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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2024, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott. Natalino Sapone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 275/2022 R.G., promosso DA
, nato in [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in margine al reclamo, dall'Avv. Gianluca Maisano, CF
, pec fax 0966337037 C.F._2 Email_1 reclamante CONTRO
, nata in [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Bagnara Calabria, alla via Giovanni XXIII, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Galletta, CF che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura rilasciata su foglio in calce alla comparsa di costituzione in appello, fax al n. 0966 474363, pec Email_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2022, gravava da reclamo il Parte_1 provvedimento emesso dal P.I. del Tribunale di Reggio Calabria, in data 17.05.2022, in parziale accoglimento del ricorso per proposto dal , revocava l'assegno mensile di Pt_1 mantenimento in favore di e rigettava la domanda di riduzione dell'assegno Controparte_1 di mantenimento in favore dei figli minori restando, pertanto, inalterato l'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedendone la riforma. Si costituiva la sig.ra , che resisteva all'avverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
2. All'udienza del 27.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti non depositavano note scritte e equivalendo, ai sensi del novellato art. 127 ter c.p.c., tale comportamento a mancata comparizione, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 127 ter, commi IV e V, c.p.c., all'udienza del 22.01.2024, anch'essa sostituita da note scritte. Poiché neanche a tale udienza le parti hanno depositato note scritte, equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, in applicazione del disposto di cui all'art. 127-ter comma 4 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
3. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 2
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di , avverso il provvedimento Parte_1 Controparte_1 emesso dal P.I. del Tribunale di Reggio Calabria in data 17.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma IV, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 26 gennaio 2024.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti dott.ssa Patrizia Morabito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott. Natalino Sapone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 275/2022 R.G., promosso DA
, nato in [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in margine al reclamo, dall'Avv. Gianluca Maisano, CF
, pec fax 0966337037 C.F._2 Email_1 reclamante CONTRO
, nata in [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Bagnara Calabria, alla via Giovanni XXIII, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Galletta, CF che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura rilasciata su foglio in calce alla comparsa di costituzione in appello, fax al n. 0966 474363, pec Email_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2022, gravava da reclamo il Parte_1 provvedimento emesso dal P.I. del Tribunale di Reggio Calabria, in data 17.05.2022, in parziale accoglimento del ricorso per proposto dal , revocava l'assegno mensile di Pt_1 mantenimento in favore di e rigettava la domanda di riduzione dell'assegno Controparte_1 di mantenimento in favore dei figli minori restando, pertanto, inalterato l'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedendone la riforma. Si costituiva la sig.ra , che resisteva all'avverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
2. All'udienza del 27.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti non depositavano note scritte e equivalendo, ai sensi del novellato art. 127 ter c.p.c., tale comportamento a mancata comparizione, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 127 ter, commi IV e V, c.p.c., all'udienza del 22.01.2024, anch'essa sostituita da note scritte. Poiché neanche a tale udienza le parti hanno depositato note scritte, equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, in applicazione del disposto di cui all'art. 127-ter comma 4 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
3. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 2
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di , avverso il provvedimento Parte_1 Controparte_1 emesso dal P.I. del Tribunale di Reggio Calabria in data 17.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma IV, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 26 gennaio 2024.
La cons. est. La Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti dott.ssa Patrizia Morabito