TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1783 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
- P.IVA: ) già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'avv. Achille Morcavallo, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
- ATTORE -
E
- , (C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Turati n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Cortellaro, da cui è rappresentato e difeso come da deliberazione G.M. n.
95/2019 e procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
OGGETTO: indennizzo per arricchimento senza causa.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione 2
debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la notifica di atto di citazione, la , Controparte_1
successivamente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza
[...] causa che riteneva essergli dovuto in virtù dell'esecuzione di alcuni lavori nel territorio comunale. Al riguardo, deduceva di essersi aggiudicata l'appalto per la riqualificazione della
Piazza Castello nell'abitato del convenuto e che, al fine di poter procedere ai relativi CP_2
interventi, si era immediatamente prospettata la necessità di provvedere all'allargamento della strada di accesso al cantiere, non essendo le dimensioni della stessa idonee a consentire la circolazione dei mezzi. Inoltre, per migliorare il detto accesso, sarebbe stato necessario effettuare anche una variazione del corso di un canale di irrigazione comunale. Poiché dette opere aggiuntive, approvate ed autorizzate dal direttore dei lavori, non rientravano tra quelle oggetto di appalto, l'amministrazione, pur avendo ricevuto comunicazione della loro avvenuta esecuzione, non ha inteso provvedere al relativo pagamento, per cui alla TA esecutrice non era rimasta altra strada che ricorrere a questo Tribunale per vedere soddisfatte le proprie asserite ragioni.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva, ancorchè tardivamente e, comunque, successivamente alla declaratoria della propria contumacia, poi revocata, il Controparte_2
, che contestava la fondatezza della domanda attrice deducendo l'insussistenza dei
[...]
presupposti di legge per l'azione esperita, chiedendone, quindi, il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale e l'escussione di un teste indicato dall'attrice, dopo vari rinvii interlocutori dovuti a carico del ruolo, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La TA attrice ha richiesto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'indennizzo conseguente al dedotto arricchimento senza causa riconducibile alla realizzazione di lavori non contemplati in alcun contratto ma funzionali all'esecuzione degli interventi di riqualificazione della Piazza Castello ad essa formalmente aggiudicati in appalto. 3
Al riguardo occorre osservare che, come reiteratamente precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti dell'arricchimento di uno di essi e del correlativo impoverimento dell'altro, allorchè detto arricchimento non sia sorretto da una giusta causa. Ad essa si ricorre nelle ipotesi in cui l'impoverimento di una parte e il conseguente arricchimento dell'altra si realizzino in fattispecie non tipicizzate, cioè non contemplate in maniera tassativa dall'ordinamento ed in cui non sia esperibile una corrispondente azione contrattuale o da illecito extracontrattuale.
Solo in tal caso, infatti, si potrà ricorrere al rimedio previsto dall'art. 2041 c.c., secondo cui il soggetto che risulta essersi impoverito senza giusta causa potrà chiedere la condanna del soggetto corrispondentemente arricchito al pagamento di un indennizzo. Il ricorso a tale rimedio, però, non è sempre riconosciuto, potendo il soggetto impoverito azionarlo solo qualora l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio, per come espressamente previsto dall'art. 2042 c.c.
Elementi qualificanti tale azione sono, quindi, l'arricchimento di un soggetto cui corrisponda l'impoverimento di un altro, il nesso di causalità e l'impossibilità di ricorrere ad altro tipo di azione.
Quanto all'arricchimento, deve precisarsi che esso può concretizzarsi tanto nel conseguimento di una qualche forma di lucro, di profitto o di incremento patrimoniale, quanto nell'ottenimento di un risparmio di spesa o di una mancata perdita economica. L'impoverimento, invece, va identificato con la diminuzione patrimoniale subita dall'altro protagonista della vicenda.
Detti elementi, poi, devono essere tra loro collegati da un nesso di causalità, nel senso che è necessaria la sussistenza di un collegamento reciproco tra arricchimento e pregiudizio e che quest'ultimo sia conseguenza immediata e diretta del primo.
Alla luce delle ultime interpretazioni giurisprudenziali non vi è dubbio che i principi sopra esposti debbano applicarsi anche ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, laddove il soggetto impoverito non è tenuto a provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, avendo, invece, solo l'onere di dimostrare il proprio depauperamento. D'altro canto, la P.A., per resistere ad una domanda in tal senso, potrà eccepire esclusivamente che l'arricchimento è stato imposto, cioè non è stato voluto o non ne ha avuto consapevolezza.
Applicando le superiori argomentazioni alla vicenda oggi portata all'attenzione di questo giudice, si rileva che, per come affermato da parte attrice e confermato dal direttore dei lavori, 4
ing. escusso quale teste in corso di causa, gli interventi in contestazione, che Testimone_1
avrebbero concretizzato il denunciato arricchimento, esulano dal contratto di appalto sottoscritto con il convenuto, sebbene funzionali ad esso, e sarebbero stati autorizzati CP_2
esclusivamente dal direttore dei lavori medesimo, che, solo successivamente alla loro esecuzione, ne avrebbe dato comunicazione all'Ente. Secondo tale ricostruzione, quindi, il direttore dei lavori sarebbe l'unico responsabile della fase autorizzativa, essendo gli uffici e gli organi comunali venuti a conoscenza degli stessi solo dopo la loro ultimazione. Sempre secondo parte attrice, poi, all'esito della comunicazione della detta ultimazione, non sarebbero pervenute contestazioni, per cui in tale comportamento dovrebbe ravvisarsi un'implicita accettazione delle opere. L'assenza di contestazioni successivamente al completamento delle opere, però, non può, a parere di questo giudice, ritenersi sufficiente a fondare la domanda attrice. Infatti, ciò che rileva al riguardo è il fatto che i lavori per cui è causa non siano mai stati autorizzati da alcun funzionario o amministratore del convenuto non avendone avuto questi CP_2
conoscenza prima del loro completamento. La stessa documentazione versata in atti da parte attrice, così come le dichiarazioni del direttore dei lavori, dimostrano che gli interventi sono stati portati a conoscenza dell'amministrazione solo dopo la loro esecuzione, impedendo, di fatto, alla stessa di esprimersi al riguardo ed eventualmente di opporsi alla loro realizzazione.
La mancata contrattualizzazione e l'assenza di una preventiva comunicazione e, quindi, la mancata conoscenza dell'esecuzione dei lavori fino al momento del loro completamento è, di per sé, elemento sufficiente ad escludere l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa nei confronti dell'Ente, dovendo ravvisarsi in essi una sorta di arricchimento imposto.
Infatti, può ritenersi principio ormai consolidato quello secondo cui l'indennizzo per arricchimento senza causa non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perchè inconsapevole dell'eventum utilitatis (cfr. Cass. SS. UU. n.
10798/2015). E non vi è dubbio che a soluzione analoga deve ricondursi l'ipotesi prospettata nella fattispecie, in cui si controverte di opere aggiuntive eseguite dall'appaltatore in assenza di qualsiasi valida richiesta o autorizzazione da parte della P.A. committente ed in assenza addirittura della conoscenza della loro esecuzione fino al momento del completamento.
Ulteriore elemento da cui emerge l'infondatezza della domanda è, poi, ravvisabile nel fatto che parte attrice, in corso di causa, non ha allegato né provato la sussistenza di una perdita patrimoniale conseguente alla messa in opera degli interventi per cui è processo né la sua entità, sebbene fosse suo preciso onere darne dimostrazione, essendo il depauperamento elemento essenziale ai fini dell'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa. 5
E' di tutta evidenza, infatti, che l'importo richiesto nell'atto di citazione, peraltro di gran lunga superiore a quello attestato dal direttore dei lavori nella propria nota del 4 febbraio 2019 versata in atti, rappresenti il corrispettivo della prestazione eseguita, cioè quanto l'impresa avrebbe avuto diritto ad incassare in presenza di una valido rapporto negoziale ed è, quindi, comprensivo anche dell'utile di impresa, cioè del mancato guadagno, che non concorre ad integrare quell'impoverimento che giustifica la domanda formulata. Ed infatti, dovendosi quantificare l'indennizzo dovuto in tali casi in misura pari alla minor somma tra arricchimento ed impoverimento, non vi è in atti alcun documento idoneo a dimostrare l'entità di quest'ultimo onde poter procedere al calcolo dell'eventuale indennizzo, non potendo lo stesso essere determinato con giudizio equitativo. Parte attrice, infatti, si è limitata a richiedere l'indennizzo nei limiti del semplice corrispettivo, senza allegare e provare alcun pregiudizio ad essa derivante dall'esecuzione dei lavori per cui è causa.
Ne consegue che la domanda attrice non può ritenersi fondata e, pertanto, deve essere respinta.
La particolarità delle questioni trattate e la presenza, in materia, di interpretazioni giurisprudenziali in evoluzione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- rigetta la domanda;
2- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 14 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1783 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
- P.IVA: ) già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'avv. Achille Morcavallo, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
- ATTORE -
E
- , (C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Turati n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Cortellaro, da cui è rappresentato e difeso come da deliberazione G.M. n.
95/2019 e procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
OGGETTO: indennizzo per arricchimento senza causa.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione 2
debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la notifica di atto di citazione, la , Controparte_1
successivamente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza
[...] causa che riteneva essergli dovuto in virtù dell'esecuzione di alcuni lavori nel territorio comunale. Al riguardo, deduceva di essersi aggiudicata l'appalto per la riqualificazione della
Piazza Castello nell'abitato del convenuto e che, al fine di poter procedere ai relativi CP_2
interventi, si era immediatamente prospettata la necessità di provvedere all'allargamento della strada di accesso al cantiere, non essendo le dimensioni della stessa idonee a consentire la circolazione dei mezzi. Inoltre, per migliorare il detto accesso, sarebbe stato necessario effettuare anche una variazione del corso di un canale di irrigazione comunale. Poiché dette opere aggiuntive, approvate ed autorizzate dal direttore dei lavori, non rientravano tra quelle oggetto di appalto, l'amministrazione, pur avendo ricevuto comunicazione della loro avvenuta esecuzione, non ha inteso provvedere al relativo pagamento, per cui alla TA esecutrice non era rimasta altra strada che ricorrere a questo Tribunale per vedere soddisfatte le proprie asserite ragioni.
Con il deposito di propria comparsa si costituiva, ancorchè tardivamente e, comunque, successivamente alla declaratoria della propria contumacia, poi revocata, il Controparte_2
, che contestava la fondatezza della domanda attrice deducendo l'insussistenza dei
[...]
presupposti di legge per l'azione esperita, chiedendone, quindi, il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale e l'escussione di un teste indicato dall'attrice, dopo vari rinvii interlocutori dovuti a carico del ruolo, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La TA attrice ha richiesto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'indennizzo conseguente al dedotto arricchimento senza causa riconducibile alla realizzazione di lavori non contemplati in alcun contratto ma funzionali all'esecuzione degli interventi di riqualificazione della Piazza Castello ad essa formalmente aggiudicati in appalto. 3
Al riguardo occorre osservare che, come reiteratamente precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti dell'arricchimento di uno di essi e del correlativo impoverimento dell'altro, allorchè detto arricchimento non sia sorretto da una giusta causa. Ad essa si ricorre nelle ipotesi in cui l'impoverimento di una parte e il conseguente arricchimento dell'altra si realizzino in fattispecie non tipicizzate, cioè non contemplate in maniera tassativa dall'ordinamento ed in cui non sia esperibile una corrispondente azione contrattuale o da illecito extracontrattuale.
Solo in tal caso, infatti, si potrà ricorrere al rimedio previsto dall'art. 2041 c.c., secondo cui il soggetto che risulta essersi impoverito senza giusta causa potrà chiedere la condanna del soggetto corrispondentemente arricchito al pagamento di un indennizzo. Il ricorso a tale rimedio, però, non è sempre riconosciuto, potendo il soggetto impoverito azionarlo solo qualora l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio, per come espressamente previsto dall'art. 2042 c.c.
Elementi qualificanti tale azione sono, quindi, l'arricchimento di un soggetto cui corrisponda l'impoverimento di un altro, il nesso di causalità e l'impossibilità di ricorrere ad altro tipo di azione.
Quanto all'arricchimento, deve precisarsi che esso può concretizzarsi tanto nel conseguimento di una qualche forma di lucro, di profitto o di incremento patrimoniale, quanto nell'ottenimento di un risparmio di spesa o di una mancata perdita economica. L'impoverimento, invece, va identificato con la diminuzione patrimoniale subita dall'altro protagonista della vicenda.
Detti elementi, poi, devono essere tra loro collegati da un nesso di causalità, nel senso che è necessaria la sussistenza di un collegamento reciproco tra arricchimento e pregiudizio e che quest'ultimo sia conseguenza immediata e diretta del primo.
Alla luce delle ultime interpretazioni giurisprudenziali non vi è dubbio che i principi sopra esposti debbano applicarsi anche ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, laddove il soggetto impoverito non è tenuto a provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, avendo, invece, solo l'onere di dimostrare il proprio depauperamento. D'altro canto, la P.A., per resistere ad una domanda in tal senso, potrà eccepire esclusivamente che l'arricchimento è stato imposto, cioè non è stato voluto o non ne ha avuto consapevolezza.
Applicando le superiori argomentazioni alla vicenda oggi portata all'attenzione di questo giudice, si rileva che, per come affermato da parte attrice e confermato dal direttore dei lavori, 4
ing. escusso quale teste in corso di causa, gli interventi in contestazione, che Testimone_1
avrebbero concretizzato il denunciato arricchimento, esulano dal contratto di appalto sottoscritto con il convenuto, sebbene funzionali ad esso, e sarebbero stati autorizzati CP_2
esclusivamente dal direttore dei lavori medesimo, che, solo successivamente alla loro esecuzione, ne avrebbe dato comunicazione all'Ente. Secondo tale ricostruzione, quindi, il direttore dei lavori sarebbe l'unico responsabile della fase autorizzativa, essendo gli uffici e gli organi comunali venuti a conoscenza degli stessi solo dopo la loro ultimazione. Sempre secondo parte attrice, poi, all'esito della comunicazione della detta ultimazione, non sarebbero pervenute contestazioni, per cui in tale comportamento dovrebbe ravvisarsi un'implicita accettazione delle opere. L'assenza di contestazioni successivamente al completamento delle opere, però, non può, a parere di questo giudice, ritenersi sufficiente a fondare la domanda attrice. Infatti, ciò che rileva al riguardo è il fatto che i lavori per cui è causa non siano mai stati autorizzati da alcun funzionario o amministratore del convenuto non avendone avuto questi CP_2
conoscenza prima del loro completamento. La stessa documentazione versata in atti da parte attrice, così come le dichiarazioni del direttore dei lavori, dimostrano che gli interventi sono stati portati a conoscenza dell'amministrazione solo dopo la loro esecuzione, impedendo, di fatto, alla stessa di esprimersi al riguardo ed eventualmente di opporsi alla loro realizzazione.
La mancata contrattualizzazione e l'assenza di una preventiva comunicazione e, quindi, la mancata conoscenza dell'esecuzione dei lavori fino al momento del loro completamento è, di per sé, elemento sufficiente ad escludere l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa nei confronti dell'Ente, dovendo ravvisarsi in essi una sorta di arricchimento imposto.
Infatti, può ritenersi principio ormai consolidato quello secondo cui l'indennizzo per arricchimento senza causa non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perchè inconsapevole dell'eventum utilitatis (cfr. Cass. SS. UU. n.
10798/2015). E non vi è dubbio che a soluzione analoga deve ricondursi l'ipotesi prospettata nella fattispecie, in cui si controverte di opere aggiuntive eseguite dall'appaltatore in assenza di qualsiasi valida richiesta o autorizzazione da parte della P.A. committente ed in assenza addirittura della conoscenza della loro esecuzione fino al momento del completamento.
Ulteriore elemento da cui emerge l'infondatezza della domanda è, poi, ravvisabile nel fatto che parte attrice, in corso di causa, non ha allegato né provato la sussistenza di una perdita patrimoniale conseguente alla messa in opera degli interventi per cui è processo né la sua entità, sebbene fosse suo preciso onere darne dimostrazione, essendo il depauperamento elemento essenziale ai fini dell'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa. 5
E' di tutta evidenza, infatti, che l'importo richiesto nell'atto di citazione, peraltro di gran lunga superiore a quello attestato dal direttore dei lavori nella propria nota del 4 febbraio 2019 versata in atti, rappresenti il corrispettivo della prestazione eseguita, cioè quanto l'impresa avrebbe avuto diritto ad incassare in presenza di una valido rapporto negoziale ed è, quindi, comprensivo anche dell'utile di impresa, cioè del mancato guadagno, che non concorre ad integrare quell'impoverimento che giustifica la domanda formulata. Ed infatti, dovendosi quantificare l'indennizzo dovuto in tali casi in misura pari alla minor somma tra arricchimento ed impoverimento, non vi è in atti alcun documento idoneo a dimostrare l'entità di quest'ultimo onde poter procedere al calcolo dell'eventuale indennizzo, non potendo lo stesso essere determinato con giudizio equitativo. Parte attrice, infatti, si è limitata a richiedere l'indennizzo nei limiti del semplice corrispettivo, senza allegare e provare alcun pregiudizio ad essa derivante dall'esecuzione dei lavori per cui è causa.
Ne consegue che la domanda attrice non può ritenersi fondata e, pertanto, deve essere respinta.
La particolarità delle questioni trattate e la presenza, in materia, di interpretazioni giurisprudenziali in evoluzione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- rigetta la domanda;
2- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 14 marzo 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito