo che il pagamento delle spese così liquidate sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell' art. 133 del d.P.R.
n. 115/2002; .
4) condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti dell' che liquida in Controparte_2 complessivi euro 850,00( escluso fase istruttoria non esperita) per compensi professionali, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge,
Così deciso in Catanzaro 22 novembre 2024
IL Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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