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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 10299/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. indicato: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Pio Alghiri (C.F. ), giusta procura da C.F._2
intendersi apposta in calce all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
-ATTRORE-
e
(C.F. indicato: , quale concessionario dei tributi e Controparte_1 P.IVA_1
delle entrate patrimoniali del , in persona del legale rapp.te p. t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costitutzione,
dall'Avv. Emanuele Cennamo (C.F. , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Crispano (NA), alla via Lutrario n. 76 (domicilio digitale indicato in atti);
- CONVENUTA–
nonchè
(C.F. indicato: , in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: deposito postale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
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FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. ha proposto azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della Parte_1 CP_3
e del per ottenere la condanna alla restituzione della
[...] Controparte_2
somma di euro 1.185,25, versata da quale terzo pignorato a seguito CP_4
della notifica di un pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973, di cui era venuto a conoscenza solo a seguito della comunicazione di avvenuta liquidazione da parte delle . CP_4
Assumeva che la somma richiesta non era dovuta, avendo provveduto a suo tempo al versamento dell'imposta solo che, per mero errore di trascrizione, sul modello F24 dell'acconto IMU per l'anno 2016, aveva indicato l'anno 2015 come anno di riferimento.
Si è costituita la eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per Controparte_3
violazione del ne bis in idem, essendo già pendente identico giudizio tra le parti, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, chiedendo di prendere atto che il concessionario ha provveduto ad emettere avviso di accertamento in rettifica per complessivi € 210,00 e della disponibilità alla restituzione della maggior somma pervenuta a seguito della procedura esecutiva.
Il , benché regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, Controparte_2
talché ne va dichiarata la contumacia.
3. In ordine alla pendenza di un precedente giudizio, il precedente giudice assegnatario del presente giudizio ha rilevato come “ ha rappresentato Parte_1
l'esistenza del processo n. 5239/2023 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nord e ha evidenziato solo genericamente l'esistenza di un rapporto di continenza”.
4. Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, dal momento che la somma di cui si chiede la restituzione è relativa ad un credito tributario (IMU).
Ai sensi dell'art. 2, I comma, del d.lgs. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
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comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (cfr. Cass. n. 2950 del 16/02/2016; Cass.
S.U. n. 19069/2016; Cass. n. 2847/2024) che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (Cass. sez. un., nn. 20889 dei 2006, 27209 del
2009, 3773 dei 2014), e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. nn. 15031 del 2009,
8312 del 2010, 2064 del 2011, 7526 dei 2013, 3773 del 2014)".
La Corte ha altresì precisato (cfr. Cass. n. 14331 dell'8/7/2005) che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.l.vo
31 dicembre 1992, n. 546- non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (articoli 19, lett. g), e 21, secondo comma, del d.l.vo n. 546 del
1992).
In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso.
Nel caso di specie il concessionario ha emesso un nuovo avviso di accertamento in rettifica per un importo inferiore, ma non ha riconosciuto la non debenza del tributo versato.
Sussistendo, dunque, ancora ragioni di contrasto tra le parti, la giurisdizione non può che appartenere al giudice tributario.
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5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo e con la riduzione del 50%, in ragione del valore del procedimento, più vicino al minimo che al massimo dello scaglione, con attribuzione all'Avv. Emanuele
Cennamo, dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese tra ed il , stante la mancata Parte_1 Controparte_2
costituzione di quest'ultimo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice dr. Antonio
Cirma, pronunziando definitivamente sulla domanda proposta da Parte_1
nel giudizio iscritto al R.G. n. 10299/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario;
c) assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa innanzi alla competente Commissione Tributaria
Provinciale;
d) condanna al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'Avv. Emanuele Cennamo, dichiaratosi antistatario;
e) nulla per le spese tra ed il , stante la mancata Parte_1 Controparte_2
costituzione di quest'ultimo.
Così deciso in Aversa, il 10.02.2025.
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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