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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2794/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAPPIA SERENA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
ZAPPIA SERENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] RICORRONO al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Alessandria affinché, letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, dichiarando sin d'ora di
1 rinunciare a comparire all'udienza, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale, con annotazione dell'emanando provvedimento in calce all'atto di matrimonio a cura del competente Ufficiale di Stato
Civile, dichiarando gli stessi di regolare la loro separazione personale alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi non hanno questioni economiche da definire precisando di nulla pretendere l'un dall'altro”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 25 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 28 agosto 1988 in Girifalco (CZ), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione nasceva la figlia Per_1
ad Alessandria (AL), in data 29 luglio 1990, economicamente autosufficiente ed avente un
[...]
proprio nucleo familiare con il Sig. . Persona_2
Le parti rappresentavano che, divenuta ormai da tempo improseguibile la convivenza, vivono in stato di separazione di fatto, continuando a risiedere nel medesimo immobile, sito in Frugarolo (AL), Via
Baglione n. 14, svolgendo vite separate;
che l'unità immobiliare in cui i ricorrenti convivono è di proprietà del Sig. (genero dei Sig.ri in quanto marito della loro figlia), Persona_2 Parte_2
pertanto i ricorrenti, privi di una casa coniugale, risiedono unitamente al nucleo familiare della figlia, sebbene occupanti locali prevalentemente separati;
i coniugi esponevano che è loro intenzione al più presto procedere all'interruzione della “convivenza”, al fine di vivere totalmente separati e che entrambi, a tali fini, sono in fase di ricerca di altra collocazione abitativa presso la quale trasferire la propria residenza. La Sig.ra svolge attività lavorativa quale dipendente pubblico presso il CP_1
in qualità di insegnante, pertanto è economicamente Controparte_2
autosufficiente, mentre il Sig. negli ultimi anni è in stato di disoccupazione, pertanto non Parte_1
percettore di redditi. Le parti rappresentavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni è mancata la comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare i coniugi a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente
2 intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Girifalco (CZ), in data 28 agosto 1988 (Anno 1988 Parte II Serie A N.
18);
dà atto che i coniugi non hanno questioni economiche da definire e che nulla hanno da pretendere l'un dall'altro.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2794/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAPPIA SERENA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
ZAPPIA SERENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] RICORRONO al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Alessandria affinché, letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, dichiarando sin d'ora di
1 rinunciare a comparire all'udienza, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale, con annotazione dell'emanando provvedimento in calce all'atto di matrimonio a cura del competente Ufficiale di Stato
Civile, dichiarando gli stessi di regolare la loro separazione personale alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi non hanno questioni economiche da definire precisando di nulla pretendere l'un dall'altro”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 25 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 28 agosto 1988 in Girifalco (CZ), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione nasceva la figlia Per_1
ad Alessandria (AL), in data 29 luglio 1990, economicamente autosufficiente ed avente un
[...]
proprio nucleo familiare con il Sig. . Persona_2
Le parti rappresentavano che, divenuta ormai da tempo improseguibile la convivenza, vivono in stato di separazione di fatto, continuando a risiedere nel medesimo immobile, sito in Frugarolo (AL), Via
Baglione n. 14, svolgendo vite separate;
che l'unità immobiliare in cui i ricorrenti convivono è di proprietà del Sig. (genero dei Sig.ri in quanto marito della loro figlia), Persona_2 Parte_2
pertanto i ricorrenti, privi di una casa coniugale, risiedono unitamente al nucleo familiare della figlia, sebbene occupanti locali prevalentemente separati;
i coniugi esponevano che è loro intenzione al più presto procedere all'interruzione della “convivenza”, al fine di vivere totalmente separati e che entrambi, a tali fini, sono in fase di ricerca di altra collocazione abitativa presso la quale trasferire la propria residenza. La Sig.ra svolge attività lavorativa quale dipendente pubblico presso il CP_1
in qualità di insegnante, pertanto è economicamente Controparte_2
autosufficiente, mentre il Sig. negli ultimi anni è in stato di disoccupazione, pertanto non Parte_1
percettore di redditi. Le parti rappresentavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni è mancata la comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare i coniugi a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente
2 intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Girifalco (CZ), in data 28 agosto 1988 (Anno 1988 Parte II Serie A N.
18);
dà atto che i coniugi non hanno questioni economiche da definire e che nulla hanno da pretendere l'un dall'altro.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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