Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
La somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:
esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1957-58. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1958-59. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1959-60. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
La somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:
esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1957-58. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1958-59. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 esercizio 1959-60. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000