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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2025 iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 7/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Adriana De Tommaso Consigliere
Dott. Marco Vezzani Cons. Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 17.07.2024 al n. 7/2025 R.G.
LAVORO promossa
DA
(C.F. - P. IVA , in persona del legale rappresentante Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv. Marta ODORIZZI
( ) e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto sito in Trento (TN), Via delle
Orfane n. 8, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Francesco Saverio Dalba, (C.F.: del Foro di Rovereto ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arco (TN), via Conti d'Arco, n. 1, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
1 CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, voglia riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Rovereto n. 26 del 25.07.2024 e, per l'effetto, nel merito respingere il ricorso del signor in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto Controparte_1 rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente, odierna parte appellata, nei confronti dell' Pt_1
Spese di causa rifuse.
DI PARTE APPELLATA: voglia codesta Corte d'Appello rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A) FATTO
Con ricorso depositato come in atti esponeva: Controparte_1
-di essere titolare di pensione anticipata con decorrenza 7/2020 liquidata dall' con i Pt_1 requisiti previsti dall'art. 14 DL. n. 4/2019 (cd. pensione quota 100);
-di avere svolto il 12 e 13 ottobre 2023 attività lavorativa di natura subordinata percependo il complessivo importo di € 468,33:
-di avere ricevuto nota dd. 05.02.2024 con la quale l' gli chiedeva la restituzione dei Pt_1 ratei di trattamenti pensionistico già erogati per l'anno 2023, nell'importo di27.390,81, e disponeva l'interruzione dell'erogazione dei ratei pensionistici fino alla fine del 2023.
Conveniva quindi in giudizio innanzi al GDL del Tribunale di Rovereto l'Ente previdenziale per ottenere pronuncia:
-in principalità, di accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna a versare gli importi trattenuti e non corrisposti;
-in subordine, di accertamento di un importo in restituzione rideterminato in misura pari all'importo netto ricevuto a titolo di lavoro dipendente (€ 3.955,94);
-sempre in subordine, di accertamento della sua buona fede, con limitazione degli interessi al periodo successivo alla domanda.
A sostegno della sua pretesa evidenziava come - a fronte del differente regime di ripetizione dell'indebito in materia di prestazioni pensionistiche ovvero del differente regime riguardante pensionati che svolgano attività di lavoro autonomo - nulla fosse dovuto in restituzione all' o quantomeno solo un importo pari ai redditi aliunde percepiti. Pt_1
Sottolineava come l'art.14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019,
n. 26 si limitasse a disporre il divieto di cumulabilità tra i redditi da prestazione pensionistica anticipata, di cui al comma primo ed i redditi da lavoro dipendente nonché, oltre una certa
2 soglia, da lavoro autonomo, con la conseguenza che l' non poteva istituire con atti Pt_1 amministrativi interni ( circolari) cause di revoca dell'emolumento pensionistico non previste da una norma di legge;
affermava, infine, come il provvedimento impugnato fosse viziato per inosservanza del principio di proporzionalità.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l' evidenziava come non vi Pt_1 fosse alcuno spazio per accedere alla tesi di una buona fede della controparte, visto e considerato che nei provvedimenti di liquidazione della pensione erano stati esplicitati in maniera chiara gli effetti sulla pensione quota 100 dello svolgimento di una attività lavorativa subordinata e/o autonoma;
sottolineava, altresì, come la pensione cd. quota 100 rappresentasse una situazione sperimentale e non strutturale, dal momento che, in deroga alle rigide disposizioni della legge Fornero, ammette un diritto alla flessibilità in uscita, in presenza di requisiti anagrafici e contributivi, con lo scopo di agevolare anche un ricambio generazionale, con la conseguenza che non vi era spazio per un'interpretazione
“costituzionalmente orientata” che limitasse la decurtazione ai redditi prodotti anziché disporre la sospensione dell'intera prestazione pensionistica.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva in parte il ricorso, rigettando la domanda di accertamento negativo dell'indebito oggettivo, essendo chiaro il divieto di svolgere attività di lavoro come dipendente, ma dovendosi ritenere che il divieto di cumulo di cui alla norma di riferimento debba esser inteso come divieto limitato alla cumulabilità di redditi limitatamente al periodo in cui il soggetto svolga attività lavorativa subordinata.
Nell'assumere tale decisione il tribunale ha dichiarato di volersi discostare dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 234 / 2022 che ha rigettato la questione di costituzionalità dell'art. 14 comma 3 DLç 4/2019, affermando che la legge non può comportare “conseguenze così draconiane come quelle adottate dall' in base alle sue circolari”. Pt_1 appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Pt_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate
3 le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Fonte normativa.
Art. 14 DL 4/2919:
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con
i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Fonte Pt_1
Circolare n. 117/2019, punto 1.5 , con cui è stata revocata l'intera annualità di pensione: Pt_1
“Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della 'pensione quota 100' con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all' un'apposita dichiarazione (mod. Pt_1
“Quota 100”), anche invia preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a euro 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l' CP_2 provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti”.
Giurisprudenza sulle circolari Pt_1
“Le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono Pt_1 influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” : cass. 11094/2005; ed anche cass. 22239/2004.
“Va ribadito che “le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge e Pt_1 neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (cfr. in termini Cass. 26 maggio 2005 n. 11094 relativa proprio ad una fattispecie in tema di intervento del Fondo di garanzia)”: così Cass.
32/2020 in parte motiva.
Tanto premesso si deve ritenere, contrariamente alla difesa dell'Ente e in difetto di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità che possa rappresentare una piu' sicura guida interpretativa, che la circolare sulla quale è stata fondata dall' la disposta Pt_1 CP_2 ripetizione e interruzione delle erogazioni della pensione di un intero anno solare per il solo fatto che il soggetto ha prestato attività lavorativa come dipendente ( e non lavoratore
4 autonomo) per breve tempo, abbia imposto un divieto di “cumulo” non previsto dalla legge.
Giova in primo luogo rilevare come non sia pertinente la pronuncia di costituzionalità dell'art. 14 cit. di cui alla sentenza n. 234/2022 che il primo giudice ha ritenuto di non voler osservare. Tale sentenza è stata infatti resa nell'ambito di una diversa questione, e non ha quindi alcuna rilevanza nella presente controversia.
In particolare la Corte non ha dichiarato la legittimità della sospensione della pensione per l'intero anno a fronte della percezione di un reddito da lavoro subordinato, riguardando la pronuncia solo la prospettiva del reddito percepibile nel contesto di un lavoro autonomo.
In secondo luogo si ritiene agevole, anche sulla scorta della corretta terminologia giuridica, che il concetto di non cumulabilità non possa esser confuso, come invece pare abbia fatto con quello di assoluta incompatibilità, tale da determinare la revoca di un intero Pt_1 trattamento pensionistico.
Quindi che la pensione quota 100 ”non sia cumulabile” sta ad indicare che non è consentito al pensionato di quota 100 percepire due importi, uno da pensione e uno da reddito per lavoro subordinato nello stesso arco temporale, cioè appunto “cumulando” i due redditi.
La tesi dell'istituto è quantomai singolare anche alla luce di una esemplificazione contenuta nella stessa circolare, laddove pare che il discrimine derivi non tanto o non solo dal momento in cui l'attività viene prestata bensì dal momento in cui il reddito è (materialmente, effettivamente) percepito (vale a dire incassato): anche siffatto intendimento non pare in linea con la disposizione della circolare, fornendo piuttosto uno spunto favorevole alla soluzione adottata dal primo giudice e che viene qui ribadita.
Cosicchè, laddove fosse accaduto che il sig. avesse percepito il reddito da lavoro CP_1 dopo il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, anche se si fosse trattato di lavoro subordinato svolto prima di tale data, il “cumulo” sarebbe stato legittimo.
Sembra pertanto che il legislatore si sia concentrato piu' sull'aspetto quantitativo dell'aliunde perceptum. insiste ripetutamente sugli scopi e intenti che indussero a suo tempo il legislatore ad Pt_1 introdurre questa forma pensionistica.
Si tratta di una esposizione di concetti irrilevanti e privi di significativo effetto.
Infatti è costante enunciazione della giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione, sia civile che penale, il principio dell'inderogabile necessità di rispettare il dato letterale del testo di legge che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad un'interpretazione estensiva e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa (Sez. U pen., n. 42124 del
26/06/2023).
Questa conclusione è imposta, a livello di Carta fondamentale, dall'art. 101, secondo comma,
5 Cost., il quale, attraverso la previsione che i “giudici sono soggetti soltanto alla legge”, individua in quest'ultima il fondamento ma anche i limite del potere del giudice.
Come chiarito dal giudice delle leggi, “a fronte dell'univoco dato normativo, non si può esplorare l'interpretazione adeguatrice” (Corte cos. n. 181 del 2024).
Per cui non basta rilevare un inconveniente o una incongruenza o un effetto anomalo d'una legge per trarne un'interpretazione non consentita dalla lettera della legge stessa, poiché quello letterale non è un criterio interpretativo ma il limite d'ogni altro metodo ermeneutico
(cfr Sez. U pen., n. 11 del 19/95/1999).
Ne consegue che il criterio dell'interpretazione logica e sistematica non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa.
Il criterio dell'intenzione del legislatore che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di una disposizione di legge costituisce solo un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell'interpretazione letterale. ( cfr Sez. U civ. 23051/2022 (Sez. U civ 8091/2020).
Nel caso in cui l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,
l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale soltanto nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua.
Va altresì escluso, di conseguenza, che la norma preveda una “sospensione del trattamento pensionistico”, come si legge a pg. 15 appello.
Non pare quindi condivisibile taluna giurisprudenza di merito espressasi in senso contrario e segnalata dall'appellante, in virtu' della quale evidentemente non si è tenuto in debito conto, secondo i principi sopra enunciati, il tenore letterale della norma.
Si deve invero ritenere che, laddove il legislatore avesse inteso escludere il diritto del pensionato alla percezione della pensione per l'intero anno nel cui ambito è stata svolta la prestazione lavorativa, lo avrebbe detto espressamente, anche in considerazione della rilevanza di un simile effetto rispetto ad una prestazione sottoposta alla tutela costituzionale, di rango vitale per la persona in quanto finalizzata a fornire mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito dal mondo del lavoro accettando un sacrificio reddituale.
Il sacrificio sarebbe enorme, in quanto , attraverso un atto della pubblica amministrazione che non può assurgere a fonte di diritto, verrebbe imposto un sacrifico non previsto da alcuna norma, che priverebbe di fatto il pensionato dei pur minimi mezzi di sussistenza per un anno intero pur in presenza – nel caso specifico - di un unico reddito di importo assai contenuto e riferito a periodi di lavoro (due giorni) circoscritti nel tempo.
6 Ciò si afferma anche in correlazione con l'art. 38 Costituzione comma 2, che impone di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.
Ne consegue che la circolare va disapplicata nella parte di interesse, a' sensi della legge
2248/1865, artt. 4 e 5, senza che occorra una modifica del dispositivo della sentenza impugnata in quanto gli effetti di cui allo stesso rimangono immutati ed essi altro non possono essere che la mera conseguenza di quanto argomentato nella presente motivazione, anche se in parte differente rispetto a quella del primo grado.
Ogni ulteriore motivo di appello resta assorbito.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere interamente compensate attesa la novità delle questioni e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 7/2025 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello avverso la sentenza del tribunale di Rovereto sez. lavoro n. 26/2024
(pubblicata in data 25.07.2024);
2)compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 13.03.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Adriana De Tommaso Consigliere
Dott. Marco Vezzani Cons. Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 17.07.2024 al n. 7/2025 R.G.
LAVORO promossa
DA
(C.F. - P. IVA , in persona del legale rappresentante Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv. Marta ODORIZZI
( ) e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto sito in Trento (TN), Via delle
Orfane n. 8, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Francesco Saverio Dalba, (C.F.: del Foro di Rovereto ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arco (TN), via Conti d'Arco, n. 1, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
1 CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, voglia riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Rovereto n. 26 del 25.07.2024 e, per l'effetto, nel merito respingere il ricorso del signor in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto Controparte_1 rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente, odierna parte appellata, nei confronti dell' Pt_1
Spese di causa rifuse.
DI PARTE APPELLATA: voglia codesta Corte d'Appello rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A) FATTO
Con ricorso depositato come in atti esponeva: Controparte_1
-di essere titolare di pensione anticipata con decorrenza 7/2020 liquidata dall' con i Pt_1 requisiti previsti dall'art. 14 DL. n. 4/2019 (cd. pensione quota 100);
-di avere svolto il 12 e 13 ottobre 2023 attività lavorativa di natura subordinata percependo il complessivo importo di € 468,33:
-di avere ricevuto nota dd. 05.02.2024 con la quale l' gli chiedeva la restituzione dei Pt_1 ratei di trattamenti pensionistico già erogati per l'anno 2023, nell'importo di27.390,81, e disponeva l'interruzione dell'erogazione dei ratei pensionistici fino alla fine del 2023.
Conveniva quindi in giudizio innanzi al GDL del Tribunale di Rovereto l'Ente previdenziale per ottenere pronuncia:
-in principalità, di accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna a versare gli importi trattenuti e non corrisposti;
-in subordine, di accertamento di un importo in restituzione rideterminato in misura pari all'importo netto ricevuto a titolo di lavoro dipendente (€ 3.955,94);
-sempre in subordine, di accertamento della sua buona fede, con limitazione degli interessi al periodo successivo alla domanda.
A sostegno della sua pretesa evidenziava come - a fronte del differente regime di ripetizione dell'indebito in materia di prestazioni pensionistiche ovvero del differente regime riguardante pensionati che svolgano attività di lavoro autonomo - nulla fosse dovuto in restituzione all' o quantomeno solo un importo pari ai redditi aliunde percepiti. Pt_1
Sottolineava come l'art.14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019,
n. 26 si limitasse a disporre il divieto di cumulabilità tra i redditi da prestazione pensionistica anticipata, di cui al comma primo ed i redditi da lavoro dipendente nonché, oltre una certa
2 soglia, da lavoro autonomo, con la conseguenza che l' non poteva istituire con atti Pt_1 amministrativi interni ( circolari) cause di revoca dell'emolumento pensionistico non previste da una norma di legge;
affermava, infine, come il provvedimento impugnato fosse viziato per inosservanza del principio di proporzionalità.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l' evidenziava come non vi Pt_1 fosse alcuno spazio per accedere alla tesi di una buona fede della controparte, visto e considerato che nei provvedimenti di liquidazione della pensione erano stati esplicitati in maniera chiara gli effetti sulla pensione quota 100 dello svolgimento di una attività lavorativa subordinata e/o autonoma;
sottolineava, altresì, come la pensione cd. quota 100 rappresentasse una situazione sperimentale e non strutturale, dal momento che, in deroga alle rigide disposizioni della legge Fornero, ammette un diritto alla flessibilità in uscita, in presenza di requisiti anagrafici e contributivi, con lo scopo di agevolare anche un ricambio generazionale, con la conseguenza che non vi era spazio per un'interpretazione
“costituzionalmente orientata” che limitasse la decurtazione ai redditi prodotti anziché disporre la sospensione dell'intera prestazione pensionistica.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva in parte il ricorso, rigettando la domanda di accertamento negativo dell'indebito oggettivo, essendo chiaro il divieto di svolgere attività di lavoro come dipendente, ma dovendosi ritenere che il divieto di cumulo di cui alla norma di riferimento debba esser inteso come divieto limitato alla cumulabilità di redditi limitatamente al periodo in cui il soggetto svolga attività lavorativa subordinata.
Nell'assumere tale decisione il tribunale ha dichiarato di volersi discostare dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 234 / 2022 che ha rigettato la questione di costituzionalità dell'art. 14 comma 3 DLç 4/2019, affermando che la legge non può comportare “conseguenze così draconiane come quelle adottate dall' in base alle sue circolari”. Pt_1 appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Pt_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate
3 le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Fonte normativa.
Art. 14 DL 4/2919:
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con
i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Fonte Pt_1
Circolare n. 117/2019, punto 1.5 , con cui è stata revocata l'intera annualità di pensione: Pt_1
“Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della 'pensione quota 100' con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all' un'apposita dichiarazione (mod. Pt_1
“Quota 100”), anche invia preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a euro 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l' CP_2 provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti”.
Giurisprudenza sulle circolari Pt_1
“Le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono Pt_1 influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” : cass. 11094/2005; ed anche cass. 22239/2004.
“Va ribadito che “le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge e Pt_1 neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (cfr. in termini Cass. 26 maggio 2005 n. 11094 relativa proprio ad una fattispecie in tema di intervento del Fondo di garanzia)”: così Cass.
32/2020 in parte motiva.
Tanto premesso si deve ritenere, contrariamente alla difesa dell'Ente e in difetto di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità che possa rappresentare una piu' sicura guida interpretativa, che la circolare sulla quale è stata fondata dall' la disposta Pt_1 CP_2 ripetizione e interruzione delle erogazioni della pensione di un intero anno solare per il solo fatto che il soggetto ha prestato attività lavorativa come dipendente ( e non lavoratore
4 autonomo) per breve tempo, abbia imposto un divieto di “cumulo” non previsto dalla legge.
Giova in primo luogo rilevare come non sia pertinente la pronuncia di costituzionalità dell'art. 14 cit. di cui alla sentenza n. 234/2022 che il primo giudice ha ritenuto di non voler osservare. Tale sentenza è stata infatti resa nell'ambito di una diversa questione, e non ha quindi alcuna rilevanza nella presente controversia.
In particolare la Corte non ha dichiarato la legittimità della sospensione della pensione per l'intero anno a fronte della percezione di un reddito da lavoro subordinato, riguardando la pronuncia solo la prospettiva del reddito percepibile nel contesto di un lavoro autonomo.
In secondo luogo si ritiene agevole, anche sulla scorta della corretta terminologia giuridica, che il concetto di non cumulabilità non possa esser confuso, come invece pare abbia fatto con quello di assoluta incompatibilità, tale da determinare la revoca di un intero Pt_1 trattamento pensionistico.
Quindi che la pensione quota 100 ”non sia cumulabile” sta ad indicare che non è consentito al pensionato di quota 100 percepire due importi, uno da pensione e uno da reddito per lavoro subordinato nello stesso arco temporale, cioè appunto “cumulando” i due redditi.
La tesi dell'istituto è quantomai singolare anche alla luce di una esemplificazione contenuta nella stessa circolare, laddove pare che il discrimine derivi non tanto o non solo dal momento in cui l'attività viene prestata bensì dal momento in cui il reddito è (materialmente, effettivamente) percepito (vale a dire incassato): anche siffatto intendimento non pare in linea con la disposizione della circolare, fornendo piuttosto uno spunto favorevole alla soluzione adottata dal primo giudice e che viene qui ribadita.
Cosicchè, laddove fosse accaduto che il sig. avesse percepito il reddito da lavoro CP_1 dopo il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, anche se si fosse trattato di lavoro subordinato svolto prima di tale data, il “cumulo” sarebbe stato legittimo.
Sembra pertanto che il legislatore si sia concentrato piu' sull'aspetto quantitativo dell'aliunde perceptum. insiste ripetutamente sugli scopi e intenti che indussero a suo tempo il legislatore ad Pt_1 introdurre questa forma pensionistica.
Si tratta di una esposizione di concetti irrilevanti e privi di significativo effetto.
Infatti è costante enunciazione della giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione, sia civile che penale, il principio dell'inderogabile necessità di rispettare il dato letterale del testo di legge che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad un'interpretazione estensiva e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa (Sez. U pen., n. 42124 del
26/06/2023).
Questa conclusione è imposta, a livello di Carta fondamentale, dall'art. 101, secondo comma,
5 Cost., il quale, attraverso la previsione che i “giudici sono soggetti soltanto alla legge”, individua in quest'ultima il fondamento ma anche i limite del potere del giudice.
Come chiarito dal giudice delle leggi, “a fronte dell'univoco dato normativo, non si può esplorare l'interpretazione adeguatrice” (Corte cos. n. 181 del 2024).
Per cui non basta rilevare un inconveniente o una incongruenza o un effetto anomalo d'una legge per trarne un'interpretazione non consentita dalla lettera della legge stessa, poiché quello letterale non è un criterio interpretativo ma il limite d'ogni altro metodo ermeneutico
(cfr Sez. U pen., n. 11 del 19/95/1999).
Ne consegue che il criterio dell'interpretazione logica e sistematica non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa.
Il criterio dell'intenzione del legislatore che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di una disposizione di legge costituisce solo un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell'interpretazione letterale. ( cfr Sez. U civ. 23051/2022 (Sez. U civ 8091/2020).
Nel caso in cui l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,
l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale soltanto nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua.
Va altresì escluso, di conseguenza, che la norma preveda una “sospensione del trattamento pensionistico”, come si legge a pg. 15 appello.
Non pare quindi condivisibile taluna giurisprudenza di merito espressasi in senso contrario e segnalata dall'appellante, in virtu' della quale evidentemente non si è tenuto in debito conto, secondo i principi sopra enunciati, il tenore letterale della norma.
Si deve invero ritenere che, laddove il legislatore avesse inteso escludere il diritto del pensionato alla percezione della pensione per l'intero anno nel cui ambito è stata svolta la prestazione lavorativa, lo avrebbe detto espressamente, anche in considerazione della rilevanza di un simile effetto rispetto ad una prestazione sottoposta alla tutela costituzionale, di rango vitale per la persona in quanto finalizzata a fornire mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito dal mondo del lavoro accettando un sacrificio reddituale.
Il sacrificio sarebbe enorme, in quanto , attraverso un atto della pubblica amministrazione che non può assurgere a fonte di diritto, verrebbe imposto un sacrifico non previsto da alcuna norma, che priverebbe di fatto il pensionato dei pur minimi mezzi di sussistenza per un anno intero pur in presenza – nel caso specifico - di un unico reddito di importo assai contenuto e riferito a periodi di lavoro (due giorni) circoscritti nel tempo.
6 Ciò si afferma anche in correlazione con l'art. 38 Costituzione comma 2, che impone di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.
Ne consegue che la circolare va disapplicata nella parte di interesse, a' sensi della legge
2248/1865, artt. 4 e 5, senza che occorra una modifica del dispositivo della sentenza impugnata in quanto gli effetti di cui allo stesso rimangono immutati ed essi altro non possono essere che la mera conseguenza di quanto argomentato nella presente motivazione, anche se in parte differente rispetto a quella del primo grado.
Ogni ulteriore motivo di appello resta assorbito.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere interamente compensate attesa la novità delle questioni e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 7/2025 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello avverso la sentenza del tribunale di Rovereto sez. lavoro n. 26/2024
(pubblicata in data 25.07.2024);
2)compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 13.03.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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